Ebav Veneto: contributo per la formazione interna assistita

Stabilito il contributo di 200,00 euro per l’attività formativa formale degli apprendisti assunti dal 26 aprile 2012 con nuovo contratto professionalizzante

L’Ente Bilaterale dell’Artigianato Veneto ha determinato un contributo di 200,00 euro per l’attività formativa formale (per un totale di almeno 80 ore) agli apprendisti, assunti dal 26 aprile 2012 con nuovo contratto professionalizzante, tramite la modalità di formazione interna assistita  o da un Ente di formazione convenzionato con Ebav e accreditato presso la Regione Veneto nell’ambito della formazione.
Per Formazione interna assistita si intende esclusivamente quella gestita da strutture promosse dalle associazioni provinciali/regionali dell’artigianato veneto (Confartigiananto, Cna, Casartigiani), accreditate presso la Regione del Veneto.
Il contributo viene erogato per la formazione svolta in uno degli anni di durata del contratto di apprendistato e viene riconosciuto una sola volta, indipendentemente dall’anno di assunzione in cui viene svolta tale formazione. L’anno di competenza di riferimento è l’anno di assunzione apprendista.
Viene inoltre stabilito un contributo aggiuntivo una tantum di 50,00 euro per il referente/tutor che frequenti i corsi di formazione.
Specifiche
– Le domande A61 devono essere inviate ad Ebav dagli Enti di Formazione entro 6 mesi dalla data di conclusione attività formativa.
– I contributi vengono erogati normalmente entro tre mesi dalla data scadenza servizio tramite accredito su c/c intestato (o co-intestato) al soggetto richiedente il Servizio Ebav e non sono ammessi pagamenti su c/c intestati a persona diversa dal soggetto richiedente il contributo.
– L’erogazione potrebbe non avvenire nei tempi previsti nel caso di mancata dichiarazione IBAN,  di assenza di documentazione o di altri requisiti richiesti.
– Ebav potrà erogare il contributo richiesto esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche dedicate al servizio.
– Il contributo sarà soggetto alle trattenute fiscali di legge in vigore nell’anno di erogazione dello stesso in quanto ricavo d’esercizio o plusvalenza patrimoniale (aliquota attuale: 4%).

 

 

CCNL Cinematografia Addetti alle Troupes: i sindacati evidenziano gli argomenti del rinnovo

Gli argomenti principali trattati sono stati l’orario di lavoro, l’adeguamento dei minimi contrattuali e la classificazione del personale 

Il 6 marzo scorso la delegazione trattante della Fistel-Cisl ha svolto una riunione per il rinnovo del CCNL applicabile agli addetti alle troupes (tecnici e maestranze) per la produzione di filmati dipendenti da case di produzione cineaudiovisiva.
I temi principali che sono stati trattati sono stati i seguenti.
L’orario di lavoro
Per l’orario settimanale sono state richieste 38 ore settimanali.
La rilevazione oraria
E’ stato richiesto un sistema che certifichi in modalità informatica l’orario, utilizzando anche app già esistenti. 
L’adeguamento dei minimi contrattuali
Per l’adeguamento economico, secondo i sindacati, si deve ragionare su una rivisitazione del minimo contrattuale, calcolando anche l’inflazione sulla base di valori in linea da poter ridare un adeguata retribuzione.
La classificazione del personale
La classificazione professionale necessita di un adeguamento dei livelli in base all’accresciuta professionalità e alle nuove tecnologie.
In conclusione, secondo il sindacato è determinante rinnovare quanto prima il contratto, utilizzando strumenti di verifica e mappatura del settore propedeutici per il futuro, anche costituendo un Organo Permanente Bilaterale che possa monitorare i cambiamenti in atto.

CCNL Vigilanza privata: accesso al contributo di non autosufficienza 2024

Ebinvip attiva il contributo di non autosufficienza per le lavoratrici e i lavoratori della Vigilanza privata e Servizi di Sicurezza

L’Ente Bilaterale Nazionale Vigilanza privata ha attivato l’accesso al contributo di non autosufficienza in favore dei lavoratori e lavoratrici assunti a tempo indeterminato o di apprendistato, per sé e per l’assistenza prestata nei confronti di un parente entro il secondo grado (o del coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto), nei casi di disabilità in situazione di gravità o di invalidità civile riconosciuta al 100%.
Tale contributo, determinato in 300,00, euro, può esser richiesto per un solo parente portatore di handicap in stato di gravità, eccezion fatta per i figli, e non può essere erogato, per lo stesso, più di una volta.
Nel caso in cui l’assistenza sia prestata in favore di figlio minore con disabilità in situazione di gravità ai sensi della L. n. 104/1992, art. 3 co. 3, o indennità di accompagnamento, la misura del contributo è elevata a 500,00 euro e può essere erogato in favore del richiedente avente diritto una sola volta nel corso dell’anno di riferimento (1˚gennaio-31 dicembre).
Le richieste dovranno essere inviate solo ed esclusivamente o per mezzo di posta raccomandata con ricevuta di ritorno, o tramite sito ( www.ebinvip.it, sezione > Attività sociali > Contributo di non autosufficienza 2024 > Accedi alla compilazione on line). Il termine ultimo è il 15 novembre 2024.

Progetti FAMI: prorogati i termini di presentazione

Spostata al 15 maggio 2024 la scadenza per le proposte da finanziare sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 7 marzo 2024).

La scadenza del termine di presentazione dei progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027 (FAMI) è stata prorogata alle ore 16 del 15 maggio 2024.

La proroga dei termini è avvenuta mediante l’Atto Modificativo del 28/02/2024 del Direttore generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In particolare, il differimento della scadenza riguarda le proposte progettuali relative all’Avviso pubblico multi-azione per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027 – Obiettivo Specifico 2 Migrazione legale e Integrazione Ambiti di applicazione: e) Supporto al miglioramento della governance multilivello per l’integrazione dei migranti; h) Valorizzazione, messa in trasparenza e sviluppo delle competenze, realizzazione individuale, socializzazione e partecipazione; j) Promozione della partecipazione attiva dei cittadini migranti alla vita economica, sociale e culturale – “Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi”.

Inoltre, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende noto in accoglimento di istanze emerse dal territorio e allo scopo di ottimizzare l’utilizzo delle risorse previste per le 3 Azioni ammissibili, la modifica all’articolo 10.6 dell’Avviso, relativo all’imputazione a una singola Azione delle risorse per attività ricomprese nella WP0 – attività relative alla gestione e al controllo del progetto.

CCNL Concerie Industria: sottoscritta l’ipotesi di accordo

Previsti aumenti retributivi, incremento del contributo al fondo sanitario integrativo e miglioramenti normativi

Il 7 marzo scorso l’Unic-Concerie italiane, aderente a Confindustria, insieme alle OO.SS. Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Concerie Industria. Il passo successivo è quello di sottoporre la suddetta ipotesi all’approvazione dei lavoratori. Il contratto, che riguarda 23.000 lavoratori che prestano attività in quasi 1.200 aziende, decorre dal 1° luglio 2023 e scade il 30 giugno 2026 sia per quel che concerne la parte normativa che economica. 
Infatti, proprio dal punto di vista retributivo è previsto un aumento complessivo di 196,00 euro. Inoltre, sempre per la parte economica, l’intesa prevede un montante complessivo di 4.165 euro, e un aumento sui minimi (TEM) pari a 191,00 euro, per il livello D2, divisi in 3 tranche di:
96,00 euro dal 1°marzo 2024;
55,00 euro dal 1° gennaio 2025;
40,00 euro dal 1° gennaio 2026
L’aumento sui minimi è del 10,23% rispetto al valore IPCA e sul TEC del 10,59%. 
Per quel che interessa, invece, il welfare contrattuale, la quota per il fondo sanitario integrativo Sanimoda è di 15,00 euro a carico delle imprese, per ogni lavoratore, a partire dal 1° aprile 2026. Inoltre, è prevista l’assicurazione per la non autosufficienza (Ltc) con la contribuzione a carico delle aziende dell’importo di 2,00 euro da gennaio 2026
La parte normativa si focalizza su: formalizzazione dell’Osservatorio nazionale e trasformazione del protocollo della legalità in articolato contrattuale. Vengono impostate, tra le altre cose, le linee guida per le ferie solidali e lo smart working; ed introdotte le causali sui contratti a termine, e le clausole elastiche sui part-time. Sono state prese in esame e fatte oggetto di dibattito anche le malattie invalidanti, al fine di migliorare sia la conservazione del posto di lavoro che l’integrazione economica riconosciuta dall’azienda. Ad essere incrementato di 1 mese è il congedo per le vittime di violenza di genere. 
In seguito alla votazione dell’intesa da parte dei lavoratori, lo scioglimento della riserva, come riportato nell’ipotesi, è previsto entro il 15 aprile 2024.

Certificazione parità di genere: la formazione per l’accesso al Fondo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale che individua le misure per l’ammissione al finanziamento (D.M. 18 gennaio 2024).

Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante l’individuazione delle misure formative che consentono l’accesso al “Fondo per le attività di formazione propedeutiche all’ottenimento della certificazione della parità di genere” istituito dalla Legge di bilancio 2022, e relative modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse alle regioni, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2024.

Con queste risorse le regioni poi programmano e finanziano, in favore delle  imprese o dei loro lavoratori, le attività di formazione propedeutiche al conseguimento della certificazione della parità di genere sulla base dei parametri minimi determinati dall’articolo 1 del decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022.

Il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  d’intesa  con  la Presidenza del consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità e con le amministrazioni regionali e con il supporto dell’INAPP, predisporrà apposite linee guida entro 90 giorni dalla pubblicazione del provvedimento per orientare la qualità della programmazione e della progettazione delle attività di formazione citate.

Comunque, gli interventi dovranno concludersi entro e non oltre il 30 giugno 2025.

Modalità di erogazione

Per il finanziamento delle attività in questione sono destinati al Fondo 3 milioni di euro per il 2022. Le risorse sono ripartite tra le regioni e le province autonome, in proporzione  al numero delle imprese attive nel 2021, prevedendo un limite minimo per ciascuna amministrazione di 27.000 euro.

Le risorse sono erogate da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali alle regioni secondo la seguente modalità:

– un acconto pari al 75% del  contributo  assegnato viene erogato previa  trasmissione da parte delle amministrazioni regionali dell’allegato modello di dichiarazione di assunzione di impegni giuridicamente  vincolanti (IGV, Allegato 2 al decreto in commento). Alla dichiarazione di IGV dovrà essere allegata copia di uno o più atti di assunzione di impegno giuridicamente vincolante riferiti all’ammontare complessivo delle risorse assegnate, indicato nella stessa dichiarazione.

– la restante quota nel limite del 25% è erogata previa trasmissione da parte delle amministrazioni regionali del report di sintesi degli interventi rendicontati,  in relazione agli impegni adottati, sulla  base del modello di cui all’Allegato 3 del decreto in commento. Al report dovrà essere allegata anche una relazione sintetica descrittiva degli esiti degli interventi posti a finanziamento. 

La mancata trasmissione della documentazione entro il 30  giugno  2024, autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’eventuale disimpegno e riassegnazione delle somme non utilizzate in favore delle regioni che hanno presentato richiesta di acconto. 
La rendicontazione degli interventi deve concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2025

Le funzioni di monitoraggio degli interventi sulla base delle relazioni predisposte dalle regioni sono assicurate dal Ministero attraverso i propri enti vigilati.

CCNL Legno e Arredamento – Artigianato: siglata l’ipotesi di accordo

Previsti incrementi retributivi, per il livello D del legno di 180,00 euro per l’artigianato e di 181,00 euro per le Pmi, mentre per il 5° livello del settore lapideo di 189,00 euro per l’artigianato e di 191,00 euro per le Pmi

Dopo sole due settimane di trattative il 5 marzo 2024 Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil e le controparti Confartigianato, Cna, Casartigiani e Claai hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale che include l’intero settore dell’artigianato e delle Pmi che aderiscono alle associazioni interessate, ormai scaduto nel dicembre 2022. L’accordo interessa circa 80 mila addetti e 20 mila imprese, e avrà validità fino al 31 dicembre 2026. 
Dal punto di vista economico, l’intesa prevede:
– 180,00 euro per i lavoratori inquadrati al livello D dipendenti da imprese artigiane del Settore Legno, Arredo, Mobili. L’importo viene corrisposto in 4 tranches: 55,00 euro a partire dal 1° marzo 2024, 50,00 euro dal 1° gennaio 2025, 40,00 euro dal 1° gennaio 2026, 35,00 euro dal 1° ottobre 2026;
– 189,00 euro per i lavoratori inquadrati al 5° livello imprese artigiane del Settore Lapidei, Escavazione, Marmo. L’importo viene corrisposto in 4 tranches: 55,00 euro a partire dal 1° marzo 2024, 50,00 euro dal 1° gennaio 2025, 40,00 euro dal 1° gennaio 2026, 44,00 euro dal 1° ottobre 2026;
– 181,00 euro ai lavoratori inquadrati al livello D dipendenti delle Pmi del Settore Legno, Arredo, Mobili. L’importo viene corrisposto in 4 tranches: 55,00 euro a partire dal 1° marzo 2024, 50,00 euro dal 1° gennaio 2025, 40,00 euro dal 1° gennaio 2026, 36,00 euro dal 1° ottobre 2026;
– 191,00 euro per i lavoratori inquadrati al 5° livello dipendenti da Pmi Settore Lapidei, Escavazione, Marmo così suddivisi. L’importo viene corrisposto in 4 tranches: 55,00 euro a partire dal 1° marzo 2024, 50,00 euro dal 1° gennaio 2025, 40,00 euro dal 1° gennaio 2026, 46,00 euro dal 1° ottobre 2026.
Sono inoltre previsti 5,00 euro di aumento su ogni scatto di anzianità e un una tantum di 130,00 euro
Dal punto di vista normativo, l’accordo siglato definisce una revisione della disciplina relativa al preavviso di dimissioni e licenziamento. Rispetto alla normativa nazionale, stabilisce l’indennità al 30% durante i 2 ulteriori mesi di aspettativa previsti per il congedo per donne vittime di violenza. 
Nelle prossime settimane l’ipotesi di accordo verrà sottoposta alla votazione delle lavoratrici e dei lavoratori per l’approvazione definitiva. 

CIPL Edilizia Industria Napoli: firmato l’accordo dell’EVR 2024



A decorrere dal 1° gennaio 2024 l’EVR è stabilito nella misura del 4% dei minimi di paga base


Il 29 febbraio è stato siglato dall’Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli e da Feneal-Uil di Napoli, da Filca-Cisl della Campania, da Fillea-Cgil di Napoli il verbale di accordo che determina l’elemento variabile della retribuzione per l’anno 2024.
A decorrere dal 1° gennaio 2024 l’E.V.R. è stabilito nella misura massima del 4% dei minimi di paga base, concordati nel CIPL, salvo verifica in sede territoriale dell’andamento del settore, correlato dai parametri di produttività, qualità e competitività nel territorio.
Per gli operai I’erogazione dell’E.V.R. avviene con riferimento alle sole ore di lavoro effettivo.
La verifica degli indicatori territoriali è stata effettuata raffrontando il triennio 2021/2022/2023 sul triennio 2020/2021/2022.
Di seguito gli importi.




























IMPIEGATI
Livello EVR sulla base della percentuale del 4%
78,99 euro
71,09 euro
59,24 euro
55,29 euro
51,34 euro
46,21 euro
39,49 euro
























OPERAI
Livello EVR sulla base della percentuale del 4%
0,32 euro
Operaio Specializzato 0,30 euro
Operaio Qualificato 0,27 euro
Operaio Comune 0,23 euro
Operaio Discontinuo D1 (90% 1°livello) 0,21 euro
Operaio Discontinuo D2 (80% 1°livello) 0,18 euro

Ebilog: contributi per i libri scolastici

L’Ente ha stanziato un contributo pari a 300,00 euro per l’acquisto dei libri per la scuola secondaria di primo e secondo grado

L’Ente bilaterale del settore trasporto merci, spedizione e logistica ha stabilito l’erogazione di un contributo in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese, che risultano in regola con i versamenti all’Ente, al fine di sostenere le spese per l’acquisto di libri di testo, anche in formato digitale, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, riguardanti l’anno scolastico 2024/2025
Il contributo non può superare i 300,00 euro per ogni figlio che risulta iscritto a scuola ed è ridotto fino a concorrenza delle spese realmente sostenute e documentate, se inferiori all’importo massimo previsto di 300,00 euro. Per accedere al contributo bisogna avere un ISEE, in corso di validità, del nucleo familiare non deve superare i 40mila euro l’anno. La richiesta di contributo deve essere inoltrata entro il 31 dicembre 2024, solo per via telematica, tramite il sito dell’Ente. Insieme alla domanda devono essere allegati una serie di documenti e, sempre sul sito di Ebilog è possibile conoscere quali. Si precisa che è possibile inviare una sola domanda per figlio. Per le imprese già iscritte, l’accesso ai bandi è ammesso previo versamento integrale della quota contributiva dovuta. Invece, per le imprese di nuova iscrizione, possono accedere ai bandi in corso versando almeno due anni di contribuzione dovuta. Oppure, possono partecipare ai bandi solo dopo aver maturato almeno un anno di contributi. Il contributo viene ridotto del 50% nel caso in cui l’impresa ha versato almeno 6 mesi precedenti di contributi all’atto di presentazione delle domande. 

Esonero per assunzioni donne vittime di violenza: prime indicazioni operative

Arrivano le istruzioni applicative per usufruire del beneficio per chi assume disoccupate beneficiarie del Reddito di libertà (INPS, circolare 5 marzo 2024, n. 41).

L’INPS ha fornito le prime indicazioni riguardanti l’ambito di applicazione dell’esonero contributivo per chi assume donne vittime di violenza disoccupate che percepiscono il Reddito di libertà (articolo 105-bis del D.L. n. 34/2020). L’Istituto ha anche comunicato che, con apposito messaggio, saranno fornite le istruzioni per la fruizione della misura agevolativa in oggetto, con particolare riguardo al procedimento di richiesta di ammissione all’esonero e alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro beneficiari.

L’agevolazione è stata prevista dall’ultima Legge di bilancio (articolo 1, comma 191, Legge n. 213/2023). In sostanza, i datori di lavoro che assumono soggetti con le caratteristiche appena citate si vedono riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all’INAIL, nella misura del 100%, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile. 

In sede di prima applicazione, la previsione si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della misura nel 2023

Per quel che riguarda la durata del beneficio, qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l’esonero spetta per 12 mesi dalla data dell’assunzione. Se il contratto viene trasformato a tempo indeterminato l’esonero si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell’assunzione con il contratto di cui al primo periodo. Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l’esonero spetta per un periodo di 24 mesi dalla data dell’assunzione.

L’assetto dell’esonero

Innanzitutto, l’esonero contributivo introdotto dall’articolo 1, comma 191 della Legge di bilancio 2024, è rivolto a tutti i datori di lavoro del settore privato.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 666,66 euro (8.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati/trasformati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,50 euro (666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Ovviamente, nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto. 

Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento, ai fini della delimitazione dell’agevolazione, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio.

Nei casi di trasformazione di rapporti a termine o di stabilizzazione dei medesimi entro 6 mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione di cui all’articolo 2, comma 30 della Legge n. 92/2012, riguardante la restituzione del contributo addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a tempo determinato.

Il periodo di fruizione dell’esonero può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, comprese le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, disciplinati dall’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015, dall’altro, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori.

Aiuti di Stato e coordinamento con altri incentivi

L’esonero in questione non è sussumibile nella disciplina di cui all’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, relativa agli aiuti concessi dallo Stato ossia mediante risorse statali.

Considerato che l’agevolazione si sostanzia in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale, essa può essere cumulata con altre misure agevolative, nel caso in cui questo non sia espressamente escluso, solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.