Illustrate le nuove modalità che possono essere gestite dall’assistito successivamente all’invio del certificato medico introduttivo (INPS, messaggio 18 marzo 2025, n. 950).
L’INPS informa che, a seguito dell’accertamento della condizione di disabilità, la trasmissione dei dati socio-economici può essere effettuata dall’assistito successivamente all’invio del certificato medico introduttivo da parte del medico certificatore, accedendo al nuovo servizio rilasciato sul Portale dell’Istituto, denominato “Dati socio-economici prestazioni di disabilità”.
In effetti, il D.Lgs. n. 62/2024 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 15/2025, ha riformato anche i criteri e le modalità dell’accertamento della condizione di disabilità, affidandola in via esclusiva su tutto il territorio nazionale all’INPS a partire dal 1° gennaio 2027. Tuttavia, la separazione tra l’accertamento e la verifica delle condizioni socio-economiche è rimasta invariata.
Attraverso il nuovo servizio, i soggetti in possesso di identità digitale SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0 possono autocertificare e trasmettere le proprie condizioni reddituali, familiari, lavorative e ogni altra informazione richiesta dall’INPS per consentire la verifica del diritto all’eventuale prestazione economica riconosciuta.
La stessa modalità può essere utilizzata dalle associazioni di categoria.
Gli istituti di patronato possono utilizzare, invece, il servizio tramite il “Portale dei Patronati” (con le modalità indicate nel messaggio INPS n. 4684/2023).
Infine, l’Istituto comunica che per le domande di invalidità civile inoltrate entro il 31 dicembre 2024 negli ambiti territoriali interessati dalla sperimentazione avviata dal 1° gennaio 2025, nonché in tutti gli altri ambiti non ancora coinvolti nell’attuazione della riforma, si continuerà a utilizzare per l’inserimento dei dati socio-economici la procedura attuale, tramite accesso al seguente servizio: “Verifica dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche”.