CCNL Federcasa: mancato accordo sul rinnovo

Mancato accordo al Ministero del Lavoro sulla procedura di raffreddamento attivata per il rinnovo del contratto 

Dopo mesi di trattative per il rinnovo del CCNL 2019-2021 applicabile ai dipendenti delle aziende, società ed enti pubblici economici aderenti a Federcasa le associazioni sindacali Fp-Cgil, Cisl-Fp e Uil-Fpl hanno comunicato che nei giorni scorsi è sottoscritto il  verbale sul mancato accordo per la procedura di raffreddamento attivata dal Ministero del Lavoro sulla richiesta – presentata il 25 ottobre scorso.
I sindacati hanno, infatti, ritenuto necessario concludere negativamente il tentativo obbligatorio di conciliazione, sulla base della mancata disponibilità da parte di Federcasa ad accogliere le richieste sindacali.  
Secondo questi ultimi, l’associazione datoriale, dopo mesi di trattative, non ha ancora presentato una proposta in linea con le richieste dei lavoratori, soprattutto in merito all’adeguamento del salario al potere di acquisto delle retribuzioni dopo anni di inflazione, né in termini di valorizzazione professionale del personale e di revisione del sistema di classificazione.
I sindacati sono, pertanto, intenzionati a proseguire la mobilitazione con assemblee nelle aziende, presidi e iniziative territoriali, sollecitando, anche, l’intervento delle amministrazioni regionali.

Distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi: semplificazione degli adempimenti

L’INL, in ottica di semplificazione, fornisce alcune indicazioni in merito agli obblighi amministrativi posti a carico dell’impresa distaccante (INL, nota 20 dicembre 2023, n. 2401).

L’INL è chiamato a valutare la possibilità di recepire, nel sistema nazionale italiano, alcune pratiche selezionate dalla Commissione europea tra quelle già adottate in altri Stati membri e mirate a semplificare gli oneri amministrativi a carico dei prestatori di servizio che intendono distaccare il proprio personale nel territorio di Paesi UE diversi da quello di stabilimento.

 

In particolare, gli adempimenti in questione sono quelli previsti dall’articolo 10, comma 3, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 136/2016, ovvero quelli a cui è tenuta l’impresa distaccante durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione e cioè:

 

a) conservare, predisponendone copia in lingua italiana, il contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/1997, i prospetti paga, i prospetti che indicano l’inizio, la fine e la durata dell’orario di lavoro giornaliero, la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni o i documenti equivalenti, la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile;

 

b) designare un referente elettivamente domiciliato in Italia incaricato di inviare e ricevere atti e documenti. In difetto, la sede dell’impresa distaccante si considera il luogo dove ha sede legale o risiede il destinatario della prestazione di servizi.

 

Con riferimento all’obbligo di conservazione dei documenti previsto dalla sopra riportata lettera a), in ottica di semplificazione degli adempimenti, l’Ispettorato ritiene sufficiente che la documentazione sia messa a disposizione degli organi di vigilanza che ne facciano richiesta, senza che ciò implichi la necessità di tenerla in loco per tutto il periodo di distacco. 

 

Il personale ispettivo potrà sempre compiere una verifica immediata in ordine alla corretta instaurazione del rapporto di lavoro, la quale potrà essere dimostrata attraverso una attestazione della richiesta del documento A1 all’Autorità di sicurezza sociale dello Stato membro di provenienza effettuata dall’impresa distaccante.

 

Riguardo invece all’obbligo dell’impresa distaccante di designare un referente incaricato di inviare e ricevere atti e documenti, viene chiarito che il soggetto referente designato per le interlocuzioni con le competenti autorità italiane, non debba necessariamente essere fisicamente presente sul territorio nazionale: sarà sufficiente, come del resto previsto dallo stesso D.Lgs. n. 136/2016, la sua domiciliazione in Italia nella quale saranno indicati i recapiti ai quali far riferimento sia per eventuali notificazioni, sia per le interlocuzioni.

CCNL Agricoltura Impiegati: presentata la piattaforma per il rinnovo del contratto

Le OO.SS. richiedono aumenti retributivi in linea con l’aumento del costo della vita

Si sono aperte nei giorni scorsi le trattative per il rinnovo del contratto applicabile ai quadri ed impiegati agricoli, in scadenza al 31 dicembre 2023. Il rinnovo coinvolge oltre ventimila lavoratrici e lavoratori ed avrà validità per il periodo 2024-2027.
Confederdia e le OO.SS. Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil hanno illustrato i contenuti della piattaforma alle parti datoriali, sottolineando le ottime performance del settore agricolo italiano nonostante le tensioni internazionali e l’incremento generalizzato dei prezzi. I Sindacati hanno rappresentato la necessità di dare risposte al passo con le innovazioni tecnologiche e le trasformazioni sociali che impattano sul lavoro in maniera sempre più rilevante.
Tra gli obiettivi principali, quello di garantire un aumento economico adeguato, che consenta ai dipendenti e alle loro famiglie di recuperare il potere di acquisto perso di fronte alle impennate inflazionistiche e all’aumento del costo della vita.
Le Parti Sociali, esprimendo la comune volontà di giungere quanto prima al rinnovo del contratto, hanno già calendarizzato i prossimi incontri per il 16, 24 Gennaio e l’8 Febbraio, per entrare nel merito delle singole tematiche da affrontare.

Conguaglio di fine anno: chiarimenti e precisazioni

Fornite le indicazioni sulle operazioni di fine anno 2023 per i datori di lavoro privati non agricoli che utilizzano la dichiarazione contributiva UniEmens (INPS, circolare 20 dicembre 2023, n. 106).

L’INPS anche quest’anno ha comunicato le indicazioni in ordine alle modalità da seguire per lo svolgimento delle operazioni di conguaglio, relative all’anno 2023, finalizzate alla corretta quantificazione dell’imponibile contributivo, anche con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione.

In particolare, per quel che riguarda il termine per l’effettuazione del conguaglio, i datori di lavoro potranno effettuare le operazioni in argomento, oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2023” (scadenza di pagamento 16 gennaio 2024), anche con quella di competenza di “gennaio 2024” (scadenza di pagamento 16 febbraio 2024, attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie.

Inoltre, in considerazione che dal 2007 i conguagli possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, l’INPS segnala che le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di “febbraio 2024” (scadenza di pagamento 16 marzo 2024), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l’obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2024.

Nella circolare in commento, vengono, infine, illustrate, tra le altre, le modalità di rendicontazione degli elementi variabili della retribuzione (D.M. 7 ottobre 1993), del massimale annuo per la base contributiva e pensionabile (articolo 2, comma 18, Legge n. 335/1995) pari per il 2023 a 113.520 euro, del contributo aggiuntivo IVS 1% (per il 2023, il limite è risultato 52.190 euro che, rapportato a 12 mesi, è pari a 4.349 euro), dei fringe benefits, dei prestiti ai dipendenti (articolo 51, comma 4, lettera b), del TUIR), ecc.

CCNL Grafica ed Editoria – Industria: sottoscritta l’ipotesi per i dipendenti del settore

Stabiliti incrementi retributivi, Una Tantum, costituzione dell’EBP e novità normative 

Le Sigle sindacali Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil hanno reso noto, tramite comunicato, che il 19 dicembre 2023, insieme alle Associazioni datoriali Assografici, Aie e Anes, è stata siglata l’ipotesi di accordo per i lavoratori del settore grafico ed editoriale. Tra le novità più importante si segnalano, sicuramente, quelle economiche. Infatti, è stato disposto un aumento delle retribuzioni pari al 13,5%, come previsto dagli indici IPCA. Nella fattispecie, l’incremento retributivo è pari a 270,00 euro, di cui 252,00 euro lordi sui minimi tabellari e 18,00 euro sul welfare (Byblos e Salute Sempre).
Un importante passo avanti, segnalano le Parti, è dato dalla costituzione dell’Ente Bilaterale Permanente, il quale è investito del compito di gestire e monitorare, nel periodo di vigenza contrattuale (2024-2026), l’andamento del settore, l’organizzazione del lavoro, nuovi strumenti tecnologici, in particolar modo l’intelligenza artificiale.
Dal punto di vista economico, oltre al già menzionato aumento, è prevista l’erogazione di un’Una Tantum pari a 200,00 euro lordi, di cui 100,00 allo scioglimento della riserva, prevista indicativamente per febbraio 2024, e 100,00 euro con la retribuzione di gennaio 2025. L’aumento sui minimi è pari a 252,00 euro lordi per i livelli B3/2° da riparametrare nelle seguenti modalità:

90,00 euro, marzo 2024;

30,00 euro, ottobre 2024;

30,00 euro, maggio 2025;

50,00 euro, ottobre 2025;

52,00 euro, luglio 2026.

Per quel che concerne la parte normativa si segnalano: aggiornamento della classificazione del personale, con nuovi profili in ambito digital; inserimento della Banca Ore del tempo per favorire la gestione di esigenze personali o per supportare criticità; definizione del regolamento per la gestione di ferie e ROL solidali; sperimentazione in ambito aziendale e a parità salariale di modelli di riduzione orario di lavoro, tramite il contratto di II livello; lavoro agile; aggiornamento della normativa sui contratti a termine e relativa stabilizzazione dei lavoratori; definizione della fruizione dei permessi previsti dall’art. 33 della Legge 104/92; aumento dello 0,20% del contributo a carico delle aziende che aderiscono al Fondo Byblos che passa così all’1,4% per i lavoratori assunti prima del 2016 e all’1,9% per quelli assunti dopo, con rafforzamento dell’Assistenza sanitaria integrativa che passa a 13,00 euro a carico delle imprese, confermata fino al 31 dicembre 2026 con estensione ai contratti a termine di durata non inferiore ai 12 mesi; formazione mirata alla prevenzione e al contrasto alla violenza di genere; definizione di una procedura di confronto per la gestione dei trasferimenti di ramo d’azienda.

Viene precisato inoltre che, al fine di illustrare i contenuti ed avviare le assemblee di consultazione, è convocata un’assemblea il 9 gennaio 2024.

CCNL Misericordie e Istituzioni Socio Assistenziali – Anpas: report sulla procedura di unificazione

Minimi tabellari, erogazione Una Tantum, Elemento di garanzia retributiva, armonizzazione della classificazione del personale, giornate retribuite per malattia figlio tra le principali novità

Nei giorni scorsi, le Organizzazioni sindacali Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl e la delegazione trattante di Anpas-Misericordie si sono riunite per dar seguito alla trattativa sull’unificazione dei CCNL Misericordie e Istituzioni Socio Assistenziali-Anpas 2020-2022.
Le parti si sono confrontate su vari istituti normativi non trattati durante l’incontro passato, al fine di rendere omogenee le due discipline contrattuali salvaguardandone però le relative specificità.
Si è provveduto innanzitutto ad armonizzare la declaratoria delle figure professionali, l’inserimento delle causali relative al lavoro a tempo determinato, la conferma dell’Elemento di garanzia retributiva per i lavoratori Anpas, nonché l’introduzione a favore dei lavoratori, di 2 giornate retribuite per la malattia del figlio.
Sempre nell’articolato viene inserita una sezione speciale indirizzata alle Misericordie, concernente le premialità sulla contrattazione di secondo livello, le indennità di turno per il lavoro ordinario, nonché la disciplina dell’Eadr del CCNL 2010-2012 per coloro che ne hanno diritto.
Per quanto la parte normativa del CCNL unificato, le parti datoriali hanno deciso di effettuare approfondimenti su alcuni istituti.
Circa la parte economica invece, i minimi tabellari sono stati equiparati a quelli dettati dal CCNL Croce Rossa del 2020-2022 al fine di iniziare le trattative con Croce Rossa Nazionale per realizzare un unico CCNL di settore una volta firmato il nuovo CCNL unificato, ed altresì, le parti hanno dato seguito ad un confronto sui tempi di erogazione dell’Una Tantum.
Da ultimo, queste comunicano, che il prossimo incontro è fissato per il giorno 18 gennaio 2024 con lo scopo di giungere alla sottoscrizione dell’ipotesi di rinnovo.

 

E.B.M. Salute: aperte le iscrizioni del 2024 per i familiari

A partire dal 1°gennaio prevista l’attivazione della polizza  per i familiari non fiscalmente a carico 

Il Comitato Esecutivo dell’E.B.M. Salute, il fondo sanitario integrativo a tutela dei lavoratori del settore metalmeccanico, ha previsto l’avvio della campagna di adesione per l’estensione della copertura sanitaria al nucleo familiare relativamente all’anno 2024.
Infatti, a partire dal 2 gennaio 2024 i lavoratori possono richiedere l’attivazione della polizza per i familiari non fiscalmente a carico tramite l’Area Riservata EBM Salute selezionando l’apposita sezione familiari a pagamento.
La campagna di adesione termina il 29 febbraio 2024.
ll premio è pari ad un importo di 190,00 euro per il/la coniuge o il/la convivente e per ogni figlio/a a copertura del periodo dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024 (10 mesi).
Per quanto riguarda, invece, il nucleo familiare fiscalmente a carico, i lavoratori possono invece estendere gratuitamente il piano sanitario al nucleo familiare fiscalmente a carico in qualunque momento. Qualora sussistano le condizioni, la copertura deve essere attivata di anno in anno. Per il 2024, la polizza può quindi essere attivata a partire dal 1° gennaio.
Si considerano membri del nucleo familiare:
– l/la coniuge con riferimento anche alle unioni civili di cui alla L.76/2016 non legalmente ed effettivamente separato/a;
– i figli e le figlie.

Piattaforma OMNIA IS implementata con un nuovo servizio di alert

L’INPS comunica la sperimentazione del nuovo servizio di alert aziendale che avvisa dell’approssimarsi della scadenza dei termini decadenziali relativi alle prestazioni di integrazione salariale (INPS, messaggio 15 dicembre 2023, n. 4496).

Come noto, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni salariali corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo (articolo 7, comma 3, D.Lgs. n. 148/2015).

 

Inoltre, ai sensi del comma 5-bis del predetto articolo, in caso di pagamento diretto delle prestazioni, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.

 

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

 

Da qui deriva l’importanza del nuovo servizio di alert aziendale che avvisa i datori di lavoro e gli intermediari dell’approssimarsi del termine decadenziale per l’invio dei flussi UNIEMENS e UNICIG41, contenenti, rispettivamente, i dati per conguagliare le prestazioni di integrazione salariale anticipate ai lavoratori e i dati necessari all’Istituto per il pagamento diretto delle medesime prestazioni.

 

Pertanto, i datori di lavoro che hanno presentato una domanda di integrazione salariale ordinaria (CIGO) o di assegno di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale (FIS) o di un Fondo di solidarietà bilaterale, autorizzata dall’Istituto, riceveranno l’avviso attraverso apposita comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata (PEC).

 

Il servizio in oggetto è stato già avviato sperimentalmente relativamente alle prestazioni a pagamento diretto, interessando i datori di lavoro destinatari di autorizzazioni in scadenza tra la data del 1° dicembre 2023 e quella del 31 dicembre 2023.

 

Successivamente il servizio sarà esteso anche alle prestazioni di integrazione salariale di CIGO/FIS/Fondi di solidarietà con pagamento a conguaglio, entrando a pieno regime nel corso dell’anno 2024.

Al via le domande di Assegno di inclusione

In vista dell’entrata in vigore, il prossimo 1° gennaio 2024, dell’Assegno di inclusione, l’INPS fornisce le prime indicazioni sulle modalità di accesso e di fruizione della misura attraverso l’adesione a un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa del nucleo beneficiario (INPS, circolare 16 dicembre 2023, n. 105). 

A partire dal 18 dicembre 2023 è possibile presentare domanda per l’Assegno di inclusione (ADI), la misura prevista dal Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023) che offre alle persone fragili o in condizione di grave disagio un sostegno economico e un percorso verso l’inclusione sociale e lavorativa.

 

In particolare, la domanda di Assegno di inclusione si può presentare nella sezione dedicata del sito istituzionale dell’INPS utilizzando le credenziali SPID, CNS e CIE oppure rivolgendosi a un patronato. A decorrere dal 1° gennaio 2024 le domande potranno essere inoltrate anche attraverso i CAF.

 

In sostanza, direttamente dal portale INPS oppure con il supporto degli intermediari citati, il richiedente, dopo aver presentato la domanda, deve accedere al Sistema di Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) e sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale del nucleo familiare (PAD).

 

I Comuni e gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS), nell’ambito della propria autonomia organizzativa e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono offrire assistenza nella presentazione della richiesta dell’Adi presso i servizi di segretariato sociale o altri servizi preposti a offrire informazione, consulenza e orientamento ai nuclei familiari sulla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali.

 

L’iscrizione al SIISL e la sottoscrizione del PAD possono essere effettuate contestualmente alla presentazione della domanda la quale si considera accolta, con possibilità di disporne il pagamento, all’esito positivo dell’istruttoria e con PAD sottoscritto.

 

Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del D.L. n. 48/2023, il beneficio economico dell’ADI, con esito positivo dell’istruttoria, decorre dal mese successivo alla sottoscrizione del PAD del nucleo familiare da parte del richiedente. In fase di prima applicazione, per le sole domande complete della sottoscrizione del PAD e presentate entro gennaio 2024, la decorrenza del beneficio sarà riconosciuta dallo stesso mese di gennaio, ferma restando la necessità dell’esito positivo del controllo dei requisiti.

 

Con la sottoscrizione del PAD del nucleo familiare, viene effettuato l’invio automatico dei dati del nucleo familiare al servizio sociale del comune di residenza per l’analisi e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per l’attivazione degli eventuali sostegni, nonché del percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa dei componenti del nucleo familiare.

 

I servizi sociali effettuano la valutazione multidimensionale e definiscono insieme al nucleo familiare il percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa.

 

La valutazione multidimensionale consente:

 

1) di acquisire gli elementi necessari per la definizione del patto per l’inclusione sociale per i nuclei beneficiari;

2) di acquisire la documentazione inerente eventuali cause di esclusione dagli obblighi di attivazione lavorativa non già identificate dai dati amministrativi;

3) di identificare nell’ambio dei componenti il nucleo tenuti agli obblighi di attivazione lavorativa coloro che sono immediatamente attivabili al lavoro, da indirizzare ai competenti Centri per l’impiego per la definizione anche dei patti di servizio personalizzati.

 

All’esito della valutazione multidimensionale, i componenti del nucleo possono essere tenuti a effettuare i seguenti percorsi:

 

– i componenti del nucleo familiare maggiorenni che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di cura sono tenuti all’obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa. Tali componenti sono pertanto tenuti agli obblighi che derivano dal Patto di inclusione sociale sottoscritto, nonché da quelli derivanti dal percorso di attivazione lavorativa;

 

– i componenti del nucleo familiare con disabilità o di età pari o superiore a 60 anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, pur non essendo tenuti all’adesione al patto di inclusione o al patto di servizio, possono comunque richiedere l’adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo o all’inclusione sociale.

 

Il percorso di politica attiva può prevedere anche la partecipazione a Progetti utili alla collettività (PUC).

 

Non si considerano beneficiari dell’Adi e, pertanto, sono esclusi da tutti gli obblighi, i componenti di età compresa tra i 18 e i 59 anni che non esercitano responsabilità genitoriali e non sono considerati nella scala di equivalenza, i quali possono richiedere il Supporto per la formazione e il lavoro, misura che è cumulabile con il benefico dell’Adi entro il limite massimo di 3.000 euro annui per singolo componente.

 

La circolare in oggetto, tra le altre cose, si occupa anche delle variazioni da comunicare durante il godimento del beneficio, della revoca e decadenza, dei controlli e delle sanzioni.

Ex pazienti oncologici, la normativa contro le discriminazioni è legge

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie di questo tipo (Legge 7 dicembre 2023, n. 193).

Dal prossimo 2 gennaio 2024 (data di entrata in vigore del provvedimento) sarà vietato richiedere informazioni relative allo stato di salute delle persone concernenti patologie oncologiche da cui siano state precedentemente affette e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di 10 anni alla data della richiesta. Il divieto riguarda i candidati che accedono alle procedure concorsuali e selettive pubbliche e private, quando nel loro ambito sia previsto l’accertamento di requisiti psico-fisici o concernenti lo stato di salute.

È quanto stabilisce al comma 1, l’articolo 4 della Legge n. 193/2023, recante l’accesso alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 dicembre 2023. 

Il periodo, peraltro, è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età

Inoltre, il comma 2 dell’articolo 4 prevede anche che entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali, di concerto con il Ministro della salute e sentite le organizzazioni di pazienti oncologici iscritte nella sezione Reti
associative del Registro unico nazionale del Terzo settore (articolo 41 del codice del Terzo settore di cui al  D.Lgs. n. 117/2017) o che abbiano la forma giuridica di associazioni di secondo livello iscritte al citato Registro, possano essere promosse specifiche iniziative per assicurare, a ogni persona che sia stata affetta da una patologia oncologica, eguaglianza di opportunità nell’inserimento e nella permanenza nel lavoro, nella  fruizione dei relativi servizi e nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi. 

Tali iniziative potranno essere adottate, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.