Compenso professionisti: ritenuta d’acconto sul rimborso spese


In relazione al compenso dei professionisti, forniti chiarimenti sull’applicabilità della ritenuta d’acconto del 20% delle spese di precetto, monitorio ed esecuzione liquidate nell’ambito di un procedimento pignoratizio (Agenzia delle entrate – Risposta 23 novembre 2022, n. 570).

Nel caso di specie, l’Istante, in qualità di sostituto di imposta, rappresenta di rivestire la figura di terzo erogatore in un procedimento di pignoramento promosso nei confronti di una sua ex­dipendente e di dover quindi liquidare al creditore pignoratizio delle somme assegnate a titolo di sorte capitale, spese di precetto e spese di esecuzione.
Il creditore pignoratizio svolge l’attività professionale di avvocato.
L’Istante chiede di sapere se la ritenuta d’acconto del 20 per cento prevista per le procedure di pignoramento debba essere applicata anche sulle “spese di monitorio, precetto ed esecuzione” dovute al professionista.
Il creditore pignoratizio ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di notorietà per comunicare l’importo del credito da non assoggettare a ritenuta in quanto riferibile a spese vive e per precisare che a tale credito si aggiungono le somme assegnate a titolo di spese di recupero (comprese quelle di monitorio) e spese di esecuzione alle quali è applicato il 15 per cento del rimborso forfettario sulle spese, il contributo del 4 per cento alla cassa avvocati e l’Iva al 22 per cento.
In particolare, il creditore pignoratizio, in una successiva dichiarazione sostitutiva di notorietà, che annulla la precedente, afferma che al credito si aggiungono le ulteriori somme come indicate nel conteggio soggette a ritenuta, senza però indicare la ritenuta d’acconto sulle spese di precetto, di monitorio e di esecuzione.
Nel caso in esame, non appare sussistere la dichiarazione del creditore pignoratizio attestante l’insussistenza, in tutto o in parte, delle condizioni per l’applicabilità della ritenuta alle spese di precetto (comprese quelle di monitorio).
Pertanto, secondo quanto chiarito nella richiamata circolare n. 8/E del 2011, l’Istante è tenuto ad applicare la ritenuta ai fini Irpef di cui all’articolo 21, comma 15,  della legge n. 449 del 1997, senza effettuare alcuna indagine, sussistendone i presupposti richiesti.
Al riguardo, l’articolo 54, comma 1, del Tuir, prevede che il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione.
Nella nozione di compenso rilevante ai sensi dell’articolo 54 del Tuir rientrano anche le somme che il lavoratore autonomo riaddebita al committente per il ristoro delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico, con la conseguenza che anche dette somme sono imponibili e devono essere assoggettate alla ritenuta alla fonte.
In tal senso, la base imponibile della ritenuta è costituita dall’ammontare dei compensi percepiti al lordo delle spese sostenute per conseguire i compensi stessi, con esclusione delle sole somme ricevute a titolo di rimborso di spese anticipate in nome e per conto del cliente, debitamente ed analiticamente documentate quali, ad esempio, i rimborsi per pagamenti di tasse e imposte, visure, ecc. a condizione comunque che tali spese non siano inerenti alla produzione del reddito di lavoro autonomo.
In relazione al caso di specie, l’Agenzia ritiene, pertanto, che le somme liquidate per coprire le spese di precetto (comprese quelle di monitorio) e di esecuzione costituiscano compenso professionale e come tali assumano rilevanza ai fini Irpef per il creditore pignoratizio.
Del resto, lo stesso creditore pignoratizio ha applicato sulle somme in questione il rimborso forfetario delle spese di cui all’articolo 2, comma 2, decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, previsto nella misura del 15 per cento del compenso, il contributo previdenziale per la cassa degli avvocati che si applica nella misura del 4 per cento sul compenso e sul rimborso spese forfetario, nonché l’IVA del 22 per cento che si applica su tutte le voci precedenti.
In ragione di quanto sopra esposto, si condivide la soluzione prospettata dall’Istante di applicare sulle somme in questione e sugli onorari dovuti per gli atti di intervento la ritenuta d’acconto di cui all’articolo 21, comma 15, della legge n. 449 del 1997.


Decadenza agevolazioni per il tardivo invio della documentazione all’Enea


In caso di installazione di pannelli solari, l’omessa comunicazione preventiva all’Enea costituisce una causa ostativa alla concessione delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 1, co. 344 ss, della legge n. 296 del 2006 relative agli interventi di riqualificazione energetica (Corte di cassazione – ordinanza 21 novembre 2022, n. 34151).

A riguardo, i giudici della Corte hanno chiarito che l’art. 4, DM 19 febbraio 2007 si pone un obiettivo di controllo sulla effettiva spettanza dell’agevolazione, in modo da impedire eventuali frodi e attribuire all’organo deputato allo svolgimento di tali controlli un termine congruo per l’adempimento di tale funzione, diretta a verificare se effettivamente i lavori, in quanto diretti effettivamente a salvaguardare l’ambiente risparmiando energia o producendola in maniera “pulita” risultino meritevoli di vantaggi fiscali, astrattamente in deroga al principio di capacità contributiva e potenzialmente in contrasto con il principio di equilibrio tra le entrate e le spese del bilancio dello Stato, ma in realtà conformi al principio in base al quale occorre trattare in maniera adeguatamente diseguale situazioni diseguali, ove la “diseguaglianza” sta nel riconoscimento, da parte dell’Enea, della particolare meritevolezza dei lavori, in quanto diretti a produrre, direttamente o indirettamente, effetti benefici per l’ambiente. La norma costituisce dunque un ragionevole bilanciamento tra la libertà di iniziativa economica privata (che verrebbe seriamente ostacolata qualora il margine temporale con il quale va comunicato in anticipo la comunicazione all’E. fosse eccessivo), la tutela dell’ambiente e la tutela delle entrate fiscali dello Stato.
Non può sussistere dubbio invero, che un termine per la comunicazione della dichiarazione debba sussistere, non potendo l’Amministrazione finanziaria rimanere esposta per un periodo di tempo indeterminato alla scelta del contribuente circa quando fare valere la propria istanza di deduzione. Si osserva, ancora, come la legge preveda che l’Amministrazione finanziaria decade dalla possibilità di esercitare la propria funzione di controllo, allo scadere di termini brevi e tassativi, che non può pertanto lasciar decorrere in attesa delle scelte del contribuente.
L’Amministrazione finanziaria, con proprie circolari (nn. 57/1998 e 131/1998), ha indicato il termine utile per trasmettere la comunicazione in quello di scadenza per la presentazione della denuncia dei redditi relativa all’anno in cui le opere edili sono state eseguite. Per i giudici della Corte, la scelta appare assolutamente condivisibile, perché è proprio mediante la dichiarazione dei redditi che il contribuente domanda di avvalersi del beneficio.
Proprio al fine di agevolare il contribuente, pertanto, l’Agenzia delle Entrate ha deliberato con proprie circolari di considerare tempestive le dichiarazioni di valore pervenute dal contribuente dopo aver inviato la dichiarazione dei redditi, ma prima della scadenza del termine utile per la sua presentazione.
Nel caso di specie, la contribuente non ha rispettato neppure quest’ultimo termine, esibendo la dichiarazione quando i controlli eseguiti dall’Amministrazione finanziaria avevano pacificamente avuto inizio e si erano pure conclusi, e la ricorrente è perciò decaduta dalla possibilità di avvalersi del beneficio, non rilevando in questa ipotesi la invocata buona fede della contribuente, a fronte della sua manifestata negligenza.


Bonus turismo: pronto il codice tributo


Istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all’aria aperta (Agenzia delle entrate – risoluzione 23 novembre 2022, n. 70/E)

Per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:
– “6991” – denominato “credito d’imposta a favore delle strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all’aria aperta – art. 79 del decreto-legge 14 agosto 2022, n. 104”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di concessione del credito, nel formato “AAAA”.
L’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero del Turismo, e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.


Accordi per l’innovazione: presentazione domande secondo sportello


Definiti le modalità e i termini per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito degli accordi per l’innovazione e definiti le modalità e i termini per la presentazione delle relative domande di accesso alle agevolazioni in favore di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale realizzati nell’ambito degli accordi per l’innovazione nonché di specifiche aree di intervento riconducibili al secondo Pilastro del Programma quadro per la ricerca e l’innovazione «Orizzonte Europa» (Ministero delle Imprese e del Made In Italy – Decreto 14 novembre 2022).

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione, con almeno due bilanci approvati, che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane o di servizi all’industria, nonché attività di ricerca.
Le imprese proponenti possono presentare progetti anche in forma congiunta tra loro, fino a un massimo di cinque soggetti co-proponenti. Possono essere soggetti co-proponenti di un progetto congiunto anche gli Organismi di ricerca e, limitatamente ai progetti afferenti alle linee di intervento “Sistemi alimentari”, “Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell’Unione” e “Sistemi circolari”, anche le imprese agricole che esercitano le attività di cui all’art. 2135 c.c.
Sono finanziati i progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali (KETs) nell’ambito delle seguenti aree di intervento riconducibili al secondo Pilastro del Programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte Europa”, di cui al Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021:
– Tecnologie di fabbricazione;
– Tecnologie digitali fondamentali, comprese le tecnologie quantistiche;
– Tecnologie abilitanti emergenti;
– Materiali avanzati;
– Intelligenza artificiale e robotica;
– Industrie circolari;
– Industria pulita a basse emissioni di carbonio;
– Malattie rare e non trasmissibili;
– Impianti industriali nella transizione energetica;
– Competitività industriale nel settore dei trasporti;
– Mobilità e trasporti puliti, sicuri e accessibili;
– Mobilità intelligente;
– Stoccaggio dell’energia;
– Sistemi alimentari;
– Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell’Unione;
– Sistemi circolari;
I progetti di ricerca e sviluppo devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 5 milioni di euro, avere una durata non superiore a 36 mesi ed essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni al Ministero.
Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo diretto alla spesa e, eventualmente, del finanziamento agevolato a valere sulle risorse messe a disposizione dalle amministrazioni sottoscrittrici dell’Accordo per l’innovazione, nel rispetto dei seguenti limiti e criteri:
– il limite massimo dell’intensità d’aiuto delle agevolazioni concedibili è pari al 50% dei costi ammissibili di ricerca industriale e al 25% dei costi ammissibili di sviluppo sperimentale;
– il finanziamento agevolato, qualora richiesto, è concedibile esclusivamente alle imprese, nel limite del 20% del totale dei costi ammissibili di progetto.
Nel caso in cui il progetto sia realizzato in forma congiunta attraverso una collaborazione effettiva tra almeno una impresa e uno o più Organismi di ricerca, il Ministero riconosce a ciascuno dei soggetti proponenti, nel limite dell’intensità massima di aiuto stabilita dall’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) 651/2014, una maggiorazione del contributo diretto fino a 10 punti percentuali per le piccole e medie imprese e gli Organismi di ricerca e fino a 5 punti percentuali per le grandi imprese.
Fermo restando l’ammontare massimo delle agevolazioni, le regioni e le altre amministrazioni pubbliche possono cofinanziare l’Accordo per l’innovazione mettendo a disposizione le risorse finanziarie necessarie alla concessione di un contributo diretto alla spesa ovvero, in alternativa, di un finanziamento agevolato, per una percentuale almeno pari al 5% dei costi e delle spese ammissibili complessivi.


Ai fini dell’accesso alle agevolazioni finanziarie, i soggetti proponenti sono tenuti a presentare la domanda di agevolazione. Un soggetto proponente può presentare una sola domanda di agevolazione in qualità di singolo proponente o in qualità di soggetto capofila di un progetto congiunto.
La domanda di agevolazione e la documentazione devono essere redatte e presentate in via esclusivamente telematica dalle ore 10.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 31 gennaio 2023 pena l’invalidità e l’irricevibilità, utilizzando la procedura disponibile nel sito internet del Soggetto gestore (https://fondocrescitasostenibile.mcc.it) per la richiesta delle agevolazioni a valere sull’intervento “Decreto ministeriale 31 dicembre 2021 – Accordi per l’innovazione”.
Le attività inerenti alla predisposizione della domanda di agevolazione e alla documentazione da allegare alla stessa possono essere svolte dai soggetti proponenti anche prima dell’apertura del termine di presentazione delle domande. A tal fine la procedura di compilazione guidata è resa disponibile nel sito internet del Soggetto gestore a partire dal 17 gennaio 2023.
Una quota pari al 34 per cento delle risorse rese disponibili dal decreto per l’apertura del secondo sportello agevolativo è riservata ai progetti di ricerca e sviluppo da realizzare nei territori delle regioni del mezzogiorno.


Fornitura di gas: Iva al 5% anche per il gruppo di imprese


In un contratto di appalto che prevede in via principale l’esercizio e la manutenzione degli impianti di riscaldamento, condizionamento ed elettrici delle strutture sanitarie della Regione e, in via secondaria, la relativa fornitura di energia elettrica e gas naturale, il raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatarie può beneficiare dell’aliquota Iva ridotta del 5% per il periodo gennaio-settembre 2022 (Agenzia Entrate – risposta 22 novembre 2022 n. 566).

Ai sensi dall’art. 1, co. 506, L 30 dicembre 2021 n. 234, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per gli usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi relativi, rispettivamente, al primo, al secondo ed al terzo trimestre del 2022, sono assoggettate all’aliquota IVA del 5%.


La circolare n. 17/E del 3 dicembre 2021 ha precisato, per quanto di più specifico interesse nel caso di specie, che “L’aliquota IVA del 5 per cento è, quindi applicabile, seppure in via temporanea, sia alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 10 per cento, sia a quelle per usi civili (che superano il limite annuo di 480 metri cubi) e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 22 per cento. Occorre, pertanto, assumere ai fini IVA la stessa qualificazione di “usi civili” e di usi industriali utilizzata per l’applicazione dell’accisa sul gas naturale. Ciò nell’ottica di una più semplice e uniforme applicazione delle disposizioni concernenti il settore delle accise e quello dell’IVA e in linea con quanto già chiarito con la circolare n. 2/E del 17 gennaio 2008, paragrafo 21, che ha sottolineato la volontà del legislatore di armonizzare i criteri di tassazione del gas utilizzati ai fini IVA al sistema adottato in materia di accise”.


Tanto premesso, la fattispecie contrattuale del caso di specie, sebbene abbia ad oggetto un servizio di natura complessa (composto da una serie eterogenea di attività connesse e funzionali alla gestione degli impianti delle SSX), è caratterizzata da una modalità di determinazione del corrispettivo spettante all’aggiudicatario distinta per ciascuna delle attività dallo stesso effettuate.


Pertanto, nel presupposto che il corrispettivo dovuto dalle SSX all’aggiudicatario sia imputabile in via diretta e specifica a detta fornitura, sulla base delle quantità registrate dai contatori del distributore locale, si è dell’avviso che limitatamente a detta fornitura, componente del complessivo servizio reso nell’ambito del contratto Delta-ssx, sia possibile applicare l’aliquota del 5 per cento prevista, da ultimo, dall’art. 2 del decreto legge 30 giugno 2022 n. 80.


Autodichiarazione Temporary framework: modalità per operare lo scomputo da aiuti successivi


Online le risposte alle domande più frequenti sulle modalità di compilazione dell’autodichiarazione per gli aiuti di stato Covid 19 da presentare entro il 30 novembre 2022(AGENZIA DELLE ENTRATE – Comunicato 17 novembre 2022)

In caso di mancata restituzione volontaria dell’aiuto ai sensi del comma 2, il corrispondente importo è sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa. A tale ammontare dovranno essere sommati gli interessi di recupero maturati sino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto. In assenza di nuovi aiuti a favore dell’impresa beneficiaria, o nel caso in cui l’ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l’importo da recuperare dovrà essere effettivamente riversato. (articolo 4, comma 3, DM 11/12/2021)
In considerazione di tali previsioni, dunque, gli splafonamenti dovranno essere “sottratti” degli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa.
Ai fini della restituzione degli splafonamenti, in alternativa al pagamento tramite modello F24, è possibile scomputare gli importi eccedenti i massimali utilizzando in primo luogo le istanze per il riconoscimento dei seguenti contributi/crediti di imposta:
– Bonus tessile;
– Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, ZES e Sisma (modello CIM);
– CFP wedding, intrattenimento, horeca;
– CFP servizi di ristorazione collettiva;
– CFP discoteche e sale da ballo;
– Credito d’imposta locazioni imprese turistiche;
– Credito di imposta per l’IMU in favore del comparto del turismo;
– Credito d’imposta per le imprese agricole e agroalimentari.
Oltre alle istanze sopra elencate, ai fini dello scomputo, è possibile utilizzare alcuni crediti d’imposta da quadro RU elencati nella “Tabella codici aiuti di Stato” presente in calce alle istruzioni dei modelli REDDITI 2022, riducendo l’importo residuo da riportare nella successiva dichiarazione dei redditi (e nei limiti di tale residuo). Trattasi, in particolare dei crediti individuati dai seguenti codici aiuto nella predetta “Tabella codici aiuti di Stato”: 54, 55, 56, 58, 61, 69 e 71.
– indicare nella casella “Situazioni particolari” del frontespizio il codice 1;
– compilare la sezione I del quadro RU secondo le regole ordinarie riportando nel rigo RU5, colonna 3, l’intero importo del credito maturato;
– indicare nella colonna 2 del rigo RU12 il residuo del credito diminuito dell’importo da riversare, avendo cura di barrare la casella 1 del medesimo rigo.
Ad esempio, qualora il contribuente abbia maturato per l’anno 2021 uno dei predetti crediti per un importo pari a 10.000, utilizzato con il modello F24 entro il 31 dicembre 2021 per 2.000, e debba riversare a seguito del superamento dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e/o 3.12 del Temporary Framework un importo pari a 5.000, dovrà indicare:
– nella casella “Situazioni particolari” del frontespizio il codice 1;
– nel rigo RU5, colonna 3, il credito maturato pari a 10.000;
– nel rigo RU6 la quota utilizzata in compensazione pari a 2.000;
– nel rigo R12, colonna 2, il residuo pari a 3.000 (al netto, quindi, della quota utilizzata ai fini del riversamento pari a 5.000), avendo cura di barrare la casella 1.

CFP bar, piscine e ristoranti: pronti modello e istruzioni


L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 18 novembre 2022 n. 423342 ha fornito il modello e le istruzioni operative per l’invio telematico, dal 22 novembre al 6 dicembre, delle domande per accedere all’ulteriore aiuto messo in campo per supportare i titolari di ristoranti, bar, piscine, attività di catering e di organizzazione di cerimonie dagli effetti della pandemia da Covid-19.

L’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1-ter, co. 2-bis, D.L. n. 73/2021, conv., con modif., dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, contiene le seguenti informazioni:
– il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo;
– nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l’attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius; nel caso in cui il soggetto richiedente abbia posto in essere operazioni aziendali di trasformazione, la partita IVA del soggetto cessato;
– il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nei casi in cui quest’ultimo sia diverso dalla persona fisica, ovvero, nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto, il codice fiscale del rappresentante legale;
– la dichiarazione di non essere un soggetto destinatario di sanzioni interdittive o che si trova in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;
– la dichiarazione di avere come attività prevalente una di quelle individuate dai seguenti codici ATECO 2007: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2;
– l’attestazione di essere un soggetto iscritto nel Registro delle imprese e attivo alla data di presentazione dell’istanza;
– la dichiarazione di essere in possesso degli altri requisiti previsti;
– l’indicazione che i ricavi o compensi dell’anno 2019 sono inferiori o uguali a 400 mila euro, superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro, o superiori a 1 milione di euro;
– l’attestazione di aver subito una riduzione dei ricavi dell’anno 2021 di almeno il 40% rispetto a quelli del 2019 ovvero, nel caso di impresa costituita nel corso del 2020, la dichiarazione di aver subito una riduzione dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021 di almeno il 40% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA;
– l’attestazione di avere esercizi fiscali non coincidenti con l’anno solare;
– l’IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo;
– il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell’istanza e l’eventuale dichiarazione sostitutiva, resa da quest’ultimo, relativa al conferimento di una specifica delega, da parte del richiedente, per l’invio dell’istanza stessa;
– la data di sottoscrizione e la firma dell’istanza.


L’istanza contiene altresì:
– le dichiarazioni rese dal richiedente ai sensi dell’art. 47, DPR 28 dicembre 2000 n. 445 in relazione all’ ammontare complessivo degli aiuti concessi all’impresa unica nell’ambito del regime “de minimis” ai sensi del regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013;
– il quadro A per l’indicazione dei codici fiscali dei soggetti in relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato.


L’Istanza è predisposta in modalità elettronica mediante procedura web resa disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate ovvero da procedure di mercato che rispettino i requisiti definiti nelle specifiche tecniche approvate con il presente provvedimento.


L’Istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario, con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, ovvero al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”.
La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 22 novembre 2022 e non oltre il giorno 6 dicembre 2022 e nel medesimo periodo è possibile, in caso di errore, presentare una nuova Istanza, in sostituzione dell’Istanza precedentemente trasmessa.
A seguito della presentazione dell’Istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. La ricevuta è messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’Istanza nella sezione della propria area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate “Servizi – Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute”.
Qualora l’Istanza è trasmessa da un intermediario, l’Agenzia delle entrate trasmette al richiedente che lo ha delegato una comunicazione contenente l’informazione che è stata trasmessa una istanza o una rinuncia ad una Istanza precedentemente presentata. Tale comunicazione è inviata mediante messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico. Successivamente all’accoglimento dell’Istanza, la medesima informazione è, altresì, messa a disposizione del richiedente nella sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito” del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Al termine del periodo di presentazione (22 novembre – 06 dicembre) l’Agenzia delle entrate procede a ripartire le risorse finanziarie, assegnando il 70% delle predette risorse, in egual misura, a tutti i soggetti che hanno validamente presentato l’istanza; in aggiunta, il 20% delle risorse finanziarie è ripartito, in egual misura, tra tutti i beneficiari che presentano un ammontare dei ricavi 2019 superiore a 400.000 euro; il restante 10% delle risorse finanziarie è ripartito in egual misura, in aggiunta alle precedenti assegnazioni, tra le imprese beneficiarie con un ammontare di ricavi 2019 superiori a 1 milione di euro.
L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’Istanza, intestato al soggetto richiedente, identificato dal relativo codice fiscale.


Enti terzo settore: comunicazioni a carico dei Revisori


Fornite precisazioni sulle comunicazioni a carico dei Revisori e delle società di Revisione degli Enti del Terzo Settore (Ministero dell’economia e delle finanze – Comunicato 18 novembre 2022).

Con Decreto del 26 ottobre 2021 del Direttore Generale del Terzo Settore e della Responsabilità Sociale delle Imprese del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato disposto che il trasferimento dei dati degli Enti del Terzo Settore (ETS) al Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) decorra dal 23 novembre 2021. Dalla medesima data il RUNTS è operativo.
Ai sensi delle disposizioni contenute all’articolo 31 del Codice del Terzo settore, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, nonché le fondazioni del Terzo Settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.
La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell’articolo 10 del citato Codice.
Si richiama pertanto l’attenzione dei revisori e delle società di revisione titolari di siffatti incarichi sugli obblighi di comunicazione di cui rispettivamente agli articoli 11 e 13 del D.M. n. 145/2012.
Ai sensi di tali disposizioni, le persone fisiche e giuridiche titolari di incarichi di revisione legale dei conti devono comunicare, tramite le modalità indicate dagli uffici di questo Ministero dell’economia e delle finanze, al registro della revisione legale dei conti, tra l’altro, gli incarichi stessi, anche in quanto componenti dell’organo di controllo, la durata e i corrispettivi pattuiti, qualsiasi rinnovo e la cessazione per la scadenza naturale dell’incarico o per effetto di dimissioni, revoca o risoluzione consensuale. Si precisa che i dati e le informazioni in discorso sono pubblicate nel registro in forma elettronica e non sono soggette a pubblicità.
I medesimi obblighi di comunicazione si applicano anche alla revisione legale dei conti delle imprese sociali, qualora l’impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell’articolo 2435-bis del codice civile.
Infine, la mancata comunicazione di quanto sopra è sanzionabile ai sensi dell’articolo 24, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.


Agente sportivo: trattamento fiscale dei compensi


L’esercizio dell’attività di agente sportivo costituisce esercizio di una libera professione che il legislatore ha inteso compiutamente regolamentare, perfino nella definizione di parametri per la determinazione dei relativi compensi (Agenzia delle entrate – Risoluzione 21 novembre 2022, n. 69/E)

L’Associazione Istante chiede di conoscere la corretta qualificazione fiscale e il conseguente regime fiscale applicabile ai compensi corrisposti agli agenti sportivi, regolarmente iscritti ai Registri nazionale CONI e federale in base ai rispettivi Regolamenti, che svolgano l’attività in modo non occasionale, anche ai fini della eventuale applicabilità delle ritenute ai sensi degli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
L’esercizio dell’attività di agente sportivo costituisce esercizio di una libera professione che il legislatore ha inteso compiutamente regolamentare, perfino nella definizione di parametri per la determinazione dei relativi compensi.
Pertanto, in mancanza di una disposizione esplicita che qualifichi la natura dei redditi conseguiti dall’agente sportivo, si ritiene, in via interpretativa, che gli stessi rientrino nella categoria dei redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del Tuir, in base al quale sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni.
Detti redditi, ove erogati da un soggetto che rivesta la qualifica di sostituto di imposta, saranno assoggettati alle ritenute alla fonte a titolo di acconto previste dall’ articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Nella particolare ipotesi in cui l’ attività di agente sportivo sia svolta in forma societaria, i redditi prodotti costituiranno redditi d’impresa se il modello societario prescelto è di tipo commerciale.
In detta ipotesi, infatti, ai fini della qualificazione del reddito prodotto dalla società di agenti sportivi, non assumerà rilevanza l’esercizio dell’attività professionale, risultando determinante, invece, il fatto di operare in una veste giuridica societaria di tipo commerciale. Conseguentemente, in detta ipotesi, i redditi prodotti dalla società di agenti sportivi, in quanto redditi di impresa, non saranno assoggettati alle ritenute d’acconto di cui al citato articolo 25 del d.P.R. n. 600 del 1973.

DL Aiuti quater: disposizioni per lo sport


L’art. 13, DL 18 novembre 2022 n. 176 (DL Aiuti-quater), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022, ha introdotto nuove disposizioni in materia di sport.

Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, i versamenti tributari e contributivi sospesi (Iva, ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, imposte sui redditi, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria) dall’art. 1, co. 923, lett. a), b), c) e d), L 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), dall’art. 7, co. 3-bis, DL 1° marzo 2022, n. 17, conv., in L 27 aprile 2022, n. 34 (decreto Energia), e in ultimo dall’art. 39, co. 1-bis, DL 17 maggio 2022, n. 50, conv., con modif. in L 15 luglio 2022 n. 91 (decreto Aiuti), comprensivi delle addizionali regionali e comunali, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il 22 dicembre 2022.