CCNL Agenzie di somministrazione: stop alla trattativa con Assolavoro

Interrotto il confronto tra le OO.SS. Nidil-Cgil, Felsa-Cisl, Uiltemp, e l’Associazione datoriale Assolavoro per il rinnovo del contratto collettivo della somministrazione

Dopo quasi un anno e mezzo di trattativa il confronto per il rinnovo del contratto collettivo della somministrazione tra i Sindacati Nidil-Cgil, Felsa-Cisl, Uiltemp e l’associazione di categoria delle agenzie per il lavoro Assolavoro si è interrotto.  A comunicarlo i Sindacati in una nota diffusa nei giorni scorsi.
Secondo Felsa, Nidil, Uiltemp, le motivazioni celano la mancanza di volontà di trovare per via negoziale le soluzioni alle problematiche che riscontrano le lavoratrici e i lavoratori impiegati ogni giorno dalle Agenzie per il Lavoro in tutti i settori, sintetizzate nella piattaforma di rinnovo del CCNL. 
Tra i punti in discussione più certezze sulla sicurezza e prevenzione degli infortuni, il miglioramento delle regole del Mog (monte ore garantito) e, in caso di perdita della missione, l’aumento delle indennità di disponibilità.
Altra questione di rilevante importanza è la parità di trattamento dei somministrati con i dipendenti diretti dell’azienda. Per le OO.SS. appare fondamentale migliorare la qualità della formazione e del placement che offre il sistema bilaterale, dare piena attuazione alle norme su preavviso, proroga e clausola sociale, garantire le attuali prestazioni del fondo di solidarietà, migliorare e aumentare le prestazioni dell’Ente Bilaterale Ebitemp, nonchè rafforzare i confronti a livello territoriale.

Le OO.SS. Nidil, Felsa e Uiltemp, affermano in conclusione, che vada immediatamente ripresa la trattativa per il rinnovo del contratto. 

Disparità uomo-donna nel lavoro: i dati per il 2024

Il Decreto Interministeriale n. 365 del 20 novembre 2023 individua i settori economici e le professioni che presentano il maggiore tasso di disparità uomo-donna per l’anno 2024 (D.M. 20 novembre 2023, n. 365).

Quali sono gli ambiti lavorativi in cui si registra la maggiore disparità di genere tra uomini e donne? 

 

A questa domanda si può trovare risposta leggendo i dati tabellari riportati nel decreto in oggetto, adottato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, dati che rilevano per l’applicazione nel 2024 degli incentivi all’assunzione previsti dall’articolo 4, commi 8-11, della Legge n. 92/2012.

 

Si ricorda che l’articolo 2, punto 4, lettera f) del Regolamento (UE) n. 651/2014 definisce “lavoratore svantaggiato” anche chi si trovi nella condizione di ’“essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato”.

 

I dati sono ricavati sulla base delle elaborazioni effettuate dall’lSTAT in relazione alla media annua del 2022.

 

Nella tabella A allegata al decreto sono riportati gli occupati dipendenti distinti per attività economica e sesso, mentre, nella tabella B, la classificazione è fatta in base alle professioni.

 

Il tasso di disparità medio è stato rilevato per l’anno 2022 in misura pari al 9,8%. La soglia sopra la quale un settore è caratterizzato da un tasso di disparità uomo-donna superiore di almeno il 25% del valore medio è pari al 12,2%: i settori e le professioni che hanno registrato un tasso di disparità inferiore a tale livello non sono riportati.

 

Dalla consultazione dei dati tabellari emerge, ad esempio, che il settore economico in cui è presente uno dei maggiori tassi di disparità di genere è quello dell’industria delle costruzioni ed estrattiva, con una percentuale di donne occupate, rispettivamente, del 8,8% rispetto a quella di uomini pari al 91,2% (tasso di disparità 82,4), e del 11,9% di occupazione femminile a fronte del 88,1% di occupazione maschile (tasso di disparità di 76,1).

 

Con riferimento alle professioni, invece, spiccano le differenze tra: gli ufficiali e le truppe delle forze armate (tasso di disparità 98,3 e 87,5); sergenti, sovraintendenti e marescialli delle forze armate (tasso di disparità 94,8); i conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento; gli artigiani e operai metalmeccanici specializzati e installatori e manutentori di attrezzature elettriche ed elettroniche; le professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della produzione.

Elba: erogate quote contributive 2023 per corsi di formazione esterna degli apprendisti

Contributi di 125,00 euro per le aziende con apprendisti che svolgono formazione esterna

Per le aziende che sono in regola con i versamenti all’Elba, Ente Lombardo Bilaterale dell’Artigianato, sono previsti contributi per le spese sostenute in favore degli apprendisti nella frequentazione di corsi di formazione esterna.
In materia di apprendistato professionalizzante, la quota per ogni apprendista che ha svolto la formazione esterna (trasversale) disposta dagli Enti pubblici di competenza durante il 2023, è di 125,00 euro.
Per ottenere tali contributi, le imprese devono esser in regola con i versamenti di cui sopra, sino a due mesi prima l’invio della domanda di ricezione degli stessi.
Circa la formazione esterna svolta dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023, la domanda di ottenimento dei medesimi, deve esser presentata entro e non oltre il 30 novembre 2023, insieme a tutta la documentazione richiesta, mediante apposito sportello e negli uffici dedicati.

Fondo del personale dei servizi ambientali: al via la contribuzione ulteriore

Le risorse sono destinate a finanziare prestazioni integrative rispetto alla NASpI o in caso di cessazione del rapporto di lavoro (INPS, messaggio 20 novembre 2023, n. 4104).

L’INPS ricorda che l’articolo 9, comma 4, del decreto interministeriale n. 103594/2019 (modificato dall’articolo 4, comma 2 del D.M. del 29 settembre 2023) ha disposto che i datori di lavoro, rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali sono tenuti al versamento, dalla decorrenza del Fondo medesimo, di “un ulteriore contributo”.

In particolare, le contribuzioni ulteriori sono costituite dal: 

– versamento di un contributo in cifra fissa di 10 euro mensili per 12 mensilità per ciascun dipendente a tempo indeterminato non in prova;

– versamento del 50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia di breve durata, fino al 31 dicembre 2022.

Queste contribuzioni sono destinate a finanziare le prestazioni integrative, erogate dal Fondo, rispetto alla Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) o alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Le contribuzioni ulteriori in argomento sono dovute a decorrere dal periodo di paga in corso (ottobre 2019) alla data di entrata in vigore del decreto n. 103594/2019, istitutivo del Fondo.

Tuttavia, per effetto delle modifiche apportate dall’articolo 4, comma 2, del decreto interministeriale del 29 settembre 2023, alle disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 9 del citato decreto n. 103594/2019, il versamento da parte dei datori di lavoro, del “50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia di breve durata”, è dovuto unicamente fino al 31 dicembre 2022.

Il messaggio in commento include, poi, le modalità di esposizione dei dati relativi al contributo nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens.

La contribuzione ordinaria

L’Istituto nel messaggio in oggetto ha anche evidenziato che la contribuzione ordinaria, a partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto interministeriale del 29 settembre  2023 (novembre 2023), deve  essere versata da tutti i datori di lavoro rientranti nell’ambito applicativo del Fondo, che occupano almeno un dipendente. Nello specifico, l’aliquota contributiva ordinaria è pari allo 0,45%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano almeno un dipendente e fino a 15 dipendenti ed è pari allo 0,65% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 15 dipendenti.

 

 

CCNL Dirigenti Aziende Autotrasporto: a novembre ultima tranche dell’Una Tantum

Con la busta paga di novembre erogata la seconda e ultima tranche dell’Una Tantum

L’accordo siglato in data 18 maggio 2023 tra Confetra e Manageritalia, e che riguarda i dirigenti di aziende di autotrasporto e spedizione merci, di servizi logistici e di trasporto combinato, ha stabilito l’erogazione dell’Una Tantum ad integrale copertura del periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022, ai dirigenti in forza alla data di stipula dell’accordo, pari 1.500 euro lordi a titolo di arretrati retributivi e suddivisa in due tranches:

– 700,00 euro con la retribuzione di giugno 2023;

800,00 euro con la retribuzione di novembre 2023.

Ai dirigenti assunti nel periodo sopraindicato ed in forza alla data sopraindicata, l’ammontare suddetto viene erogato pro-quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata nella qualifica durante il periodo suddetto.
Nell’accordo viene inoltre precisato che l’importo in questione non è utile agli effetti del computo del Tfr, né di alcun istituto contrattuale, e nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in data antecedente all’erogazione delle tranches, l’importo totale o residuo viene elargito con le competenze di fine rapporto.

CCNL Comunicazione – Imprese non artigiane: iniziano le trattative

Tra gli argomenti trattati nuove figure professionali, maggior spazio alla contrattazione aziendale/territoriale e maggior potere d’acquisto per i dipendenti 

Nei giorni scorsi è iniziata la trattativa per il rinnovo del CCNL Area Comunicazione applicabile ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese dell’area comunicazione, scaduto il 31 dicembre 2022.
Attraverso la piattaforma, i sindacati Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil hanno individuato gli argomenti centrali della trattativa:
– la nascita di nuove figure professionali, nell’ambito digitale, come il social media manager;
– la possibilità di una formazione professionale permanente, sia per i giovani che si avvicinano al settore artigiano con l’apprendistato, sia per la riqualificazione degli attuali addetti; 
– una maggiore organizzazione del lavoro, esposta alle nuove sfide della digitalizzazione;
– più spazio alla contrattazione aziendale e territoriale;
– pieno recupero dell’inflazione, in difesa del potere d’acquisto.
Si auspica, comunque, di addivenire a un rinnovo in tempi stretti, rispettoso dei punti della piattaforma.

Fermo pesca 2023, indennità giornaliera fino a 30 euro

Le disposizioni in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio (D.M. 9 ottobre 2023, n. 11).

Pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il D.M. n. 11/2023 con il quale per l’anno 2023 è riconosciuta un’indennità giornaliera onnicomprensiva fino a un importo massimo di 30 euro, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio. L’indennità giornaliera è riconosciuta anche nella giornata del sabato, da considerarsi  quale giornata lavorativa.

Le imprese interessate a ricevere l’indennità potranno presentare, a decorrere dal 2 gennaio 2024 e fino al 31 marzo 2024, una singola istanza per ciascuna unità di pesca presente in azienda, esclusivamente tramite il sistema telematico “CIGSonline“, non essendo ammesse altre modalità di presentazione.

Modalità di presentazione delle istanze 

Le operazioni necessarie per l’utilizzo del sistema CIGSonline sono descritte nel manuale utente pubblicato sul sito istituzionale del Ministero. Per la peculiarità del settore della pesca, il testo è integrato dalle istruzioni specifiche per il settore da consultare preliminarmente in quanto alcune operazioni si differenziano dalle indicazioni presenti nel citato manuale. Le istruzioni del settore della pesca devono ritenersi integrative e non sostitutive del manuale utente.

Il file FPO 2023 predisposto per il riepilogo dei giorni di arresto temporaneo ai fini del calcolo dell’indennità giornaliera, dopo compilazione e rinomina, deve essere allegato all’istanza digitale in CIGSonline. Eventuali variazioni relative al codice IBAN potranno essere fornite esclusivamente entro il 30 aprile 2024

Il file IBAN 2023, dopo essere stato compilato e sottoscritto da ciascun imbarcato per il quale si richiede l’indennità di fermo pesca obbligatorio e rinominato, deve essere allegato all’istanza digitale in CIGSonline. 

Il file SCHEDA 9 anno 2023 dopo essere stato integralmente compilato da parte dell’azienda, compilato e vistato dall’Autorità marittima, deve essere allegato all’istanza digitale in CIGSonline.

Tra gli allegati alla domanda digitale occorre inserire delega del rappresentante aziendale nei confronti dell’utente di CIGSonline.

Simulatore “Pensami” (PENSione A MIsura), rilascio nuove funzionalità

L’INPS comunica che il servizio “Pensami” (PENSione A MIsura) è stato implementato con l’introduzione di nuove funzioni che, tra l’altro, tengono conto delle principali novità normative in materia pensionistica (INPS, messaggio 17 novembre 2023, n. 4082).

Nell’ambito del progetto PNRR “Consulenza virtuale scenari pensionistici futuri”, il servizio “Pensami” (PENSione A MIsura) è un simulatore che fornisce informazioni riguardanti le pensioni a cui è possibile accedere sia nelle singole Gestioni previdenziali, sia cumulando l’intera contribuzione, senza l’indicazione degli importi delle prestazioni.

 

I soggetti interessati a conoscere i possibili scenari pensionistici potranno farlo accedendo, senza bisogno di registrazione, al suddetto sevizio la cui nuova versione è stata aggiornata alle principali novità normative in materia pensionistica recate dalla Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) al fine di consolidare il ruolo di “Pensami” quale consulente pensionistico “di prima istanza” affidabile e aggiornato.

 

La nuova versione del simulatore, ad esempio, permette di visualizzare, tra gli scenari pensionistici contemplati, le pensioni “Anticipata flessibile” e “Opzione donna – legge di bilancio 2023”. Per entrambe le tipologie di pensioni è stato predisposto un apparato informativo volto ad agevolare l’utente nella comprensione delle peculiarità che le caratterizzano: a tale scopo sono state implementate le funzioni “Scopri cosa dice il consulente” e “Approfondisci”.

 

L’utente ha anche la possibilità di salvare l’esito della simulazione in formato .pdf servendosi dell’ulteriore funzione introdotta denominata “Salva risultati”.

 

Le nuove funzionalità di “Pensiami – PENSione A MIsura” sono state implementate anche sull’app per dispositivi mobili “INPS Mobile” per Android e iOS.

 

Il servizio è raggiungibile dal sito istituzionale seguendo il percorso “Pensione e previdenza” > “Esplora pensione e previdenza” > “Strumenti – Vedi tutti” > “Pensami – Simulatore scenari pensionistici”.

CCNL Autostrade: misure di sostegno a favore della popolazione colpita dall’alluvione in Toscana

Su base volontaria sarà possibile devolvere ore di retribuzione, giornate di permesso e/o ferie 

Il 13 novembre 2023 si sono incontrate la Direzione di Autostrade per I’Italia e le OO.SS. Nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Vl, per analizzare le possibili iniziative di aiuto e sostegno alla popolazione interessata dalle recenti alluvioni che hanno colpito alcuni territori della Toscana.
In primo luogo, le Parti hanno stabilito che, su base volontaria, sarà possibile per tutti i dipendenti del Gruppo ASPI:
– devolvere ore della propria retribuzione;
– cedere, giornate (anche 1/2) di ferie e/o ore di permesso, che saranno convertite nel corrispettivo economico.
Al fine supportare concretamente le popolazioni interessate dall’alluvione, il valore complessivo di quanto sopra definito verrà raddoppiato dall’Azienda e devoluto alla Protezione Civile.
Verranno inoltre riconosciute, rispetto alle attuali spettanze, ulteriori 40 ore di permesso, retribuite come normali giornate di lavoro per tutto il personale che, aderendo ad iniziative di aiuto verso i territori colpiti dall’evento alluvionale, sarà impegnato concretamente in attività di volontariato.
Nell’accordo viene infine precisato che le iniziative in questione dovranno essere presentate alla Direzione Aziendale, preventivamente corredate da apposita documentazione. 

Sport dilettantistico: comunicazioni di inizio e cessazione del rapporto di lavoro

Firmato dal Ministro dello sport, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il decreto che definisce gli standard e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni di inizio e cessazione anticipata di un rapporto di lavoro sportivo di tipo dilettantistico (DPCM 27 ottobre 2023).  

L’articolo 28 del D.Lgs. n. 36/2021, come novellato dal D.Lgs. n. 120/2023, nell’ambito del settore sportivo dilettantistico, prevede, ai sensi del comma 3, che le associazione o società nonchè la Federazione Sportiva Nazionale, la Disciplina Sportiva associata, l’Ente di Promozione Sportiva, l’associazione benemerita, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. destinataria delle prestazioni sportive, sono tenute a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo. 

 

La comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo dilettantistico, alle comunicazioni al centro per l’impiego. Il comma 5 del medesimo articolo demandava a un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il compito di individuare le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti di comunicazione previsti al citato comma 3.

 

In attuazione di quanto sopra, è stato adottato il DPCM in oggetto contenente istruzioni rivolte agli enti sportivi dilettantistici che devono comunicare l’inizio o la cessazione anticipata del rapporto di lavoro.

 

L’obbligo di comunicazione può essere assolto, in via alternativa, o telematicamente utilizzando il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, o compilando il modello “UNILAV-Sport”, utilizzando l’applicativo messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali accedendo all’indirizzo servizi.lavoro.gov.it. 

 

Le comunicazioni rese dai datori di lavoro sportivo a partire dal 1° luglio 2023 e fino alla data di entrata in vigore del decreto attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, restano valide ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di comunicazione. In fase di prima applicazione, il termine del trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro entro cui effettuare le comunicazioni, decorre dalla data di entrata in vigore del DPCM in trattazione per i rapporti di lavoro relativamente ai quali non è stata effettuata la comunicazione obbligatoria e che sono stati instaurati a partire dal 1° luglio 2023.

 

I sistemi di classificazione e le modalità tecniche per l’utilizzo del modello “UNILAV-Sport” sono quelli definiti negli appositi allegati al decreto mentre, per le comunicazioni mediante il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, l’ente sportivo procede secondo le indicazioni contenute nel regolamento del medesimo Registro.

 

I dati contenuti nel modello “Unilav-Sport” e nelle comunicazioni effettuate attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche vengono resi disponibili: al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all’INPS, all’INAIL, alle Regioni e Province Autonome, per i rispettivi ambiti di competenza, al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, ad Anpal per l’aggiornamento della scheda anagrafico professionale, all’INL e, nel caso di lavoratori stranieri, al Ministero dell’Interno, secondo la disciplina del sistema pubblico di connettività e con le modalità previste dal Codice dell’Amministrazione digitale.

 

Infine, l’articolo 4 del decreto si occupa del regime sanzionatorio applicabile nei casi di omessa o ritardata comunicazione (sanzione amministrativa pecuniaria).