Privacy: sistema che monitora la presenza dei minori stranieri non accompagnati


Il Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati (SIM) è conforme alla disciplina di protezione dati (Garante privacy, nota 1 settembre 2022, n. 494).


 


In particolare, il SIM consente di monitorare la presenza dei minori stranieri non accompagnati, di tracciarne gli spostamenti sul territorio nazionale e di gestirne i dati relativi all’anagrafica, allo status e al loro collocamento.
La disciplina era stata già oggetto di uno schema di Dpcm, che il Consiglio di Stato aveva ritenuto non idoneo a disciplinare le attribuzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia, indicando invece la necessità di adottare un regolamento governativo.
Il nuovo testo recepisce pressoché integralmente le osservazioni rese dal Garante in un parere del 2019.
Dalle finalità del trattamento, di cui è titolare il Ministero, sono state infatti espunte quelle statistiche, di studio, di informazione e ricerca, mentre sono state precisate le modalità e le garanzie con cui legittimare la diffusione dei dati. Lo schema di regolamento precisa inoltre le tipologie di dati e di operazioni eseguibili e le modalità di accesso alle informazioni del SIM.
Al compimento del diciottesimo anno d’età, è previsto che i dati del minore possano essere conservati esclusivamente per il tempo, non superiore a 5 anni, necessario ad adempimenti di natura amministrativa o contabile o allo svolgimento di politiche di integrazione; alla scadenza del periodo i dati devono essere cancellati o anonimizzati.

Licenziamento: illegittimo il controllo investigativo sull’inadempimento


1 set 2022 È illegittimo il licenziamento intimato per motivi disciplinari al dipendente, quando la condotta dello stesso sia stata rilevata a seguito di controlli effettuati da agenzia investigativa esterna. Tale controllo deve, infatti, limitarsi agli atti illeciti non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione da parte del lavoratore, riservato al controllo diretto del datore di lavoro e dei suoi collaboratori (Corte di Cassazione, Ordinanza 24 agosto 2022, n. 25287).


La Corte d’appello territoriale confermava la decisione di primo grado di rigetto dell’impugnativa di licenziamento intimato al dipendente di una banca per motivi disciplinari.


Al lavoratore, la cui attività era connotata da una certa flessibilità riguardo all’orario e alla sede di svolgimento dell’attività, era stato contestato di essersi allontanato dal luogo di lavoro, in orario lavorativo, per compiti estranei al suo inquadramento professionale, essendo stati registrati, mediante controlli effettuati da agenzia investigativa, incontri estranei all’area o sede di lavoro (supermercati e palestre), non connessi all’attività lavorativa, in luoghi distanti anche decine di chilometri dalla sede di lavoro.


I Giudici di merito, in particolare, ritenevano legittimi i controlli effettuati mediante agenzia investigativa che avevano interessato il lavoratore nell’ambito della più ampia indagine avente ad oggetto la violazione dei permessi ex L. 104/92 da parte di una collega, con la quale lo stesso dipendente era stato ripreso più volte.


Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello, lamentando tra i motivi violazione e falsa applicazione di legge in relazione al controllo della prestazione lavorativa mediante agenzia investigativa esterna. Lo stesso ha sostenuto, difatti, che tale controllo deve limitarsi agli atti illeciti non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione da parte del lavoratore, non potendo sconfinare nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria, riservata al controllo diretto del datore di lavoro e dei suoi collaboratori ex art. 3 St. Lav..


Il ricorso è stato accolto dalla Suprema Corte, la quale, ha preliminarmente ribadito i principi enunciati in ordine alla portata degli artt. 2 e 3 della I. n. 300 del 1970, che delimitano, a tutela della libertà e dignità del lavoratore, la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi, e cioè per scopi di tutela del patrimonio aziendale e di vigilanza dell’attività lavorativa.
La Corte non ha mancato di evidenziare che le disposizioni in questione non precludono il potere dell’imprenditore di ricorrere alla collaborazione di soggetti esterni, come nel caso in argomento un’agenzia investigativa; tuttavia il controllo non può riguardare, in nessun caso, né l’adempimento, né l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, essendo l’inadempimento stesso riconducibile, come l’adempimento, all’attività lavorativa, che è sottratta a tale vigilanza.
Il controllo esterno, quindi, deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione e resta, pertanto, precluso al di fuori di tali limiti, ferma restando l’eccezione rappresentata dai casi in cui il ricorso ad investigatori privati sia finalizzato a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti.
Sulla scorta di tanto, la Corte di Legittimità ha concluso che l’attività investigativa mediante controllo esterno, ancorché occasionata da analogo, pur legittimo, controllo nei confronti di altro dipendente, come nel caso in argomento, esplicandosi nell’orario di lavoro del lavoratore, cioè durante l’espletamento dell’attività lavorativa da parte sua, finisce con l’incidere direttamente e, quindi, al di fuori dei limiti consentiti, su detta attività.


Determinato l’EVR 2022 per i lavoratori edili di Lecco (Industria e Artigianato)



1 SET 2022 Firmato il 14/7/2022, tra ANCE LECCO SONDRIO, CONFARTIGIANATO IMPRESE LECCO e FENEAL-UIL Alta Lombardia, FILCA-CISL di Monza Brianza Lecco, FILLEA-CGIL di Lecco, l’accordo per la determinazione dell’E.V.R. 2022


Le Parti, in applicazione dell’accordo 5/6/2018 per la provincia di Lecco – Edilizia Industria ed Edilizia Artigianato – nell’incontro del 14/7/2022 ai fini della determinazione dell’E.V.R., hanno convenuto che:


– per l’anno 2022 l’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), dovrà essere erogato ai dipendenti delle imprese edili ed affini industriali ed artigiane della Provincia di Lecco nella misura del 3% (corrispondente al 75% del 4%) dei minimi di paga base e di stipendio in vigore al 1° luglio 2014 e 24 gennaio 2014, rispettivamente per le imprese industriali e per le imprese artigiane settore edile ed affini;


– come previsto dall’accordo 5 giugno 2018, l’E.V.R. verrà corrisposto nel corso dell’anno 2022, soli dipendenti in forza nei singoli mesi, in 6 quote mensili a decorrere dalle competenze del mese di luglio 2022 e- fino alle competenze del mese di dicembre 2022, negli importi riportati nell’Allegato “B” al presente accordo, di cui è parte integrante;


– agli operai ed agli apprendisti operai l’EVR andrà erogato mensilmente, su base orarla, per le sole ore di lavoro ordinarlo effettivamente lavorate, entro II limite di 173 ore mensili;


– agli impiegati ed agli apprendisti impiegati il valore dell’E.V.R. verrà erogato, su base mensile, in misura piena nel caso di intera mensilità effettivamente lavorata, mentre, in caso di mensilità non interamente lavorata, verrà erogalo in quote giornaliere, per le sole giornate di lavoro ordinario effettivamente prestate, anche parzialmente: a tal fine il valore giornaliero è stato ottenuto applicando convenzionalmente al valore mensile il divisore giornaliero 20.


Per i rapporti a tempo parziale tali valori andranno riparametrati proporzionalmente rispetto al tempo pieno;


– agli apprendisti che passeranno In qualifica nel corso dell’anno, l’E.V.R. verrà corrisposto nella misura prevista per gli operai ed impiegati a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello del passaggio in qualifica.


Tabelle importi EVR da erogare dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 ai dipendenti delle imprese edili ed affini Provincia di Lecco


IMPRESE INDUSTRIALI


Operai





















Livello

Importo EVR orario

0,19000
0,18390
0,16530
0,14130
Discontinui senza alloggio 0,12720
Discontinui con alloggio 0,11310


Impiegati































Livello

Importo EVR mensile

Importo EVR giornaliero x full time – convenzionalmente 20 gg/mese

48,02130 2,44607
44.02890 2,20145
36,69060 1,83453
34,24530 1,71227
31,79680 1,58994
28,61910 1,43096
24,46080 1,22304


IMPRESE ARTIGIANE


Operai















Livello

Importo EVR orario

0,19920
0,18630
0,16470
0,14370


Impiegati































Livello

Importo EVR mensile

Importo EVR giornaliero x full time – convenzionalmente 20 gg/mese

50,99520 2,54976
44,61810 2,23091
37,17570 1,85879
34,43670 1,72184
32,20560 1,61028.
28,46820 1,4234.1
24,87210 1,24361


IMPRESE INDUSTRIALI


Apprendistato Professionalizzante


Apprendisti Operai – Valori orari





















Livello

1° e 2° semestre

3° e 4° semestre

5° semestre

6° semestre

0,14256 0,15444 0,16830 0,17820
0.13241 0,14344 0,15632 0,16551
0,11902 0,12893 0,1-4051 0,14877


Apprendisti Impiegati – Valori mensili







































Livello

1° e 2° semestre

3° e 4° semestre

5° semestre

6° semestre

35,22334 38,15861 41.58311 44,02917
31,70031 34,34254 37,42457 39,62601
26.41723. 28,61867 31,18701 33,02154
24,65662- 26,71133 29,10851 30,82077
22,89514 24,80306 27,02898 28,61892
20,60575 22,32290 24,32624 25,75719


Apprendisti Impiegati – Valori giornalieri







































Livello

1° e 2° semestre

3° e 4° semestre

5° semestre

6° semestre

1,76117 1,90793 2,07916 2,20146
1,58504 1,71713 1,87123 1,98130
1,32086 1,43093 1,55935 1,65108
1,23283 1,33557 1,45543 1,5410’4
1,14476 1,24015 1,35145 1,43095
1,03029 1,11614 1,21831 1,28786


IMPRESE ARTIGIANE


Apprendistato Professionalizzante


Apprendisti Operai – Valori orari











Gruppo

1° semestre

2° semestre

3° e 4° semestre

5° e 6° semestre

7° e 8° semestre

9° e 10° semestre

0,13786 0,14159 0,14718 0,16022 0,16953 0,17885













Gruppo

1° semestre

2° semestre

3° semestre

4° semestre

5° semestre

6° e 7° semestre

8° semestre

9° semestre

0,13041 0,13786 0,14159 0,14718 0,15090 0,16022 0,16953 0,17885











Gruppo

1° semestre

2° semestre

3° e 4° semestre

5° e 6° semestre

7° semestre

8° semestre

0,12188 0,12517 0,13011 0,14164 0,14988 0,15811











Gruppo

1° semestre

2° semestre

3° semestre

4° semestre

5° semestre

6° semestre

0,12188 0,12517 0,13011 0,13835 0,14988 0,15811

Il via alla smonetizzazione delle festività nella TIM S.p.A.

Con accordo del 28 luglio 2022, la TIM S.p.A. ha considerato la smonetizzazione delle festività del 25 dicembre 2022 e del 1° gennaio 2023.

Con il recente accordo le Parti hanno convenuto che in relazione alle festività nazionali del 25 dicembre 2022 e 1° gennaio 2023 cadenti di domenica, a tutto il personale di TIM S.p.A. – purché in servizio alle predette date – è riconosciuto, per ciascuno dei suddetti giorni, in luogo del regime economico e normativo di cui all’art. 28 del vigente CCNL TLC:

a. un giorno di permesso retribuito, da fruirsi a giornata intera;

b. 4 ore di permessi retribuiti, riproporzionati nei confronti del personale con rapporto di lavoro part-time.

INAIL: misure di prevenzione e protezione nella stampa 3D

Dall’INAIL le indicazioni sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dai possibili rischi connessi alle lavorazioni con l’utilizzo della “stampa 3D” (Comunicato 30 agosto 2022).

Partendo da un modello digitale, la “stampa 3D” consente la realizzazione di oggetti tridimensionali attraverso un metodo di produzione additivo.
La tecnica più usata è l’estrusione, in cui un filamento di materiale passa attraverso un ugello riscaldato ad alta temperatura, quindi il materiale fuso viene depositato sopra una piattaforma di lavoro più fredda e strato dopo strato vengono costruiti i piani bidimensionali dell’oggetto programmato. I materiali utilizzati sono di diversa natura: classici (polimeri, ceramiche, vetro, metalli e legno) e innovativi (bio e nano-materiali).
Tale tecnologia di produzione è impiegata in modo crescente e sempre più diffuso nel settore aerospaziale, automobilistico, meccanico, nel comparto manifatturiero e in quello medicale, grazie all’impatto sui costi di produzione e alla facilità di utilizzo.
Proprio in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche dei principali materiali usati e alla tecnica di lavorazione, l’INAIL ha rilevato la probabilità:
– di rischi da esposizione che potrebbero portare a potenziali effetti tossici sull’apparato respiratorio (come nel caso dei materiali plastici e metallici);
– di rischi di natura biologica derivanti dalla generazione di aerosol e contaminazione microbica delle superfici di lavoro (come nel caso dell’uso di materiali biologici).
Riguardo ai nanomateriali, pur in assenza di dati su conseguenze a lungo termine, l’INAIL ha rilevato “potenziali effetti avversi per la salute” dall’esposizione a nanomateriali ingegnerizzati (es. nanoparticelle di ossidi di metalli e nanotubi di carbonio).


Sulla base della valutazione dei possibili rischi derivanti della “stampa 3D”, l’INAIL ha raccomandato l’adozione di misure di prevenzione e protezione dagli stessi, principalmente attraverso la riduzione delle emissioni e del numero di lavoratori potenzialmente esposti.
Poiché però nello specifico della stampa 3D spesso non risulta possibile eliminare o sostituire l’agente nocivo, né modificare la modalità di lavorazione, né tantomeno ridurre il numero degli addetti coinvolti, l’INAIL ha suggerito di potenziare le misure strutturali di contenimento del rischio (come ad esempio le tecniche di aspirazione o di ventilazione dei locali), oppure di prevedere l’uso di dispositivi adeguati di protezione individuale (come maschere facciali filtranti di tipo FFP2, guanti in gomma monouso, occhiali e abbigliamento di protezione).
Resta fondamentale, comunque, un’adeguata formazione dei lavoratori e una maggiore condivisione delle procedure da attuare, allo scopo di incrementare consapevolezza dei rischi e modalità di lavoro più sicure.


Edilizia Territoriale Lecco: rinnovo per i settori dell’Industria e dell’Artigianato

 



 


Firmato il 21 luglio 2022, tra Ance Lecco Sondrio, Confartigianato Imprese Lecco e Feneal-Uil Alta Lombardia, Filca-Cisl Monza Brianza Lecco, Fillea-Cgil Lecco, l’accordo per il rinnovo del CIPL per la Provincia di Lecco per tutte le imprese e i lavoratori del settore dell’Industria e dell’Artigianato edile

Il presente accordo che entra in vigore il 1° luglio 2022, ed avrà validità sino al 30 giugno 2023, dispone quanto segue:


Concorso spese pasto
– a decorrere dal 1° luglio 2022 il valore giornaliero viene incrementato da Euro 10,00 a Euro 10,20;
– a decorrere dal 1° ottobre 2022 il valore giornaliero viene incrementato da Euro 10,20 a Euro 10,50,


Indennità sostitutiva di mensa
– a decorrere dal 1° luglio 2022 il valore giornaliero viene incrementalo da Euro 7,80 a Euro 8,00 (convenzionalmente Euro 160,00 mensili x mensilità aggiuntive impiegati);
– a decorrere dal 1° ottobre 2022 il valore giornaliero viene incrementato da Euro 8,00 a Euro 8,30 (convenzionalmente Euro 166,00 mensili x mensilità aggiuntive impiegati);
L’indennità sostitutiva di mensa spetta anche per le giornate di lavoro svolte nella modalità del lavoro agile (“smart working”).


Buoni pasto elettronici
– Operai
Fatte salve le migliori condizioni in uso presso le aziende, in alternativa all’indennità sostitutiva di mensa, ed alle medesime condizioni, il datore di lavoro potrà erogare buoni pasto elettronici giornalieri del valore nominale di Euro 8,00 ciascuno, a decorrere dal 1° luglio 2022, incrementalo ad Euro 8,30 a decorrere dal 1° ottobre 2022.
Fermo restando che al buoni pasto si applicano i criteri e le modalità di erogazione in atto per l’indennità sostitutiva di mensa, si conferma che i buoni pasto verranno corrisposti con esclusione del computo delle quote di accantonamento presso la Cassa Edile, in quanto nella determinazione dei valori su indicati si è già tenuto conto dell’incidenza di ferie, festività e gratifica natalizia.
I buoni pasto sono computati esclusivamente al fini del calcolo del trattamento di fine rapporto e dell’indennità sostitutiva di preavviso in quanto, nella determinazione della loro misura, è già stato tenuto conto delle maggiorazioni per ferie, festività, permessi e gratifica natalizia di cui all’art. 18 del CCNL 3 marzo 2022 (industria edile) ed art. 21 del CCNL 4 maggio 2022 (artigianato edile).
I buoni pasto non spettano agli operai che si avvalgono del servizio di mensa attuato in una delle forme previste dal presente contratto integrativo provinciale, salvo il caso degli operai impossibilitali ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza dell’organizzazione del cantiere, delle mansioni svolte e delle loro particolari condizioni di salute debitamente comprovate, e non sono altresì dovuti all’operaio al quale vengano rimborsate a piè di lista le spese di vitto.
L’erogazione dei buoni pasto, con l’indicazione del relativo valore nominale, dovrà essere riportata ogni mese nel LUL dei singoli lavoratori.


– Impiegati
Fatte salve le migliori condizioni in uso presso le aziende, in alternativa all’indennità sostitutiva di mensa, ed alle medesime condizioni, a decorrere dal 1° luglio 2022 il datore di lavoro potrà erogare buoni pasto elettronici giornalieri del valore nominale di Euro 8,00 ciascuno (convenzionalmente Euro 160,00 mensili per le mensilità aggiuntive), incrementalo ad Euro 8,30 a decorrere dal 1° ottobre 2022 (convenzionalmente Euro 166,00 mensili per le mensilità aggiuntive).
Difformemente da quanto previsto per gli operai, i buoni pasto vengono computati ai fini degli istituti contrattuali di cui all’Accordo Interconfederale 20 aprile 1956 (trattamento di fine rapporto, indennità sostitutiva di preavviso, ferie, festività e 13ma mensilità), nonchè ai fini del premio annuo di cui all’art. 64 e del premio di fedeltà di cui all’art. 65 del CCNL 3 marzo 2022 e del CCNL 4 maggio 2022, rispettivamente per le imprese dell’industria edile e dell’artigianato edile.


L’erogazione dei buoni pasto, con l’indicazione del relativo valore nominale, dovrà essere riportata ogni mese nel LUL dei singoli lavoratori.


Elemento Variabile della Retribuzione (EVR)


– DETERMINAZIONE EVR A LIVELLO PROVINCIALE
Con il presente accordo si regola la disciplina dell’elemento variabile della retribuzione (EVR) da valere par le imprese operanti nel territorio della Provincia di Lecco che applicano i CC.CC.NN.LL. dell’Industria e dell’Artigianato Edile.
La misura massima erogabile dell’EVR per il periodo di vigenza del presente contratto collettivo provinciale è fissata nel 4% dei minimi del CCNL dell’Edilizia Industriale e dell’Edilizia Artigianale rispettivamente in vigore alla data dal 1 luglio 2014 e del 4 maggio 2022.
Per la verifica dell’andamento congiunturale del settore edile nella Provincia di Lecco, correlato ai risultati conseguiti In termini di produttività, qualità e competitività, al fine di determinare l’importo dell’EVR a livello territoriale erogabile per la Provincia di Lecco, sono utilizzati i seguenti indicatori con la corrispondente incidenza ponderale:
1. numero, lavoratori iscritti alla Cassa Edile in Provincia di Lecco: 25%;
2. monte salari denunciato alla Cassa Edile dalle Imprese in Provincia di Lecco: 25%;
3. ore lavorate denunciate alla Cassa Edile dalle Imprese in Provincia di Lecco al netto delle ore di Cassa integrazione per mancanza di lavoro: 25%;
4. numero imprese iscritte alla Cassa Edile in Provincia di Lacco: 25%;
Ai fini della determinazione dell’EVR, qualora nessuno o solo un parametro risultasse pari o positivo, nessuna erogazione sarà dovuta.
Qualora invece risultino pari o positivi almeno due parametri, l’erogazione sarà dovuta nella misura della somma delle incidenze ponderali di detti parametri, fino alla misura del 100% della percentuale (4%) fissata dalla contrattazione collettiva nazionale per te imprese industriali e per te imprese artigiane, in caso di 4 parametri pari o positivi.
A tal fine, le Parti si incontreranno annualmente entro il 20 gennaio di ciascun anno per procedere alla verifica degli indicatori ed, in caso di esito positivo, alla conseguente determinazione dell’EVR erogabile, nonchè dei criteri e delle modalità di corresponsione.
Per la valutandone dell’andamento dei parameli! individuali a livello provinciale par l’anno di competenza 2022, la verifica degli Indicatori dovrà essere effettuata entro il 20 gennaio 2023 tramite raffronto tra il triennio 2022/2021/2020 ed il triennio 2021/2020/2022.
Per le verifiche relative all’anno seguente, il triennio preso a base di riferimento per il suddetto raffronto slitterà in avanti di un anno.
In caso di esita positivo, l’EVR andrà erogalo ai lavoratori in quote mensili nel corso dell’anno civile successivo all’ultimo anno del triennio più recente oggetto della verifica, negli importi definiti in sede di verifica e con le seguenti modalità:


– agli operai ed agli apprendisti operai l’EVR andrà erogato mensilmente, su base oraria, per le sole ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, entro il limite di 173 ore mensili;
– agli impiegati ed agli apprendisti impiegati il valore dell’EVR verrà erogato, su base mensile, in misura piena nel caso di intera mensilità effettivamente lavorata, mentre, in caso di mensilità non interamente lavorata, verrà erogato in quote giornaliere, per le sole giornate di lavoro ordinario effettivamente prestate, anche parzialmente: a tal fine il valore giornaliero si ottiene applicando convenzionalmente al valore mensile il divisore giornaliero 20.
Per i rapporti a tempo parziale tali valori andranno riparametrati proporzionalmente rispetto al tempo pieno;
– agli apprendisti che passeranno in qualifica nel corso dell’anno, l’EVR verrà corrisposto nella misura prevista per gli operai ed impiegati a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello del passaggio in qualifica.


– DETERMINAZIONE EVR A LIVELLO AZIENDALE
Definita la percentuale a livello provinciale, al livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:


– ore lavorate denunciate In Cassa edile, secondo le medesime modalità individuate al livello territoriale;
– volume d’affari IVA, cosi come rilevabile esclusivamente dalie dichiarazioni annuali IVA dell’impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.


Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto, al triennio precedente, l’azienda provvederà ad erogare l’EVR nella misura stabilita a livello provinciale, secondo i criteri sopra esposti.
Qualora entrambi i parametri a livello aziendale risultassero negativi, l’EVR non sarà erogato.
Qualora solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, l’azienda erogherà l’EVR in misura pari al 50% della misura stabilita a livello provinciale.
Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l’EVR nella misura rissata a livello territoriale.


Premio una tantum
Con le competenze afferenti il mese di luglio 2022, a tutti i lavoratori di qualsiasi categoria e livello, inclusi gli apprendisti e con la sola esclusione dei tirocinanti, in forza nel mese di luglio 2022, verrà erogato, a titolo di un “Premio una tantum”, un importo lordo infrazionabile di Euro 30,00, da riparametrare proporzionalmente all’orario di lavoro a tempo pieno per i part-time.
Per i lavoratori con contratto di lavoro intermittente, a tempo determinalo o indeterminato, ed i lavoratori che nel mese di luglio 2022 risultino in aspettativa non retribuita, il premio andrà erogato soltanto a condizione che nel mese di luglio 2022 abbiano svolto l’attività lavorativa per almeno la metà più una delle ore lavorabili nel mese, ovvero 05 ore per i rapporti full time (da riparametrare proporzionalmente per i part-time).
Tale premio, da includere tra le competenze correnti, non ha incidenza sui singoli istituti retributivi legali e contrattuali, indiretti e differiti, compreso il trattamento di fine rapporto e – per gli operai – le contribuzioni e gli accantonamenti in Cassa Edile.


Aliquote Cassa Edile
Le parti si danno reciprocamente atto che gli accordi di rinnovo del 3 marzo 2022 e 4 maggio 2022, dei CC.CC.NN.LL. rispettivamente per l’industria e per l’artigianato edile, hanno previsto:


– l’istituzione del “Fondo FNAPE” e la determinazione dell’aliquota di finanziamento (contributo APE) a carico delle aziende nella misura del 4,09%, a decorrere dal 1° ottobre 2022;
– l’istituzione, presso ogni singola Cassa Edile, del “Fondo territoriale per la qualificazione del settore – Formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori”, alimentato da un contributo a carico dei datori di lavoro nella misura dello 0,20%, a decorrere dal 1° ottobre 2022.


A far date dal 1° ottobre 2022 la misure delle aliquote di contribuzione alla cassa Edile di Como e Lecco verranno pertanto conseguentemente ed automaticamente adeguate alle previsioni degli accordi di rinnovo dei CCNL sopra richiamati.

 

Enfea Salute: in vigore il nuovo piano sanitario

31 AGO E in vigore, dal 1° settembre 2022, il nuovo Piano Sanitario di Enfea Salute


 


L’Ente Bilaterale Enfea , a cui aderiscono le imprese che applicano i CCNL UNIGEC/UNIMATICA, UNIONCHIMICA, UNITAL, CONFAPI ANIEM, UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI sottoscritti con le Federazioni aderenti a CGIL, CISL e UIL, fornisce prestazioni ai lavoratori dipendenti delle imprese che applicano i sudetti CCNL che hanno contratti a tempo indeterminato comprensivi anche dei lavoratori in part-time o a domicilio; a tempo determinato di durata non inferiore ai 6 mesi a decorrere dalla data di assunzione e di apprendistato.


Il nuovo Piano Sanitario sarà disponibile per la consultazione nella pagina dedicata www.enfeasalute.it/guida-al-piano-sanitario/ a partire dal 1° settembre prossimo, valido fino al 31 agosto 2025.


Nonostante il periodo complesso che il Paese sta attraversando, il Fondo ha confermato per il prossimo triennio tutte le garanzie attualmente previste per lavoratrici e lavoratori;


Inoltre, il nuovo Piano prevederà la stabilizzazione della prestazione “Prevenzione malattie dell’apparato respiratorio” – introdotta in risposta alla Pandemia da COVID-19 – e il rafforzamento dell’Area Ricovero grazie all’aggiunta delle neoplasie maligne.


A subire variazioni saranno anche le franchigie previste in caso di prestazioni di alta specializzazione e visite specialistiche, effettuate presso strutture convenzionate, e i massimali per l’implantologia.

Licenziamento: efficacia della comunicazione in forma indiretta


La volontà del datore di licenziare può essere comunicata al lavoratore anche in forma indiretta, purché chiara, atteso che non sussiste per il datore l’onere di adoperare formule sacramentali (Corte di Cassazione, Ordinanza 5 agosto 2022, n. 24391).


Un dipendente della provincia di Benevento, a seguito di infarto al miocardio, veniva dichiarato dalla Commissione medica di verifica non idoneo permanentemente al servizio in modo assoluto come dipendente della P.A. in base all’art. 55 d.lgs. n. 165/2001;
conseguentemente con Determinazione Dirigenziale n. 119/2014 del 15/12/2014 il rapporto di lavoro veniva risolto con decorrenza 1/1/2015 per l’assoluta e permanente inidoneità al servizio dello stesso.


La Corte d’Appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Benevento, ha dichiarato risolto il rapporto di lavoro tra il predetto ente e il lavoratore dal 16 gennaio 2015; nello specifico, essa ha ritenuto il recesso avvenuto in forma incontestabilmente scritta e, pur giudicando non dimostrato il fatto storico della comunicazione di tale D.D. al dipendente, ha tuttavia, ritenuto dimostrata la conoscenza da parte del lavoratore della D.D. dal 16/1/2015, avendo lo stesso dichiarato di averne acquisito copia informalmente presso gli uffici dell’amministrazione;
la stessa Corte d’Appello ha perciò giudicato efficace da tale data la risoluzione del rapporto, sussistendo i requisiti della forma scritta del recesso e della conoscenza da parte del destinatario.


Avverso tale sentenza il dipendente ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la mancata dimostrazione da parte del datore di lavoro della comunicazione formale del recesso, contenuta in D.D. di collocamento a riposo per inidoneità al servizio, e contestando gli effetti della conoscenza aliunde da parte dello stesso del relativo provvedimento.


La Suprema Corte ha ritenuto infondato il ricorso, rigettando la tesi difensiva secondo cui la determina dirigenziale di collocamento a riposo avrebbe dovuto essere in ogni caso comunicata in copia conforme ed in originale all’interessato, con conseguente irrilevanza della sua conoscenza aliunde; difatti, sul punto i Giudici di legittimità hanno richiamato, in tema di forma del licenziamento, l’art. 2, L. n. 604/1966. Quest’ultimo esige, a pena di inefficacia, che il recesso sia comunicato al lavoratore per iscritto, ma non prescrive modalità specifiche di comunicazione; da tanto discende che, non sussistendo per il datore di lavoro l’onere di adoperare formule sacramentali, la volontà di licenziare può essere comunicata al lavoratore anche in forma indiretta, purché chiara.


I Giudicanti hanno, altresì, rilevato, che il prospettato pericolo di avere ricevuto una copia non conforme all’originale è puramente astratto: difatti, la contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, come nel caso sottoposto ad esame, bensì va operata in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale.

Autonomi e professionisti: le regole per ottenere il “bonus 200 euro”

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha firmato il decreto attuativo che disciplina i criteri e le modalità di fruizione del cd. “bonus 200 euro” da parte dei lavoratori autonomi e dei professionisti (MLPS – Comunicato 10 agosto 2022)

I beneficiari dell’indennità una tantum (cd. “bonus 200 euro”) sono i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS, nonché i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza che, nel periodo d’imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.
I beneficiari devono risultare iscritti alle menzionate gestioni previdenziali al 18 maggio 2022, con partita IVA e attività lavorativa avviata e devono aver eseguito almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020.


L’indennità è pari a 200 euro ed è corrisposta dall’Inps ovvero dall’ente di previdenza di appartenenza.


Il beneficio non è compatibile con le medesime indennità riconosciute alle altre categorie di lavoratori (Dipendenti, assimilati, pensionati, percettori di prestazioni assistenziali).


Ai fini del riconoscimento dell’indennità, deve essere presentata apposita istanza agli enti di previdenza a cui il beneficiario è obbligatoriamente iscritto, nei termini, con le modalità e secondo lo schema predisposto dai singoli Enti previdenziali. All’istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale, nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.
Nell’istanza deve essere rilasciata una dichiarazione di responsabilità attestante:
a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
b) di non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50;
c) di non aver percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro;
d) di essere iscritto alla data del 18 maggio 2022 ad una delle gestioni previdenziali dell’INPS o degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
e) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.
L’indennità è corrisposta sulla base dei dati dichiarati dal richiedente e disponibili all’ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta a successiva verifica, anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall’amministrazione finanziaria e ogni altra amministrazione pubblica che detenga informazioni utili.

Accertamento della gravità e proporzionalità della sanzione espulsiva


Il giudice di merito, in ordine all’accertamento della gravità e proporzionalità della sanzione espulsiva, è tenuto a valutare la legittimità e la congruità della sanzione inflitta, tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda, con giudizio che, se sorretto da adeguata e logica motivazione, è incensurabile in sede di legittimità.

La Corte d’appello, nel caso specifico, ha dichiarato l’inefficacia del licenziamento disciplinare per violazione procedurale attinente alla omessa affissione del CCNL. La Corte di Cassazione, adita a seguito di ricorso della società, ha cassato la sentenza, osservando che la violazione procedurale posta a base della declaratoria di inefficacia del licenziamento (mancata affissione della disposizione del CCNL Commercio che equiparava l’assenza ingiustificata al caso in cui il lavoratore non avesse dato tempestiva comunicazione dell’assenza) riguardava un obbligo che non necessitava l’inclusione nel codice disciplinare, contenuto in una norma volta a sanzionare un comportamento integrante doveri fondamentali dei lavoratore, dallo stesso conoscibili senza necessità di specifica previsione.
In sede di rinvio, la Corte d’appello rilevò che il lavoratore, assente dal servizio dal 15 aprile 2014, aveva dato notizia dell’assenza mediante SMS inviato a un collega, affinché costui avvisasse la direzione, senza sincerarsi che il messaggio fosse pervenuto a destinazione, e il successivo 17 aprile aveva inviato mail contenente certificazione medica per giustificare l’assenza, inviando soltanto il 24 aprile certificazione medica idonea a giustificare le successive assenze intervenute dal 18 in poi; che nelle giustificazioni formali il lavoratore aveva ascritto il ritardo a disservizi del sistema informatico di diretto collegamento con l’Inps in dotazione del medico curante; che sulla base del descritto compendio probatorio era stato irrogato licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata protrattasi per 3 giorni.
La Corte, quindi, aveva proceduto al giudizio di proporzionalità della sanzione, rilevando che la condotta del lavoratore, pur improntata a superficialità, avendo affidato la comunicazione a un messaggio inoltrato a un terzo, non era di gravità tale da giustificare il licenziamento, posto che lo stesso medico curante aveva confermato che di aver dovuto inoltrare la certificazione in forma cartacea per problemi nel sistema di collegamento.
La Corte territoriale si è attenuta agli accertamenti già compiuti nelle fasi processuali antecedenti e in base ai quali la Corte di Cassazione ha emesso la sentenza rescindente, limitandosi a valutare i dati processuali già emersi ai fini della valutazione in ordine alla proporzionalità della sanzione, né la stessa ricorrente indica, nel rispetto della richiesta specificità della censura, quali punti della sentenza di rinvio abbiano esorbitato dai limiti del decisum di cassazione.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del CCNL Commercio per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, rilevando che il comportamento del lavoratore è esistente e di particolare gravità, né è suscettibile di attenuazione in base al principio di proporzionalità, codificato nell’art. 2106 c.c., risiedendo la ratio della disciplina collettiva nella esigenza di evitare che impedimenti nell’esecuzione della prestazione lavorativa possano cagionare pregiudizio alla controparte.
Il motivo è inammissibile poiché il giudice del merito ha dato conto delle ragioni in forza delle quali la condotta del ricorrente non è meritevole della sanzione espulsiva, anche mediante riferimento ai concomitanti disservizi del sistema di comunicazione del sistema sanitario, e il giudizio in ordine alla gravità e proporzione della sanzione espulsiva adottata sono demandati all’apprezzamento del giudice di merito, che – anche qualora riscontri l’astratta corrispondenza dell’infrazione contestata alla fattispecie tipizzata contrattualmente – è tenuto a valutare la legittimità e congruità della sanzione inflitta, tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda, con giudizio che, se sorretto, come nella specie, da adeguata e logica motivazione, è incensurabile in sede di legittimità (Cassazione, ordinanza 24 agosto 2022, n. 25286).