CCNL Portieri: confronto tra OO.SS. e Confedilizia in vista del rinnovo

Nel recente incontro Confedilizia ha proposto l’eliminazione di alcuni livelli contrattuali 

Il 5 ottobre 2023 è proseguito il confronto per il rinnovo del contratto applicabile ai dipendenti da proprietari di fabbricati tra Confedilizia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. In premessa Confedilizia ha reso noto di aver approfondito alcune delle tematiche presentate dalle OO.SS. nel corso dei recenti incontri e di voler avanzare alcune proposte, con particolare riguardo alle mansioni e all’inquadramento, in un’ottica di semplificazione ed aggiornamento contrattuale.
L’Associazione datoriale, nello specifico, ha proposto l’eliminazione di alcuni livelli (A6 e A7) per sostituirli con delle indennità e aggiornare le mansioni del D3, aumentandone le competenze e gli ambiti di riferimento. Si è poi soffermata sull’individuazione di mansioni accessorie da accostare a quelle già disciplinate tra le parti.
Le organizzazioni sindacali hanno manifestato l’esigenza di avere una proposta scritta e articolata in merito a quanto proposto dall’Associazione datoriale, a fine di poter dibattere nel merito circa le modifiche richieste. 
Il confronto è poi proseguito sul mercato del lavoro, con particolare attenzione al contratto a termine, e sulle necessarie ed opportune esigenze volte a recepire la recente normativa. In materia di malattia e anticipo dell’indennità Inail in caso di infortunio si sono registrati positivi passi in avanti, tesi a dar seguito alle richieste presentate da parte sindacale.
Al termine dell’incontro l’Associazione datoriale ha avanzato una proposta economica. Le Parti hanno poi congiuntamente definito di incontrarsi in ristretta il 27 ottobre.

Prestazioni integrative Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo: arrivano i chiarimenti

Al centro dell’attenzione l’operatività del nuovo processo di gestione dei pagamenti (INPS, circolare 17 ottobre 2023, n. 87).

Dopo la circolare n. 61/2022, l’INPS torna a occuparsi del nuovo processo di gestione dei pagamenti delle prestazioni integrative della cassa integrazione guadagni straordinaria, erogate dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. In particolare, nel caso della circolare in commento, l’Istituto fornisce ulteriori chiarimenti in merito ad alcuni profili operativi del nuovo processo. 

In effetti, dopo l’emergenza da Covid-19, dal 1° aprile 2023 sono tornate ad applicarsi le previsioni di cui all’articolo 5, comma 2, del Decreto interministeriale n. 95269/2016. In pratica, ai fini del calcolo della retribuzione lorda di riferimento, tutti i periodi di mancata prestazione (ad esempio, malattia/maternità, allattamento, adozione/affidamento, permessi ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, congedo parentale, malattia del bambino, donazione di sangue, esami universitari, mancato impiego da parte dell’azienda, CIGS a zero ore) nei 12 mesi immediatamente precedenti l’istanza – a eccezione delle mancate prestazioni riferibili a provvedimenti disciplinari – vanno sterilizzati e, quindi, non entrano nel calcolo della retribuzione media.

Tuttavia, l’INPS rende noto che l’esperienza maturata nella gestione del Fondo ha evidenziato delle specificità, rispetto alle quali si rende necessario fornire una disciplina che risponda alla finalità – posta dallo stesso articolo 5, comma 3, del decreto interministeriale n. 95269/2016 – di evitare che il lavoratore possa subire una decurtazione del beneficio.

Pertanto, per tutte le domande di accesso alle prestazioni integrative presentate a decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare, il periodo di riferimento dei 12 mesi, utilizzato per il calcolo della retribuzione lorda di riferimento, sarà considerato “mobile”, con la possibilità, quindi, di retrocedere nel tempo la finestra temporale di osservazione, fino alla individuazione di 12 retribuzioni mensili utili. Nel caso in cui nei 12 mesi antecedenti la data dell’istanza risultassero mensilità interamente non lavorate e, dunque, non retribuite, si dovrà retrocedere nel tempo fino a concorrenza di 12 mesi retribuiti.

Invece, qualora il lavoratore sia stato assunto dal datore di lavoro istante nel corso del periodo di riferimento, e quindi non risultassero tutte le dodici mensilità utili al calcolo della retribuzione lorda di riferimento, quest’ultima sarà determinata in rapporto al numero di mensilità effettivamente disponibili, non potendo in tale caso applicarsi il criterio del periodo “mobile”.

Per tutte le domande presentate in data anteriore alla data di pubblicazione della circolare in commento rimangono, invece, valide le indicazioni fornite con la circolare n. 132/2016, in ordine alla valutazione del periodo di riferimento, nonché le precisazioni di cui alla circolare n. 97/2017, relativa agli eventi per i quali occorre fare riferimento all’ultima retribuzione utile percepita dal lavoratore.

Flussi Uniemens e semplificazioni alla domanda di accesso

L’INPS rammenta anche che ai fini della corretta esposizione nel flusso Uniemens della retribuzione mensile, è necessario attenersi alle indicazioni fornite al paragrafo 4 della circolare n. 61/2022.

Inoltre, a decorrere dal 1° aprile 2023, all’atto della presentazione della domanda, i datori di lavoro non sono più tenuti a indicare, per ciascun lavoratore, la retribuzione lorda mensile, il numero di ore medie e gli altri dati utili alla determinazione dell’ammontare del trattamento integrativo. 

Il nuovo tracciato da allegare alla domanda è disponibile sul sito dell’INPS, scrivendo sul campo “Ricerca” le parole “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”. Cliccando su “Approfondisci” > “Accedi all’area tematica”, il sito permetterà di accedere come “Amministrazioni, Enti e Aziende” oppure “Intermediari e consulenti”, quindi, verrà proposta la videata di accesso tramite SPID almeno di livello 2, CIE o CNS. Dopo avere terminato l’autenticazione, nel menu di sinistra si dovrà selezionare “CIG e Fondi di solidarietà”> “Invio domande assegno emergenziale”.

Da questa applicazione, nella sezione “Area di download”, sarà possibile scaricare, in base alla tipologia di prestazione da richiedere, il nuovo tracciato da allegare alla domanda, che dovrà essere utilizzato per la trasmissione dei dati relativi a ogni singolo beneficiario.

Lavoratori altamente qualificati: nuove regole per il rilascio della Carta blu UE

Approvato in via definitiva il decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2021/1883 sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 18 ottobre 2023). 

Il Consiglio dei ministri, nella seduta dello scorso 16 ottobre, ha approvato definitivamente il decreto legislativo che introduce nuove regole sull’ingresso e soggiorno dei cittadini stranieri altamente qualificati in attuazione della direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021: si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per l’entrata in vigore delle relative disposizioni.

 

La suddetta direttiva 2021/1883 ridefinisce, con riferimento ai soggetti menzionati, le condizioni di ingresso e di soggiorno per periodi superiori a tre mesi, condizioni poste al fine del riconoscimento di uno specifico permesso di soggiorno, denominato, appunto, Carta blu UE, nonché le condizioni di ingresso e di soggiorno in Stati membri dell’Unione europea diversi dallo Stato membro che per primo abbia concesso la medesima Carta.

 

Si ricorda che la normativa in esame si applica al di fuori delle quote relative ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri e con riferimento ai soggetti che intendano svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un’altra persona, fisica o giuridica.

 

Le nuove norme modificano l’articolo 27 quater del Testo Unico Immigrazione e aggiornano i requisiti e le procedure finalizzate al rilascio della Carta blu UE.

 

Le modifiche approvate mirano, tra l’altro ad ampliare la platea dei lavoratori altamente qualificati di Paesi terzi, legittimata a richiedere il rilascio della Carta blu UE, intervenendo sui requisiti oggettivi e soggettivi per l’accesso e a modificare la procedura di presentazione della richiesta di nulla osta al lavoro da parte del datore di lavoro.

 

Ancora, al fine di rafforzare l’impiego e il reimpiego, si prevede, da un lato, che il titolare di Carta blu UE possa esercitare attività di lavoro autonomo in parallelo all’attività subordinata altamente qualificata e, dall’altro, che possa cercare e assumere un impiego in caso di disoccupazione.

 

Ulteriore obiettivo perseguito è quello di agevolare l’ingresso e il soggiorno in Italia per svolgere un’attività professionale per lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da altro Stato membro.

 

Si mira a garantire più flessibilità nella mobilità sia a breve che di lungo periodo e vengono aggiornate e modificate le procedure per il ricongiungimento familiare.

 

La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha espresso parere positivo sullo schema di decreto legislativo, formulando comunque talune osservazioni riguardo la durata del percorso di studi previsto come requisito per accedere alla Carta blu, essendovi una discrepanza tra quanto previsto dallo schema di decreto (titoli di istruzione superiore di durata almeno biennale) e quanto previsto dalla normativa comunitaria, che fa riferimento a un percorso di studi almeno triennale.

CCNL Commercio (Confcommercio): continuano le trattative per il rinnovo

Non si riesce a trovare un accordo tra le Parti su aumenti degli stipendi, scatti di anzianità e permessi retribuiti 

Il 13 ottobre si sono incontrate Filcams-Cgil, Fisacat-Cisl, Uiltucs-Uil e Confcommercio per continuare le trattative  sul rinnovo del CCNL scaduto il 31 dicembre 2019 ed applicabile ai dipendenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi.
L’incontro non ha avuto un esito positivo.
Innanzitutto per quanto riguarda eventuali aumenti retributivi, Confcommercio non ha una proposta in termini salariali, né è disponibile ad un eventuale ristoro economico per i periodi precedenti al 2023, in particolare il 2022, influenzato dalla crescita dell’inflazione. Inoltre, sempre secondo Confcommercio gli istituti contrattuali riferiti a scatti di anzianità, permessi retribuiti e quattordicesima devono essere ridimensionati a favore di un contratto più innovativo.
I sindacati, invece, sono direzionati a rendere meno povero e maggiormente tutelato il settore, valutando le più opportune iniziative da intraprendere per provare ad imprimere una svolta ai negoziati.

Manageritalia: attivata la polizza Long Term Care temporanea per gli iscritti non autosufficienti

Piano assicurativo per eventi imprevisti di malattia o infortunio realizzato per gli aderenti a Manageritalia non autosufficienti

La polizza assicurativa Long Term Care che tutela le persone non più autosufficienti sta prendendo piede sempre di più nel mercato delle assicurazioni. Questa prevede due tipi di prestazioni:
– una rendita per aiutare l’assicurato e la sua famiglia a sopportare i costi derivanti dalla perdita dell’autosufficienza;
– l’attivazione di una serie di servizi socioassistenziali.
In Italia il mercato delle polizze Long Term Care è caratterizzato da prodotti ad adesione individuale con costi elevati per i singoli assicurati e quindi di difficile sostenibilità. Così Manageritalia ha deciso di realizzare una polizza collettiva Long Term Care temporanea il cui costo è compreso nella quota associativa alla Federazione. Questa è dedicata a tutti i Quadri che hanno un’età inferiore a 69 anni ed il suo contributo è pari ad euro 60,00.
Si tratta di un piano di assicurazione per eventi imprevisti di malattia o infortunio che causano non autosufficienza, garantendo una rendita mensile vitalizia netta di euro 1.000,00 che si attiva nel momento in cui l’associato non è più in grado di svolgere in maniera autonoma 4 delle 6 attività elementari del vivere quotidiano, ossia lavarsi, vestirsi/svestirsi, nutrirsi, andare in bagno, muoversi, spostarsi.
Per accedere alla polizza si deve esser in regola con il pagamento della quota associativa a Manageritalia senza dover rispondere ad alcun questionario sanitario. Restano esclusi solo i portatori di invalidità o coloro che, alla data di ingresso non risultano in grado di svolgere una delle sei attività sopra riportate.
La polizza copre fino al raggiungimento dei 70 anni di età e, oltre a numerosi servizi e vantaggi per la professione e la famiglia, comprende alcune novità in tema di welfare e di sviluppo professionale.

Approvato il Ddl per la Legge di bilancio 2024: i punti sul lavoro

Il governo ha dato il via libera al Disegno di legge con la conferma del taglio del cuneo fiscale e la detassazione dei premi di produttività e dei fringe benefit (Consiglio dei ministri, comunicato 16 ottobre 2023, n. 54).

Il Consiglio dei ministri ha varato il Disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e l’aggiornamento del Documento programmatico di bilancio (DPB). I provvedimenti includono diverse misure riguardanti il lavoro e le imprese, soprattutto sul versante fiscale. Viene, infatti, confermato il taglio del cuneo fiscale già inaugurato nei mesi scorsi e viene previsto anche un intervento sui premi di produttività e sui fringe benefit.

Taglio del cuneo 

Per il rinnovo della misura del taglio del cuneo fiscale-contributivo sono previsti circa 10 miliardi di euro per una decurtazione del 7% per i redditi fino a 25.000 euro, 6% per i redditi fino a 35.000 euro.

Fringe benefit e premi di produttività

È stata confermata anche la detassazione dei premi di produttività al 5% e dei fringe benefit fino a 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico e fino a 1.000 euro per tutti gli altri (i benefici potranno essere riconosciuti anche per pagamenti di affitto e mutuo prima casa).

Inoltre, la decontribuzione assume un volto nuovo con riferimento alle donne lavoratrici, prevedendo che la quota dello sgravio sia pari all’intera quota dei contributi a carico delle lavoratrici stesse, per un anno se hanno 2 figli fino all’età di 10 anni del più piccolo e permanente per quelle che hanno 3 figli fino ai 18 anni del più piccolo.

Rinnovo dei contratti della pubblica amministrazione

Per i rinnovi dei contratti della pubblica amministrazione sono investiti 5 miliardi di euro, a cui si aggiungono circa 2,5 miliardi destinati al personale medico sanitario.

Imprese

Per quel che riguarda le misure per le imprese, il Ddl prevede il rinvio fino al 1° luglio 2024 dell’entrata in vigore della plastic e sugar tax.  Per le imprese e per sostenere gli investimenti privati sarà previsto un credito d’imposta per l’acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno.

Misure sulle famiglie e bonus asili nido

Per le famiglie numerose e per alzare il tasso di natalità sono destinate risorse pari a 1 miliardo di euro. Confermata la carta “dedicata a te” nella misura di 600 milioni di euro per l’anno 2024, viene integrato lo stanziamento dei mutui prima casa di circa 380 milioni di euro per l’anno 2024 e si stanziano risorse per il rifinanziamento del contributo straordinario per il caro energia e il bonus sociale elettricità (200 milioni di euro) per sostenere le fasce più deboli della popolazione nel primo trimestre dell’anno prossimo, il trimestre nel quale i consumi di energia sono più rilevanti. Si aggiunge un altro mese di congedo parentale, retribuito al 60%, per i genitori con figli fino ai 6 anni. Infine, viene aumentato il fondo per il bonus asili nido di oltre 150 milioni di euro.

Pensioni

Sono previste alcune modifiche riguardanti l’APE: l’innalzamento a 36 anni del requisito contributivo per gli uomini; requisiti diversi per le donne e quota 104 con alcune specifiche che tengono conto della necessità di valorizzare chi vuole rimanere al lavoro.

 

 

CCNL Tessili Industria: da ottobre nuovi minimi per i dipendenti di aziende terziste nel Mezzogiorno



Dal 1°ottobre previsti aumenti retributivi per i dipendenti del settore appartenenti ad aziende terziste del Mezzogiorno


L’Ipotesi di Accordo del 28 luglio 2021 sottoscritta da Smi Sistema Moda, assistita da Confindustria Moda e Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil ed applicabile ai dipendenti delle imprese del settore tessile abbigliamento moda ha previsto nuovi minimi a decorrere dal 1°ottobre 2023 per i dipendenti appartenenti ad aziende terziste presenti nel Mezzogiorno.
Di seguito gli aumenti previsti.



































Livelli Minimo
8 2.264,68 euro  
7 2.136,10 euro 
6 2.005,13 euro 
5 1.878,36 euro 
4 1.786,95 euro 
3 bis 1.745,98 euro 
3 1.707,25 euro 
2 bis 1.657,81 euro 
2 1.621,70 euro 
1 1.289,04 euro 

Fondo Espero: adesione al bando per contributo acquisto prima casa 

Entro il 20 ottobre è possibile presentare la domanda per ricevere il contributo quantificato in 15.000,00 euro

Il Fondo Espero (Fondo nazionale pensione complementare dei lavoratori della scuola) ha aderito al bando della Provincia autonoma di Trento denominato “Contributo per l’acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno del risparmio pensionistico complementare a favore delle giovani coppie”.
La Provincia autonoma di Trento ha messo a disposizione un contributo a fondo perduto di 15.000,00 euro per l’acquisto della prima casa di abitazione, purché una quota sia finalizzata al versamento su una posizione pensionistica complementare già attivata o da attivarsi. Il contributo può essere richiesto da “giovani coppie” intese come tali le coppie formate da coniugi conviventi, uniti civilmente conviventi o conviventi di fatto. I componenti della giovane coppia non devono aver compiuto i 36 anni di età alla data del 31 dicembre 2023.
Il contributo è quantificato in 15.000 euro, di cui una quota pari a 2.000 euro, denominata “quota previdenza”, versata dalla Provincia sulle posizioni pensionistiche individuali attivate presso i fondi pensione aderenti sulla base di una specifica delega fornita in sede di domanda del contributo. La restante quota è versata direttamente ai componenti. Il contributo è concesso in parti uguali ai componenti la giovane coppia. Le domande possono essere presentate fino al 20 ottobre 2023.

CCNL Commercio D.M.O.- Federdistribuzione: incontro per il rinnovo

Proseguono i lavori per il rinnovo contrattuale. Tema chiave i salari 

Nei giorni scorsi, le Sigle sindacali Filcams, Fisascat e Uitucs si sono riunite insieme a Federdistribuzione per discutere del rinnovo contrattuale del CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata. Il contratto riguarda i dipendenti che lavorano nelle imprese del commercio moderno alimentari e non alimentari operanti attraverso le formule della grande distribuzione, distribuzione organizzata/associata, catene di negozi, franchising, ingrosso, cash and carry e shopping on line, che sviluppano la propria attività attraverso centri commerciali, negozi a libero servizio di ogni dimensione (quali, ad esempio, ipermercati, superstore, supermercati, negozi di vicinato, grandi magazzini, grandi superfici specializzate e non) in tutte le categorie merceologiche in gestione diretta, franchising, e-commerce o altre formule distributive. Le Parti sindacali, come precisato in una nota dalla Uiltucs, hanno preso consapevolezza del fatto che con la parte datoriale ci sono delle differenze di vedute sul tema del salario. Infatti, come riportato, secondo Federdistribuzione non è possibile avere aumenti coerenti con l’aumento dei prezzi riscontrato nel periodo trascorso né in quelli previsti per il periodo di vigenza futuro. Questo, hanno fatto sapere i Sindacati, a lungo andare, potrebbe creare frizioni tra le Parti. Dal canto loro, le Sigle stanno cercando di dare una svolta alla negoziazione. 

Prepensionamento giornalisti: il requisito della permanenza in CIGS

Fornito un riepilogo sulle condizioni e sulla durata del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria (INPS. messaggio 13 ottobre 2023, n. 3595).

In risposta ad alcune richieste di chiarimenti, l’INPS ha riepilogato le condizioni di accesso al prepensionamento dei giornalisti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con particolare attenzione al requisito della permanenza minima in CIGS (articolo 37, comma 1, lettera b), Legge n. 416/1981).

Infatti, una delle condizioni richieste per accedere al prepensionamento è l’essere stati ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per la causale di cui all’articolo 25-bis, comma 3, lettera a), D.Lgs. n. 148/2015: “riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi”. Restano, invece, escluse le ipotesi di trattamenti straordinari di integrazione salariale determinati dalle causali di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo: ossia, rispettivamente, “crisi aziendale, ivi compresi i casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa anche in costanza di fallimento, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi” e “contratto di solidarietà di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c)”.

Le condizioni per il prepensionamento

Ai fini dell’accesso al prepensionamento è necessario pertanto che:

– i 3 mesi di permanenza in CIGS, ancorché non continuativi, siano fruiti nel periodo indicato nel decreto ministeriale di autorizzazione alla CIGS finalizzata al prepensionamento oppure nel periodo di proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell’articolo 22-bis, D.Lgs. n. 148/2015;

– i requisiti anagrafico e contributivo siano maturati entro il medesimo periodo di CIGS autorizzato dal predetto decreto ministeriale;

– l’ultima contribuzione sia accreditata a titolo di CIGS finalizzata al prepensionamento.

Tuttavia – spiega l’Istituto – in ragione del trasferimento della funzione previdenziale svolta dall’INPGI, Gestione sostitutiva dell’AGO, all’INPS, Fondo pensioni lavoratori dipendenti, a opera dell’articolo 1, commi 103 e seguenti, della Legge n. 234/2021, si rende necessario tutelare il legittimo affidamento dei lavoratori che, avendo maturato il requisito amministrativo secondo la precedente prassi operante (almeno un giorno di CIGS al mese per almeno 3 mesi), sono cessati dal rapporto di lavoro in assenza del requisito di permanenza in CIGS di 90 giorni o, ancorché non cessati, non abbiano la possibilità di  perfezionarlo in ragione dei limiti di durata del decreto di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale.

Quindi, in deroga al requisito di permanenza in CIGS per almeno 90 giorni, il prepensionamento può essere riconosciuto in favore di quei giornalisti che, alla data di pubblicazione del messaggio in commento, siano stati almeno posti in CIGS per un giorno al mese per almeno tre mesi e rientrino in una delle seguenti casistiche:

– abbiano cessato il rapporto di lavoro senza il requisito di permanenza in CIGS per almeno 90 giorni;

– ancorché non cessati, si trovino nell’impossibilità di completare i 90 giorni di permanenza in CIGS, in quanto il tempo residuo per la fruizione completa dell’ammortizzatore sociale autorizzato dal relativo decreto ministeriale non lo consenta.  

Pertanto, in presenza di queste condizioni, l’Istituto riesaminerà le domande di prepensionamento respinte per carenza del requisito di permanenza in CIGS per almeno 90 giorni. Invece, in tutti gli altri casi, per accedere al trattamento pensionistico in esame, dovrà essere verificata la sussistenza del requisito della permanenza in CIGS per almeno 90 giorni.