Ebinter Toscana: riapre il bando per il buono che ti meriti

Previsti voucher da spendere in negozi convenzionati fino ad esaurimenti risorse

L’Ente bilaterale del terziario della Toscana ha riaperto il bando per il sostegno al reddito delle lavoratrici e dei lavoratori delle aziende iscritte all’Ente mediante l’emissione di voucher da spendere in un circuito di negozi convenzionati. I voucher vengono assegnati fino ad esaurimento fondi e possono essere spesi entro il 28 febbraio 2025. Per accedere alle 14 misure di aiuto alle famiglie, è possibile farlo tramite gli infopoint delle organizzazioni sindacali. 
I buoni possono essere richiesti dai lavoratori a tempo indeterminato, determinato che abbiano svolto almeno 4 mesi di lavoro negli ultimi 12 mesi presso aziende iscritte e in regola con il pagamento della quota associativa e dagli apprendisti. Inoltre, è possibile richiedere i buoni entro il 15 gennaio 2025. Ciascun lavoratore può richiedere fino ad un massimo di 3 voucher e le pratiche per l’accesso al buono devono contenere la documentazione relativa all’anno 2024. 

CIPL Edilizia Industria Salerno: firmato il rinnovo

Al centro del rinnovo la formazione e sicurezza per i lavoratori ed un sistema di premialità per le imprese virtuose 

Il 3 giugno 2024 è stato sottoscritto, dopo dodici anni, da Ance Aies Salerno e dai sindacati provinciali di Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil il rinnovo del CIPL per i lavoratori delle imprese edili industriali della provincia di Salerno.
Di seguito le novità più rilevanti.
Norme premiali 
Le Parti Sociali hanno istituito le norme premiali a favore delle Imprese, con l’obiettivo di premiare con rimborsi annuali le aziende che si sono contraddistinte sul versante della legalità, della regolarità, della puntualità e della sicurezza.
Fondo Incentivo Occupazione 
Istituito un fondo Incentivo Occupazione finanziato con un contributo a carico delle Imprese pari allo 0,10% .
Elemento Variabile della Retribuzione 
Definito l’EVR nella misura del 4% dei minimi alla data del 1° gennaio dell’anno di erogazione. In caso di un indicatore negativo, l’Imprese eroga il 65% della somma eccedente.
Edilsicura
Previsto un contributo per l’Associazione Edilsicura pari allo 0,30% a carico delle imprese destinato a finanziare le attività dei rappresentanti territoriali dei lavoratori per la sicurezza.
Lavoratori stranieri
Assegnato all’ente Scuola Edile di Salerno il compito di predisporre programmi formativi di alfabetizzazione concernente la lingua italiana.

Aree di crisi industriale complessa: proroga dei trattamenti

Rifinanziati anche per l’anno 2024 l’integrazione salariale straordinaria e la mobilità in deroga (INPS, messaggio 20 giugno 2024, n. 2304).

L’INPS ha comunicato che sulla base di quanto disposto dall’articolo 1, comma 170 della Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) sono implicitamente prorogati e rifinanziati anche per l’anno in corso i trattamenti di integrazione salariale straordinaria (articolo 44, comma 11-bis, D.Lgs. n. 148/2015 e articolo 1, commi 140 e 141, Legge 27 dicembre 2017, n. 205), nonché i trattamenti di mobilità in deroga (articolo 25-ter, D.L. n. 119/2018) per le aree di crisi industriale complessa.

In effetti, il comma 170 dell’articolo 1 della Legge n. 213/2023, ha stanziato ulteriori risorse – per un importo pari a 70 milioni di euro per il 2024 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione – finalizzate al completamento dei piani di recupero occupazionale, nonché per le finalità di cui all’articolo 53-ter del D.L. n. 50/2017, specificando al secondo periodo che le regioni possono utilizzare tali risorse in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti.

Inoltre, il messaggio in commento riporta anche la tabella di ripartizione delle risorse in questione tra le diverse regioni.

Nello specifico, l’INPS rammenta che la normativa in materia di trattamenti di mobilità in deroga prevede che a ogni singolo lavoratore possa essere concesso un periodo massimo di 12 mesi di mobilità, purché risulti beneficiario di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Pertanto, a un lavoratore già beneficiario di un trattamento di mobilità in deroga/ordinaria possono essere concessi ulteriori 12 mesi, fermo restando il requisito della continuità.

 

CCNL Contoterzismo in agricoltura: rinnovato il contratto per il quadriennio 2024-2027

Previsti aumenti economici pari a 220,00 euro al terzo livello, suddivisi in quattro tranches

É stato firmato nei giorni scorsi a Bergamo il rinnovo del contratto per i lavoratori dipendenti da aziende che esercitano attività di contoterzismo in agricoltura, scaduto il 31 dicembre 2023. 
Dal punto di vista economico sono previsti aumenti economici pari a 220,00 euro al terzo livello, da erogare in quattro tranches:
– 80,00 euro dal 1° giugno 2024;
– 60,00 euro dal 1° giugno 2025;
– 40,00 euro dal 1° giugno 2026;
– 40,00 euro dal 1° giugno 2027.  
Per i lavoratori con 5 anni di anzianità lavorativa presso la stessa azienda è inoltre previsto un incremento del premio di continuità professionale di 50,00 euro.
Dal punto di vista normativo, per aggiornare le competenze e la professionalità dei lavoratori, sono state introdotte nuove figure professionali.
Per garantire la conciliazione tempi di vita-lavoro sono stati invece incrementati a 24 ore i permessi retribuiti per la cura dei genitori anziani e per assistere, in caso di malattia, i figli fino ai 12 anni di età. Per la malattia dei figli dai 12 ai 14 anni sono stati concessi 5 giorni di permessi non retribuiti. Per la partecipazione a corsi di formazione anche su materie non inerenti le mansioni svolte sono invece previste 12 ore annue di permesso retribuito.
In materia di salute e sicurezza sul lavoro, i rappresentanti dei lavoratori (RLS) saranno informati in merito alle eventuali ispezioni degli organismi di vigilanza e verrà incrementato il loro coinvolgimento nella valutazione dei rischi derivanti dall’inserimento di nuove tecnologie.
In conclusione, l’anticipo TFR potrà essere richiesto anche in caso di danni alla prima casa derivanti a calamità o eventi catastrofici, e per l’estinzione o riduzione del mutuo prima casa. 

Ebinter Friuli Venezia Giulia: siglato l’accordo per la sicurezza nei luoghi di lavoro

Sviluppate politiche efficaci di prevenzione e sostegno ai lavoratori sul fronte della sicurezza

L’Ente Bilaterale del Terziario del Friuli Venezia Giulia si è riunito per un confronto in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro in quanto, essendo quello del commercio, turismo e servizi, un contesto di micro, piccole e medie attività con un numero ridotto di addetti, diviene difficile applicare il sistema di gestione previsto dalle norme in materia di sicurezza. Pertanto, con l’incontro avvenuto in presenza del presidente dell’Ebt, si è stipulata una intesa che, in considerazione anche del ruolo chiave del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza designato dalle OO.SS. su base provinciale, intende favorire e sviluppare politiche di prevenzione e sostegno ai lavoratori e alle imprese, mirando a consentire, anche alle aziende del terziario, l’attuazione degli adempimenti su consultazione e partecipazione dei lavoratori alla prevenzione, tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Pertanto, le Parti hanno concordato di istituire, all’interno del Comitato regionale degli Enti bilaterali, il Comitato Paritetico Regionale avente compiti di formazione, supporto al datore di lavoro e ai lavoratori nella organizzazione del monitoraggio e della sicurezza. 

CCNL Metalmeccanica Cooperative: le OO.SS. hanno presentato la piattaforma contrattuale

Le richieste presentate all’interno della piattaforma vertono, tra le altre cose, su incrementi retributivi, riduzione orario di lavoro e occupazione

La Fiom-Cgil ha reso noto, mediante un comunicato stampa, l’ avvio di ipotesi di piattaforma per il rinnovo del CCNL Metalmeccanica Cooperative, in scadenza il 30 giugno 2024, firmato dalle Sigle Fim, Fiom e Uilm il 31 maggio 2021 e che riguarda 13mila dipendenti in circa 1.000 imprese del settore. Le stesse OO.SS. hanno presentato al vaglio degli organismi dirigenti e delle Assemblee dei 500  le richieste che, in seguito, verranno illustrate alle lavoratrici ed ai lavoratori per la consultazione e, in seconda battuta alle associazioni cooperative. 
In materia di incrementi retributivi la richiesta delle Sigle è di un aumento pari a 280,00 euro al livello C3 (ex 5° cat.) sul trattamento economico, per il periodo di vigenza 2024-2027, oltre alla revisione e all’adeguamento della norma contrattuale che, a decorrere dal 2017, consente alle aziende di procedere con gli assorbimenti degli aumenti del CCNL tramite i superminimi individuali. Per quel che concerne il premio perequativo, l’esigenza è quella di incrementare a 700,00 euro l’importo annuo e di modificare i criteri di erogazione, in modo tale che le lavoratrici ed i lavoratori che dipendono da imprese che non hanno in vigore un premio di risultato o voci retributive derivanti dalla contrattazione collettiva possano avere un emolumento, evitando di restare senza copertura del secondo livello di contrattazione. Tra gli altri temi chiave della piattaforma figurano: riduzione dell’orario di lavoro; crescita dell’occupazione stabile; formazione e aggiornamento professionale; forme di conciliazione tra vita e lavoro; welfare; salute e sicurezza. 

Ebinter Milano: al via da settembre le domande per il contributo centri estivi

Il contributo, riconoscibile per i soli mesi di giugno, luglio e agosto 2024, ha un importo massimo di 200,00 euro

Per l’anno 2024 l’Ente Bilaterale Terziario di Milano ha messo a disposizione un contributo a favore dei dipendenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, a sostegno dei costi sostenuti per la frequenza di centri estivi pubblici e privati.
Il contributo è richiedibile dai lavoratori a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti ed i lavoratori a tempo determinato che:
– svolgono la propria attività nelle province di Milano e di Monza Brianza;
– sono in forza presso datori di lavoro in regola con il versamento delle quote contributive a Ente Bilaterale di Milano, da almeno 12 mesi all’atto della presentazione della domanda;
– sono in forza presso datori di lavoro che applicano integralmente il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, sia per la c.d. parte economico-normativa sia per la c.d. parte obbligatoria.
Il contributo spetterà ad un solo genitore per ogni figlio, anche adottivo e/o in affido e a carico del richiedente, di età compresa tra i 4 anni compiuti ed i 14 anni. Verrà riconosciuto per i soli mesi di giugno, luglio e agosto 2024 fino ad un importo massimo di 200,00 euro.
Il lavoratore, per ottenere il sostegno economico, potrà compilare la domanda online, avendo cura di stamparla e presentarla all’Ente con la relativa documentazione, dal 17 settembre 2024 al 15 novembre 2024, attraverso le seguenti modalità:
– raccomandata A/R indirizzata a EBiTer Milano in Corso Buenos Aires 77- 20124 – Milano, specificando sulla busta “CENTRI ESTIVI”;
– procedura web, seguendo le indicazioni contenute nella mail ricevuta al termine della compilazione.
L’esito della stessa verrà comunicato entro il 24 gennaio 2025. L’Ente precisa che non verranno prese in considerazione domande incomplete perché mancanti della documentazione richiesta o di parte di essa, in questo caso il richiedente dovrà ripetere la procedura di compilazione on-line e provvedere nuovamente all’invio di tutti i documenti.

Somministrazione, appalto e distacco illeciti, il regime sanzionatorio

Fornite le indicazioni operative in materia di esercizio non autorizzato (INL, nota 18 giugno 2024, n. 1091).

L’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha fornito le prime indicazioni sulla corretta applicazione delle nuove disposizioni stabilite dall’articolo 29, comma 4 del D.L. n. 19/2024 che ha introdotto importanti modifiche
all’articolo 18 del D.Lgs. n. 276/2003, concernente la disciplina del regime sanzionatorio in materia di somministrazione, appalto e distacco illeciti.

Le ammende

In particolare, l’articolo 29, comma 4 del D.L. n. 19/2024 ha ripristinato il rilievo penale delle fattispecie sanzionate dall’articolo 18 del D.Lgs. n. 276/2003, introducendo la pena – alternativa o congiunta – dell’arresto o dell’ammenda.

Tuttavia, segnala l’INL che In relazione alla corretta determinazione dell’importo delle ammende da applicare in fase di contestazione delle violazioni, occorre tenere in considerazione quanto previsto dall’articolo 1, comma 445 lett. d) n. 1 della Legge n. 145/2018. Questa disposizione è stata modificata solo in parte dal D.L. n. 19/2024 – con l’aumento dal 20% al 30% degli importi della cosiddetta maxisanzione per lavoro nero – con ciò confermando l’operatività dell’aumento del 20% già previsto nei confronti delle fattispecie di cui all’articolo 18 del D.Lgs. n. 276/2003.

Di conseguenza, questa maggiorazione andrà applicata anche ai nuovi importi delle ammende previste dal D.L. n. 19/2024 che risultano pertanto determinati come da tabella allegata alla nota in commento. Inoltre, dato che, a eccezione dell’ipotesi di attività di intermediazione con scopo di lucro posta in essere da soggetti non autorizzati, la pena dell’arresto è alternativa a quella dell’ammenda, il personale ispettivo dell’INL dovrà procedere ad adottare preliminarmente la prescrizione obbligatoria ex articolo 20 e seguenti del D.Lgs. n. 758/1994.

La quantificazione finale della sanzione dovrà anche tenere conto di quanto stabilito dal nuovo comma 5-quinquies dell’articolo 18 citato: secondo tale disposizione, l’importo delle pene pecuniarie proporzionali previste dall’articolo, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi non può, in ogni caso, essere inferiore a 5.000 euro, né superiore a 50.000 euro.

Questi limiti minimi e massimi andranno applicati ai reati di somministrazione non autorizzata (articolo 18, comma 1 primo periodo e comma 2) e fraudolenta (articolo 18, comma 5-ter), nonché all’appalto e al distacco illeciti (articolo 18, comma 5-bis), per i quali sono previste pene pecuniarie proporzionali per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.

La recidiva

Il D.L. n. 19/2024 ha introdotto all’articolo 18 del D.Lgs. n. 276/2003 un nuovo comma 5-quater, secondo il quale “gli importi delle sanzioni previste dal presente articolo sono aumentati del venti per cento ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti”.

L’introduzione del nuovo comma all’interno dell’articolo 18 impone l’adozione di nuovi orientamenti interpretativi che tengano conto, in via sistematica, del complessivo quadro normativo, superando nello specifico quanto già chiarito in passato con la nota INL n. 1148/2019. L’Ispettorato ritiene pertanto che:

– la maggiorazione di cui al comma 1, lettera e) della Legge n. 145/2018 trovi applicazione laddove il datore di lavoro, nei 3 anni precedenti, sia stato destinatario di uno qualsiasi dei provvedimenti sanzionatori amministrativi o penali di cui alla precedente lettera d) della medesima legge, costituendo, sostanzialmente, una recidiva semplice”;

– la maggiorazione della sanzione prevista dal comma 5-quater del nuovo articolo 18, ferma restando l’applicazione delle maggiorazioni indicate dalla Legge n. 145/2018, troverà altresì applicazione nel caso di recidiva “specifica”, ossia abbia a riferimento una delle condotte già sanzionate ai sensi del medesimo articolo 18.

Lo sfruttamento dei minori

Le aggravanti in caso di sfruttamento di minori, non modificate dal D.L. n. 19/2024, prevedono espressamente che, se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell’arresto fino a 18 mesi e l’ammenda è aumentata fino al sestuplo. Una formulazione di questo tipo va ora rapportata alle nuove sanzioni che, come detto, non prevedono più la sola pena dell’ammenda ma l’alternatività tra pena detentiva e pecuniaria. In tal senso, quindi, le aggravanti per sfruttamento dei minori si limitano ad aumentare le 2 tipologie di sanzioni senza, tuttavia, modificarne la natura alternativa.

Pertanto, a eccezione dell’ipotesi di esercizio non autorizzato dell’attività di intermediazione con scopo di lucro, anche in presenza dell’aggravante per sfruttamento di minori, andrà applicata la prescrizione ex art. 20, D.Lgs. n. 758/1994 e, in caso di ottemperanza, un’ammenda pari al quarto del sestuplo della sanzione base (aumentata del 20%) o di quella determinata a seguito di recidiva.

Infine, l’importo da irrogare in concreto dovrà tenere conto dei limiti minimi e massimi previsti dal comma 5-quinquies.

CCNL Autoferrotranvieri: conclusa la prima fase della procedura di raffreddamento

Il 12 giugno si è conclusa con esito negativo la prima fase della procedura di raffreddamento 

Il 12 giugno si sono incontrate le associazioni datoriali Asstra, Anav, Agens e le organizzazioni sindacali Filt- Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna al fine di esperire la procedura di raffreddamento e di conciliazione prevista dall’art.1 L. n. 83/2000 per l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, avviata lo scorso 6 giugno.
Le Organizzazioni Sindacali hanno dichiarato le cause dello stato di agitazioni ed in particolar modo la necessità di un miglioramento delle condizioni economiche e di lavoro per i lavoratori del settore, ritenendo le proposte datoriali non confrontabili, in particolar modo sull’orario di lavoro e sull’adeguamento economico che dovrebbe essere omologato al potere d’acquisto registrato negli ultimi anni.

CCNL Oreficeria Industria: l’adeguamento IPCA stabilisce nuovi minimi retributivi



Da giugno sono previsti nuovi minimi tabellari sulla base dell’adeguamento IPCA 


Il 17 giugno scorso Federorafi, Film, Fiom e Uil si sono incontrate per definire la quota di incremento retributivo complessivo relativo alla dinamica consuntiva dell’IPCA 2023 al netto degli energetici importanti. L’adeguamento, stabilito ai sensi e per effetto dell’accordo di rinnovo del 23 dicembre 2021, è in vigore dal 1° giugno 2024, stabilendo di fatto nuovi minimi retributivi per i lavoratori del settore legato all’oreficeria. Gli importi lordi degli incrementi retributivi e dei nuovi minimi mensili sono i seguenti. 


































Categorie Incrementi mensili dal 1° giugno 2024 (comprensivi dell’incremento stabilito

dal verbale di accordo del 23/12/2021) in Euro

Minimi Mensili

Dal 1° giugno 2024 (in Euro)

2^ 100,32 1.554,19
3^ 110,52 1.712,33
4^ 115,00 1.781,71
5^ 122,86 1.903,47
5^ Super 131,14 2.031,66
6^ 140,97 2.184,01
7^ 153,28 2.374,71

All’interno del verbale viene precisato che in virtù del fatto che nel 2023 l’adeguamento IPCA risulta superiore agli importi degli incrementi retributivi fissati per il mese di dicembre 2024 dall’accordo sopra indicato, i minimi tabellari in vigore dal mese di dicembre 2024 restano quelli fissati alla data del verbale del 17 giugno e gli stessi sostituiscono, a tutti gli effetti, i valori dei minimi retributivi previsti dal 1° dicembre 2024 dalla tabella dei minimi di cui all’accordo del 23 dicembre 2021.