Cassa Edile della Provincia di Latina: Contribuzione vigente


 



La Cassa Edile della provincia di Latina pubblica la contribuzione in vigore dal 1° giugno 2022


Contribuzione in vigore dal 1/6/2022 – Industria e Cooperative / Artigiani e P.M.I. (CCNL 3/3/2022 e CCPL 17/5/2022)


 



























































CONTRIBUTO

% IMPRESA (1)

% LAVORATORE (2)

1) Contributo Cassa Edile ex art. 36 1,875 0,375
2) Fondo Naz.Anzianità Professionale Edile 3,540  
3) Esel-Cpt 1,000  
4) Quota Adesione Contrattuale Terr.le 0,840 0,840
5) Quota Adesione Contrattuale Naz.le 0,222 0,222
6) Contributo “F.do Sanitario Nazionale” 0,600  
7) Contr.”F.do Prepensionamenti” 0,200  
8) Contr.”F.do Incentivo Occupazione” 0,100  
9) Contributo RLST 0,200  
10) Contr. “F.do Legalità, Svil. e Sicurezza” 0,500  
TOTALE CONTRIBUTI 9,077 1,437
TOTALE CONTRIBUTI (1) + (2) 10,514  
Magg.ne per Quota nazionale di adesione contrattuale Imprese iscritte Ance Latina 0,50  
Magg.ne per Quota Nazionale di adesione contrattuale Imprese iscritte Ance in altre province. 1,30  


Contribuzione in vigore dal 1/6/2022 Imprese interinali e fornitrici di lavoratori temporanei (CCNL 3/3/2022 e CCPL 17/5/2022)























































CONTRIBUTO

% IMPRESA (1)

% LAVORATORE (2)

1) Contributo Cassa Edile ex art. 36 1,875 0,375
2) Fondo Naz.le Anzianità Professionale Edile 3,540  
3) Contr. Formazione Professionale 3,868  
4) CPT – Quota % “Sicurezza” 0,200  
5) Quota Adesione Contrattuale Prov.le 0,840 0,840
6) Quota Adesione Contrattuale Naz.le 0,222 0,222
7) Fondo autonomo sospensioni Lavoro 0,300  
8) Contributo “F.do Sanitario” 0,600  
9) Contr.”F.do Prepensionamenti” 0,200  
10) Contr.”F.do Incentivo Occupazione” 0,100  
11) Contributo RLST 0,200  
12) Contr. “F.do Legalità, Svil. e Sicurezza” 0,500  
TOTALE CONTRIBUTI 12,445 1,437


 

Studi Professionali – E.BI.PRO. – Rimborso spese trasporto

L’Ente bilaterale nazionale per gli studi professionali – E.BI.PRO. – presenta una nuova prestazione: il rimborso delle spese sostenute per il trasporto pubblico dipendenti

Oggetto della prestazione
E.BI.PRO, in via sperimentale e nei limiti delle risorse stanziate, al fine di incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico rimborsa ai dipendenti di datori di lavoro in regola con i versamenti alla bilateralità (C.A.DI.PROF/E.BI.PRO.) e con un’anzianità contributiva di almeno 6 mesi al momento della richiesta, parte delle spese sostenute a titolo personale per l’utilizzo in abbonamento del trasporto pubblico nel tragitto casa-lavoro e viceversa.


Modalità di presentazione della domanda
L’iscritto può presentare una sola domanda all’anno per il rimborso delle spese dell’abbonamento per il servizio di trasporto pubblico.
Si comunica che per le sole spese sostenute nell’anno 2021 (1° gennaio – 31 dicembre 2021) la richiesta dovrà essere presentata in via eccezionale e solo per quest’anno di prima attivazione tra il 1 luglio ed il 30 settembre 2022.
Per le spese sostenute invece a partire dall’anno 2022 la richiesta dovrà essere presentata nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 giugno dell’anno solare successivo a quello in cui ha sostenuto le spese (esempio per il rimborso delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 la richiesta dovrà essere presentata tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2023)
Eventuali domande avanzate al di fuori dai periodi sopra indicati non verranno in alcun modo prese in carico dall’Ente.
Nel caso di abbonamento a cavallo fra due anni solari farà fede, al fine di individuare la finestra temporale per l’invio del la domanda, la data dell’avvenuto pagamento.
La domanda deve essere presentata tramite procedura online accedendo nell’area riservata con le proprie credenziali.
Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti:
– Copie delle ricevute di pagamento con indicazione del numero dell’abbonamento e del nominativo dell’intestatario;
– Copia fronte retro della tessera di abbonamento con indicazione del numero dell’abbonamento e del nominativo dell’intestatario;
– Copia dell’ultima busta paga.


Criteri e limiti di liquidazione del contributo
Il rimborso è pari al 50% delle spese sostenute fino ad un importo massimo di € 200.
Il contributo spetta al dipendente che ha effettuato l’acquisto per sé stesso di un abbonamento nominativo annuale o infrannuale, da mensile a semestrale, per il servizio di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. Non saranno, pertanto, rimborsate spese sostenute da soggetti diversi all’iscritto, intestatario dell’abbonamento, pur se facenti parte del nucleo familiare.
Per servizio di trasporto pubblico locale, regionale o interregionale deve intendersi quello avente ad oggetto il trasporto di persone, ad accesso generalizzato, reso da soggetti pubblici ovvero da soggetti privati affidatari del servizio pubblico sulla base di specifiche concessioni o autorizzazioni da parte di soggetti pubblici.
Rientra in tale categoria qualsiasi servizio di trasporto pubblico, a prescindere dal mezzo di trasporto utilizzato, che operi in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite.
Sono rimborsabili esclusivamente abbonamenti annuali o infrannuali, da mensili a semestrali (a titolo esemplificativo e non esaustivo non sono rimborsabili i biglietti a tempo che abbiano una durata oraria anche superiore a quella giornaliera o le cosiddette carte di trasporto integrate che includono servizi ulteriori rispetto a quelli di trasporto, come l’ingresso a musei o spettacoli, etc.).
E.BI.PRO. può invitare l’iscritto a regolarizzare la domanda richiedendo eventuali documenti integrativi entro 10 giorni lavorativi dalla valutazione della stessa, termine decorso il quale definirà automaticamente la pratica con esito negativo.
E.BI.PRO, previa verifica della regolarità contributiva del datore di lavoro, provvede all’erogazione della misura entro 4 mesi dalla presentazione della domanda completa di tutta la documentazione.
Il richiedente riceverà comunicazione solamente in caso di diniego o sospensione della pratica.

Il percettore di Rdc che lavora in nero rischia il carcere

8 lug 2022 La pena della reclusione può essere inflitta al percettore di Reddito di cittadinanza che ometta di comunicare l’avvenuta assunzione o, comunque, lo svolgimento di attività lavorativa, anche quando questa sia irregolare (Corte di Cassazione, Sentenza 04 luglio 2022, n. 25306).


Il principio è stato stabilito dalla Corte di Cassazione nel giudizio instaurato su ricorso proposto da un soggetto, beneficiario del reddito di cittadinanza, condannato per il reato previsto dall’ art. 7, co. 2, I. 28 marzo 2019 n. 26, il quale aveva omesso di comunicare l’avvenuta assunzione o, comunque, lo svolgimento di attività lavorativa, presso una ditta individuale.


L’imputato aveva impugnato dinanzi alla Suprema Corte la decisione di condanna, denunciando errata applicazione del cit. art. 7 e un vizio della motivazione, nella parte in cui affermava la sussistenza dell’elemento intenzionale della condotta, in quanto l’attività lavorativa che aveva svolto era, in realtà, priva di retribuzione, come confermato dallo stesso datore di lavoro, non essendo neppure stata accertata la corresponsione di salari.
Detta attività, secondo quanto dedotto dall’imputato, era stata da lui svolta mentre era sottoposto alla detenzione domiciliare al solo scopo di alleviare le afflizioni derivanti dalla detenzione; pertanto l’omessa comunicazione contestata non rientrava tra le condotte punibili contemplate dalla norma incriminatrice, in quanto essa non avrebbe potuto comportare la revoca del beneficio, con la conseguente irrilevanza penale della comunicazione e della sua omissione.


La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo condivisibile la ricostruzione operata dai giudici di merito.


La Corte d’appello, difatti, nel disattendere il primo motivo, sostanzialmente replicato con il ricorso per cassazione, aveva correttamente ribadito la configurabilità del reato contestato all’imputato a causa dell’omessa comunicazione all’Inps dello svolgimento di attività lavorativa retribuita, seppure irregolare, sottolineando l’inverosimiglianza di quanto dichiarato dall’imputato e dal datore di lavoro, a proposito della gratuità dell’attività lavorativa svolta dal primo, che sarebbe stata compensata solo con regalie saltuarie. Da tanto discendeva la configurabilità del reato in conseguenza dell’ omessa comunicazione di una variazione patrimoniale rilevante, sussistente anche nel caso di conseguimento di somme di denaro per donazione.


Sulla scorta di tanto i Giudici di legittimità hanno ritenuto coerente e scevro da vizi logici il ragionamento posto a base della sentenza censurata, fondata sulla corretta applicazione della comune regola di esperienza, secondo cui l’attività lavorativa, anche se irregolare, viene retribuita, deponendo in tal senso anche quanto riconosciuto dallo stesso datore di lavoro, che, sia pure qualificandole come regalie corrisposte in occasioni particolari, ha riconosciuto la corresponsione di compensi all’imputato per l’attività lavorativa svolta nel suo interesse.


 

Nuova PBNC nel CCNL Terziario Confimprese Italia



Con accordo del 23 giugno 2022 sono stati definiti i nuovi importi della Paga Base Nazionale Conglobata dei dipendenti del Terziario Confimprese Italia.


Sono stati rivalutati gli importi delle retribuzioni della Paga Base Nazionale Conglobata attraverso l’indice nazionale dei prezzi al consumo (NIC con tabacchi) con le modalità previste dal CCNL, in maniera tale che le retribuzioni sono già state rivalutate di un punto percentuale (+1%) a decorrere dal 1° luglio 2021.
La Paga Base Nazionale Conglobata, da luglio 2022, sarà rivalutata dell’uno/60 percento (+1,60%) quale incremento sulle retribuzioni da sommarsi alla rivalutazione già decorsa da luglio 2021. Per iperiodi antecedenti alla data del 1° luglio 2022 nulla sarà dovuto oltre ai seguenti incrementi.



































Livelli

PBNC dal 1 luglio 2021


PBNC dal 1 luglio 2022


Quadri A 2.050,30 2.083,10
Quadri B 1.706,90 1.734,21
1 1.604,89 1.630,56
2 1.486,72 1.510,50
3 1.338,25 1.359,66
4 1.302,90 1.323,74
5 1.276,64 1.297,06
6 1.251,39 1.271,41

Terzo Settore Fesica Confsal: pubblicate le nuove retribuzioni


Terzo Settore Fesica Confsal: pubblicate le nuove retribuzioni



Sottoscritto, il rinnovo economico del CCNL per i dipendenti delle associazioni ed altre organizzazioni del terzo settore Fesica Confsal


A decorrere dal 1° luglio 2022, la tabella seguente deve intendersi parte integrante del CCNL per i dipendenti delle Associazioni ed altre Organizzazioni del Terzo Settore ed inserita nello stesso.


Le Parti concordano che tali importi sono da considerarsi definitivi e da utilizzare come base di riferimento per future operazioni dandosi atto che per periodi antecedenti alla data del 1° luglio 2022 nulla sarà dovuto oltre agli incrementi richiamati.


Paga Base Nazionale Conglobata



































Livelli

Retribuzione dal 1 luglio 2021

Retribuzione dal 1 luglio 2022

Dirigenti € 2.572,16 € 2.603,03
Quadri € 2.057,67 € 2.082,36
Livello 1 € 1.749,11 € 1.770,10
Livello II € 1.646,19 € 1.665,95
Livello III € 1.542,87 € 1.561,39
Livello IV € 1.440,46 € 1.457,74
Livello V € 1.337,54 € 1.353,59
Livello VI € 1.234,62 € 1.249,43

DDL semplificazioni e agevolazioni per lavoratori sportivi


Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo Schema di Decreto Legislativo “correttivo” al lavoro sportivo contenente misure di semplificazione e di contenimento degli oneri (contributivi e fiscali), per le prestazioni professionali (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Comunicato 07 luglio 2022).

Al fine di rendere l’impatto della riforma del 2021 più sostenibile per associazioni e società dilettantistiche, è stato approvato lo schema di D.Lgs. che introduce misure di semplificazione e di contenimento degli oneri (contributivi e fiscali) per il lavoro sportivo.
In sintesi sono previste le seguenti novità:
– possono iscriversi al Registro delle attività sportive dilettantistiche anche le cooperative e gli Enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), laddove esercenti come attività di interesse generale l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche;
– ampliata la facoltà di auto-destinazione degli utili per società e associazioni dilettantistiche;
– si amplia la nozione di lavoratore sportivo, al fine di includere anche nuove figure, necessarie e strumentali allo svolgimento delle attività sportive;
– precisati, nell’area del dilettantismo, i presupposti per l’instaurazione di rapporti lavoro sportivo autonomo, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa;
– digitalizzazione degli adempimenti connessi alla costituzione dei rapporti di lavoro sportivo, attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;
– definita la figura del volontario sportivo;
– consentita la sottoscrizione di contratti di apprendistato professionalizzante con giovani a partire dall’età di 15 anni;
– agevolazioni fiscali e contributive per i lavoratori sportivi, e per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, nell’area del dilettantismo;
– anticipata l’abolizione del vincolo sportivo, nell’area del dilettantismo.

INPS: conservazione stato di disoccupazione e RdC


Il Ministero del lavoro ha fornito precisazioni sui valori reddituali di riferimento per conservare lo stato di disoccupazione ai fini dell’esonero dagli obblighi connessi alla fruizione del RdC (Nota 5 luglio 2022, n. 5824).


Come noto, possono essere esonerate dagli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di Cittadinanza alcune categorie di persone, tra le quali i lavoratori che conservano lo stato di disoccupazione in caso di svolgimento di attività di lavoro dipendente o autonomo da cui ricavino un reddito corrispondente a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi. In Conferenza Unificata del 1^ agosto 2019 è stato sancito accordo sulle modalità applicative.
Per il lavoro dipendente il valore del reddito doveva essere pari o inferiore ad €. 8.145,00 annui, mentre per il lavoro autonomo, il valore del reddito doveva essere pari o inferiore ad €. 4.800,00. Sussiste la possibilità di esonero quando il tempo impiegato nell’attività lavorativa sia superiore alle 20 ore settimanali, nonché quando il tempo di lavoro, addizionato al tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro, sia superiore alle 25 ore settimanali.
A seguito delle modifiche apportate all’art. 13 del citato D.P.R. 917/1986 dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234, i valori reddituali di riferimento per conservare lo stato di disoccupazione sono così rideterminati, ferme restando le altre condizioni relative all’impegno lavorativo settimanale:
– lavoro dipendente sia subordinato (compreso il lavoro intermittente) sia parasubordinato: il nuovo limite reddituale è fissato ad €. 8.174,00;
– lavoro autonomo (compresa la partecipazione in qualità di coadiuvanti o collaboratori all’impresa familiare e le prestazioni di lavoro autonomo occasionale con ritenuta d’acconto senza partita I.V.A.): il nuovo limite è fissato in €. 5.500,00.
 

Procedura di asseverazione nullaosta lavoratori extra-UE


L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito istruzioni sulle verifiche necessarie per il rilascio dell’asseverazione in relazione ai flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari previsti per le annualità 2021 e 2022 ed ha adottato un “modello di asseverazione” (Circolare 05 luglio 2022, n. 3).

In relazione agli ingressi previsti per le annualità 2021 e 2022 le verifiche per la concessione del nullaosta al lavoro subordinato di personale extra UE sono rimesse:
– ai professionisti (consulenti del lavoro, avvocati o dottori commercialisti ed esperti contabili che hanno assolto all’obbligo di comunicazione agli Ispettorati del lavoro);
– alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.


Le suddette verifiche, propedeutiche al rilascio dell’asseverazione da parte dei professionisti e delle organizzazioni datoriali riguardano:
– capacità patrimoniale, da intendersi come capacità dell’impresa di sostenere tutti gli oneri di assunzione in relazione al numero di personale richiesto e di mantenere, nel corso del tempo, una struttura patrimoniale bilanciata che le permetta di operare in modo equilibrato;
– equilibrio economico-finanziario e cioè la possibilità per l’impresa di far fronte con le proprie entrate agli obblighi di pagamento assunti in precedenza e agli investimenti che si rendono necessari, nonché ad operare in condizioni che consentano almeno di ripristinare la ricchezza consumata nello svolgimento della gestione;
– fatturato, ossia la somma dei ricavi ottenuti dall’impresa attraverso cessioni di beni e/o prestazioni di servizi per i quali è stata emessa fattura;
– numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del D.Lgs. n. 286/1998, da intendersi come unità di personale dipendente mediamente occupato, almeno negli ultimi due anni, con contratti di lavoro subordinato;
– tipo di attività svolta dall’impresa, anche con riferimento al carattere continuativo o stagionale della stessa.


Al riguardo l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le seguenti istruzioni, a cui devono attenersi i datori di lavoro e i soggetti incaricati del rilascio dell’asseverazione.


In relazione alla capacità patrimoniale e all’equilibrio economico-finanziario del datore di lavoro sarà necessario verificare il possesso, in relazione a ciascun lavoratore che si intende assumere, di un reddito imponibile o un fatturato non inferiore a 30.000 euro annui, risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi o dall’ultimo bilancio di esercizio.
La congruità della capacità economica dovrà essere valutata in riferimento al numero di domande presentate dal medesimo datore di lavoro sulla base dei contratti collettivi di lavoro indicati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle tabelle del costo medio orario del lavoro emanate dal medesimo Ministero.
Per il settore agricolo, potranno prendersi a riferimento anche gli indici di capacità economica di tipo analitico risultanti dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d’affari al netto degli acquisti o dalla dichiarazione IRAP e, eventualmente, considerare i contributi comunitari documentati dagli enti erogatori.


Per le annualità 2021 e 2022, la verifica della congruità in rapporto alla capacità economica del datore di lavoro si applica anche al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza, il quale intende assumere un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.


Oltre a tali elementi, ai fini di una maggior consapevolezza di giudizio, il professionista e l’organizzazione datoriale devono altresì acquisire:
a) il Documento unico di regolarità contributiva (DURC);
b) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da parte del datore di lavoro/rappresentante legale dell’impresa in ordine alla circostanza di non essere a conoscenza di indagini e alla inesistenza di condanne, anche non definitive, comprese quelle adottate per reati contro la sicurezza e dignità dei lavoratori;
c) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del datore di lavoro/rappresentante legale dell’impresa nonché, se diverso, del soggetto incaricato della gestione del personale, circa l’insussistenza a loro carico, negli ultimi due anni, di violazioni punite con la sanzione amministrativa concernenti l’impiego di manodopera irregolare;
d) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del datore di lavoro/rappresentante legale dell’impresa circa le esigenze sottostanti la richiesta dei nullaosta e la eventuale presenza di nuovi e consistenti impegni contrattuali (es. acquisizione di nuove commesse e/o appalti) che giustifichino l’eventuale maggior numero di nullaosta richiesti rispetto alla annualità precedente;
e) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del datore di lavoro/rappresentante legale dell’impresa relativamente alla circostanza di non aver presentato ulteriori richieste di asseverazione presso altri professionisti o associazioni ovvero, qualora siano state presentate, l’indicazione del numero dei lavoratori interessati e l’esito delle stesse.


In caso di esito positivo delle verifiche e di acquisizione dei suddetti elementi è rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro deve produrre unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero ovvero, per le domande già presentate per l’annualità 2021, al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.


L’asseverazione, sotto la responsabilità anche penale del dichiarante, dovrà dar evidenza di tutta la documentazione verificata ed essere dettagliatamente argomentata. Il professionista e l’organizzazione che rilasciano l’asseverazione sono comunque tenuti, al fine di semplificare eventuali accertamenti, a conservare la relativa documentazione per un periodo non inferiore a 5 anni.


La procedura di asseverazione non si applica alle domande relative alla annualità 2021 per le quali le verifiche siano già state effettuate dal competente Ispettorato. Per le altre istanze già presentate relative all’anno 2021, comprese quelle rispetto alle quali è stata richiesta una integrazione della documentazione a fini istruttori, invece, l’asseverazione è richiesta e deve essere presentata dal datore di lavoro al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno. Tali istanze saranno comunque conteggiate ai fini del numero complessivo delle pratiche in quota.


L’asseverazione non deve essere prodotta, altresì, per le istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto dei requisiti da parte dei propri associati. L’eventuale sottoscrizione dei protocolli in questione consente quindi il rilascio dei nullaosta esclusivamente sulla base della richiesta presentata dalle organizzazioni dei datori di lavoro, le quali sono comunque tenute a conservare per un periodo non inferiore a 5 anni la documentazione utilizzata ai fini delle verifiche.

Trasferimento ex legge 104: il diniego della PA è legittimo


Trasferimento ex legge 104: il diniego della PA è legittimo


7 lug 2022 Il diritto di scelta del lavoratore della sede più vicina al domicilio della persona invalida da assistere non è un diritto soggettivo assoluto e illimitato ma è assoggettato al potere organizzativo dell’Amministrazione che, in base alle proprie esigenze organizzative, potrà rendere il posto disponibile tramite un provvedimento di copertura del posto vacante, alla luce del necessario bilanciamento degli interessi in conflitto (Corte di Cassazione, Ordinanza 27 giugno 2022 – n. 20523).


Il principio è stato sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza di rigetto del ricorso proposto da un ispettore tecnico, dipendente del Ministero del Lavoro, avverso la sentenza d’appello che aveva respinto la domanda dello stesso volta a fare accertare il diritto a ottenere, ai sensi dell’art. 33, co. 5, legge n. 104/1992, il trasferimento presso la Direzione provinciale del lavoro di Foggia, per poter assistere la madre portatrice di handicap grave.


La Suprema Corte ha fatto propria l’interpretazione dell’art. 33, co. 5, L. n. 104/1992 operata dalla Corte distrettuale, ribadendo l’orientamento in base al quale il diritto di scelta della sede più vicina al domicilio della persona invalida da assistere non è un diritto assoluto e illimitato ma è assoggettato al potere organizzativo dell’Amministrazione che, in base alle proprie esigenze organizzative, potrà rendere il posto disponibile tramite un provvedimento di copertura del posto vacante, alla luce del necessario bilanciamento degli interessi in conflitto, ossia l’interesse al trasferimento del dipendente e l’interesse economicoorganizzativo del datore di lavoro.


I Giudici di legittimità, inoltre, hanno precisato che il diritto di scelta non può ledere le esigenze economiche, produttive od organizzative del datore di lavoro e, soprattutto nei casi di rapporto di lavoro pubblico, non può tradursi in un danno per l’interesse della collettività.
Dunque, in caso di trasferimento a domanda, l’esigenza familiare è di regola recessiva rispetto a quella di servizio, essendo necessario, per scongiurare un danno alla collettività, garantire la copertura e la continuità del servizio stesso, oltre che la stessa funzionalità della sede di origine, piuttosto che valutare l’impatto sulla sede rispetto alla quale è fatta richiesta.


In conclusione, la vacanza del posto è condizione necessaria ma non sufficiente, in quanto l’Amministrazione resta libera di decidere se coprire una data vacanza oppure privilegiare altre soluzioni e le sue decisioni devono sempre rispettare i principi costituzionali d’imparzialità e di buon andamento, dovendo rispondere a finalità ed esigenze che prescindono dall’interesse del lavoratore e che, invece, vanno contemperate anche con l’interesse alla corretta gestione della finanza pubblica.
Ebbene, nel caso in argomento, come accertato dai giudici di merito, in primo luogo, presso gli uffici giudiziari richiesti dal lavoratore non vi erano posti disponibili, in secondo luogo, l’interesse dell’Amministrazione a non depotenziare la sede di Roma, dove lo stesso prestava all’epoca servizio, doveva ritenersi prevalente.


Aperte le candidature per le Borse di studio 2021/2022 dell’Ente bilaterale Unionmeccanica

Dal 1 luglio 2022 sono state aperte le candidature per l’assegnazione delle Borse di Studio 2021/2022 per i figli dei dipendenti delle aziende metalmeccaniche che applicano il CCNL Unionmeccanica iscritti all’Ente bilaterale Metalmeccanici

Dal 1° luglio 2022 i figli delle lavoratrici e dei lavoratori, dipendenti delle aziende metalmeccaniche che applicano il contratto CCNL Unionmeccanica Confapi PMI ed in regola con i versamenti ad E.B.M., nonché gli studenti lavoratori, potranno partecipare alla selezione Bando per l’assegnazione di 102 Borse di Studio, per la Frequenza ai Corsi di Laurea per l’anno 2021/2022, del valore di € 2.500 ciascuna.


Le domande potranno essere presentate dalle Lavoratrici e dai Lavoratori esclusivamente accedendo alla propria Area Riservata E.B.M. o, per conto delle Lavoratrici o dei Lavoratori, da parte dell’Azienda o del Consulente associato all’Azienda, tramite le specifica sezione Bandi Borse di Studio.


Il testo del Bando e la relativa Informativa Privacy sono presenti sul sito www.entebilateralemetalmeccanici.it nella sezione Bando Borse di Studio 2021/2022. Nella medesima sezione è anche disponibile un Vademecum di supporto per la presentazione delle domande.


Le domande potranno essere presentate sino al termine ultimo del 30 settembre 2022.


A settembre 2022 verrà pubblicato un ulteriore Bando per l’assegnazione di 400 Borse di studio per il conseguimento del Diploma di Licenza della Scuola Media Inferiore per l’Anno Scolastico 2021/2022, del valore di € 350 ciascuna.