CCNL Noleggio Automezzi (Anav): con ottobre nuovi minimi ed erogazione dell’EGR



Dal 1° ottobre incrementi retributivi per i dipendenti da imprese esercenti il noleggio autobus con conducente e le relative attività correlate


Il rinnovo del contratto per i dipendenti da imprese esercenti il noleggio autobus con conducente e le relative attività correlate, siglato il 6 ottobre 2022 tra Anav e la Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, ha stabilito l’incremento dei minimi retributivi a partire dal mese di ottobre 2023. 





































Livello Minimo
Quadro 1 1.592,50 euro
Quadro 2 1.592,50 euro
A 1 1.592,50 euro
A 2 1.496,94 euro
B 1 1.353,62 euro
B 2 1.289,92 euro
B 3 1.234,19 euro
C 1 1.210,30 euro
C 2 1.066,97 euro
C 3 995,30 euro
C 4 796,25 euro

Nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell’anno precedente (1° gennaio-31 dicembre) non abbiano percepito altri trattamenti economici, anche forfetari, individuali o collettivi comunque soggetti a contribuzione oltre a quanto spettante dal CCNL, viene riconosciuto ai dipendenti a tempo indeterminato, ai lavoratori dipendenti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi, incluso i lavoratori stagionali, e alle altre tipologie di lavoro subordinato in forza al 1° gennaio di ogni anno, un importo annuo pari a 150,00 euro lordi a titolo di “Elemento di garanzia retributiva”, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal CCNL. Detto importo, riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in funzione del normale orario di lavoro, viene corrisposto pro-quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestati dal lavoratore, anche in modo non consecutivo, nell’anno precedente. A tal fine, la prestazione di lavoro superiore a 15 giorni è considerata, a questi effetti, come mese intero. Tale importo, da erogare con le competenze del mese di ottobre, è escluso dalla base di calcolo del TFR ed è quantificato considerando in esso anche i riflessi su tutti gli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione dell’elemento di garanzia, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo viene corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze.

Eventi alluvionali maggio 2023: sospensione dei termini dei ricorsi amministrativi

L’INAIL ricorda che, per i soggetti interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal mese di maggio 2023, il periodo di sospensione applicabile ai ricorsi amministrativi in materia di tariffe dei premi è quello dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 (INAIL, circolare 25 settembre 2023, n. 43).

Il D.L. n. 61/2023, meglio noto come “Decreto Alluvioni”, tra le altre misure urgenti in favore dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza, il domicilio, la sede legale, la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali, ha previsto anche la sospensione dei termini in materia di giustizia civile e penale (articolo 2).

 

In sede di conversione del predetto decreto, la Legge n. 100/2023 è intervenuta con modificazioni proprio sull’articolo 2, comma 4, eliminando dal quarto periodo del comma il riferimento ai ricorsi amministrativi.

 

Nella sua nuova formulazione, dunque, l’articolo 2, nell’ultima parte del comma 4, prevede che sono altresì sospesi, per lo stesso periodo (ovvero dal 1° maggio al 31 luglio 2023) e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché i termini di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali. 

 

Per la sospensione dei ricorsi amministrativi, invece, la norma a cui fare riferimento è ora quella contenuta nell’articolo 4, commi 1 e 2 del D.L. n. 61/2023 che stabilisce, quale arco temporale di riferimento, quello che va dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.

 

L’INAIL recepisce tale modifica e, nella circolare in oggetto, precisa, appunto, che, relativamente ai ricorsi in materia di tariffe dei premi assicurativi, si applica il periodo di sospensione dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 stabilito dal suddetto articolo 4, commi 1 e 2. 

 

Si ricorda che il termine sospeso in argomento è quello di 30 giorni previsto dall’articolo 4 del D.P.R. n. 314/2001 e che i ricorsi sono quelli di cui agli articoli 1 e 2 del medesimo decreto presidenziale, ovvero:

 

ricorsi al Consiglio di amministrazione dell’INAIL, avverso i provvedimenti dell’Istituto riguardanti l’applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, compresi quelli adottati direttamente dall’INAIL; 

 

ricorsi alle sedi territoriali dell’INAIL, avverso provvedimenti emessi dalla stessa sede concernenti a) l’oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione infortuni e igiene dei luoghi di lavoro, limitatamente al primo biennio di attività, e per andamento infortunistico, adottati secondo le modalità di applicazione delle tariffe dei premi approvate; b) l’oscillazione del tasso supplementare di tariffa per l’assicurazione contro la silicosi e l’asbestosi. 

PreviAmbiente: nuova modalità trimestrale di versamento della contribuzione al Fondo

Dal 1° gennaio 2024 le imprese associate al Fondo sono chiamate a versare trimestralmente i contributi trattenuti sulle buste paga dei  lavoratori

Il Fondo Pensione PreviAmbiente ha comunicato a tutte le aziende associate le nuove indicazioni operative, valide a partire dal 1° gennaio 2024, per effettuare i versamenti della contribuzione ordinaria per gli iscritti. Le imprese sono chiamate a versare trimestralmente i contributi trattenuti sulle buste paga dei lavoratori.
I versamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario con valuta beneficiario e disponibilità il giorno 16 del mese (oppure primo giorno lavorativo successivo se il 16 cade in un giorno  festivo o di sabato). Nello specifico, gli importi relativi alla contribuzione ordinaria per il I trimestre 2024 dovranno essere versati entro il 16 aprile 2024. Allo stesso modo, gli importi relativi al II, III, IV trimestre dovranno essere versati, rispettivamente, in data 16 luglio 2024, 16 ottobre 2024 e 16 gennaio 2025 e così a seguire. 

Le date di inizio e fine competenza devono essere indicate nel formato AAAAMMGG. Ad esempio, nel caso di  versamento trimestrale del 1° trimestre 2024 le date da indicare saranno: 20240101 – 20240331.
Restano invece invariate le altre indicazioni relative ai versamenti, in particolare la causale del bonifico che dovrà contenere le seguenti informazioni:
– codice fiscale azienda
– ragione sociale
– codice azienda
– data inizio competenza
– data fine competenza separati da “-”.
Il bonifico dovrà essere disposto sulle coordinate bancarie del Fondo Pensione Previambiente. Il versamento degli importi a titolo di contribuzione ordinaria dovrà essere accompagnato dalla contestuale trasmissione della distinta di contribuzione utilizzata per comunicare la tipologia di contributi versati al Fondo (TFR, premio, contributo lavoratore e contributo azienda). 

Il Fondo precisa inoltre che l’omesso o il ritardato versamento della contribuzione ordinaria, oltre il termine tassativamente  indicato in precedenza, ovvero il mancato invio della distinta di contribuzione, determina un’omissione contributiva e la conseguente attivazione della procedura di more e ristori prevista dal fondo pensione.  

Sanilog: novità per i familiari dei lavoratori aderenti al Fondo

Previsti rinnovi e nuove iscrizioni all’assistenza sanitaria integrativa

Dal 9 ottobre al 15 dicembre 2023 per i dipendenti delle aziende che applicano il CCNL Trasporto merci aderenti al Fondo di assistenza sanitaria integrativa, Fondo Sanilog, è possibile il rinnovo della copertura sanitaria per tutto il 2024 a favore del proprio nucleo familiare risultante iscritto già nel 2023, o di poter procedere ad una prima iscrizione del medesimo nucleo per l’anno 2024 con decorrenza della copertura dal 1° gennaio 2024.
Rinnovo della copertura
Per i familiari già iscritti nell’anno 2023, si ricorda la necessità di procedere al rinnovo della copertura per il 2024 attraverso l’accesso alla propria area riservata sul sito del Fondo. In assenza del rinnovo, la polizza scadrà automaticamente il 31 dicembre 2023. Se il lavoratore aderente decide di non voler più rinnovare l’adesione della propria famiglia per il prossimo anno, lo stesso può procedere ad una nuova inclusione in copertura solamente una volta e dopo che siano trascorsi almeno 2 anni dalla data di uscita dalla copertura assicurativa.
Modalità di rinnovo
Per rinnovare l’adesione dei propri familiari già iscritti, occorre andare nella propria area riservata Sanilog, sezione “Anagrafiche”, “Nucleo” e confermare la composizione del nucleo cliccando su “Genera Mav”. In caso di variazioni della composizione del nucleo familiare ossia l’aggiunta di un nuovo componente, è necessario, prima di realizzare il download del bollettino Mav, aggiungere il nominativo cliccando su “Inserisci familiare”, contrassegnare le spunte del modulo privacy e confermare i dati inseriti. Se vuole escludersi un componente del nucleo, il dipendente non deve fare altro che contattare il Fondo che ne valuta la richiesta.
Nuove iscrizioni
L’iscritto che per la prima volta attiva la copertura di assistenza sanitaria per il proprio nucleo familiare, può farlo dal 9 ottobre al 15 dicembre 2023. Si ricorda che l’iscrizione è su base volontaria ed attivata dal dipendente iscritto al Fondo alla data del 9 ottobre. Si ricorda altresì che l’adesione riguarda obbligatoriamente l’intero nucleo ad eccezione di familiari già coperti da altro Fondo o Ente di Assistenza sanitaria integrativa. La copertura decorre dal 1° gennaio 2024.
Modalità di nuova iscrizione
La nuova iscrizione dei familiari avviene accedendo alla propria area riservata del sito del Fondo, nella sezione “Anagrafiche”, “Nucleo”, “Inserisci familiare”, procedendo poi alla compilazione dei dettagli anagrafici dei componenti contrassegnando il modulo privacy e, infine, confermando la composizione del nucleo su “Genera Mav”. Il dipendente non ancora registrato nell’area riservata Sanilog, deve preliminarmente effettuare la procedura di registrazione.
Passaggio all’estensione volontaria a pagamento
Il lavoratore iscritto e che ha già registrato i propri familiari alle prestazioni gratuite benefit, può passare all’estensione a pagamento della copertura Sanilog andando nella sezione “Anagrafiche”, “Nucleo” “Codice fiscale familiare”, modificando per ciascun componente la casella “Tipologia” da “benefit” a “pagamento”, per poi generare il bollettino da pagare su “Genera Mav”.
Contributo annuo
Il contributo annuo per l’assistenza sanitaria integrativa sia per un rinnovo copertura che per una nuova iscrizione deve essere interamente corrisposto da colui che ha aderito entro il prossimo 15 dicembre ed è
pari a:
euro 145,00 per coniuge – convivente “more uxorio”;
euro 125,00 per ciascun figlio.
Il medesimo deve esser pagato per mezzo del bollettino Mav generato a conclusione della conferma del nucleo familiare presso:
– un ufficio postale o sportello bancario;
– on line attraverso il proprio remote banking.
Validità della copertura assicurativa
La copertura assicurativa ha valenza dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 dopodiché scadrà automaticamente a meno che il lavoratore iscritto non proceda esplicitamente al suo rinnovo per il 2025 con le tempistiche e le modalità fornite dal Fondo.
Familiari
Si ricorda che sono considerati familiari del lavoratore iscritto:
– coniuge;
– convivente more uxorio;
– figli conviventi fiscalmente e non fiscalmente a carico.
L’attestazione del nucleo familiare è comprovata dal certificato di stato di famiglia o da un’autocertificazione da sottoscrivere durante la compilazione delle schede anagrafiche componenti il nucleo. 

CCNL Credito: nuovo incontro per il rinnovo

Tra gli argomenti oggetto di discussione l’aumento degli stipendi, nuove assunzioni e più agevolazione sui fringe benefit

Il 21 settembre si è svolto l’incontro tra First-Cisl, Fisac, Unisin, Fabi e Abi per discutere sul rinnovo del CCNL applicabile al personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali.
Secondo i sindacati, è innanzitutto necessario discutere sull’aumento del salario minimo, con la previsione di un incremento di 435,00 euro mensili, dovuti sia agli straordinari risultati conseguiti dal settore sia all’aumento dei tassi BCE sui mutui e, in generale, sulle condizioni economiche delle famiglie.
Altro argomento toccato dai sindacati è stato la necessità di nuove assunzioni, già oggetto di impegno da parte delle aziende.
E’ stata, inoltre, ribadita l’assoluta urgenza di individuare soluzioni al problema degli aggravi dovuti alla penalizzante normativa sui fringe benefit.
Le Organizzazioni sindacali hanno, infine, sottolineato la centralità del contratto nazionale come sede di individuazione delle soluzioni organizzative, delle prospettive future del settore, della trasformazione digitale e come presidio della funzione sociale delle banche per lo sviluppo del Paese.
Per quanto riguarda ABI, invece, è stata espressa l’intenzione di proseguire la trattativa individuando un proprio ordine di aree tematiche, definito nel documento consegnato ai sindacati.
I prossimi incontri si svolgeranno l’11 e 12 ottobre.

CCNL Istruzione e Ricerca: al via la trattativa all’Aran sulle sequenze contrattuali

Prima riunione sulle nuove figure professionali del contratto di ricerca e di quella del tecnologo a tempo indeterminato

Si è svolta il 18 settembre la prima riunione sulle sequenze contrattuali che ha riguardato le nuove figure professionali del contratto di ricerca per università, enti di ricerca e per le istituzioni dell’AFAM e di quella del tecnologo a tempo indeterminato per le università. 
In relazione alla figura del contratto di ricerca introdotto dal DL 36/2022 le OO.SS. hanno sostenuto la necessità di definire non solo la retribuzione, come sostiene l’Aran, ma anche la figura professionale con relativi diritti e doveri, collegandola a quella già esistente nel CCNL nella sezione ricerca, di ricercatore a tempo determinato.
Nel confronto avvenuto è risultata assente qualsiasi azione propositiva da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca e per tal motivo le OO.SS. ritengono indispensabile che la discussione non si esaurisca nel tavolo contrattuale con l’ARAN ma che coinvolga tutti i soggetti interessati a partire da quelli istituzionali.
In particolare anche sulla figura del tecnologo a tempo indeterminato le Parti si sono ritrovate su posizioni distinte. Tutte le organizzazioni sindacali hanno convenuto in merito alla creazione di una distinta disciplina per questa figura professionale, che prenda a riferimento il profilo del tecnologo a tempo indeterminato degli EPR. L’Aran, invece, è rimasta ferma sulla sua posizione, che prevede l’introduzione di un profilo professionale all’interno dell’area delle Elevate Professionalità, ma in virtù della posizione diversa e unitaria di tutte le organizzazioni sindacali sulla creazione di un’apposita figura sganciata dall’attuale ordinamento professionale la discussione è stata aggiornata ad una prossima riunione.
L’Aran, in conclusione, ha dichiarato che eventuali accordi sulle sequenze contrattuali potranno essere sottoscritti soltanto dopo la firma definitiva del contratto e che è prevista una riconvocazione delle Parti sulle materie trattate dopo la discussione iniziale delle altre materie oggetto delle code contrattuali, a partire da quella già calendarizzata il 12 ottobre e la discussione verterà sull’inquadramento professionale del personale afferente alle Aziende Ospedaliere Universitarie.

Lavoratori marittimi: adeguamento del Fondo Solimare

Pubblicato sulla G.U. del 22 settembre 2023 il decreto che adegua i criteri e i limiti della prestazione fornita dal Fondo Solimare a tutela del reddito alle nuove disposizioni dettate dalla normativa  in materia di ammortizzatori sociali (D.M. 8 agosto 2023).

Entrerà in vigore il prossimo 7 ottobre il D.M. 8 agosto 2023 con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali interviene con modifiche sul D.M. n. 90401/2015 istitutivo del Fondo di solidarietà bilaterale del Settore marittimo – Solimare al fine di adeguarne la disciplina a quella dettata in materia di ammortizzatori sociali dal D.Lgs. n. 148/2015.

 

La finalità del Fondo – ridefinita dall’articolo 1, comma 1 del decreto in oggetto – è quella di attuare interventi a tutela del reddito dei lavoratori marittimi e del personale di terra di tutte le imprese armatoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.

 

Il Fondo provvede all’erogazione di un assegno di integrazione salariale di importo pari al trattamento di integrazione salariale vigente, definito ai sensi dell’articolo 3, comma 5-bis del D.Lgs. n. 148/2015, nonché al versamento della contribuzione correlata alla competente gestione assicurativa obbligatoria.

 

L’articolo 3, comma 1, lett. b), intervenendo sull’articolo 6, comma 2 del D.M. n. 90401/2015, stabilisce la durata massima della prestazione in argomento equiparandola a quella fissata dagli articoli 12 e 22 del D.Lgs. n. 148/2015 a seconda della causale invocata (rispettivamente, per le causali ordinarie e per quelle straordinarie), sempre nel rispetto delle durate massime complessive previste. 

 

L’articolo 4 del decreto modifica anche l’articolo 8 del D.M. n. 90401/2015 prevedendo che le domande di accesso alla prestazione sono prese in esame dal Comitato amministratore su base trimestrale, deliberando gli interventi secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse e tenuto conto delle disponibilità del Fondo.

 

Con riferimento alle causali straordinarie, nel rispetto delle durate massime, la singola domanda non può riguardare interventi di volta in volta superiori ai 12 mesi.  

 

L’onere a carico del Fondo per l’erogazione della prestazione di assegno è determinato in misura non superiore a quattro volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro a far data dalla sua iscrizione al Fondo, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso datore di lavoro.

In via transitoria, per le aziende di nuova iscrizione al Fondo con organico compreso tra uno e cinque dipendenti il predetto limite è modificato come segue: nessun limite per le prestazioni erogate nel 2023; dieci volte nell’anno 2024; otto volte nell’anno 2025; sette volte nell’anno 2026; sei volte nell’anno 2027 e cinque volte nell’anno 2028.

CCNL Vigilanza Privata: i sindacati chiedono un confronto per migliorare le condizioni economiche

Previsto un nuovo Tavolo Ministeriale per trovare un’intesa tra le Parti al fine di ottenere un adeguamento significativo delle retribuzioni 

I sindacati stipulanti il CCNL applicabile ai dipendenti di Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari hanno richiesto il proseguimento del confronto in sede ministeriale con le controparti, al fine di discutere sulle condizioni retributive dei lavoratori del settore previste nell’ipotesi di accordo sottoscritta lo scorso 30 maggio.
Secondo i sindacati, inoltre, la sottoscrizione dell’ipotesi ha avuto come obiettivo quello di appianare la critica situazione dei salari, causata da 7 anni di mancato rinnovo del CCNL.
A tal proposito, si è interessata anche la magistratura, al fine di evitare una conclamata incostituzionalità dei livelli retributivi degli addetti ai sevizi di sicurezza. 
È stato, pertanto, convocato il Tavolo Ministeriale per continuare il confronto avviato lo scorso 3 agosto.

Chiarimenti dell’INPS sulla soppressione delle Commissioni mediche di verifica

Dal 1° giugno 2023 le funzioni relative all’accertamento e alla valutazione delle condizioni di inabilità e di inidoneità al lavoro dei dipendenti pubblici sono state trasferite all’Istituto (INPS, messaggio 18 settembre 2023, n. 3243).

L’INPS è tornato a occuparsi della soppressione delle Commissioni mediche di verifica operanti nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze e del trasferimento delle relative funzioni all’Istituto. In effetti, l’INPS era già intervenuto sul tema con i recenti messaggi n. 1834/2023 e n. 2064/2023. 

Del resto, a decorrere dal 1° giugno 2023, ai sensi dell’articolo 45, commi 3-bis e 3-ter, del D.L. n. 73/2022, sono state trasferite all’INPS le funzioni già svolte dalle citate Commissioni. Peraltro, sempre dalla stessa data è stato messo a disposizione delle amministrazioni/enti datori di lavoro il servizio on line per la presentazione delle domande di richiesta di accertamento sanitario.

Pertanto, per le istanze presentate a decorrere dal 1° giugno 2023 la competenza relativa all’accertamento e alla valutazione delle condizioni di inabilità e di inidoneità al lavoro nei confronti del personale civile delle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici e degli enti locali, di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, nonché gli accertamenti medico-legali nei confronti dei familiari superstiti aventi titolo alla pensione indiretta o di reversibilità, sono in capo all’INPS. Di conseguenza, le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali, sulla base delle disposizioni normative sopra richiamate, non possono più effettuare gli accertamenti sanitari relativi alle domande presentate dal 1° giugno 2023. Le Commissioni dovranno invece provvedere a definire le visite mediche delle eventuali domande ancora pendenti alla data del 31 maggio 2023.

L’INPS precisa, infine, che le Commissioni mediche delle ASL, se dovessero ricevere domande dal 1° giugno 2023, avranno cura di informare le amministrazioni/enti datori di lavoro richiedenti in merito alla nuova modalità di trasmissione delle domande in via telematica all’INPS.

Domanda di disapplicazione del massimale contributivo dipendenti P.A., riaperti i termini

L’INPS fornisce indicazioni per l’istruttoria del procedimento e specifiche procedurali per la presentazione della domanda di disapplicazione del massimale contributivo per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni (INPS, circolare 14 settembre 2023, n. 80).  

L’INPS torna a occuparsi della disapplicazione, su domanda, del massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18 della Legge n. 335/1995, prevista dall’articolo 21 del D.L. n. 4/2019 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 26/2019), per i dipendenti di pubbliche Amministrazioni.

 

Infatti, i lavoratori delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 3 del D.Lgs. n. 165/2001, che prestano servizio in settori in cui non risultano attivate forme pensionistiche complementari compartecipate dal datore di lavoro e che siano iscritti a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie possono, su domanda, essere esclusi dal meccanismo del massimale contributivo.

 

Per effetto della modifica apportata al comma 1 dell’articolo 21 del D.L. n. 4/2019 dall’articolo 21, comma 1, D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023, la domanda deve essere proposta entro il 31 dicembre 2023 o entro 12 mesi dalla data di superamento del massimale contributivo.

 

Pertanto, sono riaperti i termini di presentazione della domanda di disapplicazione del massimale contributivo in oggetto e i lavoratori interessati potranno produrre l’istanza rispettando le seguenti scadenze:

 

– entro la data del 31 dicembre 2023 per coloro che entro il mese di aprile 2023 abbiano superato il massimale contributivo;

– entro 12 mesi dalla data di superamento del massimale contributivo se successiva al mese di aprile 2023.

 

Nel caso in cui le domande siano state tardivamente presentate in base alla previgente normativa, le medesime devono essere considerate presentate il 23 aprile 2023 ed esaminate sulla base delle nuove disposizioni, su espressa volontà da parte del richiedente, o respinte in assenza di manifestazione di detta volontà.

 

Non avendo la norma sopra citata efficacia retroattiva, l’INPS precisa che le domande respinte sulla base della previgente normativa non potranno, in ogni caso, essere riesaminate e, conseguentemente, l’interessato dovrà presentare una nuova domanda sulla base dei termini sopra indicati.

 

Le domande devono essere presentate esclusivamente in via telematica, attraverso l’apposito servizio presente sul portale istituzionale dell’INPS.