Premio di risultato dipendenti Rai



La Rai ha emanato le regole da applicare ai fini dell’erogazione del premio di risultato per i propri dipendenti.


I Lavoratori RAI troveremo in busta paga ad ottobre il Premio di risultato, pari al 63% dell’importo massimo di 1579,27 €, previsto per il 4° livello.


Il premio potrà essere percepito con le seguenti modalità


1. Pagamento del 100% del PdR in busta paga tassato al 10 %;


2. Destinare il 50% (esentasse) del PdR alla CRAIPI (se iscritto al Fondo) e pagamento del restante 50% in busta paga


3. Destinare il 100% (esentasse) del PdR alla CRAIPI (se il dipendente è iscritto al Fondo)


4. Destinare il 50% (esentasse) del PdR in servizi welfare e pagamento del restante 50% in busta paga (in questo caso l’importo sarà


maggiorato dell’8%)


5. Destinare il 100% del PdR in servizi welfare (in questo caso l’importo sarà maggiorato del 12%)


PdR al 63% riparametrato per livello

































Livello

PdR 2022

A 1.359.55€
1 1.248.31€
2 1.161.79€
3 1.075.28€
4 994.94€
5 920.79€
6 834.28€
7 772.46€
8 698.30€
9 617.97€

CCNL Funzioni centrali: l’IVC definitiva


CCNL Funzioni centrali: l’IVC definitiva



Stabiliti i nuovi importi dell’indennità di vacanza contrattuale del Comparto Funzioni Centrali, – triennio 2019/2021


Si riportano i nuovi importi dell’IVC 2022 come segnalato dalla Ragioneria di Stato, ricalcolati sulla base dei nuovi stipendi applicati dopo l’entrata in vigore del CCNL 1919-2021


 


MINISTERI – IVC 2022



































































































Qualifica

IVC mensile (in euro) dal 1° aprile al 30 giugno 2022 – 0,30% stipendi tabellari

IVC mensile (in euro) dal 1° luglio 2022 – 0,50% stipendi tabellari

CAPI DIPARTIMENTO/SEGRETARI GENERALI 13,36 22,27
DIRIGENTE I FASCIA 13,36 22,27
DIRIGENTE I FASCIA A TEMPO DETERM. 13,36 22,27
DIRIGENTE II FASCIA 10,44 17,41
DIRIGENTE SANITARIO (EX DIR PROF.SANIT. E DIR II PROF SANIT) 10,44 17,41
DIRIGENTE II FASCIA A TEMPO DETERM. 10,44 17,41
ISPETTORE GENERALE R.E. 8,65 14,42
DIRETTORE DIVISIONE R.E. 8,04 13,40
TERZA AREA – FASCIA 7 8,40 14,01
TERZA AREA – FASCIA 6 7,91 13,18
TERZA AREA – FASCIA 5 7,41 12,36
TERZA AREA – FASCIA 4 6,96 11,61
TERZA AREA – FASCIA 3 6,34 10,57
TERZA AREA – FASCIA 2 6,03 10,04
TERZA AREA – FASCIA 1 5,82 9,71
SECONDA AREA – FASCIA 6 6,01 10,02
SECONDA AREA – FASCIA 5 5,85 9,74
SECONDA AREA – FASCIA 4 5,63 9,50
SECONDA AREA – FASCIA 3 5,30 8,94
SECONDA AREA – FASCIA 2 4,98 8,40
SECONDA AREA – FASCIA 1 4,74 8,00
PRIMA AREA – FASCIA 3 4,83 8,15
PRIMA AREA – FASCIA 2 4,66 7,86
PRIMA AREA – FASCIA 1 4,50 7,60


 


AGENZIE FISCALI



















































































Qualifica

IVC mensile (in euro) dal 1° aprile al 30 giugno 2022 – 0,30% stipendi tabellari

IVC mensile (in euro) dal 1° luglio 2022 – 0,50% stipendi tabellari

DIRIGENTE I FASCIA 13,36 22,27
DIRIGENTE I FASCIA A TEMPO DETERM. 13,36 22,27
DIRIGENTE II FASCIA 10,44 17,41
DIRIGENTE II FASCIA A TEMPO DETERM. 10,44 17,41
ISPETTORE GENERALE R.E. 8,65 14,42
DIRETTORE DIVISIONE R.E. 8,04 13,40
TERZA AREA – F6 7,94 13,23
TERZA AREA – F5 7,41 12,36
TERZA AREA – F4 6,96 11,61
TERZA AREA – F3 6,34 10,57
TERZA AREA – F2 6,03 10,04
TERZA AREA – F1 5,82 9,71
SECONDA AREA – F6 6,03 10,05
SECONDA AREA – F5 5,85 9,74
SECONDA AREA – F4 5,63 9,50
SECONDA AREA – F3 5,30 8,94
SECONDA AREA – F2 4,98 8,40
SECONDA AREA – F1 4,74 8,00
PRIMA AREA – F2 4,66 7,86
PRIMA AREA – F1 4,50 7,60


ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI







































































































Qualifica

IVC mensile (in euro) dal 1° aprile al 30 giugno 2022 – 0,30% stipendi tabellari

IVC mensile (in euro) dal 1° luglio 2022 – 0,50% stipendi tabellari

DIRIGENTE I FASCIA 13,36 22,27
DIRIGENTE I FASCIA A TEMPO DETERM. 13,36 22,27
DIRIGENTE II FASCIA 10,44 17,41
DIRIGENTE II FASCIA A TEMPO DETERM. 10,44 17,41
MEDICO II FASCIA T.P. 10,92 18,20
MEDICO I FASCIA T.P. 8,71 14,52
MEDICO II FASCIA T.D. 8,18 13,63
MEDICO I FASCIA T.D. 6,24 10,40
PROF.STI LEGALI LIV. II DIFF. 11,03 18,38
PROF.STI LEGALI LIV. I DIFF. 9,37 15,61
ALTRI PROF.STI LIV. II DIFF. 11,03 18,38
ALTRI PROF.STI LIV. I DIFF. 9,37 15,61
ISPETTORE GENERALE r.e. 8,66 14,43
DIRETTORE DIVISIONE r.e. 8,05 13,41
POSIZIONE ECONOMICA C5 7,42 12,37
POSIZIONE ECONOMICA C4 6,97 11,62
POSIZIONE ECONOMICA C3 6,35 10,58
POSIZIONE ECONOMICA C2 6,03 10,05
POSIZIONE ECONOMICA C1 5,83 9,72
POSIZIONE ECONOMICA B3 5,63 9,50
POSIZIONE ECONOMICA B2 5,30 8,94
POSIZIONE ECONOMICA B1 4,99 8,41
POSIZIONE ECONOMICA A3 4,89 8,25
POSIZIONE ECONOMICA A2 4,74 8,00
POSIZIONE ECONOMICA A1 4,51 7,60

Il via al Premio di Risultato 2022 nelle Poste Italiane



Siglato il 29 luglio 2022 il verbale di accordo sul Premio di Risultato 2022 in Poste Italiane.


L’intesa si basa sostanzialmente su una proroga per il solo anno 2022 e prevede un incremento economico del 5% (100 euro medi) che tiene conto del rialzo inflattivo e di importanti novità per quanto riguarda la possibilità di avvalersi – su base volontaria – di benefici ulteriori tramite la piattaforma del Welfare aziendale. Entro la fine dell’anno le Parti si incontreranno per avviare un confronto per la costruzione di un impianto regolatorio di valenza triennale per il 2023-205.
La determinazione del Premio verrà definita secondo i criteri di raggiungimento del parametro EBIT del Gruppo.
In particolare viene disposto un credito aggiuntivo pari a 50 € per la destinazione di una somma di almeno del 10% del PdR, un altro di ulteriori 100 € scegliendo la parte del 50% e ulteriori 50 € quando viene scelta la quota del 90%.
Previsto un Bonus ulteriore di 50 euro qualora non vi sia stata da parte del lavoratore alcuna assenza nel corso dell’anno.


DIREZIONE STAFF






































LIVELLO

PREMIO 2022

QUOTA NAZIONALE

QUOTA REGIONALE

F 838,84 503,31 335,54
E 1.131,23 678,74 452,49
D 1.277,90 766,74 511,16
C 1.277,90 766,74 511,16
B 1.309,30 785,58 523,72
A2 2.008,92 1.205,35 803,57
A1 2.645,47 1.587,28 1.058,19


PRODUZIONE SPORTELLERIA






































LIVELLO

PREMIO 2022

QUOTA NAZIONALE

QUOTA REGIONALE

E 2.007,11 1.204,27 802,84
D 2.258,22 1.354,93 903,29
C 2.359,93 1.415,96 943,97
B 2.419,38 1.451,63 967,75
A2 COLL – A2 DUP – REFERENTE COORDINAMENTO UP 2.512,04 1.507,22 1.004,81
A1 DUP 2.520,00 1.512,00 1.008,00
A1 DUP CENTRALI 2.782,68 1669,61 1.113,07


PRODUZIONE RECAPITO


















LIVELLO

PREMIO 2022

QUOTA NAZIONALE

QUOTA REGIONALE

E 1.850,55 1.110,33 740,22
D 1.997,58 1.198,55 799,03
C 2.090,41 1.254,24 836,16


PRODUZIONE CRP






































LIVELLO

PREMIO 2022

QUOTA NAZIONALE

QUOTA REGIONALE

F 984,60 590,76 393,84
E 1.514,98 908,99 605,99
D 1.629,59 977,75 651,83
C 1.711,36 1.026,81 684,54
B 1.753,44 1.052,06 701,38
A2 – A2 VENDITORI IMPRESE/P.A.L. 2.100,38 1260,23 840,15
A1 2.736,95 1.642,17 1.094,78


La corresponsione dell’importo del premio spettante a livello individuale avverrà con le competenze del mese di giugno 2023 ed in coerenza con i tempi di approvazione del bilancio. In tale sede verrà effettuato il riproporzionamento pro-quota.
L’erogazione del premio avverrà esclusivamente nel caso in cui si sia raggiunta la soglia di accesso dell’indicatore EBIT del Gruppo Poste Italiane.

Sospensione attività per temperature elevate: chiarimenti per le richieste di CIGO

In considerazione dell’eccezionale ondata di calore che sta interessando tutto il territorio nazionale e dell’incidenza che tali condizioni climatiche possono determinare sulla sospensione o riduzione delle attività lavorative, l’Inps fornisce chiarimenti sull’eventuale riconoscimento della cassa integrazione ordinaria (Messaggio 28 luglio 2022, n. 2999).

In caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa delle temperature elevate, il datore di lavoro può chiedere la concessione del trattamento di integrazione salariale ordinario (o “CIGO”) con la casuale “eventi meteo”.
A tal fine sono considerate temperature elevate, quelle superiori a 35° centigradi.
L’Inps chiarisce che anche temperature inferiori a 35° centigradi possono determinare l’accoglimento della domanda di cassa integrazione ordinaria qualora entri in considerazione la valutazione non solo della temperatura rilevata dai bollettini meteo, ma anche quella cd. “percepita”, che è più elevata di quella reale.
Tale situazione, ad esempio, si determina nelle giornate in cui si registra un elevato tasso di umidità che concorre significativamente a determinare una temperatura “percepita” superiore a quella reale.
Pertanto, la valutazione della temperatura rilevata nei bollettini meteo deve tenere conto anche del grado di umidità, atteso che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata.
Anche la tipologia di lavorazione in atto e le modalità con le quali la stessa viene svolta costituiscono un elemento di rilievo per valutare positivamente l’integrabilità della causale “evento meteo” per temperature elevate, anche quando le stesse siano inferiori a 35° centigradi.
Dalla valutazione delle predette caratteristiche, infatti, può emergere la rilevanza della temperatura “percepita” rispetto a quella reale, in considerazione della particolare incidenza che il calore determina sul regolare svolgimento delle lavorazioni.
Ne sono esempio i lavori di stesura del manto stradale, i lavori di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni, le lavorazioni all’aperto che richiedono indumenti di protezione e, in generale, tutte le fasi lavorative che avvengono in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o macchinari particolarmente sensibili al forte calore. Inoltre, possono essere prese in considerazione anche le lavorazioni al chiuso allorché non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro.
Le risultanze delle predette valutazioni dovranno essere riportate nella motivazione del provvedimento adottato.


L’Inps precisa, inoltre, che il datore di lavoro, nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica, deve indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, nonché le cause, riconducibili all’eccessivo calore che hanno determinato la sospensione/riduzione delle attività lavorative.
Nel caso in cui i predetti elementi non siano stati forniti, l’Inps attivare con le consuete modalità il supplemento istruttorio.


L’Istituto sottolinea, inoltre, che la CIGO è riconoscibile in tutti i casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, dispone la sospensione/riduzione delle lavorazioni in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, purché le cause che hanno determinato detta sospensione/riduzione non siano imputabili al datore di lavoro stesso o ai lavoratori.
Pertanto, anche nel caso in cui le sospensioni/riduzioni siano disposte dal datore di lavoro su indicazione del responsabile della sicurezza per cause riconducibili alle temperature eccessive rilevate sul luogo di lavoro, è possibile inoltrare la richiesta di integrazione salariale ordinaria.
Qualora alla domanda non sia stata allegata l’attestazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, la stessa è richiesta dall’Istituto mediante il supplemento di istruttoria. L’integrazione non è necessaria acquisizione se il datore di lavoro autocertifica il possesso dell’attestazione nella relazione tecnica allegata alla domanda.

Firmato un protocollo per lo sviluppo del settore Calzaturiero


Firmato un protocollo per lo sviluppo del settore Calzaturiero

Sottoscritto un protocollo di Intesa per l’adozione di misure idonee a sostenere il settore italiano della calzatura

Il settore calzaturiero deve essere messe in condizione di competere maggiormente nei mercati internazionali, adottando misure di lungo periodo e superando quelle previste da una fase emergenziale, per approdare a provvedimenti che consentano di affrontare, con concretezza e determinazione, i problemi strutturali.


Con l’ Etichettatura d’origine obbligatoria ben evidente nel prodotto:


1) il consumatore verrà tutelato e potrà fare una scelta consapevole se acquistare un prodotto italiano o proveniente da paesi diversi, anche extraeuropei;


2) i rivenditori dovranno specificare la provenienza del prodotto e non potranno più, a parità di prezzo, far passare per fatto in Italia un prodotto che italiano non è..


Le imprese produttrici italiane che concorrono ai bandi pubblici costituiscono una nicchia nel settore delle calzature da salvaguardare e sviluppare.


I vari Enti che, all’interno della Pubblica Amministrazione, promuovono i bandi per la fornitura devono definire maggiormente i perimetri di azione degli assegnatari, sia nell’ambito delle normative applicabili che dei costi, a vario titolo, da sostenere. Tra questi, anche quello relativo al costo minimo della manodopera che rappresenta, di per sé stesso, un ulteriore elemento di garanzia della qualità del prodotto e della fornitura nel suo complesso.


Attualmente chi produce in Italia è gravato da costi che lo rendono sempre perdente nei confronti di chi produce all’estero.


In tal senso, ASSOCALZATURIFICI e FILCTEM – FEMCA – UILTEC, chiedono la certificazione presso il Ministero del Lavoro, del costo del lavoro del Settore Calzature Industria, così come avviene per gli altri settori soggetti a bandi di gara per l’assegnazione di lavori pubblici (es. Lavanderie Industriali e Servizi affini).


Pertanto, ASSOCALZATURIFICI e FILCTEM – FEMCA – UILTEC hanno redatto un documento analitico ed esplicativo delle proposte tecniche inerenti alle tematiche sopra elencate, da presentare ai Ministeri interessati e all’opinione pubblica attraverso un momento di incontro con la stampa.


Protocollo sicurezza Covid-19 nel Credito Cooperativo

Stipulato lo scorso 29 luglio 2022, il protocollo condiviso del Credito Cooperativo in tema di misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19.

Le Parti considerando l’andamento generale della situazione epidemiologica rispetto alle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV- 2/COVID-19 a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, dei soci e dei clienti, hanno condiviso di continuare a fornire alle Aziende della Categoria indicazioni operative aggiornate, finalizzate ad incrementare nei luoghi di lavoro l’efficacia delle misure precauzionali volte a contenere e a contrastare l’epidemia da SARS-CoV-2/COVID-19.
Con il presente Protocollo, in considerazione delle specificità del Credito Cooperativo, sono state definite le previsioni utili a prevenire e contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19, nonché a contribuire alla tutela della salute delle lavoratrici e dei lavoratori presso le aziende del Credito Cooperativo, considerando che i provvedimenti normativi fino ad oggi intervenuti in tema di prevenzione, contrasto e contenimento alla diffusione del contagio da SARS-CoV-2/COVID-19, nel periodo emergenziale e post emergenziale, hanno, tempo per tempo, stabilito che restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi.
Le Parti indicano alle Aziende del Credito Cooperativo il mantenimento di effettive ed efficaci misure che incrementino i livelli di tutela e protezione per le persone, anche al fine di consentire la continuità dei servizi.
Il presente Protocollo decorre dalla sua sottoscrizione fino al 31 ottobre 2022.


Decreto Semplificazioni: comunicazione Inail per smart working

Dal 1° settembre 2022 viene prevista una forma semplificata di comunicazione dei rapporti di lavoro agile ai fini dell’assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (DDL di conversione del Decreto semplificazioni)

Il Decreto Semplificazioni (nel testo modificato sulla base del DDL di conversione approvato al Senato) modifica la disciplina del lavoro agile (cd. “smart working”) in materia di assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali.
In particolare, è previsto che a decorrere dal 1° settembre 2022, ai fini dell’esecuzione del rapporto di lavoro subordinato in modalità agile, il datore di lavoro è tenuto a comunicare in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile.
Le modalità e i termini di effettuazione della suddetta comunicazione saranno definiti con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
I dati così comunicati vengono resi disponibili all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con le modalità previste dal codice dell’amministrazione digitale.
In caso di omissione della suddetta comunicazione è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria  da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.

Scuole private religiose – Agidae: incentivo economico di produttività ad agosto


 



 


Erogato, con la retribuzione del mese di agosto, un premio annuale di professionalità, al personale delle scuole Private Religiose – Agidae


Il CCNL prevede, per il personale assunto a tempo indeterminato, una progressione economica orizzontale sulla base dei seguenti indici:


a) PER IL PERSONALE DOCENTE























 

Elementi di progressione economica Punti

 

1 Presenza effettiva sul lavoro per l’intera settimana, intendendo per settimana intera l’assolvimento dell’orario individuale contrattuale indipendentemente dalla sua distribuzione settimanale. Si considera servizio anche il periodo di godimento di ferie aggiuntive maturate con le 70 ore + 1 per settimana
2 Rispetto standard di qualità per Istituti certificati + 10
3 Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla scuola (massimo 5 punti) + 1 ogni 6 ore di corso
4 Partecipazione documentata a corsi liberamente scelti, inerenti la mansione svolta (massimo 5 punti) + 1 ogni 6 ore di corso
5 Partecipazione con gli alunni a concorsi, gare e altre iniziative promosse sul territorio, da enti pubblici e/o privati, da effettuarsi in orario extracurriculare + 2 per ciascun evento


Per il calcolo delle presenze di cui al punto 1 :
– sono escluse le ferie ordinarie e i periodi di sospensione dell’attività didattica nelle vacanze scolastiche di Natale e di Pasqua, fermo restando che gli altri periodi di sospensione dell’attività didattica sono utili al raggiungimento delle 35 settimane
– le settimane utili non possono essere inferiori a 35 settimane per anno scolastico (1° settembre – 31 agosto);


– la presenza effettiva in servizio è riconosciuta anche per il periodo di partecipazione a corsi di formazione di cui al punto 3 organizzati o indicati dalla scuola e per la partecipazione agli eventi di cui al punto 5;
– i corsi di formazione liberamente scelti dal docente di cui al punto 4 e fruiti con permesso retribuito vengono considerati utili alla sola maturazione del punteggio per la partecipazione ai corsi.


b) PER IL PERSONALE NON DOCENTE



















 

Elementi di progressione economica Punti

 

1 Presenza effettiva sul lavoro per l’intera settimana, intendendo per settimana intera l’assolvimento dell’orario individuale contrattuale indipendentemente dalla sua distribuzione settimanale (minimo 35 settimane). + 1 per settimana
2 Rispetto standard di qualità per Istituti certificati + 5
3 Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla scuola (massimo 5 punti) + 1 ogni 6 ore di corso
4 Partecipazione documentata a corsi liberamente scelti, inerenti la mansione svolta (massimo 5 punti) + 1 ogni 6 ore di corso


Per il calcolo delle presenze di cui al punto 1 :
– sono escluse le ferie;
– le settimane utili non possono essere inferiori a 35 settimane per anno scolastico (1° settembre – 31 agosto);
– la presenza effettiva in servizio è riconosciuta anche per il periodo di partecipazione a corsi di formazione di cui al punto 3 organizzati o indicati dalla scuola;
– i corsi di formazione liberamente scelti di cui al punto 4 e fruiti con permesso retribuito vengono considerati utili alla sola maturazione del punteggio per la partecipazione ai corsi.


PER TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE:


– L’orario individuale contrattuale ai fini della presenza settimanale si considera assolto anche nei casi di fruizione dei permessi di cui all’art. 9 e dei permessi orari retribuiti.
– Ai fini della determinazione del premio di produttività è computato il periodo obbligatorio di 5 mesi di congedo di maternità.
– In caso di part-time limitato ad alcuni periodi dell’anno (c.d. ciclico), le 35 settimane annuali minime di presenza effettiva sono ridotte in proporzione ai mesi di prestazione stabiliti nel contratto individuale.
Sarà riconosciuto un premio annuale di professionalità (PAP), erogato con la retribuzione del mese di agosto dell’anno di riferimento, al personale che abbia raggiunto:
– 35 punti del punteggio previsto dalla tabella: sarà riconosciuto un importo pari a 150,00 euro riproporzionato all’orario individuale di lavoro per i lavoratori part-time;
– da 36 a 50 punti del punteggio previsto dalla tabella: sarà riconosciuto un importo pari a 180,00 euro riproporzionato all’orario individuale di lavoro per i lavoratori part-time;
– oltre 50 punti del punteggio previsto dalla tabella: sarà riconosciuto un importo pari a 220,00 euro riproporzionato all’orario individuale di lavoro per i lavoratori part-time.
Ai lavoratori che per tre anni consecutivi avranno ottenuto il Premio Annuale di merito, verrà consolidato su base annua il 70% della media triennale dei premi acquisiti.
Tale consolidamento verrà erogato in 13 quote mensili come elemento aggiuntivo personale di retribuzione (POC: Progressione Orizzontale di Carriera).
Il tempo di maturazione del punteggio al fine del PAP è riferito all’anno scolastico.

Deleghe dell’identità digitale tramite web meeting


2 ago 2022 Via libera alla nuova funzionalità per la registrazione delle deleghe dell’identità digitale da remoto. Per consentire la delega anche da parte di chi non può recarsi fisicamente presso una Struttura territoriale INPS e non possiede un’identità digitale, è stata avviata, in maniera sperimentale, una nuova modalità a distanza tramite web meeting (INPS, messaggio 1 agosto 2022, n. 3026).


Richiesta del servizio


Per richiedere il servizio è necessario effettuare una prenotazione attraverso uno dei seguenti canali:
– area personale “MyINPS”, funzione “Prenota”, accessibile dal portale web istituzionale;
– app INPS Mobile;
– servizio di Prima accoglienza presso le Filiali metropolitane, le Direzioni provinciali, le Filiali provinciali e le Agenzie complesse;
– operatori del servizio di Contact Center Multicanale, con esclusione del servizio automatico di prenotazione sportelli che non prevede la possibilità di effettuare prenotazioni in modalità web meeting.


Il delegato candidato, accedendo con la propria identità digitale, selezionando lo sportello dedicato “Deleghe dell’Identità Digitale in Web Meeting” selezionerà una data e un’ora tra quelle proposte indicando gli estremi identificativi del delegante.


Lo sportello sarà operativo nelle giornate di martedì e giovedì nella fascia oraria che va dalle 9,00 alle 12,00.


Erogazione del servizio


Per l’erogazione del servizio è necessaria la compresenza del delegato e del delegante e la capacità di quest’ultimo di interagire ed esprimere, in piena consapevolezza, la sua volontà di delega.


Il giorno dell’appuntamento, il delegato candidato accederà all’area riservata “MyINPS” e attenderà l’apertura della sessione di web meeting da parte dell’operatore INPS.


Per l’accesso al servizio telematico è necessario il possesso di un dispositivo con connessione Internet, munito di videocamera, microfono ed eventuali cuffie/altoparlanti, indispensabili per la modalità in videochiamata, oggetto di registrazione. Il servizio non potrà essere erogato nella modalità richiesta in mancanza dei predetti supporti o nel caso in cui, in fase di accesso al servizio in video, il delegante e il delegato non diano il consenso alla registrazione.


L’Inps, evidenzia, altresì, che durante la sessione sarà necessario disporre e trasmettere copia digitale della modulistica prevista e comprensiva dei documenti di identità che dovranno essere esibiti anche in originale a video.

Rettifica delle retribuzioni per gli amministratori di condominio



Sottoscritto un accordo di errata corrige CCNL per Dipendenti di “Studi professionali che amministrano condomini o immobili, società di servizi integrati alla proprietà immobiliare” firmato lo scorso 16 luglio 2022.


L’accordo riporta le Tabelle con gli importi corretti  della Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile afferente ai livelli C1 (ex 5° livello) ed Operatore di Vendita di Seconda Categoria.
Per cui, a far data dal 1° luglio 2022, la Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile da riconoscere ai Lavoratori dovrà essere conforme a quella riportata nelle successive Tabelle.


Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile in vigore dal 1° Luglio 2022 (oltre le altre voci maturate dal lavoratore: IMC, Scatti, Indennità ecc.)































































































































































































































Regione

Quad.

A1

A2

B1

B2

C1

C2

D1

D2

Lombardia 2.723,25 2.391,75 2.169,75 1.950,75 1.783,00 1.668,50 1.558,00 1.468,00 1.342,00
Trentino 2.713,25 2.383,75 2.162,75 1.944,75 1.778,00 1.663,50 1.554,00 1.465,00 1.338,00
Liguria 2.713,25 2.383,75 2.162,75 1.943,75 1.778,00 1.663,50 1.553,00 1.464,00 1.338,00
Lazio 2.709,25 2.380,75 2.159,75 1.941,75 1.776,00 1.661,50 1.552,00 1.464,00 1.337,00
Toscana 2.706,25 2.377,75 2.157,75 1.939,75 1.774,00 1.660,50 1.551,00 1.463,00 1.336,00
Emilia Romagna 2.692,25 2.365,75 2.146,75 1.930,75 1.766,00 1.653,50 1.544,00 1.456,00 1.330,00
Friuli 2.685,25 2.359,75 2.141,75 1.925,75 1.762,00 1.649,50 1.541,00 1.454,00 1.328,00
Valle d’Aosta 2.677,25 2.352,75 2.135,75 1.920,75 1.757,00 1.645,50 1.538,00 1.451,00 1.325,00
Umbria 2.677,25 2.352,75 2.135,75 1.920,75 1.757,00 1.645,50 1.538,00 1.451,00 1.325,00
Piemonte 2.670,25 2.346,75 2.130,75 1.916,75 1.753,00 1.642,50 1.535,00 1.448,00 1.323,00
Veneto 2.645,25 2.325,75 2.111,75 1.899,75 1.739,00 1.629,50 1.523,00 1.437,00 1.312,00
Marche 2.617,25 2.301,75 2.090,75 1.880,75 1.722,00 1.614,50 1.509,00 1.425,00 1.301,00
Abruzzo 2.589,25 2.277,75 2.068,75 1.861,75 1.705,00 1.599,50 1.496,00 1.412,00 1.289,00
Sicilia 2.590,25 2.277,75 2.069,75 1.861,75 1.706,00 1.600,50 1.496,00 1.413,00 1.290,00
Puglia 2.585,25 2.274,75 2.066,75 1.859,75 1.703,00 1.598,50 1.495,00 1.411,00 1.288,00
Campania 2.582,25 2.270,75 2.063,75 1.856,75 1.701,00 1.596,50 1.493,00 1.410,00 1.287,00
Sardegna 2.579,25 2.269,75 2.062,75 1.855,75 1.700,00 1.595,50 1.492,00 1.410,00 1.287,00
Calabria 2.546,25 2.240,75 2.036,75 1.833,75 1.681,00 1.578,50 1.477,00 1.396,00 1.273,00
Basilicata 2.545,25 2.239,75 2.035,75 1.832,75 1.680,00 1.578,50 1.476,00 1.395,00 1.273,00
Molise 2.544,25 2.238,75 2.035,75 1.831,75 1.680,00 1.577,50 1.476,00 1.395,00 1.273,00


Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile in vigore dal 1° Luglio 2022 per Operatori di Vendita (oltre le altre voci maturate dal Lavoratore: IMC, Scatti, Indennità ecc.)







































































































Regione

Op. Vendita 1° Categoria

Op. Vendita 2° Categoria

Op. Vendita 3° Categoria

Lombardia 1.604,70 1.501,65 1.402,20
Trentino 1.600,20 1.497,15 1.398,60
Liguria 1.600,20 1.497,15 1.397,70
Lazio 1.598,40 1.495,35 1.396,80
Toscana 1.596,60 1.494,45 1.395,90
Emilia Romagna 1.589,40 1.488,15 1.389,60
Friuli 1.585,80 1.484,55 1.386,90
Valle d’Aosta 1.581,30 1.480,95 1.384,20
Umbria 1.581,30 1.480,95 1.384,20
Piemonte 1.577,70 1.478,25 1.381,50
Veneto 1.565,10 1.466,55 1.370,70
Marche 1.549,80 1.453,05 1.358,10
Abruzzo 1.534,50 1.439,55 1.346,40
Sicilia 1.535,40 1.440,45 1.346,40
Puglia 1.532,70 1.438,65 1.345,50
Campania 1.530,90 1.436,85 1.343,70
Sardegna 1.530,00 1.435,95 1.342,80
Calabria 1.512,90 1.420,65 1.329,30
Basilicata 1.512,00 1.420,65 1.328,40
Molise 1.512,00 1.419,75 1.328,40


 


Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile in vigore dal 1° Luglio 2023 (oltre le altre voci maturate dal Lavoratore: IMC, Scatti, Indennità ecc.)































































































































































































































Regione

Quad.

A1

A2

B1

B2

C1

C2

D1

D2

Lombardia 2.779,50 2.440,50 2.213,50 1.989,50 1.818,00 1.701,00 1.588,00 1.496,00 1.367,00
Trentino 2.769,50 2.432,50 2.206,50 1.983,50 1.813,00 1.696,00 1.584,00 1.493,00 1.363,00
Liguria 2.769,50 2.432,50 2.206,50 1.982,50 1.813,00 1.696,00 1.583,00 1.492,00 1.363,00
Lazio 2.765,50 2.429,50 2.203,50 1.980,50 1.811,00 1.694,00 1.582,00 1.492,00 1.362,00
Toscana 2.762,50 2.426,50 2.201,50 1.978,50 1.809,00 1.693,00 1.581,00 1.491,00 1.361,00
Emilia Romagna 2.748,50 2.414,50 2.190,50 1.969,50 1.801,00 1.686,00 1.574,00 1.484,00 1.355,00
Friuli 2.741,50 2.408,50 2.185,50 1.964,50 1.797,00 1.682,00 1.571,00 1.482,00 1.353,00
Valle d’Aosta 2.733,50 2.401,50 2.179,50 1.959,50 1.792,00 1.678,00 1.568,00 1.479,00 1.350,00
Umbria 2.733,50 2.401,50 2.179,50 1.959,50 1.792,00 1.678,00 1.568,00 1.479,00 1.350,00
Piemonte 2.726,50 2.395,50 2.174,50 1.955,50 1.788,00 1.675,00 1.565,00 1.476,00 1.348,00
Veneto 2.701,50 2.374,50 2.155,50 1.938,50 1.774,00 1.662,00 1.553,00 1.465,00 1.337,00
Marche 2.673,50 2.350,50 2.134,50 1.919,50 1.757,00 1.647,00 1.539,00 1.453,00 1.326,00
Abruzzo 2.645,50 2.326,50 2.112,50 1.900,50 1.740,00 1.632,00 1.526,00 1.440,00 1.314,00
Sicilia 2.646,50 2.326,50 2.113,50 1.900,50 1.741,00 1.633,00 1.526,00 1.441,00 1.315,00
Puglia 2.641,50 2.323,50 2.110,50 1.898,50 1.738,00 1.631,00 1.525,00 1.439,00 1.313,00
Campania 2.638,50 2.319,50 2.107,50 1.895,50 1.736,00 1.629,00 1.523,00 1.438,00 1.312,00
Sardegna 2.635,50 2.318,50 2.106,50 1.894,50 1.735,00 1.628,00 1.522,00 1.438,00 1.312,00
Calabria 2.602,50 2.289,50 2.080,50 1.872,50 1.716,00 1.611,00 1.507,00 1.424,00 1.298,00
Basilicata 2.601,50 2.288,50 2.079,50 1.871,50 1.715,00 1.611,00 1.506,00 1.423,00 1.298,00
Molise 2.600,50 2.287,50 2.079,50 1.870,50 1.715,00 1.610,00 1.506,00 1.423,00 1.298,00


Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile in vigore dal 1° Luglio 2023 per Operatori di Vendita (oltre le altre voci maturate dal Lavoratore: IMC, Scatti, Indennità ecc.)







































































































Regione

Op. Vendita 1° Categoria

Op. Vendita 2° Categoria

Op. Vendita 3° Categoria

Lombardia 1.636,20 1.530,90 1.429,20
Trentino 1.631,70 1.526,40 1.425,60
Liguria 1.631,70 1.526,40 1.424,70
Lazio 1.629,90 1.524,60 1.423,80
Toscana 1.628,10 1.523,70 1.422,90
Emilia Romagna 1.620,90 1.517,40 1.416,60
Friuli 1.617,30 1.513,80 1.413,90
Valle d’Aosta 1.612,80 1.510,20 1.411,20
Umbria 1.612,80 1.510,20 1.411,20
Piemonte 1.609,20 1.507,50 1.408,50
Veneto 1.596,60 1.495,80 1.397,70
Marche 1.581,30 1.482,30 1.385,10
Abruzzo 1.566,00 1.468,80 1.373,40
Sicilia 1.566,90 1.469,70 1.373,40
Puglia 1.564,20 1.467,90 1.372,50
Campania 1.562,40 1.466,10 1.370,70
Sardegna 1.561,50 1.465,20 1.369,80
Calabria 1.544,40 1.449,90 1.356,30
Basilicata 1.543,50 1.449,90 1.355,40
Molise 1.543,50 1.449,00 1.355,40


Le Tabelle riportate nel presente documento, sostituiscono integralmente quelle dell’art. 232 del CCNL depositato al CNEL.