Lavoro portuale temporaneo: aspetti di natura contributiva per i datori di lavoro

Fornite alcune precisazioni in merito agli obblighi informativi e contributivi in relazione alla riforma degli ammortizzatori sociali (INPS, 12 dicembre 2023, n. 101).

Alla luce della riforma degli ammortizzatori sociali (modifiche apportate al D.Lgs. n. 148/2015 dalla Legge n. 234/2021) in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria e di Fondi di solidarietà, l’INPS ha illustrato gli aspetti di natura contributiva afferenti ai datori di lavoro che svolgono attività di fornitura di lavoro portuale temporaneo, disciplinata dall’articolo 17 della Legge n. 84/1994.

Inoltre, l’Istituto con la circolare in commento, ha chiarito l’assetto contributivo in materia di integrazioni salariali dei datori di lavoro costituiti in forma di cooperativa ai sensi del D.P.R.n. 602/1970, fornendo anche le istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens.

Gli obblighi contributivi per gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

A decorrere dal 1° gennaio 2022, rientrano nel campo di applicazione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria anche i datori di lavoro che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti e che – non aderendo ai Fondi di solidarietà bilaterali costituiti ai sensi dei citati articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015 – siano destinatari delle tutele del FIS. Pertanto, i datori di lavoro di cui all’articolo 17, comma 2 della citata Legge n. 84/1994, rientrano nel campo di applicazione degli articoli 20 (CIGS) e 29 (FIS) del D.Lgs. n. 148/2015.

Invece, la Legge n. 234/2021 non ha modificato la disciplina delle tutele applicabili ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo e occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Quindi, per questi ultimi lavoratori continua a trovare applicazione l’articolo 3, comma 2, della Legge n. 92/2012, che ha reso strutturale, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l’indennità spettante per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro (IMA).

Le aliquote contributive per l’IMA

Tra le misure delle aliquote di contribuzione che i datori di lavoro che svolgono attività di fornitura di lavoro temporaneo sono tenuti a versare in applicazione delle norme richiamate, la circolare in commento riporta quella relativa all’IMA.

Infatti, per i lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo e occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato – che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 3, comma 2 della Legge n. 92/2012 – i datori di lavoro sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento nella misura pari allo 0,90% dell’imponibile contributivo (di cui lo 0,30% carico del lavoratore).

L’INPS ricorda anche che le posizioni contributive sulle quali sono esposti i suddetti lavoratori devono essere contraddistinte dal codice di autorizzazione “2U”.

CIGS

A decorrere dal 1° gennaio 2023, la misura della contribuzione di finanziamento della CIGS è pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (di cui lo 0,60% a carico del datore di lavoro e lo 0,30% a carico del lavoratore), in quanto la riduzione della aliquota, disposta dall’articolo 1, comma 220, della Legge n. 234/2021, ha cessato i suoi effetti al 31 dicembre 2022.

L’Istituto ricorda, inoltre, che il datore di lavoro è tenuto a versare, a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale straordinaria, la contribuzione addizionale nella misura di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 148/2015 (pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, fino a 52 settimane fruite; pari al 12%, da 53 a 104 settimane fruite e pari al 15% oltre le 104 settimane fruite, nel quinquennio mobile).

Anche i datori di lavoro di cui all’articolo 17, comma 2, della Legge n. 84/1994, costituiti in forma di cooperativa di lavoro sono tenuti all’adempimento degli obblighi contributivi in materia di FIS e CIGS sia per i lavoratori subordinati soci della cooperativa, sia per i lavoratori subordinati non soci, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo e occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato già citati.

Infine, la circolare in questione include, tra l’altro, le indicazioni circa l’ambito di applicazione dell’articolo 3 del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato n. 869/1947, la contribuzione di finanziamento della NASpI (per la quale l’INPS rinvia a quanto precisato con la circolare n. 91/2020 ) e le istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens.

 

CCNL Bancari – Credito Cooperativo: prorogato l’accordo sulle agibilità sindacali

Le Parti Sociali hanno prorogato l’accordo sulle agibilità sindacali per la categoria del credito cooperativo fino al 31 dicembre 2024

Il 7 dicembre 2023, in Firenze, Federcasse (Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali), e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Ugl Credito, Uilca, hanno stabilito la proroga dell’Accordo nazionale 13 maggio 2021 sulle agibilità sindacali per la categoria del credito cooperativo.
L’accordo in questione, all’art. 8, comma 4, individuava nel 31 dicembre 2022 il termine di scadenza del medesimo, prevedendo, altresì, in caso di mancato recesso di una delle Parti entro la fine del mese di settembre dell’anno di scadenza, una proroga tacita esclusivamente per un anno, e, quindi, sino al 31 dicembre 2023. 
Nei giorni scorsi le Parti Sociali hanno deciso la proroga delI’Accordo in parola sino al 31 dicembre 2024.

La “finestra” per la pensione di anzianità quale elemento costitutivo del diritto alla prestazione

La Corte di Cassazione, con sentenza 23 agosto 2023 n. 25075, ha stabilito che la decorrenza della pensione di anzianità in base alle regole delle “finestre” (art. 1, co. 29, L. n. 335/1995; art. 59, commi 6 e 8, L. n. 449/1997) rappresenta un elemento costitutivo dello stesso diritto a pensione, il quale, pertanto, si perfeziona soltanto nel momento in cui matura la data di decorrenza fissata dalla legge, essendo quindi irrilevante, per l’insorgenza di siffatto diritto, che l’assicurato abbia, prima del predetto momento, conseguito il prescritto requisito contributivo e presentato domanda di pensione. In tal modo, il momento di perfezionamento di tale diritto diventa il momento in cui questo tempo è decorso: momento che va identificato nella data di apertura della “finestra” indicata caso per caso dalla legge; e questa volontà normativa ha fondamento nella stessa natura del tempo, quale (ulteriore) integrazione dell’età anagrafica.

CCNL Istituzioni Socio Assistenziali (Uneba): nuovo piano sanitario 2024-2025

Nuova garanzia lenti e nuovi pacchetti prevenzione per tutti gli iscritti Uneba

Lo scorso 30 novembre, la Compagnia Assicuratrice Unisalute insieme ad Uneba, Fp-Cgil, Fisascat-Cisl, Cisl-Fp, Uiltucs e Uil-Fpl, hanno sottoscritto l’accordo di rinnovo del piano sanitario valido per gli anni 2024-2025 e rivolto a tutti dipendenti Uneba e a tutti i dipendenti di associazioni, fondazioni ed altre iniziative organizzate, operanti nel settore assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo, nonché agli altri Enti di assistenza e beneficienza a cui viene applicato il CCNL Istituzioni Socio Assistenziali (Uneba).
Il suddetto accordo benché confermato, contiene nuovi servizi sanitari.
Dal 1° gennaio 2024 infatti, viene inserita la nuova garanzia lenti con massimale pari a 65,00 euro per la copertura dell’acquisto di lenti o lenti a contatto, ad esclusione della montatura, in caso di certificata modifica visus da parte di un oculista o di un ottico optometrista.
Non solo, perché per tutto il 2024 sono stati messi a disposizione degli iscritti, due pacchetti prevenzione gratuiti di cui fruire presso strutture sanitarie convenzionate con Unisalute. Questi pacchetti riguardano la visita angiologica effettuata da uomini e donne con più di 50 anni e titolari del piano sanitario Uneba, nonché la visita senologica rivolta alle donne con più di 40 anni e sempre titolari del piano sanitario Uneba.
Il suddetto piano prevede inoltre il pagamento a favore degli aderenti, di prestazioni diagnostiche particolari da effettuarsi in un’unica soluzione, previa prenotazione, in strutture sanitarie convenzionate con Unisalute.
Da ultimo l’accordo dichiara altresì che, se uno dei servizi offerti risulta essere senza copertura perché non previsto nel piano, perché il massimale risulta essere in stato di esaurimento, o ancora perché inferiore ai limiti contrattuali pur rimanendo a carico degli iscritti, questi ultimi possono richiedere alla compagnia assicuratrice di poterne comunque fruire presso strutture sanitarie convenzionate e con sconti rispetto ai prezzi di mercato.

Lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura: arrivano le prime indicazioni

Illustrate le caratteristiche del nuovo istituto sperimentale del LOAgri, in riferimento alla natura. alla tipologia delle prestazioni e agli adempimenti connessi (INPS, circolare 12 dicembre 2023, n. 102).

Con la circolare in commento, l’INPS ha provveduto a illustrare le caratteristiche del LOAgri, il “Lavoro occasionale in agricoltura”, introdotto dalla Legge n. 197/2022. La Legge di bilancio 2023 ha infatti introdotto novità, a decorrere dal 1° gennaio 2023, in materia di prestazioni occasionali nel settore agricolo (articolo 1, commi 342 e seguenti) che hanno comportato il divieto di utilizzo del Contratto di prestazione occasionale (CPO) e appunto l’introduzione del nuovo istituto del LOAgri. 

In particolare, il comma 344 della Legge n. 197/2022 le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato come quelle attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti disoccupati e percettori di alcune prestazioni previdenziali o assistenziali, pensionati, giovani con meno di 25 anni di età impegnati in un ciclo di studi, detenuti o internati ammessi al lavoro esterno, nonché soggetti in semilibertà.

Tuttavia, il rinvio, in via analogica, alla disciplina lavoristica e previdenziale del rapporto di lavoro subordinato agricolo a tempo determinato non comporta l’applicazione integrale degli istituti e delle misure proprie del rapporto di lavoro dipendente. A titolo meramente esemplificativo, per tali prestazioni non possono trovare applicazione le agevolazioni contributive che si sostanziano in una riduzione dell’onere contributivo a carico del datore di lavoro e/o del lavoratore. 

Chi può instaurare un rapporto di lavoro agricolo occasionale

Possono stipulare contratti di LOAgri esclusivamente i datori di lavoro che operano nel settore economico dell’agricoltura e che sono iscritti, quali datori di lavoro agricoli, alle specifiche Gestioni previdenziali dell’INPS. 

C’è poi una preclusione assoluta (comma 347 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2023) all’instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato per i datori di lavoro agricolo che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali del comparto agricolo comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Conseguentemente, alle agenzie di somministrazione, alle quali non si applicano i citati contratti, oltre che per le peculiari caratteristiche del LOAgri, è vietata l’assunzione di OTDO da somministrare a imprese utilizzatrici.

L’INPS evidenzia, tra l’altro, che nella disciplina del LOAgri non è presente il divieto di ricorrere al lavoro occasionale (tuttora vigente nell’ambito della normativa generale sul CPO) per gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 10 (fino al 31 dicembre 2022, erano 5) lavoratori subordinati a tempo indeterminato (comma 14, lettera a), dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017).

 Obblighi a carico del datore di lavoro

La circolare in questione descrive anche gli obblighi a carico dei datori di lavoro tra i quali, prima dell’inizio della prestazione di lavoro occasionale, ci sono: 

– la verifica della sussistenza dei requisiti legittimanti l’assunzione mediante l’acquisizione di un’autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva (comma 345 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2023);

– l’inoltro al competente Centro per l’impiego della comunicazione obbligatoria di cui articolo 9-bis del D.L. n. 510/1996.

Vengono poi illustrati anche gli obblighi dichiarativi e contributivi con i relativi calcoli, le tutele assistenziali e previdenziali per il prestatore di lavoro occasionale, l’apparato sanzionatorio e il caso del cumulo delle pensioni con i compensi per prestazioni agricole.

CCNL Dirigenti – Enti Locali: sottoscritta l’ipotesi

Previsti aumenti retributivi e maggiori tutele ai lavoratori

Lo scorso 11 dicembre è stata sottoscritta dall’Aran, dalla Fp-Cgil, dalla Cisl-Fp e dalla Uil-Fpl l’ipotesi di accordo per tutti i dirigenti del Comparto delle Funzioni Locali per il periodo dal 1° gennaio 2019  al 31 dicembre 2021.
Dal punto di vista economico spettano i seguenti incrementi:
– ai dirigenti F.L.: previsto un incremento sui minimi di 135,00 euro, invece per quanto riguarda l’incremento sulle posizioni organizzative e di risultato previsto un aumento pari a 174,00 euro;
– ai dirigenti P.T.A.: previsto un incremento sui minimi di 135,00 euro e 108,00 euro per l’incremento della posizione organizzativa;
– ai segretari: previsto un incremento sui minimi di 135,00 euro e 104,00 euro di posizione organizzativa e di risultato.
Previsto un importante passo avanti sulle relazioni sindacali con l’istituzione di un Organismo paritetico per l’innovazione presso le amministrazioni con almeno 6 unità di personale destinatario del contratto, maggiori tutele sul periodo di prova, sul lavoro agile, sulla formazione, sulle donne vittime di violenza e sulla malattia in caso di gravi patologie.
Introdotta, inoltre, una nuova regolamentazione, ampliando le misure di welfare integrativo in favore del personale e migliorata la ripartizione delle risorse economiche come l’adeguamento dei Fondi per le retribuzioni di posizione e di risultato, l’indennità di reggenza e di supplenza ovvero retribuzione aggiuntiva in caso di convenzioni di segreteria e incarichi ad interim.

CCNL Consorzi Agrari: rinnovata la disciplina contrattuale

Aumenti retributivi, aumento indennità di cassa e di funzione, potenziamento del welfare, Tfr anticipato, sicurezza sul lavoro e smart working tra le novità

Sottoscritto il giorno 12 dicembre 2023 tra Fai, Flai, Uila e Assocap, il rinnovo del CCNL Consorzi Agrari, applicato al personale dipendente di consorzi agrari ed ai lavoratori delle società di capitali partecipate dei consorzi agrari, con decorrenza 2024-2027.
Quanto disposto dalla disciplina contrattuale è volto a tutelare prima di tutto le retribuzioni dei lavoratori, andando poi a rafforzare i diritti e le tutele poste in essere.
Partendo dalla parte economica, è previsto un aumento di 190,00 euro al livello 3, corrisposto in quattro tranche: la prima con decorrenza da gennaio 2024 pari a 50,00, la seconda di 50,00 euro da gennaio 2025, la terza pari a 45,00 euro da gennaio 2026 ed infine la quarta di 45,00 euro dal 1° gennaio 2027.
Altresì, è stato determinato l’incremento nella misura del 10% dell’indennità di cassa e di ognuna delle tre fasce concernenti l’indennità di funzione.
Per quanto riguarda il welfare, si assiste ad un suo potenziamento di 4 ore di permesso retribuito per i lavoratori, al fine di poter assistere i propri genitori anziani e i familiari affetti da gravi patologie, nonché 4 ore di permesso retribuito per la malattia di un figlio fino a tre anni di età.
In merito alla riduzione dell’orario lavorativo, il lavoratore può fruire di 8 ore di permesso per frequentare corsi di formazione su materie attinenti alle proprie mansioni.
In tema di salute e sicurezza, si è concordato di organizzare la giornata per la sicurezza del lavoro, ed inoltre, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) possono ricevere tutte le informazioni necessarie sull’esito di ispezioni realizzate nei consorzi e, rispetto all’aggiornamento del Dvr, possono offrire la collaborazione con riferimento all’utilizzo di nuove tecnologie produttive.
In aggiunta, viene garantita una polizza assicurativa per la responsabilità civile al personale con funzione di preposto alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Per quanto riguarda l’anticipazione del Tfr, questa può esser effettuata anche in caso di calamità per la prima casa ed estinzione o riduzione del mutuo per la prima casa.
Da ultimo, è stato realizzato un accordo quadro per contrastare le molestie e la violenza nei luoghi di lavoro, ed altresì un accordo per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile.

Fondo Sanimoda: aumenti contributivi 2024

 

Dal 1° gennaio 2024 il contributo a carico delle aziende è di 51,00 euro trimestrali  

Con i rinnovi dei CCNL Cuoio e Pelli, Penne, Spazzole e Pennelli e Occhiali Industria sono state introdotte delle novità riguardanti i contributi per il Fondo Sanimoda. Infatti, da gennaio 2024, le aziende devono effettuare un versamento di 51,00 euro trimestrali per ogni dipendente (45,00 euro sono per il Piano Sanitario Premium, a cui si aggiungono 6,00 euro della polizza Long Term Care).
Inoltre, è previsto un aumento di 9,00 euro rispetto al trimestre precedente. Così facendo, le lavoratrici ed i lavoratori sono in copertura con il Piano Sanitario Premium invece che con il Piano Sanitario Plus.
Per le aziende che applicano il CCNL Occhiali Industria è previsto il passaggio dal Piano Sanitario Plus al Piano Sanitario Premium e il pagamento del contributo per la copertura Long Term Care, dedicato alla non autosufficienza. Per quel che riguarda il contributo, come detto in precedenza, da gennaio 2024, la contribuzione passa a 51,00 euro trimestrali per ogni dipendente avente diritto. Con il secondo contributo la copertura effettiva sulla non autosufficienza è attiva con il secondo contributo, con una copertura attiva attiva dal 1° aprile 2024. 

Eventi alluvionali del 1° maggio: le istruzioni per la proroga dei versamenti al 11 dicembre 2023

Arrivano le indicazioni per l’applicazione delle disposizione del D.L. n. 132/2023 (INAIL, nota 7 dicembre 2023, n. 12460).

L’INAIL ha comunicato la proroga della ripresa dei versamenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi
alluvionali verificatisi a partire dal 1°maggio 2023.  Facendo seguito alla circolare n. 33/2023 e alla nota n. 8216/2023, l’Istituto segnala che grazie all’articolo 3, comma 2 quater della Legge n. 170/2023 di conversione del D.L. n. 132/2023, la ripresa dei versamenti, da effettuare in un’unica soluzione senza l’aggiunta di sanzioni e interessi, dei premi sospesi dal 1° maggio al 31 agosto 2023 a seguito
degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio di quest’anno nei territori dell’Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana, è stata prorogata dal 20 novembre all’11 dicembre 2023, primo giorno lavorativo successivo alla scadenza fissata dalla norma (articolo 18, comma 1, D.Lgs. n. 241/1997).

L’INAIL rammenta che  secondo la norma agevolativa, possono beneficiare della sospensione tutti coloro che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1 al D.L. n. 61/2023,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 100/2023 e che hanno provveduto a effettuare l’apposita comunicazione come previsto al paragrafo C. Versamenti sospesi della circolare n. 33/2023.

La proroga si applica a tutti i titoli in scadenza nel periodo di sospensione ovvero ai titoli in scadenza nel periodo 1° maggio 2023 – 31 agosto 2023 e alle rate del piano di ammortamento della rateazione concessa ai sensi dell’articolo 2, comma 11 del D.L. n. 338/1989 ricadenti nello stesso periodo già oggetto di sospensione.

 

Fondo Fasda: previsti anche per il 2024 i Piani Sanitari dedicati ai familiari

Sarà possibile pagare il contributo dal 18 dicembre 2023 al 31 gennaio 2024

Anche per l’anno 2024, il Fondo Fasda, Fondo integrativo di assistenza sanitaria per i dipendenti dei servizi ambientali, offre la possibilità di proteggere i familiari. L’offerta prevede due piani sanitari:
– il Piano sanitario “Familiari per coniuge, conviventi e figli dai 16 anni compiuti” a un costo individuale di 450,00 euro;
– il Piano sanitario “Figli da 0 a 16 anni” a un costo individuale di 150,00 euro.
E’ possibile pagare pagare il contributo, tramite carta di credito o bonifico bancario, dal 18 dicembre 2023 al 31 gennaio 2024. La copertura sanitaria per i familiari sarà attiva per un periodo di 12 mesi: dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.
Per aderire all’iniziativa o rinnovare l’iscrizione del nucleo familiare è necessario accedere all’Area Riservata del Portale S.I.FASDA. Si precisa che l’iscrizione in questione deve riguardare l’intero nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia. Le iscrizioni per il periodo gennaio/dicembre 2024 saranno accolte solo previa verifica di eventuali sospensioni negli anni precedenti che, così come previsto dallo Statuto del Fondo FASDA, comportano un’interruzione contrattuale di due anni.

Il Fondo comunica inoltre che in relazione al Piano sanitario Familiari per “Coniuge, conviventi e figli dai 16 anni compiuti”, nell’Area Ortopedia e Traumatologia gli interventi chirurgici di Artroprotesi e Artrodesi non sono più realizzabili presso le strutture convenzionate con UniSalute, ma esclusivamente tramite il SSN con il rimborso della diaria giornaliera di 140,00 euro.