Telelavoro transfrontaliero abituale e legislazione applicabile

L’INPS rende nota la modalità di presentazione delle richieste di rilascio del certificato di legislazione applicabile al telelavoro trasfrontaliero abituale a seguito dell’entrata in vigore dell’Accordo Quadro (INPS, messaggio 13 marzo 2024, n. 1072).

Il 1 gennaio 2024 è entrato in vigore per il nostro paese l’Accordo Quadro multilaterale sull’applicazione dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 nei casi di telelavoro transfrontaliero abituale (di seguito Accordo), predisposto dalla Commissione europea.

 

Il “telelavoro transfrontaliero” è un’attività che può essere svolta da un qualsiasi luogo e può essere eseguita presso i locali o la sede del datore di lavoro, e che presenta le seguenti caratteristiche:

 

1) viene svolta in uno o più Stati membri diversi da quello in cui sono situati i locali o la sede del datore di lavoro;

 

2) si basa su tecnologie informatiche che permettono di rimanere connessi con l’ambiente di lavoro del datore di lavoro o dell’azienda e con le parti interessate o i clienti, al fine di svolgere i compiti assegnati dal datore di lavoro, nel caso dei lavoratori dipendenti, o dai clienti, nel caso dei lavoratori autonomi.

 

Ambito di applicazione e legislazione applicabile

 

L’Accordo si applica ai lavoratori dipendenti che svolgono abitualmente telelavoro transfrontaliero a condizione che la loro residenza sia in uno Stato firmatario e che la sede legale o il domicilio dell’impresa o del datore di lavoro siano situati in un altro Stato firmatario.

 

L’Accordo prevede (art. 3) che, su domanda, la persona che svolge abitualmente telelavoro transfrontaliero nello Stato di residenza in misura inferiore al 50% del tempo di lavoro complessivo può essere assoggettata alla legislazione di sicurezza sociale dello Stato in cui il datore di lavoro ha la sede legale o il domicilio.

 

Viene pertanto introdotta la possibilità di derogare alla regola generale per la determinazione della legislazione applicabile nei casi di esercizio dell’attività in due o più Stati membri, in base alla quale la persona che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato di residenza se esercita un’attività pari o superiore al 25% in detto Stato membro.

 

Le richieste di deroga devono essere presentate nello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore chiede di essere assoggettato e, dunque, trasmesse all’istituzione competente dello Stato membro dove ha la sede legale o il domicilio il datore di lavoro.

 

La legislazione applicabile determinata ai sensi della richiesta di deroga può essere applicata per un periodo massimo di 3 anni alla volta, con possibilità di proroga previa presentazione di nuova richiesta.

 

Il datore di lavoro o il lavoratore devono immediatamente comunicare allo Stato membro di cui si applica la legislazione (Stato in cui ha sede il datore di lavoro) eventuali cambiamenti intervenuti nella situazione di fatto che ha dato luogo all’accoglimento della domanda di deroga. In tale ipotesi detto Stato membro deve rivalutare il caso e, se necessario, procedere al ritiro o alla revoca del certificato di legislazione applicabile.

 

Modalità di presentazione delle richieste di rilascio del certificato di legislazione applicabile (documento portatile A1)

 

La richiesta di deroga, presentata in applicazione dell’Accordo, deve essere inoltrata all’Istituto attraverso l’applicativo “Rilascio certificazione A1 per attività lavorative in stati UE, SEE e Svizzera” a cura dei datori di lavoro o degli intermediari abilitati.

 

Una volta effettuata l’autenticazione tramite SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS, occorre selezionare “Nuova richiesta” e indicare la matricola aziendale per cui si vuole operare. Al fine di specificare correttamente che trattasi di richiesta di deroga, in applicazione dell’Accordo, alla voce “Selezionare la tipologia per una nuova richiesta” scegliere “Eccezioni art 16 Reg. CE 883/2004” e alla voce “Tipologia di Accordo in Deroga”, cliccare su “Accordo Quadro Telelavoro”. Nella sezione “Indirizzo nel Paese estero di occupazione” deve essere indicato lo Stato (Italia) e l’indirizzo del datore di lavoro.

 

La domanda deve essere corredata dalla copia dell’accordo di telelavoro intercorrente tra il datore di lavoro e il suo lavoratore, dal quale si possano evincere tutti gli elementi necessari a verificare il rispetto delle condizioni stabilite nell’Accordo.

Lavoratori su piattaforme digitali: in arrivo la direttiva europea

Il Consiglio europeo ha approvato l’accordo provvisorio sulla direttiva relativa al lavoro mediante piattaforme digitali che ha, tra i suoi obiettivi, quello di migliorare le condizioni di tali lavoratori attraverso la garanzia di norme minime di protezione (Consiglio europeo, comunicato 11 marzo 2024).

Sono ormai oltre 28 milioni le persone che lavorano mediante piattaforme di lavoro digitali in tutta l’UE, per cui è diventato necessario trovare un equilibrio tra il rispetto dei sistemi nazionali del lavoro e la garanzia di norme minime di protezione.

 

In tale contesto si colloca l’accordo provvisorio sulla direttiva relativa al lavoro mediante piattaforme digitali raggiunto l’8 febbraio 2024 tra la presidenza del Consiglio e i negoziatori del Parlamento europeo, accordo confermato nella seduta del 11 marzo dai ministri dell’Occupazione e degli affari sociali dell’UE.

 

Si tratta del primo atto legislativo dell’UE in assoluto che mira a migliorare le condizioni di lavoro e a disciplinare l’uso degli algoritmi da parte delle piattaforme di lavoro digitali.

 

Uno dei principali obiettivi della direttiva è quello di contrastare il lavoro autonomo fittizio nel lavoro mediante piattaforme digitali e, lo strumento per realizzarlo, è innanzitutto rappresentato da una presunzione legale del rapporto di lavoro nei rispettivi ordinamenti giuridici, da attivare quando si ravvisano fatti che indicano il potere di controllo e direzione.

 

Le persone che lavorano mediante piattaforme digitali, i loro rappresentanti o le autorità nazionali potranno invocare tale presunzione legale e asserire che tali persone sono state erroneamente classificate: spetterà poi alla piattaforma digitale l’onere della prova contraria, ovvero dimostrare che non esiste un rapporto di lavoro.

 

Inoltre, gli Stati membri forniranno orientamenti alle piattaforme digitali e alle autorità nazionali al momento dell’attuazione delle nuove misure.

 

La direttiva vuole anche disciplinare la gestione algoritmica sul luogo di lavoro, per cui i lavoratori dovranno essere debitamente informati in merito, tra l’altro, all’uso di sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati per quanto riguarda la loro assunzione, le loro condizioni di lavoro e i loro proventi.

 

Vietato, inoltre, l’uso di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati per il trattamento di determinati tipi di dati personali delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, ad esempio, i dati biometrici o i dati relativi al loro stato emotivo o psicologico.

 

I lavoratori avranno il diritto alla spiegazione e al riesame delle decisioni automatizzate.

 

Si attende il completamento delle fasi formali dell’adozione del provvedimento, dopodiché gli Stati membri avranno due anni di tempo per recepire le disposizioni della direttiva nella loro legislazione nazionale.

Fondo Fasda: piano sanitario dedicato ai pensionati

Il versamento alla copertura sanitaria può essere effettuato fino al 29 marzo 2024

Il Fondo Fasda, per il 2024, dà la possibilità di richiedere la copertura assicurativa ai pensionati, che risultano già iscritti al Fondo, ai pensionandi ed ai loro familiari fino all’ottantesimo anno di età. Fino al 29 marzo 2024 è possibile pagare il contributo tramite carta di credito o bonifico bancario al costo di 460,00 euro per il “Piano sanitario pensionati”. La copertura assicurativa è attiva per 12 mesi, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024. Le iscrizioni per il periodo gennaio/dicembre 2024 vengono accolte previa verifica di eventuali sospensioni negli anni precedenti che comportano una interruzione contrattuale di 2 anni. 
Il Fondo precisa che rispetto agli anni precedenti, sono state inserite delle modifiche per l’area Ortopedia e Traumatologia riguardanti gli interventi chirurgici di Artroprotesi e Artodesi che non sono più realizzabili presso le strutture convenzionate con UniSalute, ma solo tramite il Sistema sanitario nazionale con il rimborso della diaria giornaliera di 140,00 euro. All’interno del piano sanitario è presente la franchigia di 25,00 euro; mentre la fisioterapia è solo a seguito di infortunio. 
Per i pensionati transitori, la garanzia è dedicata agli iscritti che escono dalla copertura assicurativa nel periodo 1° aprile/30 settembre 2024 e vogliono garantirsi senza soluzione di continuità, la copertura assicurativa del Fondo Fasda. Il costo è suddiviso per i trimestri mancanti al 31 dicembre dell’anno in corso ed è pari a 84,50 euro per trimestre. Il versamento va corrisposto anticipatamente ed in un’unica soluzione esclusivamente tramite bonifico bancario. 
Finito il periodo di transitorietà, 31 dicembre 2024, il pensionato transitorio per avere ancora garantite le condizioni del piano sanitario pensionati, all’inizio dell’anno successivo deve iscriversi, senza interruzioni, al nuovo anno assicurativo seguendo le indicazioni ed i costi del relativo piano.

CCNL Trasporto Merci- Industria: dal mese di marzo previsti nuovi aumenti



Rinnovo dei minimi contrattuali per il personale viaggiante e non viaggiante 


Con l’accordo di rinnovo del CCNL Trasporto Merci – Industria del 18 maggio 2021, le Parti sociali Aite, Aiti, Assoespressi, Assologistica, Fedespedi, Fedit, Fisi, Trasportounito Fiap, assistite da Confetra, Anita, Fai, Assotir, Federtraslochi, Federlogistica, Fiap, Unitai, assistite da Conftrasporto, Cna-Fita, Confartigianato Trasporti, Sna-Casartigiani, Claai e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, hanno previsto nuovi incrementi a partire dal 1° marzo, da erogarsi al personale viaggiante e non viaggiante.
Di seguito i nuovi minimi, calcolati redazionalmente.



Minimi Retributivi per il Personale non Viaggiante


































Livello Minimo
Quadri* 2.361,89
2.218,21
2.037,77
3° Super 1.840,37
1.790,78
1.703,42
4° Junior 1.659,07
1.624,06
1.518,05
6° Junior 1.396,35

* Ai lavoratori con qualifica di Quadro, va aggiunto l’importo di 51,65 euro a titolo di indennità di funzione.



Minimi Retributivi per il Personale Viaggiante











































Livello Minimo
C3 1.841,12
B3 1.840,37
A3 1.839,62
F2 1.791,57
E2 1.790,82
D2 1.790,08
H1 1.735,17
G1 1.728,20
L (Rider oltre 15 mesi) 1.646,66
L (Rider da 7 a 15 mesi) 1.605,13
I (Rider oltre 6 mesi) 1.605,13
L (Rider da 1 a 6 mesi) 1.522,12
I (Rider da 1 a 6 mesi) 1.522,12

Le Parti convengono altresì che, ai fini del prossimo rinnovo dei minimi contrattuali, la nuova base di computo su cui calcolare gli aumenti sarà pari a 1.977 euro mensili riferita al 3° livello Super per il personale non viaggiante ed alla qualifica 3 parametro B per il personale viaggiante.


 

CIRL Cooperative Agricole FVG: sottoscritto il rinnovo del contratto

Previsti miglioramenti sia normativi che economici per i lavoratori delle circa 130 aziende della Regione

E’ stato sottoscritto il 6 marzo 2024, presso la sede di Confcooperative FVG a Udine, il rinnovo del contratto integrativo regionale del Friuli Venezia Giulia per i dipendenti delle imprese cooperative agricole e loro consorzi. La trattativa tra le Segreterie Regionali di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil insieme a Confcooperative Legacoop AGCI del FVG, ha stabilito importanti miglioramenti normativi e retributivi per i lavoratori occupati nelle circa 130 aziende attive in regione, in attesa di rinnovo da Luglio 2022.
Si segnalano, dal punto di vista normativo, miglioramenti in merito alla disciplina della continuità lavorativa in caso di cambio di appalto, nonchè al diritto di riassunzione. In materia di orario di lavoro è stata invece definita la pausa pranzo di 30 minuti per chi effettua le 8 ore di lavoro consecutive.
Dal punto di vista economico, è stato definito un incremento suddiviso in due tranche: 80% da subito, il restante 20% dopo 12 mesi. Inoltre, l’erogazione di una somma una tantum pari a 100,00 euro per il periodo di vacanza contrattuale (100,00 euro per gli operai a tempo indeterminato, mentre per i tempi determinati l’importo deve essere ricalcolato sulla base alle giornate lavorate). Migliorate le indennità cassa e mezzi di trasporto, aumentate le percentuali dello straordinario, straordinario festivo e lavoro supplementare, nonchè le diarie in caso di missione o trasferte. 

Avvisi Bonari con scadenza novembre 2023 per le Gestioni Artigiani e Commercianti

Sono in corso le elaborazioni per l’emissione per i lavoratori autonomi iscritti (INPS, messaggio 11 marzo 2024, n. 1026).

L’INPS ha reso noto che sono in corso le elaborazioni per l’emissione degli Avvisi Bonari relativi alla rata riguardante la contribuzione fissa con scadenza nel mese di novembre 2023, per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni degli Artigiani e dei Commercianti.

Gli Avvisi Bonari sono a disposizione del contribuente all’interno del Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti al seguente percorso: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Posizione Assicurativa” > “Avvisi Bonari”.

Contestualmente, verrà inviata una e-mail di alert ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari che abbiano fornito il proprio indirizzo di posta elettronica. 

Qualora l’iscritto avesse già effettuato il pagamento, potrà comunicarlo utilizzando l’apposito servizio presente al seguente percorso: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > Sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Comunicazioni” > “Invio quietanza di versamento”.

In caso di mancato pagamento, l’importo dovuto verrà richiesto tramite Avviso di Addebito con valore di titolo esecutivo.

CCNL Agenzie di Stampa: presentata l’ipotesi di piattaforma

Necessità di una nuova classificazione del personale, della tutela della genitorialità e nuovi minimi retributivi

Nei giorni scorsi Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil hanno presentato l’ipotesi di piattaforma per il rinnovo del CCNL applicabile ai dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa. Innanzitutto, il CCNL per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa, scaduto il 31 dicembre 2022, deve essere oggetto di rinnovo, sia sotto il profilo normativo, con particolare riferimento al quadro degli orari di lavoro, sia sotto il profilo economico, con il recupero del potere d’acquisto dei salari.
Il CCNL avrà una durata triennale (dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025) sia per la parte economica che per la parte normativa.
Minimi retributivi
Si richiede, pertanto, un aumento salariale, che tenuto conto dell’oscillazione dei dati inflattivi e dell’andamento del settore, possa salvaguardare il potere di acquisto delle retribuzioni sulla base degli indici IPCA 2023, 2024 e 2025.
Classificazione
Necessità di una revisione strutturale complessiva, che preveda l’aggiornamento delle figure professionali e l’introduzione delle specifiche figure professionali legate alle nuove tecnologie digitali, alla sfera digitale e all’intelligenza artificiale generativa, di fatto già presente ma in continua evoluzione.
Formazione 
Continuo aggiornamento sia in ambito organizzativo, sia in ambito professionale. L’evoluzione tecnologica digitale necessita di un’attività di aggiornamento continua, riconversione e riqualificazione delle figure professionali presenti nel settore.
Smart Working
Regolarizzazione di un accordo quadro che comprenda le linee guida, strumento per lo sviluppo di assetti organizzativi nuovi che integrino il lavoro agile.
Tutela della genitorialità
Confronto sulle modalità applicative delle nuove norme che disciplinano la tutela della genitorialità, anche attraverso strumenti di conciliazione vita-lavoro, quali ad esempio il part time e il lavoro agile.
Welfare
Definizione di Byblos quale Fondo di previdenza complementare di riferimento per il settore, a seguito della liquidazione del Fondo Casella e il rafforzamento dell’assistenza sanitaria integrativa.

La nuova ricostituzione contributiva per la modifica dei supplementi su pensione

L’INPS comunica la creazione di una nuova tipologia di ricostituzione per motivi contributivi “per variazione dati supplemento” (INPS, messaggio 11 marzo 2024, n. 1027). 

Intervenendo in materia di pensioni dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e dei Fondi speciali, l’INPS rende noto che è è possibile richiedere la correzione/integrazione di un supplemento già liquidato su pensione avvalendosi della nuova tipologia di ricostituzione per motivi contributivi “per variazione dati supplemento”.

 

Pertanto, non è più possibile richiedere la correzione/integrazione dei dati di un supplemento già liquidato sulla pensione attraverso l’istanza di ricostituzione documentale.

 

La prestazione in oggetto è individuata dal seguente prodotto:

 

“Ricostituzione per variazione dati supplemento”

 

Gruppo: Ricostituzione Pensione

Prodotto: Motivi Contributivi

Tipo: Per variazione dati supplemento.

 

I cittadini interessati possono presentare le istanze attraverso le seguenti modalità:

 

– o direttamente dal sito istituzionale, accedendo tramite SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0, seguendo il percorso “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” e proseguendo all’interno dell’area tematica > “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci”. Dopo l’autenticazione è necessario procedere con la scelta del prodotto di cui sopra, all’interno del menu “Variazione pensione”;

 

– o tramite gli istituti di patronato;

 

– o chiamando il Contact Center integrato.

Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione, domande per il 2024

L’INPS comunica la disponibilità, per l’anno 2024, della procedura di inserimento delle domande di contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati dagli enti locali e di contributo per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione (INPS, messaggio 11 marzo 2024, n. 1024).

Termini e modalità di invio delle domande

 

Le domande devono essere presentate entro il 31 dicembre 2024 dal genitore o dal soggetto affidatario del minore stesso e, nel caso di contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, deve essere inviata dal genitore/affidatario che ne sostiene l’onere con l’indicazione delle mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre 2024, fino a un massimo di 11 mensilità, per le quali si intende ottenere il contributo.

 

Nell’ipotesi di contributo per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione in favore di bambini con meno di 3 anni affetti da gravi patologie croniche, l’invio dell’istanza deve provenire dal genitore/affidatario convivente con il figlio per il quale è richiesta la prestazione che spetta per ciascun figlio di età inferiore ai 36 mesi e, nel caso di compimento dei 3 anni d’età nel corso del 2024, è possibile richiedere soltanto le mensilità comprese tra gennaio e agosto 2024.

 

Al momento della presentazione della domanda, il richiedente deve indicare a quale dei due contributi intende accedere e, qualora si intenda fruire del contributo per più minori, occorre presentare una domanda per ciascuno di essi. Le istanze devono essere presentate, corredate della relativa documentazione, esclusivamente in modalità telematica, o utilizzando gli appositi servizi presenti sul sito istituzionale, o attraverso gli istituti di patronato.

 

L’INPS ricorda che, per i genitori/soggetti affidatari di minori che abbiano già presentato domanda per il contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati dagli enti locali nell’anno 2023 e per i quali sia disponibile la documentazione di spesa valida riferibile ad almeno una delle mensilità comprese tra settembre e dicembre 2023, tenuto conto che è disponibile in procedura la domanda per l’anno 2024 precompilata sulla base delle informazioni contenute nella richiesta preesistente, è possibile procedere alla compilazione della domanda stessa confermando o modificando i dati precaricati, avendo cura di verificare se l’IBAN indicato è ancora valido e, relativamente al contributo asilo nido, le mensilità per le quali si intende richiedere il contributo per l’anno 2024.

 

Nel caso di domanda di contributo per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione deve essere allegata un’attestazione, rilasciata da un pediatra di libera scelta, che dichiari per l’intero anno l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido, in ragione di una grave patologia cronica.

 

La documentazione di spesa, che consente la liquidazione del contributo, deve essere allegata entro e non oltre il 31 luglio 2025 indipendentemente dalla tipologia di contributo a cui si intende accedere.

 

La misura del del contributo

 

L’importo del contributo, regolato in base ai valori dell’ISEE, è pari a:

 

– un massimo di 3.000 euro (10 rate da 272,73 euro e una da 272,70 euro) con ISEE minorenni in corso di validità fino a 25.000,99 euro;

– un massimo di 2.500 euro (10 rate da 227,27 euro e una da 227,30 euro) con ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro;

– un massimo di 1.500 euro (10 rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) nelle seguenti ipotesi: ISEE minorenni oltre la predetta soglia di 40.000 euro, assenza di ISEE minorenni, ISEE con omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati, ISEE discordante, ISEE minorenni non calcolabile.

 

L’INPS precisa poi che, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 177, lettera b), Legge n. 213/2023), il contributo è elevato di un importo pari a 2.100 euro esclusivamente per i nuclei familiari in cui ci siano nuovi nati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e la presenza di almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni con un ISEE minorenni regolare fino a 40.000 euro.

 

ASD, al via le domande per il contributo per oneri previdenziali

A partire dalle ore 12 dell’11 marzo 2024, è possibile presentare l’istanza  sulla piattaforma del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche (Presidenza del consiglio dei ministri, comunicato 8 marzo 2024).

Il Dipartimento dello sport della Presidenza del consiglio dei ministri ha comunicato i termini per la presentazione la domanda per l’accesso al contributo di cui al comma 8 sexies dell’articolo 35 del D.Lgs. n. 36/2021, che ha stanziato a tal fine oltre 8 milioni di euro.

A partire dalle ore 12 dell’11 marzo 2024 e fino alle 23,59 di lunedì 22 aprile 2024, le associazioni e società sportive dilettantistiche possono presentare le istanze tramite l’apposita funzionalità messa a disposizione sulla piattaforma del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Il contributo è pari all’ammontare dei contributi previdenziali versati dalle ASD o SSD, a loro carico, sulle quali grava l’obbligo di denuncia e versamento, sui compensi dei lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

I compensi devono essere stati erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023.

L’ammontare dei contributi concessi non potrà in alcun caso superare lo stanziamento totale di 8,3 milioni di euro: in caso di presentazione di domande di accesso al contributo in misura eccedente a tale stanziamento, si procederà alla rimodulazione proporzionale dei contributi concessi.

L’ordine di arrivo delle domande non è rilevante ai fini dell’accesso al contributo. 

Sulla piattaforma del registro saranno pubblicate le istruzioni operative per la presentazione della domanda per la corresponsione del contributo.

I requisiti di accesso

Per l’accesso al contributo devono sussistere i seguenti presupposti:

– essere una associazione sportiva dilettantistica (ASD) o società sportiva dilettantistica (SSD) iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al D.Lgs. n. 39/2021, alla data del 4 settembre 2023; la cancellazione dal Registro comporta la decadenza dal contributo e il recupero dello stesso limitatamente alla quota del contributo fruita nel medesimo anno successivamente alla data di cancellazione;
– non avere conseguito, nell’anno di imposta 2022, ovvero, per le associazioni o società sportive dilettantistiche con bilancio infrannuale, nell’anno di imposta conclusosi nel corso del 2022, ricavi, di qualsiasi natura, superiori a 100.000 euro;
– avere versato contributi previdenziali in favore di lavoratori sportivi, regolarmente censiti sul Registro Nazionale delle Attività sportive Dilettantistiche, titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, riferiti a compensi erogati, nei mesi da luglio a novembre 2023.