Settore agricolo: le aliquote contributive per il 2024



L’INPS comunica le aliquote contributive applicate, per l’anno 2024, alle aziende che operano nel settore dell’agricoltura che impiegano operai a tempo indeterminato, a tempo determinato e lavoratori occasionali agricoli (INPS, circolare 31 gennaio 2024, n. 26).


In materia contributiva, relativamente alle aziende che svolgono la loro attività nel settore agricolo, bisogna fare riferimento a quanto stabilisce il D.Lgs. n. 146/1997, all’articolo 3, comma 1, ove è previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, le aliquote contributive dovute al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dai datori di lavoro agricolo, che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato e assimilati, siano elevate annualmente della misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro, sino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32%, a cui si deve aggiungere l’incremento di 0,30 punti percentuali di cui all’articolo 1, comma 769, della Legge n. 296/2006.


 


Risulta, invece, esaurito l’adeguamento dell’aliquota contributiva a carico del lavoratore in quanto la stessa ha già raggiunto la misura piena.


 


Per l’anno 2024, quindi, l’aliquota contributiva di tale settore è fissata nella misura complessiva del 30,10%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.


 


Aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale


 


L’aliquota contributiva dovuta al FPLD dalle aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale ha raggiunto, nell’anno 2011, la misura complessiva del 32%, di cui alla Legge n. 335/1995, cui si è aggiunto l’aumento di 0,30 punti percentuali.


 


Pertanto, anche per l’anno 2024, l’aliquota contributiva di tale settore resta fissata nella misura del 32,30%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.


 


Prestatori occasionali a tempo determinato in agricoltura (LOAGRI)


 


Il calcolo dei contributi dovuti dalle aziende agricole che assumono operai occasionali agricoli a tempo determinato (OTDO) viene effettuato mediante l’applicazione delle aliquote previste per i lavoratori con contratto a tempo determinato (OTD) assunti dalla generalità delle aziende agricole, con l’applicazione della misura stabilita al comma 352 dell’articolo 1, della Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023), ossia l’aliquota è determinata ai sensi dell’articolo 1, comma 45, della Legge n. 220/2010, per i territori svantaggiati.


 


Contributi dovuti all’INAIL dal 1° gennaio 2024 per gli operai agricoli dipendenti


 


Le aliquote INAIL non hanno subito variazioni e, dunque, restano fissate nelle seguenti misure:


 


10,1250% per assistenza infortuni sul lavoro;


 


3,1185% per addizionale infortuni sul lavoro.


 


Agevolazioni a favore del datore di lavoro dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024


 


















Descrizione del territorio Agevolazione Dovuto
Territorio non svantaggiato 0 100%
Territorio svantaggiato 68% 32%
Territorio particolarmente svantaggiato (ex zona montana) 75% 25%

CCNL Legno Industria: con la sottoscrizione dell’accordo stabiliti nuovi minimi retributivi


 


Dal 1° gennaio 2024 sono previsti nuovi minimi retributivi sulla base dell’adeguamento IPCA 2023 


Le Sigle sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil e Federlegno hanno sottoscritto, il 30 gennaio scorso, il verbale di accordo che stabilisce l’incremento dei minimi retributivi per il recupero dell’inflazione per l’anno 2023, a decorrere dal 1° gennaio 2024. L’accordo riguarda 200mila addetti e indica gli aumenti basati sul modello a “doppia pista salariale” con l’adeguamento all’indice IPCA non depurata dei costi energetici.
Sulla base delle quota prevista del 5,9% (dati Istat), è previsto un ulteriore aumento della retribuzione al parametro 140 (AC1/AS2) dell’importo di 124,71 euro. Il valore, sommato ai 143,80 euro erogati a luglio 2023, dà un importo totale di oltre 260,00 euro di aumento in un anno di vigenza contrattuale, in attesa dell’ulteriore verifica a gennaio 2025. Nel verbale viene precisato che gli incrementi relativi al mese di gennaio vengono erogati con la retribuzione di febbraio 2024.










































































































Categoria Parametro Minimi al 31.12.2023 3 Scatti Montante Incrementi dall’1.1.2024 Minimi dall’1.1.2024
AD3 210 2.872,45 44,31 2.916,76 172,09 3.044,54
AD2 205 2.818,22 44,31 2.862,53 168,89 2.987,11
AD1 195 2.704,78 41,76 2.746,54 162,05 2.866,83
AC5 185 2.592,29 39,21 2.631,50 155,26 2.747,55
AC4 170 2.423,62 35,76 2.459,38 145,10 2.568,73
AC3/AC2/AS4 155 2.254,82 32,37 2.287,19 134,94 2.389,76
AS3 147,5 2.170,96 30,66 2.201,62 129,91 2.300,87
AC1/AS2 140 2.084,81 28,98 2.113,79 124,71 2.209,52
AE4/AS1 134 2.017,57 27,27 2.044,84 120,65 2.138,22
AE3 126,5 1.933,34 26,40 1.959,74 115,62 2.048,97
AE2 119 1.848,59 25,59 1.874,18 110,58 1.959,16
AE1 100 1.635,92 23,85 1.659,77 97,93 1.733,85

I minimi sopra indicati sono comprensivi di paga base, contingenza ed Edr non conglobati. 
IPCA anno 2023 +5,9% (Fonte ISTAT). 

CIPL Edilizia Artigianato Umbria: stabilito l’EVR per il 2024



Per il 2024 le Parti Sociali hanno definito l’EVR nella misura del 4%


Il 23 gennaio 2024 la CNA Costruzioni Umbria, la Anaepa Confartigianato Umbria e la Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Fenal-Uil hanno proceduto al raffronto dei cinque
parametri territoriali su base triennale, effettuando la comparazione dell’ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente.
Hanno, pertanto, preso a riferimento i seguenti parametri:
– numero lavoratori iscritti alle Casse Edili di Perugia e Terni;
– monte salari denunciato alle Casse Edili di Perugia e Terni;
– ore dichiarate alle Casse Edili di Perugia e Terni;
– ore di formazione pro capite complessive;
– massa salari su ore dichiarate alle Casse Edili di Perugia e Terni.
Esaminati i dati forniti relativi ai trienni 2021-2023 e 2020-2022, le parti hanno stabilito che tutti i cinque parametri hanno conseguito un valore positivo, definendo l’EVR nella misura del 4%.
Di seguito gli importi.


























Tabella Calcolo EVR — Integrativo Regionale – 2024 OPERAI    
Livelli Minimo EVR
4 7,66 euro 0,31 euro
3 7,12 euro 0,28 euro
2 6,40 euro 0,26 euro
1 5,48 euro 0,22 euro





































Tabella Calcolo EVR — Integrativo Regionale – 2024 IMPIEGATI    
Livelli Minimo EVR
7 1.911,46 euro  76,46 euro
6 1.705,08 euro 68,20 euro
5 1.421,04 euro 56,84 euro
4  1.325,38 euro 53,02 euro
3 1.231,72 euro 49,27 euro
2 1,107,65 euro 44,31 euro
1 947,30 euro 37,89 euro

Trattamenti di integrazione salariale: aggiornati gli importi massimi

L’INPS riporta le misure, in vigore dal 1° gennaio 2024, degli importi massimi del trattamento di integrazione salariale ordinario e straordinario (CIGO e CIGS), del trattamento di integrazione salariale per gli operai agricoli e gli impiegati agricoli a tempo indeterminato (CISOA), dell’assegno di integrazione salariale del FIS (INPS, circolare 29 gennaio 2024, n. 25).

L’articolo 3 del D.Lgs. n. 148/2015, come modificato dalla Legge di bilancio 2022, prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, gli importi di cui alla lettera b) del comma 5 del medesimo articolo 3, che a decorrere dal 1° gennaio 2022 costituisce l’unico massimale del trattamento di integrazione salariale indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori, sia aumentato nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.

 

In considerazione di quanto sopra, nella circolare in oggetto l’INPS ha reso nota la misura, in vigore dal 1° gennaio 2024, dell’importo massimo degli ammortizzatori sociali (indennità di disoccupazione e trattamenti di integrazione salariale).

 

Vengono indicati, tra gli altri, gli importi massimi dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale del Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’assegno di integrazione salariale del Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali, dell’indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS), nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.

 

Trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO), degli operai agricoli (CISOA), straordinaria (CIGS) e assegno di integrazione salariale (AIS) del FIS

 

L’importo massimo mensile del trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 3, comma 5-bis del D.Lgs. n. 148/2015, in vigore dal 1° gennaio 2024, indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della Legge n. 41/1986, che, attualmente, è pari al 5,84%, è di 1.392,89 euro (importo lordo) e di 1.311,56 euro (importo netto).

 

Questo importo massimo deve essere incrementato, in relazione a quanto disposto dall’articolo 2, comma 17, della Legge n. 549/1995, nella misura del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali con importi che saranno pari a: 1.671,48 euro (lordo) e 1.573,86 euro (netto).

 

Indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL

 

Nel caso della NASpI, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione è pari a 1.425,21 euro per il 2024. L’importo massimo mensile di questa indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della Legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2024, 1.550,42 euro.

 

Valgono la medesima retribuzione e lo stesso limite massimo anche per l’indennità di disoccupazione DIS-COLL.

 

Indennità di disoccupazione agricola

 

Per tale indennità da liquidare nel 2024, con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2023, trova applicazione, in ossequio al principio della competenza, l’importo massimo stabilito per tale ultimo anno, pari a 1321,53 euro.

 

Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)

 

Il reddito da prendere a riferimento per il riconoscimento della prestazione ISCRO nell’anno 2024 (reddito dichiarato nell’anno che precede la presentazione della domanda) è pari a 12.000 euro (articolo 1, comma 144, lettera d), Legge n. 213/2023).

 

Secondo quanto stabilito dalla sopra richiamata Legge di bilancio 2024, l’importo mensile dell’ISCRO per l’anno in corso non può essere di importo inferiore a 250 euro e non può superare l’importo di 800 euro.

 

Manageritalia: nuova copertura sanitaria per i Quadri

Prevista per i Quadri la nuova polizza sanitaria individuale integrativa Quas

La Cassa Sanitaria De Lellis e Assidir hanno realizzato la copertura sanitaria individuale per i quadri associati a Manageritalia, che integra le prestazioni previste ed erogate dal Quas, la cassa di assistenza sanitaria per i quadri del commercio, turismo e servizi e della distribuzione moderna organizzata, con la possibilità di estensione al nucleo familiare.
Il piano sanitario prevede due diversi livelli di prestazioni:
– la Forma Completa che offre assistenza per i ricoveri ospedalieri, l’alta diagnostica, le visite specialistiche, gli accertamenti diagnostici, le analisi di laboratorio, le lenti/occhiali, le protesi, il “pacchetto maternità”, le prestazioni fisioterapiche, i “pacchetti prevenzione”, le cure e gli interventi chirurgici odontoiatrici;
– la Forma Completa escluse le cure dentarie che prevede tutto, con l’esclusione delle cure odontoiatriche e ortodontiche.
La prestazione integrativa consiste nel rimborso della parte di spesa rimasta a carico del quadro successivamente al rimborso ottenuto dal Quas, o della quota a suo carico in caso di prestazione in convenzione.
Per le prestazioni a favore dei familiari è invece previsto uno scoperto del 25% su tutte le prestazioni.
I pagamenti sono effettuati trimestrale e differenziati in base al piano sanitario:
– da 547,00 euro l’anno per singolo aderente;
– da 1.640,00 euro l’anno per l’intero nucleo familiare, indipendentemente dal numero delle persone che lo compongono.

Lavoro sportivo, differiti i termini per le scritturazioni nel LUL

Ancora assente l’apposito D.P.C.M. per l’adozione delle disposizioni tecniche e dei protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti (INL, circolare 30 gennaio 2024, n. 1).

Dopo la circolare n. 2/2023 dell’ottobre scorso, l’Ispettorato Nazionale del lavoro torna sul tema del lavoro sportivo. Questa volta l’INL si occupa dell’obbligo di tenuta del Libro unico del lavoro (LUL) per le collaborazioni coordinate e continuative relative alle attività previste dalla Riforma dello sport (articolo 28, comma 4, D.Lgs. n. 36/2021).

In teoria, infatti, tale obbligo può essere adempiuto in via telematica all’interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche. Tuttavia l’Ispettorato rileva nella circolare in commento che il comma 5 del D.Lgs. n. 36/2021 prevede l’emanazione di un apposito D.P.C.M. per l’adozione delle “disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 3 ed entro il 31 dicembre 2023 quelli necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 4. (…) Con riguardo agli adempimenti di cui al comma 4, l’iscrizione del libro unico del lavoro (…) può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente”.

Pertanto, l’assenza del citato D.P.C.M. non consente, dunque, di individuare con chiarezza le modalità di tenuta e scritturazione dei collaboratori coordinati e continuativi all’interno del LUL, anche ai fini dell’applicazione delle sanzioni (articolo 39, commi 6 e 7 del D.L. n. 112/2008).

Ne deriva che  il termine di iscrizione sul LUL, indicato in “trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento” (e cioè entro il 30 gennaio 2024 per le collaborazioni intrattenute nel 2023), non può evidentemente trovare applicazione, dato che l’introduzione dello stesso termine presupponeva l’emanazione del citato D.P.C.M. entro il 31 dicembre 2023.

Di conseguenza, l’Ispettorato  rinvia alla disciplina che sarà dettata dal decreto previsto dall’articolo 28, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2021 anche ai fini della individuazione di termini che, in sede di prima applicazione, dovranno essere rispettati ai fini delle registrazioni sul LUL. 

CIPL Edilizia Industria Bolzano: definito l’EVR 2024 per i dipendenti del settore



Definiti gli importi per impiegati ed operai edili per il 2024


Il 18 gennaio 2024 il Collegio Costruttori della provincia autonoma di Bolzano insieme alla Flc-Lfb Federazione lavoratori costruzioni, composta da Feneal-Sgk/Uil, Filca-Sgb/Cisl e Fillea-Agb/Cgil, e l’Usas-Sezione edili hanno sottoscritto il verbale di accordo che definisce l’importo relativo all’Elemento Variabile della Retribuzione da erogare ad operai ed impiegati del settore edile della provincia di Bolzano.
Le Parti hanno verificato l’esito positivo dei quattro indicatori dei sei previsti per il riconoscimento dell’emolumento e definito l’EVR nella misura del 100% dell’aliquota del 6% calcolata sui minimi tabellari in vigore alla data di sottoscrizione del CCNL 3 marzo 2022 per i lavoratori dipendenti delle imprese edili.

Impiegati edilizia industria




















EVR mensile da erogare agli impiegati
1° livello 2° livello 3° livello 4° livello 5° livello 6° livello 7° livello
56,84 66,51 73,89 79,58 85,26 102,31 113,68

Operai edilizia industria














EVR orario da erogare agli operai
1° livello 2° livello 3° livello 4° livello
0,33 0,38 0,43 0,46

I contributi dei lavoratori domestici per il 2024



Forniti gli importi dovuti per l’anno in corso a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo (INPS, circolare 29 gennaio 2024, n. 23).


L’INPS ha comunicato gli importi dei contributi dovuti per il 2024 per i lavoratori domestici a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Di conseguenza, sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare la contribuzione per questa categoria di lavoratori.


 


L’INPS segnala che restano in vigore gli esoneri previsti dall’articolo 120, commi 1 e 2, della Legge n. 388/2000, con decorrenza 1° febbraio 2001, nonché gli esoneri istituiti ai sensi dell’articolo 1, commi 361 e 362, della Legge n. 266/2005, con decorrenza 1° gennaio 2005. L’Istituto conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) che incide sull’aliquota complessiva.


 


Per i rapporti di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale a carico del datore di lavoro, previsto dall’articolo 2, comma 28, della Legge n. 92/2012, e successive modificazioni, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.


 


Infine, va ricordato che la Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) ha previsto, all’articolo 1, comma 286, per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui al comma 283 per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile, la possibilità di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.


 


Pertanto, grazie a questa facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della medesima facoltà. Con la stessa decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore. 


 


Di seguito si riportano alcune tabelle esposte nella circolare in commento.


 


A. Senza contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della Legge n. 92/2012


 




















RETRIBUZIONE ORARIA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
Effettiva Convenzionale Comprensivo quota CUAF Senza quota CUAF (1)
 

fino a € 9,40


 


oltre   € 9,40


fino a € 11,45


 


 


oltre € 11,45

 

€ 8,33


 


 


€ 9,40


 


 


€ 11,45

 

€ 1,66 (0,42) (2)


 


 


€ 1,88 (0,47) (2)


 


 


€ 2,29 (0,57) (2)

 

€ 1,67 (0,42) (2)


 


 


€ 1,89 (0,47) (2)


 


 


€ 2,30 (0,57) (2)

Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali € 6,06 € 1,21 (0,30) (2) € 1,22 (0,30) (2)

(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403).


(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.


 


B. Comprensivo del contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della Legge n. 92/2012, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato


 




















RETRIBUZIONE ORARIA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
Effettiva Convenzionale Comprensivo quota CUAF Senza quota

CUAF (1)

 

fino a € 9,40


 


oltre   € 9,40


fino a € 11,45


 


 


oltre € 11,45

 

€ 8,33


 


 


€ 9,40


 


 


€ 11,45

 

€ 1,78 (0,42) (2)


 


 


€ 2,01 (0,47) (2)


 


 


€ 2,45 (0,57) (2)

 

€ 1,79 (0,42) (2)


 


 


€ 2,02 (0,47) (2)


 


 


€ 2,46 (0,57) (2)

Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali € 6,06  € 1,29 (0,30) (2)  € 1,30 (0,30) (2)

(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. n. 1403/1971).


(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

Le aliquote contributive del 2024 per gli iscritti alla Gestione separata



L’INPS si occupa della contribuzione dovuta dai lavoratori iscritti alla Gestione separata per l’anno 2024, rendendo note le aliquote contributive e l’importo del massimale e del minimale di reddito (INPS, circolare 29 gennaio 2024, n. 24).


L’INPS comunica le aliquote contributive, il valore minimale e il valore massimale del reddito o dei compensi erogati per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2024 da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata. 


 


Collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate


 


Per il 2024, l’aliquota contributiva e di computo per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, è pari al 33% mentre, per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, l’aliquota è confermata al 24%.


 


Sono, inoltre, in vigore le seguenti aliquote pari a:


 


– 0,50%, per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera;


 


– 0,22%, disposta dall’articolo 7 del D.M. 12 luglio 2007, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 791, della Legge n. 296/2006 (maternità);


 


– 1,31%, disposta dal comma 223 dell’articolo 1 della Legge n. 234/2021, che ha integrato l’articolo 15 del D.Lgs. n. 22/2015, in materia di DIS-COLL, introducendo il comma 15-quinquies, nel quale è stato previsto l’obbligo del versamento di una aliquota contributiva contro la disoccupazione “pari a quella dovuta per la prestazione NASpI”. Sono interessati i soggetti i cui compensi derivano da uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, anche se tali soggetti non sono beneficiari della relativa prestazione; rapporti di collaborazioni coordinate e continuative; dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.


 


La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).


 


L’INPS ricorda che l’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello “F24” telematico per i datori privati e il modello “F24 EP” per le Amministrazioni pubbliche. 


 


Pertanto, le aliquote contributive dovute alla Gestione separata dai committenti, di cui all’articolo 2, comma 26, Legge n. 335/1995, per l’anno 2024 sono le seguenti:


































































































































































Codice Tipo rapporto. Soggetti senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e di P.IVA IVS Malattia Maternità ANF Maternità ex D.M. 12.7.2007 DIS-COLL Totale
1A – 1E AMMINISTRATORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA   33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
1B   SINDACO DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA   33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
1C   REVISORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA   33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
1D   LIQUIDATORE DI SOCIETA’   33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
02   COLLABORATORE DI GIORNALI, RIVISTE, ENCICLOPEDIE E SIMILI   33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
03   PARTECIPANTE A COLLEGI E COMMISSIONI   33,00 0,50 0,22   33,72
04   AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI (D.M. 25.5.2001)   33,00 0,50 0,22   33,72
05   DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNO, BORSA DI STUDIO   33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
06   CO. CO. CO. (CON CONTRATTO A PROGETTO/PROGRAMMA DI LAVORO/FASE)   33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
07   VENDITORE PORTA A PORTA   33,00 0,50 0,22   33,72
09   RAPPORTI OCCASIONALI AUTONOMI (LEGGE N. 326/2003 ART. 44)   33,00 0,50 0,22   33,72
11   COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE PRESSO PP.AA.   33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
12   RAPPORTI DI CO. CO. CO. PROROGATI 33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
13   ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE (dal 2004 al 2015)  33,00 0,50 0,22   33,72
14   FORMAZIONE SPECIALISTICA   33,00 0,50 0,22   33,72
17   CONSULENTE PARLAMENTARE   33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
18   COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE – D.LGS N. 81/2015   33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
19 AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI Iscritti in GS come Liberi Professionisti   25,00 0,50 0,22 0,35 26,07
20 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Covid19 – Ordinanza 24 ottobre 2020 D.P.C.M. Protezione Civile 33,00 0,50 0,22 1,31 35,0

Professionisti


 


Relativamente ai lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre forme di previdenza né pensionati, per l’anno 2024 l’aliquota contributiva per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti è fissata nella misura del 25%. Invece, l’aliquota contributiva aggiuntiva istituita dall’articolo 59, comma 16, della Legge n. 449/1997 (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale), è pari allo 0,72%.


 


L’aliquota aggiuntiva per il finanziamento dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO) è dello 0,35% per il 2024.


 


Per i titolari di reddito autonomo di cui all’articolo 53 del D.P.R. n. 917/1986 pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, obbligati alla contribuzione presso la Gestione separata, per l’anno 2024, l’aliquota è confermata al 24%


 


Per i professionisti del settore sportivo dilettantistico privi di altra forma previdenziale obbligatoria, l’aliquota da applicare è pari al 25% al fine della tutela IVS calcolata sul 50% dei compensi al netto della franchigia di 5.000,00 euro. Nel caso di soggetto coperto da altra forma di previdenza obbligatoria o titolare di pensione diretta, l’aliquota è pari al 24% ai soli fini dell’IVS e, fino al 31 dicembre 2027, calcolata sul 50% dei compensi percepiti.


 


L’INPS ricorda che l’onere contributivo è a carico degli stessi professionisti e il versamento deve essere eseguito, tramite modello “F24” telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2023, primo e secondo acconto 2024), precisandosi che l’acconto per l’anno di imposta 2024 deve essere calcolato applicando le aliquote in vigore per l’anno 2024.


 


Massimale e minimale


 


Per l’anno 2024 il massimale di reddito è pari a 119.650,00 euro e il minimale a a 18.415,00 euro.


 


Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di 4.419,6 euro.

CCNL Cooperative sociali: sottoscritta l’ipotesi di accordo

Previsto un aumento salariale a regime di 120,00 euro per il livello medio C1, erogato in tre tranche. Istituita la quattordicesima mensilità

Dopo circa un anno di trattative il 26 gennaio 2024 è stata siglata l’ipotesi di accordo di rinnovo del contratto applicabile ai lavoratori delle cooperative del settore Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo e di Inserimento Lavorativo – Cooperative Sociali. I sindacati di categoria Fisascat-Cisl, Fp-Cgil, Fp-Cisl, Uiltucs-Uil, Fpl-Uil, hanno sottoscritto con le associazioni imprenditoriali di settore Confcooperative, Federsolidarietà, Legacoopsociali e Agci Solidarietà il documento, con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025.  
Dal punto di vista economico, l’intesa definisce un aumento salariale a regime di 120,00 euro per il livello medio C1, erogato in tre tranches:
60,00 euro con la retribuzione del mese di febbraio 2024;
30,00 euro con la mensilità di ottobre 2024;
30,00 euro con la mensilità di ottobre 2025.
Con decorrenza 1° gennaio 2025 i lavoratori in forza matureranno la quattordicesima mensilità, da corrispondersi al mese di giugno di ogni anno, pari alla metà di una retribuzione mensile, con l’impegno delle parti a raggiungere il completamento della stessa nel prossimo rinnovo contrattuale. Gli addetti ai servizi educativi per l’infanzia, attualmente inquadrati al livello D1 e gli educatori socio pedagogici in possesso di qualifica, a far data dal 1° gennaio 2025, avranno inoltre diritto ad un elemento temporaneo aggiuntivo della retribuzione mensile del valore economico di 41,00 euro. Detto importo, a partire dal 1° settembre 2025 sarà incrementato di ulteriori 41,00 euro fino al raggiungimento del livello successivo D2 a partire dal 1° gennaio 2026.
Dal punto di vista normativo, l’accordo interviene sull’ambito di applicazione e sull’inquadramento del personale, con l’inserimento di profili aggiuntivi riguardanti l’ambito dell’inserimento lavorativo delle persone svantaggiare. Prevista inoltre l’istituzione di una Commissione Paritetica per individuare le linee di evoluzione e di sviluppo dell’attuale sistema di classificazione e valorizzazione delle professionalità esistenti.
Per le lavoratrici e i lavoratori che svolgono servizi residenziali continuativi, ai quali è richiesta la reperibilità con il vincolo di permanenza nella struttura, è previsto il riconoscimento di un’indennità fissa mensile lorda di 77,47 euro, oltre all’indennità di 20,00 euro riconosciuta per ciascuna notte con 7 ore di reperibilità.
Il rinnovo interviene anche sui tempi di vestizione e svestizione, con il riconoscimento nell’orario di lavoro di complessivi 15 minuti da dedicare alle suddette operazioni. Al fine di incrementare le prestazioni di welfare erogate alle lavoratrici e ai lavoratori del comparto, a far data dal 1° gennaio 2025, le Parti Sociali hanno definito l’incremento del contributo a carico dell’impresa di ulteriori 5,00 euro al Fondo di assistenza sanitaria integrativa.