Cassa Edile di Cosenza: nuova contribuzione



Adempimenti nei confronti della Cassa Edile Cosentina: tabella contributiva in vigore dall’1/7/2022


Si riporta di seguito la tabella con i contributi da versare alla Cassa Edile della provincia di Cosenza, in vigore dal 1° luglio 2022.































































CONTRIBUTI

QUOTA CONTRIBUTIVA IMPRESA (%)

QUOTA CONTRIBUTIVA LAVORATORE (%)

TOTALE(%)

A) Contributi Cassa Edile 1,875 0,375 2,25
B) Contributo A.P.E. 2,53 2,53
C) Contributo ESEC 0,40 0,40
D) Contributo CPT 0,10 0,10
E) Fondo Sicurezza 0,05 0,05
F) Quote adesione contrattuale (Prov.+ Naz.) 1,272 1,272 2,544
G) Fondo Prepensionamento 0,20 0,20
H) Fondo Incentivo Occupazione 0,10 0,10
Totale Contributi 6,527 1,647 8,174
I) Contributo Territoriale dovuto esclusivamente dalle ditte iscritte all’ANCE territoriale. 0,936 0,936
L) Fondo Sanitario Nazionale 0,26 (impiegati) 0,26
0,60 (operai) 0,60

Regime sanzionatorio tirocini extracurriculari fraudolenti: chiarimenti

La simulazione di un tirocinio extracurriculare che nasconda un rapporto di lavoro subordinato costituisce un illecito di natura permanente, ne consegue che il regime sanzionatorio introdotto dalla Legge di Bilancio 2022 deve ritenersi applicabile anche ai tirocini fraudolenti antecedenti al 1° gennaio 2022 (INL – Nota 11 luglio 2022, n. 1451).

Con la Legge di Bilancio 2022 è stato introdotto uno specifico regime sanzionatorio per le ipotesi di tirocini extracurriculari fraudolenti che stabilisce espressamente che “il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni di cui al periodo precedente, il soggetto ospitante è punito con la pena dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.
Al fine di chiarire se tale disposizione sia applicabile anche ai rapporti svoltisi “a cavallo” dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022 (1° gennaio 2022), l’INL evidenzia che trattasi di illecito di natura permanente.
La natura permanente di un illecito è caratterizzata “da un intento elusivo di norme contrattuali o imperative che trova ragione d’essere in una apprezzabile continuità dell’azione antigiuridica. La natura permanente dell’illecito, comporta che l’offesa al bene giuridico si protrae per tutta la durata del comportamento fraudolento, coincidendo la sua consumazione con la cessazione della condotta la quale assume rilevanza sia ai fini della individuazione della norma applicabile, sia ai fini della decorrenza del termine di prescrizione.
Pertanto il nuovo regime sanzionatorio dei tirocini extracurruculari fraudolenti deve ritenersi applicabile a quelli proseguiti e/o conclusi dopo il 1° gennaio 2022.


In relazione alla corretta commisurazione della sanzione penale (ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio), l’INL precisa che la stessa è dovuta per le sole giornate di tirocinio extracurriculare fraudolento decorrenti dal 1° gennaio 2022.


Con riferimento alla natura fraudolenta del tirocinio, ai fini della contestazione del reato in questione, è poi sufficiente provare che il rapporto di tirocinio si è svolto come un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato. Ciò in quanto la fraudolenza consiste proprio nell’avvalersi di lavoratori nella veste di tirocinanti.
Diversamente, non potranno trovare applicazione le sanzioni amministrative di norma applicabili per le ipotesi di riqualificazione del rapporto di lavoro in termini di subordinazione (omessa comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e omessa consegna della dichiarazione di assunzione).


Per quanto riguarda la riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro dipendente, solo il tirocinante può farne richiesta. In tal caso, data la natura permanente dell’illecito, risulterà condizionato il rapporto di tirocinio nella sua unitarietà, ossia fin dall’instaurazione, anche se avvenuta in data antecedente al 1° gennaio 2022.


Ciò, tuttavia, non vale con riferimento ai profili previdenziali ed ai conseguenti recuperi contributivi, derivanti da un rapporto di tirocinio che, di fatto, ha simulato un effettivo rapporto di lavoro subordinato. Il rapporto previdenziale è infatti sottratto alla disponibilità delle parti ed il conseguente recupero contributivo prescinde dall’iniziativa del lavoratore di adire l’autorità giudiziaria per ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro in capo al soggetto ospitante.

La violazione dell’obbligo di comunicazione in ipotesi di apprendistato mascherato


L’ipotesi di omessa comunicazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato risulta integrata qualora la comunicazione eseguita sia riferita a un rapporto di apprendistato, non idonea, pertanto, a soddisfare l’obbligo di legge, ed avente carattere fuorviante, tale da indurre in errore rispetto alla concreta natura del rapporto instaurato (Corte di Cassazione, Ordinanza 22 giugno 2022, n. 20184).


Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza pronunciata su ricorso di una s.p.a. avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna della stessa al pagamento delle sanzioni amministrative comminate a seguito del disconoscimento, in sede ispettiva, dei contratti di apprendistato conclusi con alcuni lavoratori.


La Corte distrettuale aveva accertato, nel caso in esame, un rilevante e palese inadempimento da parte della società agli obblighi formativi propri dei contratti di apprendistato sottoscritti con i lavoratori di cui al verbale ispettivo, per l’assenza di attività formativa non solo teorica ma anche pratica, con conseguente qualificazione dei rapporti, sin dall’inizio, come di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Gli apprendisti, difatti, erano stati utilizzati fin dall’assunzione per attività di lavoro ordinaria, con espletamento di una normale prestazione di lavoro e con diritto alla piena retribuzione e contribuzione.
Dovevano, di conseguenza, ritenersi ricorrere la mancata consegna ai lavoratori della dichiarazione di assunzione prima dell’inizio dell’attività, nonché la mancata comunicazione al servizio competente dei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato degli stessi dipendenti.
Secondo i giudici di merito, in particolare, l’ipotesi di omessa comunicazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato risultava integrata in quanto la comunicazione eseguita, riferita a un rapporto di apprendistato, non era idonea a soddisfare l’obbligo di legge, ed aveva anzi carattere fuorviante, tale da indurre in errore l’ufficio rispetto alla concreta natura del rapporto instaurato; le risultanze istruttorie, sul punto, avevano dimostrato l’esistenza di una deviazione tipologica, rispetto al rapporto di apprendistato, realizzata fin dall’assunzione e non in costanza di rapporto.


Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società.
Quest’ultima ha dedotto di avere tempestivamente ottemperato agli obblighi di comunicazione previsti e che eventuali divergenze emerse rispetto alla tipologia contrattuale comunicata e pattuita tra le parti, ed accertate in costanza di rapporto, avrebbero potuto avere rilievo sotto il profilo contrattuale civilistico o contributivo, ma non erano idonee ad integrare la violazione dell’obbligo di comunicazione.


La suprema Corte ha rigettato il ricorso, facendo proprie le conclusioni dei giudici di merito, richiamando, altresì, il principio secondo cui la comunicazione dell’effettivo rapporto di lavoro instaurato deve ritenersi condizione indispensabile affinché gli adempimenti imposti possano assolvere alla funzione di assicurare il costante monitoraggio dei flussi di manodopera nell’ambito del mercato del lavoro, e tutelare l’interesse del lavoratore.
Tale statuizione, in linea col il principio di effettività, non può subire deroghe neppure in relazione agli adempimenti di carattere amministrativo.

Prevenzione San.Arti agli artigiani iscritti per tutto il 2022

I dipendenti delle imprese artigiane iscritti al fondo di assistenza sanitaria San.Arti, possono usufruire gratuitamente dei 4 Pacchetti di prevenzione, fino al 31 dicembre 2022.

Per gli iscritti al Fondo di assistenza sanitaria San.Arti c’è la possibilità di usufruire di tutti i pacchetti di prevenzione previsti dal Piano sanitario, fino al 31 dicembre 2022, a scelta tra quelli proposti, ossia:
– prevenzione cardiovascolare
– prevenzione oncologica
– prevenzione dermatologica
– prevenzione oculistica
L’iniziativa è gratuita, le prestazioni sono erogate presso strutture convenzionate con UniSalute e non è necessaria la prescrizione medica, richiesta solo per la mammografia.


Prevenzione Cardiovascolare


La prevenzione cardiovascolare comprende questi sottopacchetti:
– esami ematici e prevenzione cardiovascolare: azotemia, colesterolo totale e HDL, creatininemia, esame emocromocitometrico, glicemia, omocisteina, trigliceridi, VES e visita specialistica cardiologica
– prevenzione cardiovascolare specifica: ECG  da sforzo


Prevenzione Oncologica femminile


Il pacchetto comprende questi sottopacchetti:
– esami ematici e delle urine: Ca 125, esame emocromocitometrico, esami delle urine e VES


– prevenzione ginecologica: visita specialistica ginecologica e pap test


– prevenzione ginecologica specifica: ecografia dell’apparato genitale femminile per via transvaginale


– prevenzione senologica: visita senologica


– prevenzione senologica, dai 40 anni di età: esame mammografico bilaterale (occorre la prescrizione medica)

Prevenzione Oncologica maschile


Il pacchetto comprende questi sottopacchetti:
– esami ematici e delle urine: esame emocromocitometrico, VES, esami delle urine e dosaggio PSA (dai 40 anni di età)
– prevenzione oncologica specifica: visita specialistica urologica ed ecografia prostatico vescicale transrettale


Prevenzione Dermatologica


l pacchetto prevenzione dermatologica comprende questi sottopacchetti:
– prevenzione dermatologica: visita specialistica dermatologica
– prevenzione dermatologica specifica: mappatura dei nei in epiluminescenza


Prevenzione Oculistica – Malattie Del Visus


Il pacchetto prevenzione oculistica – malattie del visus comprende questi sottopacchetti:
– prevenzione oculistica: visita specialistica oculistica
– prevenzione oculistica specifica: campimetria, fotografia fundus oculi, tonometria con rilascio di certificazione.


Farmacie municipalizzate: raggunto l’accordo

Il 7 luglio 2022 è stata firmata l’ipotesi di rinnovo del CCNL per i dipendenti delle imprese gestite o partecipate dagli enti locali, esercenti farmacie, parafarmacie, magazzini farmaceutici all’ingrosso, laboratori farmaceutici.


 


L’accordo, che dovrà essere sottoposto all’approvazione delle rispettive assemblee ai fini dell’applicazione, prevede un trattamento economico riparametrato al 1° livello di  €80,00 dal 1/7/2022; €18,00 dal 1/7/2023; €15,00 dal 1/7/2024


Viene prevista un’indennità forfettaria: € 250,00 alla ratifica dell’ipotesi, € 250,00 a gennaio 2023.


Sul piano del welfare, viene previsto un incremento dello 0,50% della quota a carico dell’azienda alla Previdenza Complementare.


In merito alla Classificazione del personale viene costituita una Commissione Paritetica per il monitoraggio


dell’evoluzione normativa e le conseguenti applicazioni nella “Farmacia dei Servizi


Per quanto riguarda il mutamento mansioni viene stabilita l’ assegnazione definitiva trascorso un periodo di sei mesi


Per il contratti tempo parziale viene esteso l’orario in applicazione di clausole elastiche fino a 40 ore/settimana e la cancellazione delle deroghe alle norme di legge per le clausole elastiche e flessibili.


Prevista l’esclusione, per i contratti a termine, delle limitazioni quantitative per le aziende che operano in località a prevalente vocazione turistica.


Viene introdotta, per i congedi particolari, un’estensione della copertura nel caso di percorsi di protezione alla violenza di genere.


Incentivo per l’assunzione di beneficiari del Reddito di cittadinanza


L’Inps comunica che è stato modificato il modulo telematico di domanda per il riconoscimento dell’incentivo per l’assunzione di beneficiari del Reddito di cittadinanza, “SRDC – Sgravio Reddito di Cittadinanza – art. 8 del d.l. n. 4/2019” presente nella sezione “Portale delle Agevolazioni” (ex sezione DiResCo) (messaggio dell’11 luglio 2022, n. 2766).


Per esporre il beneficio spettante in caso di assunzione effettuata a seguito di attività di intermediazione effettuata da parte di un’agenzia per il lavoro, i datori di lavoro autorizzati devono valorizzare, a partire dal mese di agosto, all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:
– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “RDCM”, avente il significato di “Incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019 commi 1 1-bis e 1-ter mediazione”;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> indicare il valore “N”;
– nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
I dati sopra esposti nell’Uniemens sono poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
– con il codice “L562”, avente il significato di “Conguaglio incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 commi 1 1-bis e 1-ter mediazione”;
– con il codice “L563”, avente il significato di “Arretrati Esonero Incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 commi 1 1-bis e 1-ter mediazione”.
La valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2022 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022.
I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/Vig).
L’agenzia per il lavoro recupera la parte di incentivo spettante valorizzando all’interno di <Denunciaaziendale> <AltrePartiteACredito> <CausaleACredito> il codice di nuova istituzione “L564”, avente il significato di “Conguaglio incentivo reddito di cittadinanza ridotto agenzia di mediazione art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 commi 1 1-bis e 1-ter”.

Una tantum a luglio per il CCNL Area Legno-Lapidei

 



 


  Con la busta paga del mese di luglio 2022, i dipendenti del CCNL Area Legno-Lapidei riceveranno la prima tranche di una tantum


 


L’accordo sottoscritto il  3/5/2022 ha previsto, ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla suddetta data,  un importo forfetario “una tantum” suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 150 euro.
L’importo “una tantum” di cui sopra verrà erogato in due soluzioni di pari importo: la prima con la retribuzione del mese di luglio 2022, la seconda con la retribuzione del mese di ottobre 2022. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.

Flusso Uniemens-Cig per il pagamento diretto di cassa integrazione


Con il Messaggio n. 2743 dell’8 luglio 2022 l’Inps ha fornito istruzioni per l’invio dei flussi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale decorrenti dal 1° maggio 2022.

Per gli eventi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° aprile 2021, le trasmissioni dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all’accredito della relativa contribuzione figurativa sono effettuate con il nuovo flusso telematico denominato Uniemens-Cig.
Tuttavia, al fine di consentire una fase di graduale transizione verso le nuove modalità di trasmissione dei dati relativi ai trattamenti di integrazione salariale a pagamento diretto, è stata prevista una fase transitoria, in cui l’invio dei dati può essere effettuato o con il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig” o con il modello “SR41”.
Il periodo transitorio è stato di volta in volta prorogato fino al 30 aprile 2022.
Pertanto, le richieste di pagamento diretto afferenti a periodi di integrazione salariale decorrenti dal 1° maggio 2022, dovranno essere inviate esclusivamente con il nuovo flusso telematico Uniemens-Cig.


A tal fine l’Istituto ha attivato i seguenti servizi telematici:


– Servizio di acquisizione Uniemens-Cig (UNI41), al quale si accede dal Portale dell’Inps, nella sezione “Servizi per le Aziende ed i Consulenti” dove è esposto con la nomenclatura “Acquisizione Uniemens-Cig”. Il servizio consente l’acquisizione e la trasmissione dei dati relativi ai flussi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale.
– Servizio di eliminazione Uniemens-Cig (UNI41), al quale si accede dal Portale dell’Inps, nella sezione “Servizi per le Aziende ed i Consulenti” dove è esposto con la nomenclatura “Eliminazione Uniemens-Cig”. Il servizio consente di eliminare i flussi Uniemens-Cig precedentemente trasmessi. Occorre inserire, in fase di ricerca, come dati di input, il codice fiscale del lavoratore, la competenza anno-mese, l’inquadramento del lavoratore (qualifica 1, qualifica 2, qualifica 3, tipo contribuzione). L’applicazione verifica la presenza in archivio di una denuncia per i criteri inseriti ed espone, anche, eventuali denunce Uniemens-Cig trasmesse con inquadramento diverso da quello indicato nei parametri di ricerca. Si può eliminare una denuncia alla volta.

Protocollo Sicurezza Covid-19 nelle Poste Italiane

Aggiornato lo scorso 6 luglio 2022 nelle POSTE ITALIANE S.p.A. il protocollo delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Con il suddetto accordo le Poste Italiane S.p.A. e OO.SS. hanno condiviso quanto segue:
a) Informazione: i lavoratori e tutti coloro che accedono al luogo di lavoro continueranno ad essere informati in merito alle misure precauzionali da seguire nel singolo sito.
b) Dispositivi di protezione delle vie respiratorie: l’uso delle mascherine FFP2 è ritenuto obbligatorio negli ambiti organizzativi e per le figure professionali di seguito indicati: Operatori di Accoglienza, Corneristi, Consulenti operanti negli Uffici Postali (SCF, SCM, ecc.) con riferimento al periodo di presenza della clientela, venditori MIPA relativamente alle attività svolte presso la clientela, dipendenti di staff e di produzione operanti in siti a maggior concentrazione di personale limitatamente alla permanenza presso spazi comuni (a titolo esemplificativo, tornelli di accesso, ascensori, corridoi, servizi igienici, mense, punti di ristoro e aree break), personale chiamato a condividere il contemporaneo utilizzo di mezzi aziendali.
c) Precauzioni igieniche personali: l’Azienda metterà a disposizione in ogni sito idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le mani, accessibili a tutti i lavoratori, ai quali sarà nuovamente raccomandata la frequente pulizia delle mani, con acqua e sapone.
d) Gestione di una persona sintomatica in Azienda: restano invariate le procedure/indicazioni relative all’isolamento di una persona con febbre o sintomi influenzali.
e) Pulizie e Sanificazioni: l’Azienda conferma che porrà in essere le misure necessarie per il pieno rispetto delle indicazioni contenute nel Protocollo e si impegna altresì, all’esito degli approfondimenti interni con le Funzioni aziendali competenti, a comunicare alle OO.SS. le modalità di implementazione delle suddette misure, ivi incluse le relative tempistiche, nonché gli aspetti relativi all’areazione degli ambienti.
f) Personale delle Aziende Appaltatrici: l’Azienda ribadisce la necessità che anche il personale in questione si attenga alle misure di prevenzione e si impegna a richiamare l’attenzione in tal senso del personale medesimo, per il tramite dell’Azienda di appartenenza.

INPS: contributi per assistenza contrattuale alla CONF.S.I.N.


L’Inps ha fornito istruzioni sulla gestione della riscossione e  trasferimento alla Confederazione Nazionale Dei Sindacati Autonomi (CONF.S.I.N.), dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro (circolare n. 79/2022).

La riscossione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, dovuti dalle imprese iscritte all’Associazione, è effettuata dall’Istituto, a favore dell’Associazione medesima, purché in regola con gli obblighi contributivi, unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori  dovuti dai datori di lavoro all’INPS sarà operata con le medesime modalità e la medesima periodicità.
La circostanza che l’esazione del contributo avvenga congiuntamente a quella dei contributi obbligatori non altera la natura volontaria del contributo associativo. L’INPS è esonerato da ogni responsabilità qualora i soggetti tenuti al versamento dei contributi per assistenza contrattuale non vi provvedano e da ogni intervento di accertamento in ordine al rispetto degli obblighi contributivi stabiliti dall’Associazione o dai contratti di lavoro. É altresì escluso per l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.
La misura del contributo per assistenza contrattuale è stabilita dall’Associazione, la quale provvede a tal fine ad ogni attività informativa nei confronti dei soggetti tenuti alla contribuzione, nonché ad ogni forma di controllo in ordine al rispetto degli obblighi di versamento del predetto contributo.
L’Istituto provvederà a riversare all’Associazione le quote del contributo per assistenza contrattuale a condizione che gli obblighi contributivi afferenti all’Uniemens, in cui il contributo medesimo è dichiarato, siano integralmente assolti entro la data d’inizio del processo di riconciliazione dei flussi Uniemens con i relativi flussi dei modelli di versamento F24, di norma coincidente con il settimo giorno successivo alla data di scadenza ordinaria legale per il pagamento dei contributi previdenziali obbligatori.
L’Istituto non procederà al riversamento delle quote dichiarate a titolo di contributo per assistenza contrattuale, per i versamenti eccedenti la misura dei contributi previdenziali obbligatori effettuati successivamente al termine sopra indicato; dette somme saranno rese disponibili all’associato per eventuali compensazioni o restituite allo stesso attraverso apposito procedimento di rimborso.
Laddove l’azienda assolva in misura parziale agli obblighi contributivi afferenti all’Uniemens in cui il contributo per assistenza contrattuale è dichiarato, entro il termine sopra indicato, il versamento è prioritariamente imputato al pagamento dei contributi previdenziali obbligatori e degli eventuali oneri accessori; a seguito delle predette operazioni di imputazione, l’eventuale eccedenza che residua sarà riversata all’Associazione.