Arriva la disciplina della professione di guida turistica

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il regolamento con i criteri, l’istituzione dell’elenco nazionale e le modalità di esercizio della professione (D.M. 26 giugno 2024).

Con il D.M. 26 giugno 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2024, è stato approvato il Regolamento recante disposizioni applicative per l’attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 12 e 14 della Legge n. 190/2023 recante: “Disciplina della professione di guida turistica“.

Il provvedimento che entrerà in vigore il prossimo 13 luglio, regolamenta molteplici aspetti della professione: da quelli formativi alle modalità di esercizio del lavoro; dall’istituzione dell’elenco nazionale alle modalità di svolgimento degli esami di abilitazione.

L’abilitazione

Il Capo I (articoli da 1 a 4) del decreto ministeriale in argomento si occupa di criteri e modalità di svolgimento dell’esame di abilitazione alla professione di guida turistica nei quali vengono indicati i requisiti per la partecipazione all’esame nazionale, la procedura per il conseguimento dell’abilitazione e le prove di esame (scritta, orale e teorico-pratica).

L’elenco nazionale

Il Capo II del provvedimento (articoli da 5 a 12) istituisce l’Elenco nazionale delle guide turistiche, articolato in 2 sezioni: chi ha superato l’esame di abilitazione nazionale e chi ha ottenuto il riconoscimento della qualifica all’estero.

L’esercizio della professione

Gli articoli da 13 a 20 (Capo III) regolano le condizioni e le modalità per l’esercizio della professione di guida turistica sulla base dei titoli conseguiti all’estero, ovvero: sulla base di titoli ottenuti nell’UE, dello Spazio economico europeo e in Svizzera (articolo 13), mentre l’articolo 20 cura l’esercizio della professione sulla base di titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli appena citati.

La formazione e l’apparato sanzionatorio

La disciplina dei corsi di specializzazione e di aggiornamento per la professione di guida turistica è il tema affrontato dagli articoli da 21 a 23, mentre il controllo, l’accertamento e l’irrogazione delle eventuali sanzioni amministrative sono demandate ai comuni competenti in base al luogo.

I contributi da versare

Infine, gli articoli da 28 a 31 determinano i vari contributi a carico dei soggetti interessati alle disposizioni: dal contributo di partecipazione all’esame di abilitazione a quello per il rilascio del tesserino; dal contributo per lo svolgimento della prova attitudinale alla copertura dei costi per lo svolgimento dei corsi di specializzazione, di aggiornamento e di formazione complementare.

CCNL BCC: ancora distanze sulla partita economica

Rinviata all’8 luglio la trattativa sul rinnovo del contratto

Nei giorni scorsi, le Segreterie Nazionali di Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Ugl, Uilca e Federcasse hanno continuato il confronto volto al rinnovo del CCNL del settore Credito Cooperativo.
Registrandosi ampie distanze sulla partita economica degli arretrati e delle quote di erogazione degli adeguamenti tabellari, le Parti Sociali hanno convenuto di rimandare la discussione all’ 8 luglio, nella speranza di raggiungere quanto presto ad un accordo che possa soddisfare le aspettative dei lavoratori e delle lavoratrici. 
Tuttavia, duranti i colloqui svoltisi il 28 e 29 giugno 2024, sono stati fatti notevoli progressi in tema di:
– riduzione dell’orario di lavoro settimanale di mezz’ora, senza impatto sulla retribuzione, a partire dal 1° luglio 2025;
– previsione di una contribuzione datoriale alla Banca del Tempo Solidale del 30% rispetto a quanto versato dai dipendenti;
– destinazione della contribuzione dedicata al Fondo di Sostegno al Reddito al Fondo Occupazione Credito Cooperativo, per due anni, alla Cassa Mutua Nazionale e alla premorienza;
-individuazione di una nuova indennità di “cash-less” pari a 90,00 euro e di permessi dedicati al tema delle molestie e violenze di genere.
Prima del prossimo incontro, le banche di credito cooperativo effettueranno delle verifiche interne per poter negoziare con un mandato chiaro ed avvicinarsi alle richieste avanzate dalle OO.SS. anche in ordine all’aspetto economico. 

CCNL Scuola: sottoscritta l’ipotesi di intesa per il personale docente e Ata

Prevista l’estensione di ulteriori deroghe per docenti e personale Ata, novità anche per i DSGA

Il 27 giugno scorso è stata sottoscritta un’ipotesi di intesa che integra e aggiorna quanto disposto all’interno del CCNI 2019-2022 e confermando l’accesso alle operazioni per il personale docente e Ata in possesso dei requisiti specifici per le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie. Il delegato del Ministero dell’istruzione e del merito e le OO.SS. Flc-Cgil, Cisl-Fsur, Snals-Confsal, Federazione Gilda-Unams e Anief hanno convenuto su alcuni punti considerati fondamentali come, ad esempio, il superamento dei vincoli di permanenza per i neo assunti e il conferimento degli incarichi per la copertura dei posti liberi o vacanti dei DSGA. 
Per quanto riguarda i docenti, è stato attenuato il blocco legislativo con l’estensione delle deroghe e viene garantita la partecipazione ai lavoratori che rientrano nelle categorie di cui al comma 8 dell’art. 34 del CCNL 2019/2021, come previsto dall’accordo integrativo al CCNI mobilità. Aggiunta anche la deroga che riguarda i docenti assunti a tempo determinato nell’anno scolastico 2023/2024 dichiarati soprannumerari sul posto di conferma in ruolo, e in seguito trasferiti d’ufficio su un’altra sede della provincia. Sono state aggiunte anche tutele per le lavoratrici vittime di violenza che risultano essere inserite in percorsi di protezione.

Lavoratori distaccati dal Giappone in Italia: rettifica in caso di disoccupazione involontaria

L’INPS, rettificando quanto detto in precedenza, fornisce precisazioni in materia di assicurazione contro la disoccupazione involontaria dei lavoratori giapponesi distaccati in Italia (INPS, messaggio 2 luglio 2024, n. 2461).

L’INPS, con il messaggio n. 2199/2024, aveva dato istruzioni ai datori di lavoro relativamente alle modalità di assolvimento degli obblighi contributivi e alla corretta esposizione nel flusso Uniemens dei lavoratori subordinati distaccati in applicazione delle disposizioni in materia di legislazione applicabile contenute nell’Accordo  sulla sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Giappone, firmato a Roma il 6 febbraio 2009 e ratificato con la Legge n. 97/2015, in vigore dal 1° aprile 2024.

 

In particolare, con riferimento al caso del distacco di lavoratori dal Giappone in Italia, quando in base alle previsioni dell’Accordo gli stessi sono esonerati dalla legislazione italiana per l’Assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) e per l’assicurazione contro la disoccupazione (DS), i datori di lavoro devono utilizzare, ai fini dell’esposizione nel flusso Uniemens – denuncia individuale – il codice Tipo Contribuzione di nuova istituzione “87”, avente il significato di “Lavoratori stranieri provenienti dal Giappone distaccati in Italia assicurati per IVS, DS, nel paese di origine (art.13 accordo di sicurezza sociale Italia- Giappone)”.

 

L’INPS aveva poi precisato che, nell’ipotesi in cui il lavoratore distaccato sia assicurato nello Stato di provenienza anche per la disoccupazione involontaria, tale circostanza deve risultare dall’espressa indicazione nella sezione 4 del formulario di copertura assicurativa (“IT/JPN 101” per i lavoratori distaccati dall’Italia e “JPN/IT/ 101” per coloro che sono distaccati dal Giappone) della norma di riferimento in base alla quale il lavoratore è assicurato anche per il predetto rischio.

 

Tuttavia, l’istituzione previdenziale giapponese ha comunicato all’Istituto che la copertura assicurativa in Giappone per la disoccupazione involontaria è attestata dalla compilazione della sezione 6 del formulario “JPN/IT 101”. Tale sezione è presente soltanto nel certificato di copertura rilasciato dall’Istituzione previdenziale giapponese.

 

Pertanto, a parziale rettifica di quanto comunicato con il predetto messaggio n. 2199/2024, l’INPS chiarisce che per i lavoratori distaccati in Italia, qualora per effetto dell’Accordo gli stessi siano assicurati in Giappone anche per la disoccupazione involontaria, tale circostanza non deve risultare dalla sezione 4, ma dalla della sezione 6 del formulario “JPN/IT 101”, allegato al messaggio in commento.

Assunzioni beneficiari RDC, le indicazioni per l’esonero

Fornite le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali relativi al beneficio contributivo (INPS, circolare 28 giugno 2024, n. 75).

L’INPS ha provveduto a illustrare l’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di beneficiari del Reddito di cittadinanza (RDC) e ha, nel contempo, fornito indicazioni per la gestione dei relativi adempimenti previdenziali.

Bisogna innanzitutto rammentare che la misura è stata varata dalla Legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 294, Legge n. 197/2022) che ha previsto per i datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, avessero assunto beneficiari del RDC con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il riconoscimento, per un periodo massimo di 12 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. 

Modalità di esposizione nella sezione <PosContibutiva> Uniemens

Per quel che riguarda gli adempimenti a carico dei datori di lavoro, la circolare in commento, tra l’altro, riporta le modalità di esposizione nel flusso Uniemens dei dati relativi alla fruizione dell’esonero contributivo.

In particolare, nel caso della sezione <PosContibutiva>, in riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di beneficiari del Reddito di cittadinanza effettuate nel 2023, i datori di lavoro che intendono fruire della misura, devono esporre i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.

Nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese di riferimento.

Per esporre il beneficio in oggetto dal periodo di competenza successivo alla pubblicazione della presente circolare, devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

– nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “ERCI”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni dall’articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;

– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione o la data di trasformazione nel formato AAAA-MM-GG. L’INPS, inoltre, segnala che che, nel caso in cui nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> venga indicata la data di assunzione/trasformazione, deve essere esposto l’attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo” con valore “DATA“. Nel caso delle agenzie di somministrazione relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la data di assunzione/trasformazione e al relativo attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo”, deve essere esposto un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> con valore “MATRICOLA_AZIENDA” oppure “CF_PERS_FIS” o ”CF_PERS_GIU”;

– nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;

– nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese, da valorizzare esclusivamente per i periodi arretrati, ossia tali che <AnnoMeseRif> sia diverso dal periodo di competenza della denuncia;

– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati esposti nell’Uniemens, come sopra specificati, devono essere successivamente riportati, a cura dell’INPS, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

– con il codice di nuova istituzione “L597”, avente il significato di “Conguaglio esonero per assunzioni/trasformazioni dall’articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;

– con il codice di nuova istituzione “L598”, avente il significato di “Conguaglio arretrati esonero per assunzioni/trasformazioni dall’articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

L’INPS rimarca che che la sezione “InfoAggcausaliContrib” deve essere ripetuta per tutti i mesi di arretrato e che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (da gennaio 2023 a giugno 2024), deve essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 2024.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

La sezione <ListaPosAgri> del flusso Uniemens

I datori di lavoro agricoli che intendono fruire dell’esonero in argomento, devono valorizzare, a partire dalla competenza di luglio 2024, in <DenunciaAgriIndividuale>, nell’elemento <DatiAgriRetribuzione>, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, gli elementi di seguito specificati:

– in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice “Y”;

–  in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice Agevolazione “CL”, che assume il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni dall’articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

Per dichiarare l’importo dell’esonero spettante relativamente alle competenze pregresse, da gennaio 2023 a giugno 2024, devono essere valorizzati i seguenti elementi:

– in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> con il codice “Y”;

– in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice agevolazione “CK”, che assume il significato di “Recupero arretrati CodAgio “CL” Esonero per assunzioni/trasformazioni dall’articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;

– in <Retribuzione> l’importo del recupero spettante, rispetto alla totalità dei periodi pregressi.

Il codice agevolazione “CK” deve essere essere utilizzato, per conguagliare l’importo dell’esonero spettante rispetto ai periodi pregressi, esclusivamente nella competenza di luglio 2024 inviata entro il terzo periodo di trasmissione 2024 (entro 30 novembre 2024).

Infine, nella circolare in questione sono incluse le modalità di esposizione dei dati anche per quel che riguarda la sezione <ListaPosPA> per i datori di lavoro privati con iscritti alla gestione pubblica.

CCNL Pulizia: inviata la piattaforma unitaria per il rinnovo

Tra le richieste dei sindacati un aumento dei salari, la previsione del congedo per le donne vittime di violenza e maggiori tutele per le malattie oncologiche

I sindacati di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltrasporti hanno inviato alle associazioni datoriali del settore, Anip Confindustria, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Servizi e Unionservizi Confapi una richiesta di inizio delle trattative con allegata  la piattaforma rivendicativa unitaria per il rinnovo del contratto applicabile agli oltre 600mila dipendenti delle imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi, scaduto lo scorso 31 dicembre.
Di seguito le priorità del rinnovo.
Aumenti dei salari
I sindacati chiedono un incremento dei minimi tabellari, per garantire il mantenimento del potere di acquisto dei salari e la copertura degli indici inflattivi.
Lavoratori con contratto part time ciclico
La piattaforma prevede un sostegno al reddito strutturale per i lavoratori con contratto part time ciclico,per i periodi di sospensione dell’attività lavorativa,  con una quota a carico delle imprese.
Congedo maternità e paternità
 E’ richiesta da parte del datore di lavoro l’integrazione dell’indennità INPS per tutto il periodo di maternità e paternità alternativo, in modo da raggiungere il 100% della retribuzione.
Congedo donne vittime di violenza
Previsti ulteriori 90 giorni e l’incremento dell’indennità con raggiungimento del 100% della retribuzione.
Contratto part-time
Prevista una maggiorazione per le ore supplementari pari al 35% e l’aumento dell’orario minimo settimanale a 18 ore.
Lavoro domenicale
Richiesta la maggiorazione del 50% per le ore di lavoro svolte la domenica.
Malattia
I sindacati chiedono tutele migliorative in caso di  malattie oncologiche e patologie gravi, con esclusione dal calcolo del periodo di comporto dei giorni di assenza dovuti a terapie salvavita.

CIPL Lapidei Industria Lucca: siglato l’accordo per la verifica del premio di risultato per l’anno 2023

Oltre alla verifica del premio di risultato le Parti hanno altresì concordato un piano di Welfare on top

Il 26 giugno 2024, presso la sede di Confindustria Toscana Nord, si sono incontrati Confindustria Toscana Nord e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, per la verifica dei dati relativi all’anno 2023 per il premio di risultato da corrispondere nel 2024, sulla base di quanto previsto dall’Accordo provinciale dell’11 aprile 2022 per le Aziende del settore marmo e pietre ornamentali della provincia di Lucca. 
In generale, il premio si compone di una quota legata all’andamento dell’indicatore territoriale “Quantità esportazioni” della provincia di Lucca e di una quota legata all’indicatore “Ore lavorate/ore lavorabili” da verificare a livello aziendale.
In base ai dati verificati, per il parametro “Quantità esportazioni” della provincia di Lucca relativi all’anno di maturazione 2023, il premio maturato con riferimento a tale indicatore corrisponde a 1.328,00 euro lordi per dipendente. Invece, per il parametro “Ore lavorate/ore lavorabili”, ciascuna Azienda dovrà verificare internamente il proprio risultato in relazione all’anno 2023, secondo le modalità e le regole previste dall’Accordo dell’11 aprile 2022.
Sulla base dell’anticipo sul premio di risultato corrisposto nel corso del 2023 di 619,74 euro lordi, la differenza in relazione al parametro “Quantità esportazioni” è pari a 708,26 euro lordi per dipendente, da erogare, secondo le modalità di cui all’Accordo sopra citato, con il saldo della retribuzione del mese di giugno 2024. Per quanto riguarda il parametro “Ore lavorate/ore lavorabili”, ciascuna Azienda provvederà a liquidare, a saldo del Premio di risultato per l’anno di maturazione 2023, l’importo maturato e debitamente conteggiato con la retribuzione del mese di ottobre 2024
In occasione del rinnovo del contratto integrativo provinciale, le Parti hanno concordato altresì un piano di Welfare on top, al fine di potenziare gli strumenti di welfare in un’ottica di valorizzazione del capitale umano. 

Gestione dell’irregolarità contributiva con la nuova funzionalità “pre-Durc” della piattaforma Ve.R.A.

Nell’ambito della piattaforma Ve.R.A., l’INPS annuncia l’avvenuto rilascio di nuove funzionalità, tra cui quella di “pre-Durc” per la gestione interattiva dell’eventuale situazione di irregolarità contributiva (INPS, comunicato 28 giugno 2024).

A partire dal 24 giugno scorso sono disponibili sulla piattaforma Ve.R.A. alcune nuove funzionalità che consentono alle aziende e agli intermediari una gestione anticipata delle situazioni di irregolarità e delle evidenze che possono incidere sugli esiti delle verifiche di regolarità contributiva.

 

L’attivazione degli interventi finalizzati alla normalizzazione delle posizioni contributive con particolare riguardo a quelle che presentano maggiore complessità è demandata alle sedi territoriali dell’Istituto.

 

Nel comunicato stampa in oggetto, l’INPS ricorda che la piattaforma in questione è un progetto che consente appunto la verifica e la gestione interattiva della regolarità contributiva e si inserisce nell’ambito delle attività di innovazione tecnologica e trasformazione dei processi e di miglioramento della user experience, previste dai progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

 

L’obiettivo non è solo quello di una maggiore semplificazione, ma soprattutto quello volto a prevenire eventuali criticità, per evitare che le aziende si trovino con un Durc negativo che possa compromettere la continuità delle loro attività.

 

L’attivazione del processo di gestione interattiva dell’eventuale situazione di irregolarità, gestita attraverso la funzionalità “pre-Durc”, prevede l’invio all’intermediario, titolare di specifica delega master, della notifica via PEC, e-mail o SMS, 30 o 15 giorni prima della scadenza del Durc regolare, di un ticket collegato alla verifica Ve.R.A. generata in automatico dal sistema.

 

Tutto ciò realizzerà un significativo cambiamento nei rapporti tra l’Istituto e gli intermediari, ridefiniti secondo logiche spiccatamente consulenziali, per orientare il contribuente nel processo di regolarizzazione che favorirà l’operatività delle imprese e lo sblocco delle erogazioni subordinate al possesso del Durc.

 

Altra funzionalità, che fa parte della piattaforma, è il Simula Durc, che mostra alcuni aspetti rilevanti per conoscere eventuali anomalie per il Documento unico di regolarità contributiva.

CCNL Metalmeccanica Industria: nuovo incontro per il rinnovo del contratto 

Tra i temi affrontati, quelli dell’inquadramento professionale, salute e sicurezza sul lavoro

Nella giornata del 27 giugno 2024, si è tenuto il secondo dei quattro incontri calendarizzati sul rinnovo del CCNL che interessa i metalmeccanici Federmeccanica-Assistal. 
Durante il confronto che si è svolto presso la sede di Confindustria a Roma, sono stati toccati i seguenti temi.
Formazione

Secondo la Fiom-Cgil, prendendo atto che, nonostante il diritto soggettivo alla formazione sia stato introdotto con il contratto del 2016, si è registrato un limitato utilizzo di esso, risulta necessario rendere permanente lo strumento di MetApprendo, in grado di erogare servizi e registrare la formazione effettuata dai lavoratori del settore.
Inquadramento professionale

Lo stesso sindacato ha dichiarato di aver richiesto in piattaforma, alle aziende con oltre 150 dipendenti, l’insediamento di un gruppo di lavoro (Rsu-azienda), al fine di definire i profili professionali per le declaratorie del CCNL.
Salute e sicurezza sul lavoro
Riscontrandosi da troppo tempo una situazione inaccettabile con infortuni e morti sul lavoro, è necessaria una maggior prevenzione, rafforzando il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza con più formazione e con progetti di sostenibilità ambientale. 

Esonero contributivo lavoratori autonomi 2021, effettuate le verifiche

In caso di riduzione degli importi già concessi l’esito sarà visibile nel Cassetto previdenziale della Gestione di riferimento (INPS, messaggio 27 giugno 2024, n. 2406).

L’INPS ha comunicato di aver effettuato le verifiche relative alla effettiva sussistenza dei requisiti di assenza di contratto di lavoro subordinato o di titolarità di pensione per i soggetti richiedenti l’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle gestioni dell’INPS (Gestioni speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e Gestione separata) e alle casse previdenziali professionali autonome per il 2021.

Il beneficio in argomento era stato previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis della Legge n. 178/2020.

I precedenti controlli

L’Istituto ha proceduto, in 2 successive fasi, alla verifica centralizzata della sussistenza dei seguenti requisiti per beneficiare della misura:

– iscrizione alla gestione previdenziale;
– assenza di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2015;
– titolarità di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità (di cui all’articolo 1 della Legge n. 222/1984) o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (di cui ai D.Lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996) a integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno, comunque esso sia denominato.

Peraltro, con il messaggio n. 3974/2021, l’INPS aveva reso noto il completamento delle verifiche effettuate, nel corso del 2021, in relazione alla sussistenza dei requisiti relativi all’assenza di contratto di lavoro subordinato o alla titolarità di pensione, e l’avvenuta pubblicazione dei relativi esiti sul Cassetto previdenziale della gestione di riferimento. Era stato altresì precisato, nello stesso messaggio, che i controlli relativi alla effettiva sussistenza dei requisiti di assenza di contratto di lavoro subordinato o di titolarità di pensione sarebbero stati reiterati al consolidamento dei dati oggetto di verifica.

Le nuove verifiche

Pertanto, l’INPS con il messaggio in argomento ha appunto reso noto di aver effettuati i citati controlli e, quindi, in caso di riduzione degli importi già concessi in seguito alle verifiche rese note con il messaggio n. 3974/2021, l’esito sarà visibile nel Cassetto previdenziale della gestione di riferimento, in calce alla domanda stessa. La differenza contributiva derivante dalla riduzione degli importi in precedenza concessi, deve essere versata con le modalità descritte nello stesso messaggio. Sulle somme in esame saranno applicate le sanzioni civili.

L’Istituto, inoltre, segnala che sono stati completati i controlli relativi ai seguenti requisiti per beneficiare dell’esonero in oggetto:

– risultare in possesso del requisito della regolarità contributiva, verificato attraverso il Documento unico di regolarità contributiva (DURC);
– avere subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019;
– avere percepito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito da lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla gestione previdenziale non superiore a 50.000 euro;
– rispetto dei limiti e delle condizioni di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (cosiddetto Temporary Framework).

L’esito di tali verifiche sarà sempre visibile nel Cassetto previdenziale della gestione di riferimento, in calce alla domanda stessa.

In caso di esito positivo, per gli importi concessi a titolo di esonero, si procederà con l’aggiornamento della posizione assicurativa UNEX.

Invece, in caso di annullamento totale o parziale dell’esonero, il relativo provvedimento verrà notificato direttamente al contribuente interessato.

Infine, contro gli esiti delle verifiche è possibile proporre istanza di riesame con la funzionalità descritta nel messaggio n. 803/2022 e inviare la documentazione necessaria per supportare la stessa attraverso il link “Riesame”, accedendo alla medesima sezione del Cassetto previdenziale in cui è stata presentata la domanda di esonero.