I valori di welfare contrattuale spettano a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro categoria e dal tipo di contratto di lavoro
Il CCNL sottoscritto in data 22 settembre 2023 tra ANPIT – Associazione Nazionale per l’lndustria e Terziario, AIFES – Associazione Italiana Formatori ed Esperti in Sicurezza sul Lavoro, CONFIMPRENDITORI – Associazione Nazionale Imprenditori e Liberi Professionisti, UNICA – Unione Nazionale Italiana delle Micro & Piccole Imprese del Commercio, Servizi e Artigianato e CISAL Terziario – Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio, Servii, Terziario e Turismo, con l’assistenza della CISAL – Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori, ha previsto l’erogazione del welfare contrattuale per i dipendenti del commercio.
Anche per l’anno 2024 è prevista l’erogazione da parte del Datore di lavoro entro il 31 dicembre dei seguenti valori di welfare contrattuale.
Livello | Dal 2023 e seguenti |
Dirigente | 1.200,00/anno (in quote mensili maturate di 100,00 euro) |
Quadro | 600,00/anno (in quote mensili maturate di 50,00 euro) |
A1, A2, B1, B2, C1, C2 e D1 e D2 e Operatori di Vendita | 250,00/anno (in quote mensili maturate di 20,83 euro) |
Tale Welfare sarà a disposizione di tutti i lavoratori in forza che abbiano superato il Patto di prova all’atto dell’accredito, indipendentemente dalla loro categoria e dal tipo di contratto di lavoro subordinato sottoscritto. Gli importi di welfare contrattuale dovranno considerarsi distinti e non assorbibili rispetto ad eventuali prestazioni di welfare aziendale, sostitutivo del Premio di Risultato, e saranno in aggiunta agli eventuali benefici di analoga natura già presenti presso la Società. Analogamente, in caso di passaggio di CCNL, il welfare contrattuale dovrà essere aggiuntivo al trattamento economico da garantire al lavoratore.
Detti valori dovranno essere utilizzati entro 12 mesi dalla loro messa a disposizione del lavoratore, con l’attenzione di evitare il superamento dei limiti legali di utilizzo previsti per ciascun anno di calendario. Salvo diverso accordo aziendale di secondo livello, decorso il termine, essi scadranno senza alcun diritto di rimborso o di tardiva prestazione sostitutiva.