Fondo Metasalute: Flexible Benefit 2022

Il Fondo Metasalute comunica che in riferimento a quanto previsto dal CCNL dell’Industria Metalmeccanica e dal CCNL del settore Orafo e Argentiero, i lavoratori iscritti al Fondo potranno scegliere di destinare a Metasalute l’importo previsto dal Flexible Benefit

Il Fondo Metasalute, in riferimento a quanto previsto dal CCNL dell’Industria Metalmeccanica e dell’Installazione di Impianti e dal CCNL del settore Orafo e Argentiero, comunica che per l’anno 2022 i lavoratori iscritti al Fondo potranno scegliere di destinare a Metasalute l’importo previsto dal Flexible Benefit.
Fermo restando per le aziende l’onere di mettere a disposizione, entro il 1° giugno di ciascun anno, strumenti di welfare ai propri dipendenti, la procedura per la gestione del Flexible Benefit sarà attiva sulla piattaforma del Fondo dal 24 maggio al 7 giugno 2022 (incluso). I lavoratori interessati dovranno comunicare tale volontà alla propria Azienda entro tale data.
Per l’anno 2022 e successivi il “Flexible Benefits” subirà alcune variazioni rispetto agli anni precedenti:


la principale novità è che dal 2022 la destinazione del Flexible Benefit al Fondo Metasalute non determinerà l’upgrade al PIANO D, ma l’attivazione di un’offerta sanitaria aggiuntiva rispetto al piano sanitario annuale già attivo in azienda a cui potranno aderire i lavoratori con qualsiasi piano sanitario (“Copertura Sanitaria Flexible Meta per i lavoratori aderenti al Fondo”).


L’offerta potrà essere attivata per il solo lavoratore caponucleo e avrà decorrenza dal 1° giugno 2022 al 31 maggio 2023, salvo cessazione del rapporto di lavoro o decadenza del diritto alle prestazioni di cui all’art. 12 del Regolamento.
I lavoratori iscritti al Fondo, con qualsiasi piano (Base, A, B, C, D, E, F), interessati a destinare le quote di welfare a Metasalute, dovranno comunicarlo alla propria azienda la quale, entro e non oltre il 7 giugno, potrà attivare l’opzione Flexible Benefit all’interno dell’Area Riservata Azienda.
I lavoratori che abbiano aderito al piano Flexible Benefits nel 2021, allo scadere della sua validità prevista al 31 maggio 2022, proseguiranno la propria copertura con il piano sanitario attivato in azienda per il 2022 fermo restando, anche per loro, la facoltà di attivare in aggiunta al proprio piano l’offerta sanitaria prevista dal Flexible Benefit 2022.
Per attivare la copertura Flexible Benefit 2022 ai lavoratori che ne fanno richiesta l’azienda dovrà accedere alla sezione Sedi/dipendenti>Flexible Benefit>Crea Flexible Benefit presente all’interno della propria area riservata. La procedura guidata consente di creare una lista con i dipendenti che intendono aderire al Flexible Benefit e si conclude con la generazione di un MAV cumulativo corrispondente all’importo dell’offerta Flexible Benefit (182 €) moltiplicato per il numero di soggetti aderenti.

Elemento di garanzia retributiva per i dipendenti del CCNL Autorimesse

Erogato, entro il mese di maggio, l’elemento di garanzia retributiva a i dipendenti da imprese esercenti autorimesse e noleggio

Ai dipendenti di aziende che non abbiano stipulato accordi di secondo livello, e sempreché gli stessi lavoratori non percepiscano trattamenti economici, anche forfettari, individuali o collettivi, in aggiunta al trattamento economico già fissato dal CCNL, verrà erogato un importo annuo, in cifra fissa pari a € 400 lordi, da corrispondere entro il 31/5/2022.
Laddove l’azienda non proceda alla contrattazione di secondo livello, ed eroghi importi a titolo individuai o collettivo unilateralmente, gli stessi saranno riallineati al valore dell’elemento di garanzia retributiva stabilita dal presente articolo, se inferiori.
In caso di importo inferiore derivante dall’applicazione di un accordo aziendale stipulato sulla contrattazione di secondo livello, il limite dell’elemento di garanzia retributiva non trova applicazione.


Il trattamento viene erogato in unica soluzione con le competenze del mese di maggio ed è corrisposto pro quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestati dal lavoratore, anche in modo non consecutivo, nell’anno precedente. La prestazione di lavoro superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.


Detto importo sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in funzione del normale orario di lavoro.


A livello aziendale potrà essere valutata la corresponsione di tale importo a cadenza mensile suddividendolo per dodicesimi.
Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento della corresponsione dell’elemento di garanzia, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze.
Dall’adempimento dell’erogazione dell’elemento di garanzia” vengono escluse le aziende che versino in comprovate situazioni di difficoltà economica/produttiva e che abbiano attivato il ricorso agli ammortizzatori sociali.

Le nuove retribuzioni per l’area Legno e Lapidei



Pubblicari i nuovi minimi retributivi dell’Area Legno- Lapidei Artigianato


L’accordo integrativo del CCNL Area Legno- Lapidei riporta le seguenti retribuzioni tabellari


 


IMPRESE ARTIGIANE


Settore Legno, Arredamento, Mobili


 











































Livello

Retribuzione tabellare al 30/4/2022

Incremento a regime

Retribuzione tabellare a regime

AS € 1.931,51 € 102,03 € 2.033,54
A € 1.800,34 € 95,10 € 1.895,44
B € 1.645,64 € 86,93 € 1.732,57
C Super € 1.574,12 € 83,15 € 1.657,27
C € 1.501,88 € 79,34 € 1.581,22
D € 1.419,71 € 75,00 € 1.494,71
E € 1.344,47 € 71,03 € 1.415,50
F € 1.263,24 € 66,73 € 1.329,97











































Livello

Retribuzione tabellare al 30/4/2022

Prima tranche di incremento dal 1/5/2022

Retribuzione tabellare dal 1/5/2022

AS € 1.931,51 € 61,22 € 1.992,73
A € 1.800,34 € 57,06 € 1.857,40
B € 1.645,64 € 52,16 € 1.697,80
C Super €1.574,12 € 49,89 € 1.624,01
C € 1.501,88 € 47,60 € 1.549,48
D € 1.419,71 € 45,00 € 1.464,71
E € 1.344,47 € 42,62 € 1.387,09
F € 1.263,24 € 40,04 € 1.303,28


 











































Livello

Retribuzione tabellare al 31/8/2022

Seconda tranche di incremento dal 1/9/2022

Retribuzione tabellare dal 1/9/2022

AS € 1.992,73 € 40,81 € 2.033,54
A € 1.857,40 € 38,04 € 1.895,44
B € 1.697,80 € 34,77 € 1.732,57
C Super € 1.624,01 € 33,26 € 1.657,27
C € 1.549,48 € 31,74 € 1.581,22
D € 1.464,71 € 30,00 € 1.494,71
E € 1.387,09 € 28,41 € 1.415,50
F € 1.303,28 € 26,69 € 1.329,97


Settore Lapidei, Escavazione, Marmo






































Livello

Retribuzione tabellare al 30/4/2022

Incremento a regime

Retribuzione tabellare a regime

1 € 2.028;56 € 107,21 € 2.135,77
2 € 1.901,90 € 100,52 € 2.002,42
3 € 1.656,22 € 87,53 € 1.743,75
4 € 1.553,18 € 82,09 € 1.635,27
5 € 1.494,71 € 79,00 € 1.573,71
6 € 1.425,94 € 75,37 € 1.501,31
7 € 1.325,68 € 70,07 € 1.395,75






































Livello

Retribuzione tabellare al 30/4/2022

Prima tranche di incremento dal 1/5/2022

Retribuzione tabellare dal 1/5/2022

1 € 2.028;56 € 61,07 € 2.089,63
2 € 1.901,90 € 57,26 € 1.959,16
3 € 1.656,22 € 49,86 € 1.706,08
4 € 1.553,18 € 46,76 € 1.599,94
5 € 1.494,71 € 45,00 € 1.539,71
6 € 1.425,94 € 42,93 € 1.468,87
7 € 1.325,68 € 39,91 € 1.365,59


 






































Livello

Retribuzione tabellare al 31/8/2022

Seconda tranche di incremento dal 1/9/2022

Retribuzione tabellare dal 1/9/2022

1 € 2.089,63 € 46,14 € 2.135,77
2 € 1.959,16 € 43,26 € 2.002,42
3 € 1.706,08 € 37,67 € 1.743,75
4 € 1.599,94 € 35,33 € 1.635,27
5 € 1.539,71 € 34,00 € 1.573,71
6 € 1.468,87 € 32,44 € 1.501,31
7 € 1.365,59 € 30,16 € 1.395,75


PICCOLE E MEDIE IMPRESE


Settore Legno, Arredamento, Mobili











































Livello

Retribuzione tabellare al 30/4/2022

Incremento a regime

Retribuzione tabellare a regime

AS € 1.945,11 € 103,39 € 2.048,50
A € 1.813,02 € 96,38 € 1.909,40
B € 1.657,24 € 88,10 € 1.745,34
C Super € 1.585,21 € 84,27 € 1.669,48
C € 1.512,46 € 80,39 € 1.592,85
D € 1.429,71 € 76,00 € 1.505,71
E € 1.353,94 € 71,97 € 1.425,91
F € 1.272,14 € 67,62 € 1.339,76











































Livello

Retribuzione tabellare al 30/4/2022

Prima tranche di incremento dal 1/5/2022

Retribuzione tabellare dal 1/5/2022

AS € 1.945,11 € 68,02 € 2.013,13
A € 1.813,02 € 63,41 € 1.876,43
B € 1.657,24 € 57,96 € 1.715,20
C Super € 1.585,21 € 55,44 € 1.640,65
C € 1.512,46 € 52,89 € 1.565,35
D € 1.429,71 € 50,00 € 1.479,71
E € 1.353,94 € 47,35 € 1.401,29
F € 1.272,14 € 44,49 € 1.316,63











































Livello

Retribuzione tabellare al 31/8/2022

Seconda tranche di incremento dal 1/9/2022

Retribuzione tabellare dal 1/9/2022

AS € 2.013,13 € 35,37 € 2.048,50
A € 1.876,43 € 32,97 € 1.909,40
B € 1.715,20 € 30,14 € 1.745,34
C Super € 1.640,65 € 28,83 € 1.669,48
C € 1.565,35 € 27,50 € 1.592,85
D € 1.479,71 € 26,00 € 1.505,71
E € 1.401,29 € 24,62 € 1.425,91
F € 1.316,63 € 23,13 € 1.339,76


Settore Lapidei, Escavazione, Marmo






































Livello

Retribuzione tabellare al 30/4/2022

Incremento a regime

Retribuzione tabellare a regime

1 € 2.042;16 € 108,57 € 2.150,70
2 € 1.914,62 € 101,79 € 2.016,41
3 € 1.667,30 € 88,64 € 1.755,94
4 € 1.563,57 € 83,13 € 1.646,70
5 € 1.504,71 € 80,00 € 1.584,71
6 € 1.435,48 € 76,32 € 1.511,80
7 € 1.334,55 € 70,96 € 1.405,51






































Livello

Retribuzione tabellare al 30/4/2022

Prima tranche di incremento dal 1/5/2022

Retribuzione tabellare dal 1/5/2022

1 € 2.042;16 € 67,86 € 2.109,99
2 € 1.914,62 € 63,62 € 1.978,24
3 € 1.667,30 € 55,40 € 1.722,70
4 € 1.563,57 € 51,96 € 1.615,53
5 € 1.504,71 € 50,00 € 1.554,71
6 € 1.435,48 € 47,70 € 1.483,18
7 € 1.334,55 € 44,35 € 1.378,90






































Livello

Retribuzione tabellare al 31/8/2022

Seconda tranche di incremento dal 1/9/2022

Retribuzione tabellare dal 1/9/2022

1 € 2.109,99 € 40,71 € 2.150,70
2 € 1.978,24 € 38,17 € 2.016,41
3 € 1.722,70 € 33,24 € 1.755,94
4 € 1.615,53 € 31,17 € 1.646,70
5 € 1.554,71 € 30,00 € 1.584,71
6 € 1.483,18 € 28,62 € 1.511,80
7 € 1.378,90 € 26,61 € 1.405,51


Le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario non  assorbibile, cherappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore. In caso di lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all’orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL. Per gli apprendisti, l’importo andrà riproporzionato alla percentuale di retribuzione riconosciuta.
























Livello

Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.)

1 € 30
2 € 30
3 € 30
4 € 30
5 € 30
6 € 30
7 € 30

CIPL Cooperative Sociali Mantova: firmato il rinnovo

Siglato, tra la CONFCOOPERATIVE Mantova, la LEGACOOP Lombardia e la FP CGIL Mantova, la CISL FP di Mantova, la FISASCAT CISL di Mantova, UIL FPL di Mantova, la UIL TUCS di Mantova, l’accordo di rinnovo del CIPL per i dipendenti delle cooperative sociali della provincia di Mantova triennio 2021-2023.

Banca delle ore


Ferma restando la possibilità di accordi aziendali firmati con le OO.SS firmatarie del CCNL Coop Sociali in materia, con decorrenza 1 aprile 2022 tutti i lavoratori operanti in provincia di Mantova, compresi quelli a tempo determinato, avranno di norma applicato l’istituto della Banca delle Ore.
La banca delle ore sarà alimentata dal saldo positivo o negativo come differenza tra la somma delle ore effettivamente lavorate e non lavorate (quali a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, malattia, infortunio, maternità, permessi, ferie, festività di cui all’art. 59 del CCNL, permessi 104, permessi sindacali, ore riunioni sindacali, ore di riunione di équipe, ore di formazione fruite fuori dal normale orario di servizio) detratte le ore previste dal contratto individuale di lavoro.
Il conto individuale del lavoratore verrà chiuso entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento e sarà saldato o recuperato entro il 30 giugno dell’anno successivo o antecedentemente in caso di cessazione del rapporto di lavoro. All’atto del saldo che avverrà con la mensilità di giugno dell’anno successivo sarà prevista una maggiorazione, per le ore di saldo positivo della Banca delle Ore, del 15% per i lavoratori a Tempo Pieno ed una maggiorazione del 27% per i lavoratori part time.


Modalità di calcolo della retribuzione mensile


Per quanto riguarda la modalità di calcolo della retribuzione mensile, dal 1 aprile 2022 le Cooperative che operano con lavoratori in forza presso appalti o servizi del territorio della provincia di Mantova, ad eccezione di quelle di tipo “B”, dovranno applicare la retribuzione mensilizzata. Indipendentemente dalla forma di calcolo utilizzata sarà attivato lo strumento della Banca delle Ore come disciplinato dallo specifico articolo in materia del presente accordo.
Per mensilizzazione della retribuzione si intende il pagamento in busta paga delle ore previste dal contratto individuale di assunzione o successive modifiche accordate con il Lavoratore, indipendentemente dalle ore lavorate che può essere espressa in giorni (26) o in ore (165 per il full-time).
Il riconoscimento delle spettanze è calcolato indipendentemente dall’eventuale saldo a debito o a credito della banca delle ore, e tiene conto della maturazione dei ratei (ferie, permessi, tredicesima e festività) sulla base del monte ore previsto nel singolo contratto di lavoro e/o successive modifiche.


Accordo mitigazione effetti Covid-19


Le parti stipulanti, riconoscendo le difficoltà e le sfide affrontate dal comparto della cooperazione sociale durante il periodo pandemico e nell’attesa della piena applicazione dei riconoscimenti economici previsti all’art. 10 del presente accordo relativo all’istituzione del Premio Territoriale di Risultato, concordano sull’erogazione da parte delle cooperative delle seguenti somme:
a) € 50,00 a maggio con le competenze del mese di aprile 2022;
b) € 50,00 a luglio con le competenze del mese di giugno 2022 con bilancio 2020 in utile
c) € 50,00 a novembre con le competenze del mese di ottobre 2022 con bilancio 2021 in utile;
Gli importi di cui ai punti a), b), c) saranno distribuiti ai lavoratori in forza alla data di erogazione in ragione della % part-time in vigore alla stessa data.

Licenziato in tronco il lavoratore che svolge altra attività lavorativa durante la malattia


Licenziato in tronco il lavoratore che svolge altra attività lavorativa durante la malattia


E’ legittimo il licenziamento per giusta causa intimato al dipendente che svolga attività lavorativa presso terzi, incompatibile con le prescrizioni mediche, durante il periodo di assenza per malattia (Corte di Cassazione, Ordinanza 19 maggio 2022, n. 16208).


La vicenda


La Corte d’appello territoriale confermava il rigetto della domanda avanzata da un dipendente, direttore amministrativo di un centro di riabilitazione, nei confronti della società datrice di lavoro, tesa ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato, motivato, in particolare, dallo svolgimento di attività lavorativa presso terzi durante l’assenza per malattia, dalla violazione degli obblighi di lealtà e fedeltà in relazione al rapido recupero delle capacità di svolgere la prestazione e, inoltre, dall’assenza dal domicilio durante le fasce di reperibilità.


I Giudici di merito,invero, ritenevano che la condotta del lavoratore fosse idonea a integrare grave violazione degli obblighi contrattuali, tale da far venir meno la relazione di fiducia alla base del rapporto di lavoro. Risultava, difatti, provato che, in costanza di assenza per malattia, il lavoratore aveva svolto prestazioni presso altra ditta e si era dedicato ad altre attività fuori casa, anche durante le ore di reperibilità, senza dimostrare un’ urgente necessità di allontanarsi dal domicilio.
La Corte giudicava, inoltre, non provata dal lavoratore la compatibilità dell’attività svolta in favore di terzi con la malattia depressiva di cui era affetto, dal momento che le prestazioni espletate durante l’assenza risultavano inconciliabili con la specifica prescrizione di riposo e terapia farmacologica a questi indirizzata.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore.

La pronuncia della Corte


La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, condividendo la valutazione operata dai giudici di merito circa l’incompatibilità con la prescrizione medica di riposo dell’attività svolta dal dipendente durante il periodo di malattia.
La stessa ha posto, inoltre, in evidenza che l’origine della malattia, nel caso in oggetto sindrome ansioso-depressiva, non assumeva rilevanza in relazione alla natura degli addebiti contestati al lavoratore, i quali riguardano la violazione delle prescrizioni attinenti allo stato di malattia e non, dunque, la mancanza o simulazione della stessa.


I Giudici, infine, non hanno mancato di rilevare che il giudizio concernente la giusta causa di licenziamento era stato compiuto dalla Corte territoriale sulla base del complesso delle condotte addebitate al lavoratore e, innanzitutto, dello svolgimento presso terzi di attività lavorativa incompatibile con le prescrizioni mediche.
L’ allontanamento dal domicilio nelle fasce di reperibilità, in tale ottica, aveva dunque assunto rilevanza solo secondaria nell’ambito degli addebiti mossi al lavoratore e posti a fondamento della giusta causa di licenziamento, dovendosi pertanto ritenere adeguata la valutazione di proporzionalità della sanzione del licenziamento per giusta causa rispetto alla gravità della condotta.

Accesso degli Enti locali alle autocertificazioni per prestazioni Inps


È attiva la nuova funzione “controllo autocertificazioni” che consente agli Enti locali che erogano prestazioni assistenziali di accedere preventivamente ai dati acquisiti dall’Inps in relazione alle prestazioni erogate dall’Istituto al medesimo soggetto (Inps – Messaggio 23 maggio 2022, n. 2156).

Nell’ambito delle ordinarie funzioni di controllo in relazione all’erogazione di prestazioni assistenziali, sia gli enti locali che l’Inps registrano le relative informazioni ai fini della reciproca consultazione nell’ambito del Servizio SIUSS – ex Casellario dell’assistenza, gestito dall’Inps.
Secondo la disciplina che regola la consultazione del Casellario dell’assistenza, tuttavia, gli enti locali possono accedere alle informazioni relative alle prestazioni erogate dall’INPS a un determinato utente, solo dopo avere trasmesso al Sistema i dati riguardanti almeno una prestazione erogata al medesimo soggetto.
Tenuto conto delle esigenze emerse durante il periodo di emergenza sanitaria per COVID-19, e in particolare quella dei Comuni di potere accedere al SIUSS – ex Casellario dell’assistenza -, anche prima di aver trasmesso i propri dati, per effettuare controlli sulle prestazioni già erogate dall’INPS ai propri cittadini, l’INPS ha attivato la nuova funzione denominata “Controllo autocertificazioni”.
Attraverso il “Controllo autocertificazioni” gli enti locali (i Comuni, singoli o associati, le Province autonome e le Regioni in qualità di enti erogatori) hanno la possibilità di verificare quanto autodichiarato dagli interessati in sede di presentazione di istanze per accedere a prestazioni e servizi erogati dai medesimi enti. I dati sono resi disponibili nel rispetto dei canoni di pertinenza, adeguatezza e limitazione a quanto necessario.
A tal fine, la consultazione può essere effettuata per singolo codice fiscale del soggetto richiedente la prestazione. Inoltre, viene richiesto l’inserimento del protocollo della domanda presentata dal soggetto interessato all’ente medesimo, tesa a ottenere una prestazione, nonché la tipologia di prestazione richiesta.


Il presupposto per accedere a tale nuova tipologia di consultazione preventiva dei dati è che l’ente erogatore sia censito nei sistemi dell’INPS, abbia individuato e autorizzato uno o più operatori, per i quali sia stata richiesta e ottenuta specifica abilitazione al servizio “SIUSS – ex Casellario dell’assistenza”.
L’accesso è limitato ai soli enti erogatori di prestazioni assistenziali a livello locale:
– Comuni, singoli o associati;
– Province autonome di Trento e di Bolzano;
– Regioni.
Restano escluse (per ora) tutte le altre categorie di enti erogatori (le Università, gli Enti per il diritto allo studio, le Casse professionali e gli altri enti).
L’operatore autorizzato può accedere al servizio “SIUSS – ex Casellario dell’assistenza” solo attraverso il sito internet www.inps.it, con il proprio SPID. Il Sistema riconosce in automatico l’operatore, quale soggetto autorizzato dall’ente erogatore per il quale agisce.
La consultazione consente l’accesso alle informazioni riguardanti le seguenti prestazioni erogate dall’INPS:
– A1.03 Carta acquisti;
– A7.01 Reddito di cittadinanza;
– A7.02 Pensione di cittadinanza;
– A1.04.01 Reddito di Inclusione;
– A1.04.02 – Reddito di Emergenza;
– Prestazioni della categoria A4.

Attività intermediate da piattaforme digitali escluse dalla comunicazione all’ITL


24 magg 2022 Nel convertire il DL n. 21/2022, la Legge n. 51/2022 ha previsto alcune modifiche alle disposizioni relative alle comunicazioni di avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali.


 


Al fine di far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l’Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa, nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.
Con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica.
In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida.
La legge di conversione del DL 21/2022 ha modificato la suddetta disposizione, escludendo dalla comunicazione all’ITL le attività autonome occasionali intermediate da piattaforme digitali.
La comunicazione in parole deve avvenire mediante modalità informatiche e non con SMS o posta elettronica.


Nuove quote per la Bilateralità Artigiana: settori interessati

Si riporta un riepilogo dei Settori dell’Artigianato ai quali si applicano le nuove quote della bilateralità riportate nell’Accordo Interconfederale del 17/12/2021

L’Accordo Interconfederale nazionale del 17 dicembre 2021 firmato da CONFARTIGIANATO IMPRESE, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e CGIL, CISL, UIL, a proposito della quota nazionale per la Bilateralità, dispone:


“…
– con decorrenza dall’1/1/2022, ovvero dalla data di sottoscrizione del rinnovi del CCNL di categoria ove successiva, la quota di contribuzione mensile alla Bilateralità viene stabilita in cifra fissa pari ad euro 11,65 mensili per dodici mensilità (dovuta per intero anche per i lavoratori con contratto part-time e con contratto di apprendistato);


…”


Pertanto, tenendo conto dei rinnovi intervenuti e del recepimento dell’accordo interconfederale da parte di alcuni settori contrattuali, si può fornire una sintesi relativa ai CCNL rinnovati con recepimento dell’Accordo del 17/12/2021 e decorrenza nuove quote nazionali (11,65 euro):


da gennaio 2022
CCNL Area Meccanica
CCNL Area Alimentazione e Panificazione
CCNL Autotrasporti Merci


da febbraio 2022
CCNL PMI Area Tessile Moda – Chimica Ceramica (piccola e media industria)


da maggio 2022
CCNL Area Tessile Moda, Chimica e Ceramica (imprese artigiane)
CCNL Area Legno e Lapidei
CCNL Area Comunicazione

Emolumenti premiali legati alla valutazione degli obiettivi: tassazione


Qualora il pagamento di emolumenti premiali legati agli obiettivi avvenga in ritardo per effetto di processi valutativi stabiliti dalla contrattazione aziendale secondo una disciplina invariata negli anni, il ritardo stesso può ritenersi “fisiologico”; pertanto, a tali somme non si applica la tassazione separata, ma quella ordinaria. (Agenzia delle Entrate – Risposta 20 maggio 2022, n. 283).

Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguarda il trattamento fiscale di premi ai dipendenti legati ad obiettivi sulla base di un processo di valutazione che determina la liquidazione e l’erogazione degli stessi con tempistica non costante e successiva al termine previsto dalla contrattazione aziendale.
Si tratta, nella fattispecie, di due tipologie di compenso legate all’attività svolta e al raggiungimento di obiettivi declinati ex ante, corrisposte annualmente: “Incremento efficienza aziendale” e “Gratifica di risultato”.
In base alla contrattazione aziendale la corresponsione del premio è prevista, in un’unica soluzione, entro il mese di novembre dell’anno successivo a quello di riferimento.
Tuttavia, nella prassi la liquidazione dei premi avviene con una tempistica difficilmente prevedibile, per effetto di cause contingenti legate alla complessità della valutazione dei risultati raggiunti nei settori di intervento, nonché al prolungarsi della trattativa sindacale, in esito alla quale è definita la misura dei premi da liquidare.
Si chiede, pertanto, in considerazione del ritardo nel pagamento, se le somme possano essere assoggettate a tassazione separata, come arretrati.


In proposito, l’Agenzia delle Entrate ha osservato che la disciplina in materia di tassazione del reddito di lavoro dipendente stabilisce che le somme e i valori percepiti dai lavoratori dipendenti sono imputati al periodo d’imposta in cui entrano nella disponibilità di questi ultimi, secondo il cd. principio di cassa.
Data la progressività delle aliquote IRPEF, per attenuare gli effetti negativi derivanti da una rigida applicazione del predetto principio, è previsto che sono soggetti a tassazione separata “gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti, o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti”.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
– le situazioni che possono in concreto assumere rilevanza ai fini della tassazione separata sono di due tipi:
a) quelle di “carattere giuridico”, che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi, ai quali è sicuramente estranea l’ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti;
b) quelle consistenti in “oggettive situazioni di fatto”, che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d’imposta;
– l’applicazione del regime di tassazione separata deve escludersi ogni qualvolta la corresponsione degli emolumenti in un periodo d’imposta successivo debba considerarsi “fisiologica” rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l’erogazione degli emolumenti stessi. In particolare, ad esempio, in presenza di procedure complesse per la liquidazione dei compensi, il ritardo può essere ritenuto fisiologico nella misura in cui i tempi di erogazione risultino conformi a quelli connessi ad analoghe procedure utilizzate ordinariamente da altri sostituti d’imposta. Pertanto, il ritardo può essere considerato fisiologico anche se l’erogazione della retribuzione non avvenga nell’annualità successiva a quella di maturazione ma in quelle ancora successive, in considerazione delle procedure di liquidazione ordinariamente adottate;
– qualora ricorra una delle cause giuridiche prevista dalla norma (art. 17, comma 1, lettera b), non deve essere effettuata alcuna indagine in ordine al ” ritardo” nella corresponsione, per valutare se detto ritardo possa essere considerato ” fisiologico “rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l’erogazione degli emolumenti stessi;
– l’indagine in ordine al “ritardo” va, invece, sempre effettuata quando il ” ritardo ” è determinato da circostanze di fatto.


Nel caso in esame, al fine di verificare se il “ritardo” nel pagamento dei premi dipenda da cause giuridiche sopravvenute o da oggettive situazioni di fatto tali da non rappresentare un “ritardo fisiologico” assume rilevanza la documentazione contrattuale. In particolare, il fatto che i premi sono stati erogati sulla base di una disciplina contrattuale invariata negli anni.
Ciò esclude la sussistenza di una causa giuridica sopravvenuta tale da giustificare la tassazione separata dei premi senza verificare se il ritardo possa considerarsi fisiologico.
In conclusione, secondo l’Agenzia delle Entrate, qualora pagamento dei premi avvenga in ritardo per effetto del processo di valutazione previsto dalla disciplina contrattuale rimasta invariata negli anni, deve ritenersi che gli stessi non siano soggetti a tassazione separata come arretrati, bensì a tassazione ordinaria secondo il criterio di cassa, considerando il ritardo “fisiologico”.

Le nuove retribuzioni del CCNL Autoferrotranvieri



Pubblicate le tabelle retributive calcolate in base al rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri – internavigatori (Mobilità TPL)


 


Lo scorso maggio è stato sottoscritto, con riserva, il rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri – internavigatori (Mobilità TPL) che sarà sciolta in esito alla consultazione referendaria di validazione dei lavoratori dipendenti da tutte le imprese cui si applica il CCNL .
Viene prevedisto l’incremento di € 90,00  del valore della retribuzione tabellare, riferita al parametro 175 da riparametrare secondo la scala parametrale vigente (100 – 250) alle seguenti decorrenze:
– con la retribuzione relativa ai mese di luglio 2022: 30,00 euro;
– con la retribuzione relativa al mese di giugno 2023: 30,00 euro;
– con la retribuzione relativa al mese di settembre 2023: 30,00 euro.
Questi i valori riparametrati per singolo livello













































































































































































































































Param.

Retribuzione

Tabellare


01/10/2017

I TRANCHE

€ 30 a par. 175


 da lug 2022

II TRANCHE

€ 30 a par. 175


da giu 2023

III TRANCHE € 30

a par. 175


 da set 2023

Aumento a regime


€ 90 a par. 175

250 1.582,53 42,86 42,86 42,86 128,57
230 1.455,93 39,43 39,43 39,43 118,29
210 1.329,33 36,00 36,00 36,00 108,00
205 1.297,68 35,14 35,14 35,14 105,43
202 1.278,69 34,63 34,63 34,63 103,89
193 1.221,72 33,09 33,09 33,09 99,26
190 1.202,73 32,57 32,57 32,57 97,71
188 1.190,07 32,23 32,23 32,23 96,69
183 1.158,41 31,37 31,37 31,37 94,11
180 1.139,42 30,86 30,86 30,86 92,57
178 1.126,76 30,51 30,51 30,51 91,54
175 1.107,77 30,00 30,00 30,00 90,00
170 1.076,12 29,14 29,14 29,14 87,43
165 1.044,47 28,29 28,29 28,29 84,86
160 1.012,82 27,43 27,43 27,43 82,29
158 1.000,16 27,09 27,09 27,09 81,26
155 981,17 26,57 26,57 26,57 79,71
154 974,84 26,40 26,40 26,40 79,20
153 968,51 26,23 26,23 26,23 78,69
151 955,85 25,89 25,89 25,89 77,66
145 917,87 24,86 24,86 24,86 74,57
143 905,21 24,51 24,51 24,51 73,54
140 886,22 24,00 24,00 24,00 72,00
139 879,89 23,83 23,83 23,83 71,49
138 873,56 23,66 23,66 23,66 70,97
135 854,57 23,14 23,14 23,14 69,43
130 822,92 22,29 22,29 22,29 66,86
129 816,59 22,11 22,11 22,11 66,34
123 778,61 21,09 21,09 21,09 63,26
121 765,95 20,74 20,74 20,74 62,23
116 734,30 19,89 19,89 19,89 59,66
110 696,31 18,86 18,86 18,86 56,57
100 633,01 17,14 17,14 17,14 51,43










































































































































































































































Param.

Retribuzione

Tabellare


01/09/2023

Contingenza

TDR

Mensa

TOTALE RETRIBUZIONE


A REGIME

250 1.711,10 554,80 73,78 16,53 2.356,21
230 1.574,22 550,41 67,88 16,53 2.209,04
210 1.437,33 546,39 61,97 16,53 2.062,22
205 1.403,11 546,39 60,50 16,53 2.026,53
202 1.382,58 546,39 59,61 16,53 2.005,11
193 1.320,98 542,39 56,96 16,53 1.936,86
190 1.300,44 542,39 56,07 16,53 1.915,43
188 1.286,76 540,51 55,48 16,53 1.899,28
183 1.252,52 540,51 54,01 16,53 1.863,57
180 1.231,99 539,62 53,12 16,53 1.841,26
178 1.218,30 539,62 52,53 16,53 1.826,98
175 1.197,77 539,62 51,65 16,53 1.805,57
170 1.163,55 539,62 50,17 16,53 1.769,87
165 1.129,33 539,60 48,69 16,53 1.734,15
160 1.095,11 539,60 47,22 16,53 1.698,46
158 1.081,42 536,60 46,63 16,53 1.681,18
155 1.060,88 533,58 45,74 16,53 1.656,73
154 1.054,04 533,58 45,45 16,53 1.649,60
153 1.047,20 533,58 45,15 16,53 1.642,46
151 1.033,51 533,58 44,56 16,53 1.628,18
145 992,44 533,58 42,79 16,53 1.585,34
143 978,75 533,58 42,20 16,53 1.571,06
140 958,22 533,58 41,32 16,53 1.549,65
139 951,38 533,58 41,02 16,53 1.542,51
138 944,53 533,58 40,73 16,53 1.535,37
135 924,00 530,19 39,84 16,53 1.510,56
130 889,78 530,19 38,37 16,53 1.474,87
129 882,93 530,19 38,07 16,53 1.467,72
123 841,87 530,19 36,30 16,53 1.424,89
121 828,18 527,56 35,71 16,53 1.407,98
116 793,96 527,56 34,23 16,53 1.372,28
110 752,88 527,56 32,46 16,53 1.329,43
100 684,44 524,20 29,51 16,53 1.254,68


L’accordo, inoltre, ha previsto, per il personale in forza alla data di sottoscrizione del  seddetto accordo, a integrale copertura del periodo 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2022, viene riconosciuta la somma una tantum di € 500,00 lordi al parametro 175 da riparametrare secondo la scala parametrale vigente (100-250). Dette somme saranno riconosciute in due tranche, la prima con la retribuzione del mese di luglio 2022 pari a € 250 euro e la seconda con la retribuzione del mese di novembre 2022 pari € 250, quest’ultima verrà erogata a condizione che sia assicurata dai Governo la copertura dei mancati ricavi relativi al periodo 1° gennaio 2021 – 31 marzo 2022.


Questi i valori riparametrati per singolo livello









































































































































































Param.

I TRANCHE

€ 250 a par. 175


da lug 2022

II TRANCHE

€ 250 a par. 175


da nov  2022

Totale

250 357,14 357,14  714,29
230 328,57 328,57  657,14
210 300,00 300,00  600,00
205 292,86 292,86  585,71
202 288,57 288,57  577,14
193 275,71 275,71  551,43
190 271,43 271,43  542,86
188 268,57 268,57  537,14
183 261,43 261,43  522,86
180 257,14 257,14  514,29
178 254,29 254,29  508,57
175 175,00 175,00  350,00
170 242,86 242,86  485,71
165 235,71 235,71  471,43
160 228,57 228,57  457,14
158 225,71 225,71  451,43
155 221,43 221,43  442,86
154 220,00 220,00  440,00
153 218,57 218,57  437,14
151 215,71 215,71  431,43
145 207,14 207,14  414,29
143 204,29 204,29  408,57
140 200,00 200,00  400,00
139 198,57 198,57  397,14
138 197,14 197,14  394,29
135 192,86 192,86  385,71
130 185,71 185,71  371,43
129 184,29 184,29  368,57
123 175,71 175,71  351,43
121 172,86 172,86  345,71
116 165,71 165,71  331,43
110 157,14 157,14  314,29
100 142,86 142,86  285,71