Avvocati: esclusa l’iscrizione alla Gestione separata se manca il requisito dell’abitualità


L’obbligo di iscrizione alla Gestione separata per l’avvocato non è subordinato alla mera valutazione dell’ammontare del reddito da questi prodotto, quando non sia accertato se l’attività professionale svolta fosse abituale o occasionale. Il requisito dell’abitualità deve, difatti, costituire oggetto di accertamento di fatto del giudice del merito, con esclusione di qualsivoglia automatismo (Corte di Cassazione, Ordinanza 20 giugno 2022, n. 19834).


Il principio è stato riaffermato dalla Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso proposto da un avvocato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva ritenuto doverosa l’iscrizione di questi alla Gestione separata INPS, per l’attività svolta nell’anno in cui la stessa aveva prodotto reddito, come avvocato, pari ad euro 3.000,00.
L’avvocato, sul punto, evidenziava che la Corte di appello avesse giudicato sufficiente a giustificare l’iscrizione alla gestione separata la produzione del predetto reddito, frutto dello svolgimento in modo non abituale dell’attività professionale, sebbene l’ente previdenziale, su cui gravava l’onere della prova dell’abitualità dell’esercizio della professione, non avesse adempiuto all’onere in questione, fornendo prova della sussistenza dei presupposti della debenza del contributo.


La Suprema Corte, ritenendo fondato il ricorso, ha richiamato i consolidati principi in materia.
I giudici, in primo luogo, hanno ribadito che l’obbligatorietà dell’iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è condizionata all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento.
Viceversa, la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce il presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale determini l’iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante nell’ipotesi di attività lavorativa svolta con i caratteri dell’abitualità.
Da tanto discende che è dirimente il modo in cui è svolta l’attività libero-professionale, se in forma abituale o meno, con accertamento in punto di fatto.
Pertanto la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a euro 5.000,00 può, semmai rilevare per escludere che, in concreto, l’attività sia stata svolta con carattere di abitualità ma il requisito dell’abitualità dev’essere apprezzato nella sua dimensione di scelta del libero professionista, e non invece come conseguenza desumibile dall’ammontare di reddito prodotto.


Nel caso sottoposto ad esame, come posto in evidenza dalla Corte di legittimità, i giudici di merito hanno, dunque, erroneamente reputato sufficiente ad integrare l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata la mera valutazione dell’ammontare del reddito del professionista, peraltro inferiore alla soglia, trascurando di accertare se l’attività professionale fosse abituale o occasionale, dovendo, invece, il requisito dell’abitualità costituire oggetto di accertamento di fatto del giudice del merito, con esclusione di qualsivoglia automatismo.

L’asseverazione sostituisce le verifiche dell’ITL per i flussi migratori 2021 e 2022


Con riferimento ai flussi d’ingresso in Italia per motivi di lavoro di personale extracomunitario 2021 e 2022, le verifiche di congruità non sono effettuate dell’Ispettorato del lavoro, ma dai consulenti del lavoro e delle organizzazioni datoriali, che rilasciano apposita asseverazione (Ispettorato Nazionale del Lavoro – Comunicato stampa 23 giugno 2022).

Per l’ingresso in Italia per motivi di lavoro di personale extracomunitario di cui ai Flussi 2021 e 2022 è prevista una procedura semplificata, con il coinvolgimento dei consulenti del lavoro e delle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella verifica dei presupposti, ai quali è demandato il compito di rilasciare apposita asseverazione.


L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha precisato che tale procedura sostituisce la verifica richiesta agli Ispettorati del lavoro, in ordine all’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell’impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili (cd. “verifiche di congruità”).
Dunque, in relazione ai Flussi migratori 2021 e 2022, sono affidate ai consulenti del lavoro e alle organizzazioni datoriali le verifiche di congruità (capacità patrimoniale, equilibrio economico–finanziario, fatturato, numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e tipo di attività svolta dall’impresa), secondo i criteri stabili dal cd. “Decreto Semplificazioni”.


In caso di esito positivo delle verifiche i consulenti del lavoro e le organizzazioni datoriali rilasciano apposita asseverazione che il datore di lavoro deve produrre unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.
Con riferimento alle domande dell’annualità 2021 in relazione alle quali le verifiche di congruità sono già state effettuate dagli ITL l’asseverazione non deve essere prodotta.
L’asseverazione non è comunque richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti di congruità.
Resta ferma la possibilità da parte degli Ispettorati del lavoro, in collaborazione con l’Agenzia delle entrate, di svolgere controlli sul rispetto dei requisiti e delle procedure previste dal medesimo articolo.

TERZIARIO CONFCOMMERCIO: Attività dei CAF – Stagionalità

Il giorno 9 giugno 2022, CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL, si sono incontrate per procedere alla sottoscrizione del verbale d’accordo sull’attività dei CAF nel periodo 1° gennaio-30 settembre

Le Parti con la firma del presente accordo, hanno concordato:


1) che, le attività di assistenza fiscale svolte dai CAF nel periodo intercorrente dal 1° gennaio al 30 settembre di ogni anno rientrino a pieno titolo nella definizione di attività stagionale;


2) per far fronte alle specifiche necessità nell’ambito delle attività connesse alla campagna fiscale, che i CAF possano ricorrere ad assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali, così come previsto dal DLgs n. 81/2015, ed in deroga a quanto previsto dal CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, in quanto non corrispondenti alla tipicità del servizio svolto;


3) per le motivazioni suesposte, che sono da intendersi sospese le limitazioni quantitative di cui ai co. 1 e 2 dell’art. 31 del DLgs n. 81/2015 – come modificato dalla L n. 96/2018 – per le assunzioni dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato;


4) che i lavoratori assunti a tempo determinato stagionale per lo svolgimento degli adempimenti sopra citati, godranno ai sensi dell’art. 24 co. 3, del DLgs n. 81/2015 del diritto di precedenza rispetto alle assunzioni per le campagne successive, purché ne segnalino la volontà per iscritto entro tre mesi dalla conclusione del rapporto di lavoro.


Quanto sopra concordato troverà applicazione sino al 30 settembre di ogni anno e per ciò che non è stato espressamente previsto troveranno comunque applicazione le disposizioni di legge e di contratto.


Il presente accordo avrà vigenza su tutto il territorio nazionale. Eventuali accordi di secondo livello in materia di stagionalità potranno riguardare la definizione dei criteri relativi al diritto di precedenza e/o prevedere l’estensione per il mese di dicembre dei contenuti del presente accordo.

Obblighi informativi sulle condizioni di lavoro e conciliazione vita-lavoro


Il Governo ha avviato l’iter legislativo di recepimento della normativa europea in materia di condizioni di lavoro trasparenti e di equilibrio tra attività professionale e vita familiare approvando in via definitiva gli schemi dei decreti legislativi contenenti le disposizioni nazionali in materia (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Comunicato 22 giugno 2022).

La normativa europea prevede l’adozione da parte degli Stati membri di norme volte a disciplinare gli obblighi informativi del datore di lavoro sulle condizioni di lavoro, norme che garantiscano il miglioramento della conciliazione tra i tempi della vita lavorativa e quelli dedicati alla vita familiare per tutti i lavoratori che abbiano compiti di cura in qualità di genitori e/o di prestatori di assistenza, i cosiddetti caregivers, al fine di conseguire una più equa condivisione delle responsabilità tra uomini e donne e di promuovere un’effettiva parità di genere sia in ambito lavorativo, sia familiare.

CONDIZIONI DI LAVORO TRASPARENTI E PREVEDIBILI NELL’UE


In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1152 (recante condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’UE), lo schema di decreto legislativo prevede nuove tutele minime per garantire che tutti i lavoratori, inclusi quelli che hanno contratti non standard (e, cioè, rapporti di collaborazioni continuative organizzate dal committente anche tramite piattaforme, contratto di prestazione occasionale, contratto di collaborazione coordinata e continuativa, etc.), beneficino di maggiore prevedibilità e chiarezza in materia di trasparenza delle informazioni sul rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro.
Inoltre, prevede l’ampliamento del campo di applicazione soggettivo della disciplina in materia di obblighi informativi gravanti sul datore di lavoro che viene esteso anche ai lavoratori impiegati con tipologie contrattuali non standard.

EQUILIBRIO TRA ATTIVITÀ PROFESSIONALE E VITA FAMILIARE PER I GENITORI E I PRESTATORI DI ASSISTENZA


In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1158 (equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza), lo schema di decreto legislativo prevede:
– l’introduzione a regime del congedo di paternità obbligatorio, della durata di 10 giorni lavorativi, fruibile dal padre lavoratore nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto, sia in caso di nascita sia di morte perinatale del bambino. Si tratta di un diritto autonomo e distinto spettante al padre lavoratore, accanto al congedo di paternità cosiddetto alternativo, che spetta soltanto nei casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre. Specifiche sanzioni sono previste per i datori di lavoro che ostacolano la fruizione del congedo di paternità obbligatorio;
– l’aumento da 10 a 11 mesi, della durata complessiva del diritto al congedo parentale spettante al genitore solo, nell’ottica di una maggior tutela per i nuclei familiari monoparentali;
– l’aumento da 6 a 9 in totale, dei mesi di congedo parentale coperto da indennità nella misura del 30%, fermi restando i limiti massimi di congedo fruibili dai genitori;
– l’innalzamento da 6 a 12 anni, dell’età del bambino entro la quale i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire del congedo parentale, indennizzato nei termini appena descritti;
– l’estensione del diritto all’indennità di maternità in favore delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste, anche per gli eventuali periodi di astensione anticipata per gravidanza a rischio;
– che i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile diano priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità. La stessa priorità deve essere riconosciuta alle richieste dei lavoratori che siano “caregiver”;
– per i datori di lavoro che ostacolano i diritti e le agevolazioni in favore della genitorialità, l’impossibilità di ottenere la certificazione della parità di genere se hanno adottato tali condotte nei due anni precedenti la richiesta della certificazione stessa.

INPS: indicazioni sulle novità strutturali del flusso Uniemens


L’Inps rende note le novità strutturali apportate al flusso Uniemens riguardanti le denunce, con periodi di competenza a partire da giugno 2022, nell’ambito della Gestione privata e del Pagamento diretto CIG e Fondi di solidarietà.


Il primo ambito di intervento riguarda sia i flussi Uniemens “standard” della Gestione privata sia il flusso Uniemens-CIG (UNI41), utilizzato per esporre in Uniemens le informazioni afferenti al Pagamento diretto CIG e Fondi di solidarietà, e si pone l’obiettivo di aumentare la capacità descrittiva della struttura <InfoAggCausaliContrib> riguardante l’esposizione di conguagli e di restituzioni a livello di denuncia individuale (Messaggio 2519/2022)..
Il secondo ambito di intervento riguarda esclusivamente il flusso Uniemens-CIG (UNI41). In tale contesto vengono adeguate le modalità di esposizione dei conguagli degli Assegni per il Nucleo Familiare (ANF), allineandole a quelle in essere per i datori di lavoro privati con dipendenti. Inoltre, le nuove modalità si prestano a essere utilizzate, in futuro, per esporre ulteriori tipologie di prestazioni nell’ambito delle integrazioni salariali a pagamento diretto.
La struttura Uniemens <InfoAggCausaliContrib>, presente nella sezione <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, viene aggiornata nel seguente modo:
a. si introduce l’elemento <BaseRif>, di tipo Importo intero (stesso formato di <Imponibile> di <DatiRetributivi>).
Le regole di esposizione del nuovo elemento nell’ambito delle denunce della Gestione privata saranno descritte, di volta in volta, nei messaggi e nelle circolari di riferimento del <CodiceCausale> interessato e per i periodi di competenza compatibili con i suoi periodi di validità.
L’opportunità di introdurre l’elemento <BaseRif> discende dall’esigenza, in alcuni contesti, di evidenziare la dipendenza del valore esposto in <ImportoRif> da una determinata base imponibile, da rendere nota all’Istituto. Il nuovo elemento potrà essere anche utilizzato in maniera esclusiva, indipendentemente da <ImportoRif>, in associazione a un determinato <CodiceCausale>;
b. si introduce l’attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo” di <IdentMotivoUtilizzoCausale>, in grado di decodificare la tipologia di informazione presente in tale campo. L’insieme dei valori ammessi per “TipoIdentMotivoUtilizzo” sarà codificato nell’Allegato tecnico Uniemens. Le regole di esposizione e di utilizzo del nuovo attributo saranno specificate, di volta in volta, nei messaggi e nelle circolari di riferimento del <CodiceCausale> interessato, con l’indicazione dei valori ammessi.
Le denunce Uniemens-CIG (UNI41) con periodo di competenza da giugno 2022 dovranno esporre le informazioni sugli Assegni per il Nucleo Familiare nella struttura <InfoAggCausaliContrib>, già utilizzata nell’ambito delle denunce Uniemens “standard”, in sostituzione dell’elemento <ImpANF> della sezione <PagDiretto>.
Al fine di consentire l’indicazione del ticket di riferimento e permettere l’esposizione del codice fiscale del richiedente, sarà utilizzato il nuovo attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo” della struttura Uniemens <InfoAggCausaliContrib>, che permetterà di indicare entrambe le informazioni (ticket e codice fiscale del richiedente) in due elementi distinti <IdentMotivoUtilizzoCausale> e “tipizzati” mediante un apposito valore di “TipoIdentMotivoUtilizzo”.
Il codice da utilizzare in “TipoIdentMotivoUtilizzo” in corrispondenza del ticket esposto in <IdentMotivoUtilizzoCausale> è “TICKET_CIG_FONDI”, mentre il codice da utilizzare in corrispondenza del codice fiscale del richiedente l’ANF è “CF_PERS_FIS”.
I codici da utilizzare in <CodiceCausale> di <InfoAggCausaliContrib> per esporre i conguagli degli ANF e le relative restituzioni sono gli stessi utilizzati per la Gestione privata, e sono riportati di seguito:
– 0035 – ANF assegni correnti;
– L035 – Recupero maggiorazioni ANF arretrati (cfr. la circolare n. 92/2021);
– L036 – Recupero assegni nucleo familiare arretrati;
– F110 – Restituz. Assegni nucleo famil. Indebiti;
– F111 – Restituzione ANF Maggiorazioni Indebite.


Incrementato il montante welfare nelle Agenzie delle Entrate – Riscossione



Siglato lo scorso 21 giugno, tra l’Agenzia delle Entrate – Riscossione e la FABI, la FIRST-CISL, la FISAC-CGIL, la UILCA, la UNISIN, l’accordo sul welfare.


Il citato accordo ha disposto che il c.d. “montante welfare” pari a € 1.229.035, sarà incrementato di una somma pari ad € 3.496,44 corrispondente alla differenza tra gli importi previsti dall’art. 3 dell’ex CIA Riscossione Sicilia del 28 agosto 2008, calcolati sulla platea 2021, e quelli riportati dal vigente CCNL.
L’importo complessivo del montante è indicato nella suguente tabella.












Welfare

Montante

Agenzia delle Entrate – Riscossione (ante acquisizione Risc. Sicilia ) 1.229.035,00
Agenzia delle Entrate – Riscossione (post acquisizione Risc. Sicilia ) 3.496,44
TOTALE 1.232.531,44


Le somme saranno corrisposte a tutti i dipendenti secondo i criteri e con le modalità previste dalle intese vigenti in materia nell’Ente.

Assegno unico e universale per percettori Rdc: arretrati con decorrenza dal mese di marzo


L’Inps procederà al riconoscimento degli importi relativi alle mensilità arretrate di integrazione Rdc/AU, con decorrenza dal mese di marzo dell’anno di competenza dell’AU, indipendentemente dalla data di presentazione del modello “Rdc – Com/AU” (messaggio del 22 giugno 2022, n. 2537).


Con riguardo alle modalità di percezione dell’AU per i nuclei beneficiari di Rdc, il riconoscimento dell’integrazione Rdc/AU avviene mediante la presentazione del modello “Rdc – Com/AU” nei casi in cui, per le caratteristiche e la composizione dei nuclei familiari come risultanti dall’ISEE, le informazioni indispensabili al riconoscimento della predetta integrazione Rdc/AU o delle relative maggiorazioni non sono in possesso dell’Istituto, né sono desumibili dalle banche dati a disposizione.
Il citato modello, in particolare, produce i suoi effetti con efficacia retroattiva se presentato entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, comportando il riconoscimento degli importi relativi alle mensilità arretrate, con decorrenza dal mese di marzo del medesimo anno.


A tale riguardo, l’INPS ha precisato, però, col messaggio in oggetto, che la funzione del modello “Rdc – Com/AU” è esclusivamente l’acquisizione delle informazioni utili al riconoscimento dell’integrazione Rdc/AU e non quello di domanda di accesso al trattamento, essendo il diritto all’integrazione Rdc/AU già costituito in ragione del presupposto normativo della percezione del Rdc da parte del nucleo familiare che soddisfi i requisiti d’accesso all’AU.
Pertanto l’Istituto, sul presupposto dell’esistenza di una domanda di Rdc in pagamento nella medesima mensilità di marzo, procederà al riconoscimento degli importi relativi alle mensilità arretrate di integrazione Rdc/AU, ivi incluse le relative maggiorazioni spettanti, con decorrenza dal mese di marzo dell’anno di competenza dell’AU, indipendentemente dalla data di presentazione del modello “Rdc – Com/AU”.


Firmato il nuovo CCNL Animazione – Conflavoro



Sottoscritto, il CCNL Aziende di Animazione e Intrattenimento firmato da Conflavoro


 


Il CCNL è in vigore dall’1/6/2022 al 31/5/2025


SEZIONE ANIMATORI

































Livelli

Minimi Retributivi

Minimi retributivi 01/11/2022

Minimi retributivi 01/11/2024

Minimi retributivi 01/11/2024

I € 2.440,00 € 2.464,40 € 2.501,36 € 2.538,88
I1 € 1.765,00 € 1.782,65 € 1.809,39 € 1.836,53
I2 € 1.520,00 € 1.535,20 € 1.558,23 € 1.581,60
I3 € 1.335,00 € 1.348,35 € 1.368,57 € 1.389,10
I4 € 1.160,00 € 1.171,60 € 1.189,17 € 1.207,01


L’importo del pacchetto ospitalità è ricompreso nella Paga Base.


 


SEZIONE AMMINISTRATIVI







































Livelli

Minimi Retributivi

Minimi Retributivi 01/11/2022

Minimi Retributivi 01/11/2023

Minimi Retributivi 01/11/2024

Quadri* € 2.790,50 (*) € 2.818,45 (*) € 2.860,75 (*) € 2.903,70 (*)
A1 € 2.331,80 € 2.355,15 € 2.390,50 € 2.426,40
A2 € 1.874,20 € 1.892,95 € 1.921,40 € 1.950,25
A3 € 1.685,40 € 1.702,30 € 1.727,85 € 1.753,80
A4 € 1.470,00 € 1.484,75 € 1.507,05 € 1.529,70
A5 € 1.255,00 € 1.267,60 € 1.286,65 € 1.306,00


* In aggiunta indennità di quadro pari ad € 75,00 assorbibile fino a concorrenza dei trattamenti economici individuali aziendali


Contratto di reinserimento
a tempo determinato o indeterminato è applicabile ai lavoratori di prima assunzione nel settore di appartenenza dell’azienda con l’obiettivo di favorire il reinserimento lavorativo e a condizione che non abbiano già svolto le stesse mansioni, che abbiano più di 35 anni di età, e che si trovino in condizione di disoccupazione o sospensione, alla ricerca di nuova occupazione, o che abbiano cessato un’attività autonoma. Durante i primi 24 mesi, le retribuzioni ridotte rispetto livello ordinario di inquadramento saranno così determinate:


prima meta` del periodo: 85%;


seconda meta` del periodo: 90%.


Assistenza Sanità integrativa
L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. d’importo mensile pari ad euro 25,00 lordi.

CCNL TERZIARIO CONFCOMMERCIO: conciliazioni telematiche


 


CCNL TERZIARIO CONFCOMMERCIO: conciliazioni telematiche

Firmato il 9 giugno 2022, tra CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL, l’accordo sulle modalià di svolgimento delle conciliazioni telematiche

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Confcommercio per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi prevede, all’art. 39, la comparizione spontanea ai fini della conciliazione della controversia.


Posto che già in data 30 aprile 2020, le Parti hanno sottoscritto un verbale di intesa prevedendo lo svolgimento della comparizione spontanea attraverso modalità da remoto/telematiche, per ragioni connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, in data 9 giugno 2022, le Parti, congiuntamente, hanno disposto che, in conformità alle previsioni vigenti, quanto previsto dall’art. 39 (Procedure), co. 9, del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, in particolare in riferimento alla “comparizione spontanea”, ai fini della conciliazione della controversia, gli incontri possano essere svolti, con il consenso di tutte le Parti, anche in modalità da remoto/telematica, rimanendo confermata la validità ed efficacia ai sensi degli artt. 2113, co. 4 c.c., 410 e 411 c.p.c.

METALMECCANICA CONFIMI: contribuzione datoriale

Confimi Metalmeccanica ricorda che la prossima scadenza per il versamento della Contribuzione datoriale di cui all’art. 81 bis del CCNL 22/6/2016, è fissata al 20 luglio 2022

Il CCNL 22/6/2016 Metalmeccanica Piccola Industria Confimi, all’art. 81 bis, prevede un contributo mensile obbligatorio per la rappresentanza contrattuale imprenditoriale a carico delle imprese che applicano il Contratto e che è pari a euro 0,50 per ciascun dipendente in forza.
L’omesso versamento del contributo obbligatorio costituisce inadempimento contrattuale.
Il contributo va versato trimestralmente compilando il campo relativo al numero di lavoratori in forza per il mese di riferimento, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di competenza.
Pertanto


– per il trimestre aprile, maggio, giugno 2022: la scadenza è il 20 luglio 2022


E’ possibile effettuare il pagamento con PayPal, Carta di Credito o Bonifico Bancario; qualora si scelga il Bonifico Bancario, si suggerisce di effettuarlo prima di completare la procedura in quanto, al termine della stessa, sarà obbligatorio allegarlo (Confimi Impresa Meccanica IBAN IBAN IT07D0832703235000000004431, banca BCC di Roma – Agenzia 72).


Si anticipa che


– per il trimestre luglio, agosto, settembre 2022: la scadenza è il 20 ottobre 2022
– per il trimestre ottobre, novembre, dicembre 2022: la scadenza è il 20 gennaio 2023.