Infortuni in occasione delle attività formative: istruzioni per le domande di accesso al Fondo

L’INAIL fornisce istruzioni operative per la presentazione delle domande di accesso al sostegno economico previsto dal Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative (INAIL, circolare 14 novembre 2023, n. 49).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il D.M. 25 settembre 2023, ha affidato all’INAIL la gestione delle domande nonché l’erogazione del sostegno economico agli aventi diritto a carico del Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative istituito dall’articolo 17, comma 1, del D.L. n. 48/2023 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 85/2023.

 

Al Fondo in argomento hanno accesso i familiari degli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative.

 

In particolare, si tratta degli infortuni:

 

– avvenuti in data successiva al 1° gennaio 2018;

mortali o da cui sia derivata la morte dello studente o della studentessa;

– accaduti in occasione o durante le attività formative, compresi i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. Sono esclusi gli infortuni in itinere.

 

I familiari superstiti dello studente o della studentessa vittima dell’evento lesivo aventi diritto ai benefici a carico del Fondo sono innanzitutto, in parti uguali, il coniuge superstite, anche interessato da un provvedimento dichiarante la separazione, e i figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, e adottivi.

 

In mancanza delle suddette categorie di beneficiari, l’aiuto può essere chiesto dai genitori, anche adottanti, dai fratelli e dalle sorelle, fino ad arrivare agli ascendenti di secondo grado, con divisione delle quote in parti uguali in caso di concorso di più aventi diritto.

 

L’importo del sostegno economico a carico del Fondo è erogato nel limite della dotazione annua dello stesso ed è determinato per ciascun infortunio mortale in 200.000 euro.

 

Le domande per l’accesso al beneficio devono essere inviate direttamente alla sede INAIL competente, individuata in base alla residenza/domicilio dello studente o della studentessa vittima dell’infortunio.

 

I soggetti interessati, in attesa del rilascio dell’apposito servizio online, potranno utilizzare il modulo allegato alla circolare in commento, inoltrandolo a mezzo posta elettronica certificata o con raccomandata con avviso di ricevimento, allegando copia del documento d’identità del sottoscrittore. È inoltre sempre ammissibile, secondo le regole generali, la presentazione della domanda attraverso un ente di patrocinio scelto dal richiedente. 

 

Vengono poi ricordati i termini di presentazione delle istanze da rispettare a pena di inammissibilità e che sono i seguenti:

 

a) entro il 18 febbraio 2024 – per infortuni accaduti dal 2 gennaio 2018 al 21 ottobre 2023;

 

b) entro 90 giorni dalla data del decesso del soggetto vittima dell’evento lesivo – per infortuni accaduti dal 22 ottobre 2023.

 

Tra i dati che devono essere riportati nel modulo vi sono, tra gli altri, anche l’indicazione del grado di parentela, i dati del familiare beneficiario del sostegno economico (da compilarsi solo nel caso in cui il soggetto richiedente non corrisponda al soggetto beneficiario), i dati dell’istituto scolastico o dell’università di iscrizione della vittima, la data del decesso e il luogo dell’infortunio occorso durante e/o in occasione delle attività formative e dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. 

CCNL Assicurazioni Anapa: riprendono le trattative per il rinnovo

Fissati per il mese di novembre nuovi incontri con l’obiettivo di discutere sulla parte economica del contratto 

Nei giorni scorsi Anapa ha incontrato i sindacati First-Cisl, Fisac-Cgil, Fna e Uilca con l’obiettivo di sbloccare le trattative per il rinnovo del CCNL Agenzie di Assicurazione in gestione libera, applicabile ai lavoratori del settore e scaduto a giugno 2020.
Le parti si sono confrontate al fine di discutere su come dirimere le divergenze, soprattutto dal punto di vista economico.
Si sono, quindi, programmati degli incontri per il mese di novembre in cui una Commissione dovrà esaminare la questione della riforma del premio di produttività e la sua connessione con gli strumenti di welfare.
Fissato, invece, per il 4 dicembre un nuovo incontro tra le parti per trattare sugli altri istituti contrattuali e cercare quanto prima di arrivare ad una positiva conclusione della trattativa. 

CCNL Dirigenti Magazzini Generali: a novembre la seconda tranche dell’Una Tantum

Con la retribuzione di novembre è prevista l’erogazione del restante importo di 500,00 euro a titolo di Una Tantum

Con l’accordo siglato il 31 maggio 2023 ASSOLOGISTICA e MANAGERITALIA hanno rinnovato la parte economica del contratto applicabile ai dirigenti delle imprese di Logistica, Magazzini Generali, Magazzini Frigoriferi, Terminalisti Portuali, Interportuali ed Aereoportuali.
Oltre agli aumenti retributivi, in vigore dal prossimo dicembre, è stato previsto ad integrale copertura periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022, ai dirigenti in forza alla data di stipula dell’accordo, un importo “una tantum” di 1.000,00 euro lordi, a titolo di arretrati retributivi, suddiviso in due tranches:
– 500,00 euro con la retribuzione di luglio 2023;
500,00 euro con la retribuzione di novembre 2023.
Ai dirigenti assunti o nominati nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022, in forza alla data di stipula dell’accordo, l’importo di cui sopra sarà erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata nella qualifica durante il periodo suddetto.
Nell’accordo viene inoltre precisato che l’importo in questione non è utile agli effetti del computo del trattamento di fine rapporto né di alcun istituto contrattuale. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in data antecedente all’erogazione delle tranches l’importo totale o residuo dell’una tantum verrà erogato con le competenze di fine rapporto.

Lavoratori marittimi: gli adempimenti in caso di malattia

L’INPS riepiloga gli adempimenti a cui sono tenuti i lavoratori del settore marittimo in costanza dell’evento di malattia indennizzato (INPS, messaggio 14 novembre 2023, n. 4010).

Le attività di accertamento, riscossione dei contributi e di pagamento delle prestazioni economiche di malattia per i lavoratori marittimi sono gestite direttamente dall’INPS (articolo 10, comma 3, del D.L. n. 76/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 99/2013).

 

Nel messaggio in oggetto, l’Istituto torna sull’argomento fornendo alcune indicazioni integrative (rispetto a quelle già contenute nella circolare n. 179/2013) riguardo agli adempimenti posti a carico dei lavoratori in caso di malattia.

 

Viene ribadito che, anche per i lavoratori del settore marittimo, vige l’obbligo di trasmissione esclusivamente in via telematica della certificazione di malattia, essendo quella cartacea ammessa solo in via eccezionale purché in originale e non in copia.

 

Il certificato di malattia deve essere inviato entro 2 giorni dal suo rilascio, pena la perdita del diritto all’indennità per tutti i giorni di immotivato ritardo.

 

Particolare attenzione viene posta sulla comunicazione dell’indirizzo di reperibilità del lavoratore: è infatti suo specifico onere accertare la correttezza dell’indirizzo di reperibilità comunicato nella certificazione medica, sia telematica che cartacea, trattandosi di elemento fondamentale per consentire l’effettuazione delle visite mediche domiciliari di controllo.

 

Il lavoratore deve anche tenere costantemente aggiornato tale indirizzo durante tutto l’evento di malattia, comunicando le eventuali variazioni della sua reperibilità mediante il servizio “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo” presente sul portale istituzionale dell’INPS raggiungibile al seguente percorso: “Lavoro” > “Malattia” > “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo”.

 

In caso di eccezionali esigenze tecniche e/o disallineamenti dei sistemi, il lavoratore ha l’onere di effettuare la suddetta comunicazione alla Struttura territoriale INPS di competenza, definita come “Polo” di lavorazione per lo specifico evento di malattia marittimi indennizzato, utilizzando uno dei canali istituiti allo scopo, ovvero la casella PEC o il Contact Center Multicanale.

 

L’eventuale variazione comunicata con modalità non telematiche dovrà essere immediatamente acquisita in procedura dall’Unità operativa medico legale di competenza, al fine di assicurare la corretta eventuale disposizione della visita medica di controllo.

 

Infine, vengono illustrati gli adempimenti in caso di trasferimento all’estero in costanza di prestazioni a tutela dello stato di malattia.

 

I marittimi in stato di malattia sbarcati in Italia prima di recarsi all’estero devono sottoporsi a visita ambulatoriale presso l’Unità operativa medico legale più prossima al luogo di sbarco o alla residenza o al domicilio in Italia.

 

L’accertamento medico legale è volto a fornire la preventiva autorizzazione al trasferimento in paesi dell’Unione europea, anche al fine di escludere eventuali rischi di aggravamento del paziente derivanti dal trasferimento e/o dalle caratteristiche del luogo di destinazione, con conseguenti eventuali aggravi di rischio tutelato a carico dell’INPS.

 

In caso di trasferimento all’estero senza l’autorizzazione o in presenza di parere negativo dell’INPS, sarà disposta a cura della Struttura territoriale competente la sospensione del diritto all’indennità. 

CIPL Edilizia Industria Pesaro Urbino: importanti novità per i dipendenti del settore

Indennità sostitutiva di mensa, contributo spese utilizzo mezzo proprio, determinazione dell’Evr, delle prestazioni extracontrattuali Cassa Edile tra i punti salienti

In data 9 novembre 2023, le Parti Firmatarie Ance Pesaro Urbino, Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, hanno siglato il Verbale di Accordo i cui punti principali annoverati sono:
Relazioni sindacali
A tal proposito le Parti si incontrano per esaminare l’andamento del settore edile provinciale, le dinamiche relative all’occupazione risultanti dalla Cassa Edile, nonché le questioni legate al mercato del lavoro e degli appalti di opere pubbliche. Le medesime hanno altresì enunciato la costituzione da parte loro di una Commissione Tecnica Bilaterale per definire un testo aggiornato degli accordi integrativi stipulati fino ad ora.
Formazione
Circa la formazione dei lavoratori, viene definita dalle Parti quale fattore importante per il miglioramento dello sviluppo delle imprese, riferendosi anche a nuovi metodi e materiali adottati per le costruzioni da realizzare nell’ottica di un’edilizia sostenibile. Per questo, le stesse si impegnano a rendere la Scuola Edile sempre più efficiente in modo da fornire ad imprese e lavoratori un’ottimale formazione, anche nei progetti sinergici in ambito della scuola, dell’Università, della ricerca scientifica. Per favorire la formazione continua dei lavoratori, queste stabiliscono poi, che il personale assunto a tempo indeterminato e con almeno 12 mesi di anzianità può richiedere all’impresa la partecipazione, in orario di lavoro ed a spese della medesima, ad un corso tenuto della Scuola Edile per massimo 8 ore l’anno. In tal caso, se il corso è coerente con le attività aziendali, l’azienda autorizza il lavoratore a parteciparvi, salvo che esigenze produttive o organizzative rendano necessario posticipare la partecipazione. Tale partecipazione, non essendo di iniziativa datoriale, non comporta l’applicazione della norma in materia di passaggio di livello.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (Rlst)
A tal proposito, le Parti convengono nel confermare il modello di Rlst provinciale ed il suo sistema di finanziamento come previsto negli Accordi Sindacali del 27 aprile 2010 e del 10 giugno 2013.
Indennità sostitutiva di mensa
Si conferma l’adeguamento automatico dell’importo dell’indennità sostitutiva di mensa pari ad euro 9,06, realizzato dal mese di gennaio di ogni anno sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto all’anno precedente.
Per agevolare le aziende ad adeguarsi ai nuovi valori, le Parti calcolano congiuntamente il nuovo importo dell’indennità di mensa entro il mese di febbraio di ogni anno, redigendo poi l’apposito verbale ed incaricando la Cassa Edile alla divulgazione.
Contributo spese utilizzo mezzo proprio
Al lavoratore comandato nella stessa giornata ad eseguire la propria attività lavorativa in più cantieri nello stesso comune in cui è stato assunto, è riconosciuto l’importo forfettario ed omnicomprensivo di euro 1,50 per ogni giornata in cui ha fruito del proprio mezzo per lo spostamento tra i medesimi cantieri.
Elemento Variabile della Retribuzione (Evr)
Circa l’Evr, le Parti confermano che, la sua percentuale è pari al 4% dei minimi tabellari. I quattro indicatori che lo determinano, ciascuno con un valore del 25%, sono:
– il numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Pesaro;
– il salario denunciato in Cassa Edile Pesaro;
– le ore di lavoro denunciate in Cassa Edile Pesaro;
– il numero di imprese iscritte alla Cassa Edile Pesaro.
A tal proposito, le stesse entro il mese di dicembre di ogni anno, effettuano una verifica dell’andamento dei medesimi indicatori, avendo come riferimento la media aritmetica triennio su triennio, come di seguito riportato:
– Anno 2024, triennio 2023-2021 su 2022-2020;
– Anno 2025, triennio 2024-2022 su 2023-2021;
– Anno 2026, triennio 2025-2023 su 2024-2022.
L’Evr non incide poi sugli istituti retributivi indiretti, né sul Tfr, non costituendo base imponibile per la contribuzione alla Cassa Edile. Viene poi corrisposto in quote mensili al personale in forza nel mese di riferimento per un periodo superiore ai 15 giorni. Nel caso in cui venga erogato dall’impresa in relazione al miglioramento sulla base del confronto triennale anche solo di uno degli indici aziendali costituiti dalle ore denunciate in Cassa Edile e dal volume d’affari Iva, l’emolumento in questione può esser assoggettato al regime fiscale agevolato.
Prestazioni extracontrattuali Cassa Edile
Circa le prestazioni extracontrattuali, le Parti concordano sulla necessità di una valutazione delle prestazioni rese dalla Cassa Edile che costituiscono un efficace strumento di supporto economico ai lavoratori e di riconoscimento alla regolarità di iscrizione e versamento delle imprese. Invero, le stesse concordano di pianificare un incontro entro la fine del 2023 in modo da definire le prestazioni a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Iscrizione lavoratori autonomi alla Cassa Edile
I lavoratori autonomi del settore edile nella provincia di Pesaro Urbino possono aderire volontariamente alla Cassa edile previa corresponsione di un contributo di iscrizione quantificato dal Comitato di Gestione. L’adesione comporta il diritto alla fornitura di vestiario, alla frequenza gratuita della formazione obbligatoria in materia di salute e della sicurezza sul lavoro e agli altri servizi erogati e compatibili con lo status dell’impresa individuale senza dipendenti.
Decorrenza e durata
Il presente Accordo Integrativo Provinciale decorre dal 1° ottobre 2023 al 30 settembre 2026. Nel caso in cui non venga disdettato da una delle Parti almeno 30 giorni prima della scadenza, si rinnova per altri 12 mesi.

CCNL Animazione (Conflavoro-Confsal): da novembre nuovi minimi retributivi


 


Con la retribuzione di novembre minimi aggiornati 


Con il CCNL del 3 giugno 2022 sono stati stabiliti i nuovi minimi retributivi che vengono erogati con la busta paga del mese di novembre. Il contratto, in scadenza il 31 maggio 2025, riguarda le lavoratrici ed i lavoratori che prestano servizio presso le Aziende di Animazione ed Intrattenimento; inoltre il CCNL disciplina in maniera unitaria i rapporti di lavoro tra dipendenti e imprese, di qualsiasi natura e struttura giuridica, terze alla gestione nell’ambito dell’intrattenimento organizzato per alberghi, villaggi turistici, stabilimenti balneari, discoteche e pub, parchi divertimento, parchi acquatici e tematici, eventi, spettacoli ed intrattenimenti vari in genere. Mentre, non sono inquadrabili in questo contratto i rapporti di lavoro tra aziende di gestione diretta e animatori che devono, invece, aderire al CCNL applicato al resto del personale alberghiero.
Di seguito, in tabella vengono riportati i nuovi minimi da novembre 2023, per gli amministrativi e per gli operatori delle strutture turistiche. Secondo disposizioni contrattuali, al Quadro viene riconosciuta, in aggiunta un’indennità pari a 75,00 euro assorbibile fino a concorrenza dei trattamenti economici individuali aziendali.






































Livello Minimo
Quadro 2.860,75
I 2.501,36
A1 2.390,50
A2 1.921,40
I1 1.809,39
A3 1.727,85
I2 1.558,23
A4 1.507,05
I3 1.368,57
A5 1.286,65
I4 1.189,17

Apprendistato lavoratori sportivi, gli obblighi informativi e contributivi

Forniti chiarimenti in materia di assunzioni con contratto professionalizzante finalizzato alla formazione di professionisti (INPS, circolare 10 novembre 2023, n. 91).

Dal 1° gennaio 2022 le società e le associazioni sportive professionistiche possono assumere con contratto di apprendistato professionalizzante lavoratori sportivi di età compresa tra i 18 e i 23 anni di età (articolo 1, comma 154, Legge n. 234/2021). Pertanto, l’INPS ha fornito chiarimenti in materia di obblighi informativi e contributivi per le assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzate, finalizzate alla formazione di sportivi professionisti.

Tuttavia, bisogna premettere che, ai fini dell’individuazione del campo di applicazione della disposizione in argomento, la circolare in commento tiene conto della normativa applicabile al momento (Legge n. 91/1981), valida fino al 30 giugno 2023, data successiva alla quale sono entrate in vigore le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2021, le quali saranno oggetto di trattazione in apposita circolare, insieme a quanto disposto dal D.Lgs.  n. 120/2023.

L’apprendistato professionalizzante a termine nel settore sportivo professionistico

L’INPS rileva che l’articolo 41 del D.Lgs. n. 81/2015 definisce l’apprendistato “un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani”, ma questa disposizione deve essere coordinata con la disciplina speciale della durata del rapporto di lavoro sportivo contenuta all’articolo 5, commi primo e secondo della Legge n. 91/1981. È, quindi, possibile stipulare contratti di apprendistato professionalizzante, a tempo determinato, in deroga all’articolo 41 del D.Lgs. n. 81/2015.

Rimane fermo, però, che il contratto di apprendistato deve avere una durata minima di 6 mesi (articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015) e che la durata della formazione per l’acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche, come stabilita dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, non può essere, comunque, superiore a 3 anni (articolo 44, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2015).

Il regime contributivo

Con riguardo agli obblighi contributivi a carico del datore di lavoro per la durata del periodo di formazione, l’articolo 1, comma 773, primo periodo della Legge n. 296/2006, fissa l’aliquota a carico dei datori di lavoro degli apprendisti nella misura complessiva pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. 

All’aliquota contributiva così determinata deve aggiungersi l’aliquota ordinaria di finanziamento dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), nella misura dell’1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Per le assunzioni non a tempo indeterminato è altresì dovuto il contributo addizionale pari all’1,40% della retribuzione imponibile (articolo 2, comma 28 della Legge n. 92/2012).

Inoltre, in applicazione della disciplina generale in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. n. 148/2015) i lavoratori sportivi assunti con contratto di apprendistato professionalizzante da società o associazioni sportive professionistiche sono destinatari delle tutele assicurative del Fondo di integrazione salariale (FIS) oppure delle prestazioni del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento o del Fondo di solidarietà bilaterale della provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige Sudtirol.

L’obbligo contributivo afferente al FIS prevede un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti, e un contributo pari allo 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Infine, l’aliquota contributiva a carico dell’apprendista è pari al 5,84% della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione. L’INPS rammenta, inoltre, che, per effetto dell’articolo 47, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2015, i benefici contributivi dell’apprendistato sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione – senza soluzione di continuità rispetto al termine del periodo di formazione – del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Al ricorrere della prosecuzione del rapporto di lavoro, i lavoratori sportivi mantenuti in servizio sono assicurati alla gestione del Fondo Pensione Lavoratori Sportivi. Il regime contributivo sin qui descritto trova applicazione per le assunzioni di lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante stipulato a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Con specifico riguardo agli obblighi contributivi e alla misura della contribuzione, l’INPS evidenzia che la disciplina delineata nella circolare in commento trova applicazione anche per i periodi contributivi successivi all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2021, il quale, sotto tale profilo, contiene disposizioni esclusivamente per le fattispecie di apprendistato di cui agli articoli 43 e 45 del D.Lgs. n. 81/2015.

Infine, la circolare in questione include le modalità di esposizione dei lavoratori sportivi titolari di rapporto di lavoro di apprendistato professionalizzante nel flusso UniEmens.

 

Indennità una tantum lavoratori part time ciclico: istruzioni per le domande

Dal 13 novembre e fino al 15 dicembre 2023 sarà possibile presentare le domande telematiche per accedere all’indennità una tantum prevista in favore dei lavoratori dipendenti di aziende private che siano stati titolari, nell’anno 2022, di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico (INPS, messaggio 10 novembre 2023, n. 3977). 

L’indennità una tantum in questione è stata inizialmente introdotta, per l’anno 2022, dal Decreto Aiuti (D.Lgs. n. 50/2022, articolo 2-bis, comma 1) in favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021.

 

Successivamente, intervenendo con un’interpretazione autentica sulla predetta disposizione introduttiva, il D.L. n. 145/2023 non solo ha esteso l’arco temporale di applicazione dell’indennità anche all’anno 2023, ma anche l’ambito soggettivo, ampliando la platea dei soggetti beneficiari dell’aiuto attraverso l’eliminazione del riferimento al solo part-time ciclico verticale.

 

Infatti, l’articolo 18, comma 1 del citato decreto legge ha chiarito che la previsione è da intendersi riferita ai titolari di tutti i rapporti di lavoro part-time, a prescindere dalla qualificazione formale degli stessi come verticali, misti o orizzontali, purché tali rapporti di lavoro siano caratterizzati da una sospensione ciclica dell’attività lavorativa.

 

In attuazione della richiamata norma di interpretazione autentica, dunque, l’indennità una tantum per l’anno 2022 è riconosciuta ai lavoratori che siano stati titolari nell’anno 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa, e che possono fare valere gli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 2-bis del Decreto Aiuti.

 

Il successivo comma 2 del medesimo articolo 18, prevede il riconoscimento di una indennità una tantum, di importo pari a 550 euro, anche per l’anno 2023, a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell’anno 2022. Ai fini dell’accesso all’indennità una tantum, il requisito di cui sopra detto dell’alternanza tra periodi lavorati e non si intende soddisfatto qualora il lavoratore – nell’anno 2022 – possa fare valere un periodo continuativo di non lavoro di almeno un mese e nel complesso un periodo di non lavoro non inferiore a 7 settimane e non superiore a 20 settimane.

 

Per poter beneficiare dell’indennità in argomento, inoltre, il lavoratore non deve essere titolare di altro rapporto di lavoro dipendente diverso da quello a tempo parziale ciclico, non deve essere percettore della NASpI, né titolare di un trattamento pensionistico diretto al momento della presentazione della domanda.

 

Proprio in merito all’invio della domanda di accesso alla prestazione, l’INPS, nel messaggio in oggetto, rende noto che l’inoltro dell’istanza potrà avvenire a partire dal 13 novembre 2023 e fino al 15 dicembre prossimo accedendo (con SPID di livello 2 o superiore, CIE o CNS) alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito istituzionale e selezionando, in base all’istanza che si intende presentare, la prestazione:

 

– “Lavoratori a tempo parziale ciclico: indennità una tantum 2022”;

 

– “Lavoratori a tempo parziale ciclico: indennità una tantum 2023”.

 

L’INPS precisa che dovranno presentare entrambe le domande (per l’anno 2022 e per l’anno 2023) coloro che, in precedenza, non ne avevano presentato alcuna e che dovranno, invece, presentare solo la domanda riferita all’anno 2023 coloro che l’avevano già presentata per l’anno 2022 a prescindere dall’esito della stessa. Infatti, per le domande presentate per il 2022 e che siano state respinte, è stata prevista la possibilità di proporre riesame e non è, dunque, consentito inoltrare una nuova domanda.

 

È possibile, in alternativa all’invio della domanda attraverso il sito web, presentare la stessa a mezzo Contact Center Multicanale o rivolgendosi agli Istituti di patronato.

 

L’indennità una tantum per l’anno 2023 può essere riconosciuta una sola volta a ciascun avente diritto, non concorre alla formazione del reddito e, per il periodo di fruizione della stessa, non è riconosciuto l’accredito di alcuna contribuzione figurativa.

Ebinter Taranto: contributo natalità per i dipendenti del settore

E’ possibile inviare le richieste per accedere ai bonus natalità e inflazione

L’Ente bilaterale del Terziario di Taranto ha stanziato un contributo di 40.500 euro per sostenere le famiglie dei dipendenti delle aziende aderenti all’ente, tramite il bando bonus inflazione 2023. I beneficiari sono 270 e il contributo è di 150,00 euro ciascuno. Le domande di partecipazione possono essere inoltrate  fino ad esaurimento fondi e la modulistica può essere scaricata dal sito internet dell’Ebinter Taranto. Oltre al bonus inflazione, l’Ente ha disposto anche un fondo da destinare al bonus natalità, pari ad un contributo di 300,00 euro. L’assegnazione avviene su graduatoria e possono partecipare i dipendenti delle aziende del settore terziario iscritti all’Ente e in regola con la contribuzione all’Ebt, entro il 30 novembre 2023, e sono ammessi anche coloro i quali hanno già inviato la richiesta per il bando inflazione.

CCNL Giocattoli Industria: i Sindacati richiedono un aumento di 260,00 euro per il triennio 2024/2026

Varata la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore dei giocattoli, addobbi e ornamenti natalizi, giochi, modellismo, articoli di puericoltura, in scadenza il prossimo 31 dicembre

La delegazione trattante delle organizzazioni di categoria Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil ha varato nei giorni scorsi la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore dei giocattoli, addobbi e ornamenti natalizi, giochi, modellismo, articoli di puericoltura in scadenza il prossimo 31 dicembre. Nel settore operano quasi 6 mila lavoratori dipendenti in circa 80 imprese. Al fine di iniziare al più presto le trattative, la piattaforma sarà inviata in tempi veloci ad Assogiocattoli, l’Associazione dei produttori di giocattoli.
Dal punto di vista economico, la richiesta di aumento medio salariale per il triennio 2024-2026 è di 260,00 euro. Per quanto riguarda il welfare contrattuale i Sindacati hanno chiesto l’innalzamento al 2,5% del contributo aziendale destinato alla previdenza complementare di Previmoda, l’aumento del contributo a carico delle aziende dagli attuali 12,00 a 15,00 euro su Sanimoda, il fondo sanitario integrativo di settore. Ultima richiesta la previsione di un contributo a carico delle imprese di 2,00 euro per ogni dipendente a favore di Sanimoda per l’introduzione della prestazione LTC (non autosufficienza).
Dal punto di vista normativo, in relazione alle evoluzioni dei mercati, alle trasformazioni organizzative e tecnologiche, alla esigenza di sviluppare politiche industriali, le OO.SS. hanno proposto il miglioramento della qualità delle relazioni industriali e contrattuali, con la promozione della partecipazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze alla vita dell’impresa, allo sviluppo del settore.
In materia di diritti, le Organizzazioni Sindacali hanno proposto di aumentare da 13 a 15 mesi il periodo di conservazione del posto di lavoro nel capitolo della malattia e di elevare da 8 a 12 mesi l’aspettativa non retribuita per malattie di lunga durata al termine della conservazione del posto di lavoro.
Per quanto riguarda la formazione, nella piattaforma è stato proposto il diritto soggettivo alla formazione pari a 24 ore su base annua per singolo lavoratore aggiuntive alle ore di formazione obbligatoria. Nel capitolo salute e sicurezza, Filctem, Femca, Uiltec hanno richiesto l’inserimento dei sistemi di intelligenza artificiale nel documento di valutazione dei rischi (DVR). 
In conclusione, per quanto riguarda i congedi di paternità è stato chiesto l’ampliamento delle giornate previste dalla legislazione vigente.