Consolidato Nazionale: modalità e limiti di utilizzo di crediti trasferiti

Le società partecipanti al consolidato possono trasferire alla consolidante crediti d’imposta per un ammontare non superiore all’IRES risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato (Agenzia delle Entrate, risposta a istanza di interpello 22 febbraio 2023, n. 220).

Con la risposta in commento l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti al quesito posto da una società che ha esercitato l’opzione per il regime del consolidato fiscale, relativamente alle modalità e limiti di utilizzo dei crediti trasferiti, secondo quanto disposto dall’art. 7, co. 1, lett. b), del D.M. 1° marzo 2018, il base al quale ciascun soggetto può cedere, ai fini della compensazione con l’imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante, i crediti utilizzabili in compensazione, nel limite previsto dall’art. 34 della L. n. 388/2000, per l’importo non utilizzato.

 

In aggiunta, l’istante rappresenta che il credito IVA legittimamente ceduto nel 2020 resta nel 2021 ancora una volta inutilizzato, per questo motivo chiede se il predetto credito possa essere riportato a nuovo nella dichiarazione consolidata dell’esercizio 2021, pur se per tale annualità non sussiste alcun debito IRES.

 

Nel fornisce risposta, l’Amministrazione finanziaria, con riferimento al consolidato fiscale, sottolinea che gli articoli 117 e seguenti del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) consentono di determinare in capo alla società o ente controllante un’unica base imponibile costituita dalla somma algebrica degli imponibili di ciascuna società partecipante. In particolare, l’articolo 121 prevede che ciascuna società partecipante al consolidato debba redigere e presentare, secondo le modalità e i termini previsti dal D.P.R. n. 322/1998, la propria dichiarazione dei redditi senza liquidare la relativa imposta, comunicando alla società o ente controllante il proprio reddito complessivo, le ritenute subite, le detrazioni e i crediti d’imposta spettanti, compresi quelli compensabili (art. 17, D.L.gs. n. 241/1997), e gli acconti autonomamente versati (prima dell’accesso al consolidato). A seguire, l’art. 122 prevede che la società o ente controllante presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato, calcolando il reddito complessivo globale e procedendo alla liquidazione dell’imposta di gruppo.

 

Ciò premesso, le società partecipanti al consolidato possono, dunque, trasferire alla consolidante crediti d’imposta per un ammontare non superiore all’IRES risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato, e comunque in misura tale da non eccedere il limite che, per effetto della Legge di bilancio 2022, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è stato elevato a 2 milioni di euro. Gli stessi crediti possono essere utilizzati dalla controllante esclusivamente per il pagamento della predetta IRES (a titolo di saldo e acconto), con la conseguenza che non può residuare in capo alla consolidante un’eccedenza a credito.

Con riferimento al caso specifico, non viene condivisa quindi la soluzione prospettata dall’istante, in quanto il credito IVA trasferito dalla consolidata relativo all’anno d’imposta 2020 poteva essere utilizzato esclusivamente per compensare il debito IRES risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato (modello CNM) relativo all’anno d’imposta 2020, a titolo di saldo per il periodo d’imposta 2020 e di acconto per il periodo d’imposta 2021.

 

Pertanto, assumendo che il credito IVA sia stato maturato e rispetti tutti i requisiti e le condizioni previste dalla normativa applicabile, la consolidante avrebbe dovuto utilizzare in compensazione il credito IVA, trasferito dalla consolidata, per il pagamento del saldo IRES relativo al periodo d’imposta 2020 e per il pagamento del primo e/o secondo acconto IRES relativo al periodo d’imposta 2021. In questo modo, non sarebbe rimasto alcun credito residuo da utilizzare in periodi di imposta successivi. D’altronde, all’atto del trasferimento del credito IVA da parte della consolidata, l’importo dovuto dal consolidato a titolo di saldo 2020 e acconto 2021 era già noto, pertanto non è plausibile che residui alcun credito da utilizzare nei successivi periodi d’imposta.

Atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrali esenti da bollo per la Società di Mutuo Soccorso

L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti ad una Società di Mutuo Soccorso, iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in merito all’esenzione dall’imposta di bollo sugli atti relativi al procedimento arbitrale (Agenzie delle Entrate, risposta a istanza di interpello 21 febbraio 2023, n. 219).

Con particolare riferimento ai procedimenti arbitrali, l’Agenzia delle Entrate richiama l’art. 20 della tariffa allegata al D.P.R.  n. 642/1972, che prevede, per gli atti e i provvedimenti dei procedimenti arbitrali, il pagamento dell’imposta di bollo, nella misura di euro 16.00 per ogni foglio. Poiché l’imposta di bollo su tali atti e provvedimenti è dovuta fin dall’origine, l’obbligazione tributaria deve essere assolta dal soggetto che forma i predetti documenti e, quindi, li consegna o spedisce.

 

Con riferimento al caso rappresentato, ricorda, invece, che l’art. 82, co. 5 del Codice del terzo settore prevede per “Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato”, relativi o richiesti dagli Enti del terzo settore, l’esenzione dall’imposta di bollo.

L’ampiezza della formulazione utilizzata dal legislatore porta a ritenere corretto ricomprendere nel regime di esenzione anche gli atti e i provvedimenti dei procedimenti arbitrali per i quali è prevista l’applicazione dell’imposta di bollo. In linea con quanto ipotizzato dall’istante, l’Agenzia ritiene infatti che il legislatore con tale esenzione ha manifestato la volontà di agevolare il più possibile gli enti del Terzo settore per il ruolo che svolgono, tanto che l’unico limite posto dalla norma per la fruizione del beneficio fiscale è l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore. 

In conclusione, l’Agenzia ritiene che la società di mutuo soccorso istante possa fruire dell’esenzione dall’imposta di bollo.

Crediti d’imposta per ristrutturazioni edilizie in caso di fusione per incorporazione

La società risultante dalla fusione o incorporante può utilizzare in compensazione, post fusione, i crediti presenti nel cassetto fiscale dell’incorporata. Il passaggio in questione non costituisce, infatti, una nuova cessione dei crediti, subentrando l’incorporante a titolo universale in tutti i diritti della incorporata (Agenzie delle Entrate, risposta a interpello 16 febbraio 2023, n. 218).

L’Agenzie delle Entrate fornisce chiarimenti riguardo alle modalità di utilizzo dei crediti d’imposta (art. 121, D.L. n. 34/2020) nel caso di una società cooperativa che intende acquistare i crediti nei confronti dell’erario maturati dai soci attraverso lo ”sconto in fattura”, per i lavori rientrati nell’agevolazione fiscale in materia di ristrutturazioni edilizie e di risparmio energetico (cosiddetti Ecobonus e Bonus ristrutturazione rispettivamente al 65% e al 50%).

 

L’istante fa presente che è stato avviato un percorso di integrazione con un altro consorzio di artigiani. Il progetto di fusione è stato approvato dai due rispettivi consigli di amministrazione a novembre 2022 e iscritto nel Registro delle imprese nello stesso mese. Presumibilmente la fusione dovrebbe concretizzarsi dal 1° marzo 2023. Ciò premesso, la cooperativa chiede chiarimenti sulle modalità tecniche con cui i crediti presenti nell’attuale cassetto fiscale dell’incorporata possano essere trasferiti dal sistema informatico dell’Agenzia delle Entrate sul cassetto fiscale dell’incorporante.

Nel fornire risposta, l’Amministrazione finanziaria, dopo aver esaminato le modalità applicative della misura richiamata, con riferimento al caso di specie, cita l’art. 2504 bis del codice civile, secondo cui “La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”.
Sotto il profilo fiscale, il TUIR (art. 172, co. 4), stabilisce che dalla data in cui ha effetto la fusione, la società risultante dalla fusione o incorporante subentra negli obblighi e nei diritti delle società fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi, salvo quanto stabilito nei commi 5 e 7 del citato provvedimento.

Tenuto conto delle norme appena richiamate, l’operazione di fusione integra, sia sul piano civilistico che fiscale, una successione a titolo universale dell’incorporante nel complesso delle posizioni giuridiche attive e passive della società incorporata. In particolare, con riferimento al credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate, con la circolare n. 38/E del 9 maggio 2002 è stato chiarito che il bonus riconosciuto alle società fuse o incorporate potrà essere fruito dalla società risultante dalla fusione o incorporante in quanto questa subentra negli obblighi e nei diritti delle società fuse o incorporate.

 

Sul punto, richiama inoltre le risoluzioni n. 118/E del 29 aprile 2009 e n. 22/E del 6 febbraio 2006 che, a proposito del credito d’imposta per i nuovi investimenti nelle aree svantaggiate, hanno specificato che il trasferimento del contributo è consentito unicamente con riguardo ad operazioni che, in base a specifiche disposizioni giuridiche, prevedono una confusione di diritti e obblighi dei soggetti giuridici interessati (ad esempio, in caso di operazioni di fusione, scissione e trasformazione di società). Gli stessi principi, precisa l’Agenzia, valgono anche con riferimento ai crediti d’imposta derivanti da ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico di cui è titolare l’istante perché acquistati dai singoli consorziati.

 

Dal progetto di fusione descritto, non risultano specifiche destinazioni delle risultanze della società incorporata. La fusione produrrà quindi i suoi effetti a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sarà eseguita l’ultima delle iscrizioni degli atti di fusione nel Registro delle Imprese. Pertanto, la data da cui le operazioni della società incorporanda saranno imputate al bilancio della incorporante, sarà quella del primo giorno dell’esercizio in cui la fusione produrrà i suoi effetti. Dalla stessa data decorreranno altresì gli effetti della fusione ai fini delle imposte sui redditi (art. 172, co. 9, del Testo Unico, D.P.R. 917/86).

 

In conclusione, l’Agenzia ritiene che la società risultante dalla fusione o incorporante può utilizzare in compensazione, post fusione, i crediti presenti nel cassetto fiscale dell’incorporata. Il passaggio in questione non costituisce, infatti, una nuova cessione dei crediti, subentrando l’incorporante a titolo universale in tutti i diritti della incorporata.

Tuttavia, per verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24, come già chiarito con la risposta ad interpello n. 153 del 24 gennaio 2023, è necessario che nella sezione ”CONTRIBUENTE” del modello F24 siano indicati:

  • nel campo ”CODICE FISCALE” (c.d. primo codice fiscale), il codice fiscale della società incorporante che utilizza il credito in compensazione;
  • nel campo ”CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” (c.d. secondo codice fiscale), il codice fiscale della società incorporata che ha trasferito il credito d’imposta, unitamente al codice identificativo ”62 SOGGETTO DIVERSO DAL FRUITORE DEL CREDITO”.

Superbonus 110%: niente più “sconto in fattura”, né cessione del credito d’imposta

Il Consiglio dei ministri ha varato il decreto legge n. 11/2023 per misure urgenti in materia di cessione di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali (Consiglio dei ministri, comunicato 16 febbraio 2023, n. 21).

Il governo ha approvato il D.L. n. 11/2023 che introduce misure urgenti in materia di cessione di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali e, in particolare,  per modificare la disciplina relativa alle spese per gli interventi in materia di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e “superbonus 110%”, misure antisismiche, facciate, impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e barriere architettoniche.

In pratica, dal 17 febbraio 2023, data di entrata in vigore del decreto, con l’eccezione di specifiche deroghe per le operazioni già in corso, non sarà più possibile per i soggetti che effettuano tali spese optare per il cosiddetto “sconto in fattura” né per la cessione del credito d’imposta. Inoltre, non sarà più consentita la prima cessione dei crediti d’imposta relativi a specifiche categorie di spese; resta invece inalterata la possibilità della detrazione degli importi corrispondenti.

In particolare, si abrogano le norme che prevedevano la possibilità di cedere i crediti relativi a:

spese per interventi di riqualificazione energetica e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro;

spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano alla successiva alienazione dell’immobile.

Viene anche introdotto il divieto, per le pubbliche amministrazioni, di essere cessionarie di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali maturati con tali tipologie di intervento.

Infine, il testo chiarisce il regime della responsabilità solidale nei casi di accertata mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto ai benefici fiscali. Con le nuove norme, ferme restando le ipotesi di dolo, si esclude il concorso nella violazione, e quindi la responsabilità in solido, per il fornitore che ha applicato lo sconto e per i cessionari che hanno acquisito il credito e che siano in possesso della documentazione utile dimostrare l’effettività delle opere realizzate. L’esclusione opera anche per i soggetti, diversi dai consumatori o utenti, che acquistano i crediti di imposta da una banca, o da altra società appartenente al gruppo bancario di quella banca, con la quale abbiano stipulato un contratto di conto corrente, facendosi rilasciare un’attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione. Resta, peraltro, fermo che il solo mancato possesso della documentazione non costituisce causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire con ogni mezzo prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.

In ogni caso, il governo ha assicurato che le associazioni di rappresentanza delle categorie maggiormente interessate dalle disposizioni del decreto-legge in questione saranno sentite dal Governo il prossimo 20 febbraio 2023.

Tax credit energia e gas 2022: approvato il modello per la comunicazione entro il 16 marzo 2023

I beneficiari dei crediti d’imposta devono inviare all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023 un’apposita comunicazione dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022 (Agenzie delle Entrate, provvedimento 16 febbraio 2023, n. 44905).

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello, unitamente alle istruzioni, per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel 2022 in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici. Secondo quanto previsto dall’art. 1, co. 6, del D.L. n. 176/2022, i beneficiari devono inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, utilizzando il modello predisposto dall’Agenzia, direttamente o avvalendosi di un intermediario, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, oppure il servizio web disponibile nell’area riservata. Eventuali comunicazioni scartate potranno essere ritrasmesse entro il 21 marzo 2023.

 

Oggetto dell’adempimento sono le seguenti agevolazioni:

  • crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale (art. 1, co. 1 e 2, D.L. n. 176/2022), relativi al mese di dicembre 2022;

  • crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale (art. 1, co. 1, primo e secondo periodo, 2, 3 e 4, D.L. n. 144/2022), relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022;

  • crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale (art. 6, D.L. n. 115/2022), relativi al terzo trimestre 2022;

  • credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel quarto trimestre 2022 (art. 2, D.L. n. 144/2022).

Nel modello, devono essere indicati, per ciascuna tipologia di credito:

  • il codice che identifica il credito;

  • l’importo della spesa dei prodotti energetici oggetto delle agevolazioni;

  • l’ammontare del credito maturato, in base alla percentuale stabilita per il singolo bonus.

Per ciascun credito d’imposta, il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida, per l’intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell’eventuale ammontare già utilizzato in compensazione tramite modello F24 fino alla data della comunicazione stessa. Nel caso in cui il beneficiario intenda rettificare la comunicazione inviata, deve richiederne l’annullamento e poi trasmettere, entro i termini, una nuova comunicazione.

 

La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24. Stessa regola vale per chi ha comunicato la cessione dei crediti d’imposta maturati, pena lo scarto della comunicazione stessa, a meno che la comunicazione della cessione non sia stata annullata, oppure il cessionario non abbia rifiutato il credito (Agenzia delle Entrate, provvedimento n. 253445/2022). 

Le imprese tenute all’invio, invece, perdono il diritto alla fruizione del credito residuo se non rispettano il termine previsto, ovvero entro il 16 marzo. A partire dal 17 marzo 2023, se l’impresa utilizza un bonus energia in compensazione superiore all’importo comunicato, il modello F24 viene scartato.

I crediti d’imposta maturati per l’acquisto di prodotti energetici possono essere utilizzati in compensazione indicando gli appositi codici tributo entro il 30 giugno o 30 settembre 2023.

Nelle istruzioni sulla comunicazione è a disposizione un riepilogo di codici e percentuali per ogni tipologia di credito d’imposta.

Il prospetto informativo per conoscere quali debiti rientrano nella definizione agevolata

Il prospetto informativo indica i debiti che rientrano nell’ambito applicativo della Definizione agevolata introdotta dalla Legge n. 197/2022. E’ possibile richiederlo in area riservata o tramite il form in area pubblica (Agenzia delle Entrate, comunicato del 16 febbraio 2023)

E’ attivo il servizio web per richiedere l’elenco delle cartelle che possono essere “rottamate”. Sul sito di Agenzia Riscossione è possibile compilare direttamente online la domanda per ottenere via e-mail il Prospetto informativo con il dettaglio di cartelle, avvisi di accertamento e avvisi di addebito che rientrano nella Definizione agevolata prevista dalla Legge di bilancio 2023. Il documento consente di visionare il debito attuale e gli importi dovuti a titolo di Definizione agevolata, privi pertanto di sanzioni, interessi e aggio. Sono riportate, quindi, tutte le informazioni per valutare la propria situazione e individuare i debiti che possono essere inseriti nella domanda di adesione da presentare in via telematica entro il 30 aprile 2023, utilizzando l’apposito servizio telematico dell’Agenzia, disponibile già dallo scorso 20 gennaio. Il contribuente può presentare in tempi diversi, ma sempre entro il 30 aprile 2023, anche ulteriori dichiarazioni di adesione che potranno essere riferite ad altri carichi (in questo caso andranno a integrare la precedente e ciascuna domanda genererà un proprio piano di definizione agevolata) oppure riferite agli stessi carichi già inseriti nella domanda presentata (e perciò saranno considerate sostitutive della precedente).

 

Per richiedere online il Prospetto informativo e riceverlo via email bisogna accedere alla sezione Definizione agevolata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

In area pubblica, senza necessità di pin e password, è sufficiente inserire i dati e il codice fiscale della persona intestataria dei carichi e allegare la relativa documentazione di riconoscimento. A seguito della richiesta, il sistema invierà alla casella di posta elettronica indicata una prima e-mail contenente il link per confermare la richiesta (valido solo per le successive 72 ore). Una volta convalidato il link, il servizio trasmetterà una seconda e-mail di presa in carico con il numero identificativo e la data dell’istanza. Se la documentazione risulta corretta, il contribuente riceverà una e-mail di accoglimento, con il link per scaricare il Prospetto informativo entro 5 giorni (decorso tale termine non sarà più possibile scaricare il documento).

È possibile chiedere il Prospetto informativo anche dall’area riservata del sito con le credenziali Spid, Cie, Cns e, per gli intermediari fiscali, Entratel. In questo caso il contribuente visualizzerà direttamente una schermata con la conferma della presa in carico della richiesta e riceverà, entro le successive 24 ore, una e-mail all’indirizzo indicato, con il link per scaricare il Prospetto entro 5 giorni (oltre tale termine non sarà più possibile effettuare il download).

Nel Prospetto non trovano evidenza eventuali diritti di notifica e spese per procedure esecutive già attivate nonché gli interessi previsti in caso di pagamento rateale; tali importi saranno comunque inclusi nell’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione che l’Agente della riscossione comunicherà, entro il 30 giugno 2023, ai contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione.

La Definizione agevolata delle cartelle è prevista dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) che ha stabilito la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti “Rottamazioni” e a prescindere se in regola con i pagamenti. Consente di versare il solo importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora, quelli iscritti a ruolo e l’aggio, mentre le multe stradali potranno essere estinte senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio. Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni, con prima scadenza fissata al 31 luglio 2023.

 

A coloro che presenteranno la richiesta di Definizione agevolata, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 la comunicazione con l’esito della domanda, l’ammontare delle somme dovute ai fini della Definizione (comprensive di eventuali diritti di notifica e spese per procedure esecutive non indicate nel Prospetto informativo) e i bollettini di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.  

I codici tributo da inserire nel modello F24 per effettuare i versamenti legati alla tregua fiscale

Istituiti i codici tributo per sanare le irregolarità compiute dai contribuenti e per fruire delle misure della cosiddetta “Tregua fiscale”, prevista dalla Legge di bilancio 2023 (Agenzia delle Entrate, Risoluzione 14 febbraio 2023, n. 6/E).

Le disposizioni della cosiddetta “Tregua fiscale” (art. 1, L. n. 197/2022) entrano nel vivo grazie all’istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per fruire di una serie di misure riguardanti la regolarizzazione delle irregolarità formali (co. 166-173), il ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (co. 174-178), la definizione agevolata delle controversie tributarie (co. 186-202) e la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (co. 219-221).

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione in oggetto, ha fornito le istruzioni da seguire e le sequenze di cifre da indicare nel modello F24 per pagare gli importi necessari e mettersi in regola.

 

Regolarizzazione delle irregolarità formali: le irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate con il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni. 

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2023, n. 27629 (emanato ai sensi dell’art. 1, co. 173, Legge n. 197/2022), sono state definite, tra l’altro, le modalità di versamento delle somme dovute. In particolare, il versamento è eseguito in due rate di pari importo entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024, oppure in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2023

Pertanto, per consentire il versamento tramite modello F24 delle somme in argomento, si istituisce il seguente codice tributo:

  • “TF44” denominato “REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI – Articolo 1, commi da 166 a 173, legge n. 197/2022”.

Per regolarizzare gli errori formali, deve essere indicato l’apposito codice tributo nella sezione “ERARIO” del modello F24 in corrispondenza delle somme indicate
nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” del periodo d’imposta a cui si riferisce la violazione, nel formato “AAAA”.

 

Se gli errori formali non si riferiscono a un periodo di imposta specifico, si indica l’anno solare in cui sono state commesse le violazioni stesse; invece nei casi in cui il periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, nel campo “anno di riferimento”, bisogna specificare l’anno in cui termina il periodo d’imposta per il quale sono regolarizzate le violazioni formali. 

 

In caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero delle rate in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate (ad esempio: “0102”, nel caso di pagamento della prima delle due rate); in caso di pagamento in un’unica soluzione, nel suddetto campo va indicato il valore “0101”.

 

Accanto alla sanatoria degli errori formali, l’articolo 1, co. 174, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede anche un ravvedimento speciale delle violazioni tributarie, che riguardano le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti, che possono essere regolarizzate versando sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo, oltre all’imposta e agli interessi dovuti. Anche in questo caso è necessario effettuare i pagamenti entro precise date di scadenza.

 

Pertanto, per consentire il versamento tramite modello F24 delle sanzioni dovute per la regolarizzazione in argomento, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una lunga lista di codici tributo da inserire nel modello F24, con le indicazioni sulle modalità di compilazione dei campi. Si specifica che i tributi dovuti per effetto della regolarizzazione in argomento sono versati indicando nel modello F24 i codici tributo ordinari da autoliquidazione. 
La risoluzione dell’Agenzia, per agevolare i contribuenti, fornisce un’ulteriore tabella, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione, in cui sono riportati i codici già esistenti da utilizzare per il versamento degli interessi da ravvedimento e da rateazione.

 

La definizione agevolata delle controversie tributarie, in cui è parte, tra l’altro, l’Agenzia delle Entrate, si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2023. È ammessa la rateazione per gli importi superiori a mille euro. Il relativo modello è stato approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1 febbraio 2023, n. 30294. I codici tributo istituiti sono quelli riepilogati in tabella da TF20 a TF26, per i quali l’Agenzia fornisce, oltre che la denominazione, anche le modalità di compilazione degli altri campi del modello di pagamento F24.

 

Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale: in questo caso la regolarizzazione avviene mediante il versamento integrale della sola imposta e si perfeziona con l’integrale versamento delle somme dovute entro il 31 marzo 2023 oppure con un pagamento rateale a partire dal 31 marzo 2023. Sull’importo delle rate successive alla prima, con scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.  

 

In questo caso, i codici tributo da esporre nella sezione “ERARIO” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, unitamente alle modalità di compilazione degli altri campi del modello di pagamento, vanno dal codice TF40 a TF43.

Bonus facciate: cessione, da parte dell’erede, delle rate residue di detrazione non fruite

In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del bonus facciate si trasmette all’erede che, per effetto di successione e divisione, ha la detenzione materiale e diretta dell’immobile (Agenzie delle Entrate, risposta a istanza di interpello del 14 febbraio 2023, n. 213).

L’Agenzia delle Entrate fornisce risposta ad un erede che chiede se può esercitare l’opzione per la cessione del credito corrispondente al bonus facciate su un immobile di sua proprietà, per effetto di successione. L’istante rappresenta che le spese per gli interventi di rifacimento della facciata dell’edificio di cui era proprietario il padre rientrano tra quelle ammissibili alla detrazione (art. 1, co. 219-223, L. n. 160/2019), ma che non è stato possibile perfezionare la pratica di cessione del credito a causa del decesso.

 

Nel fornire risposta, l’Amministrazione finanziaria esamina il quadro normativo di riferimento in merito all’applicazione del bonus facciate e osserva che, dalla documentazione integrativa pervenuta, l’intervento edilizio appare riconducibile a quelli previsti dalla Legge di bilancio 2020 (art. 1, co. 220, Legge 27 dicembre 2019, n. 160), trattandosi dell’isolamento termico che interessa più del 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio.

 

L’Agenzia richiama a seguire la circolare del 25 luglio 2022 n. 28/E, con quale ha fornito approfondimenti e chiarisce che gli interventi in questione (iniziati e terminati nel 2021) devono soddisfare i requisiti del Decreto interministeriale 6 agosto 2020 e, in particolare, va redatta ai sensi dell’articolo 8, l’asseverazione che attesti la rispondenza ai pertinenti requisiti tecnici richiesti e comprenda la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

 

L’articolo 9, comma 1, del citato decreto stabilisce che, per gli interventi previsti all’articolo 2 del medesimo decreto, tra i quali sono compresi anche quelli influenti dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, “In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene”.

 

Ciò premesso, considerato che nel 2021, anno in cui sono state sostenute le spese dal de cuius, la quota di detrazione relativa a tale anno competeva al de cuius medesimo che non ha potuto perfezionare la cessione del credito corrispondente a tale detrazione, il relativo importo va indicato, secondo le modalità ordinariamente previste, nella dichiarazione dei redditi da presentare a nome del de cuius per il periodo d’imposta 2021.

 

L’Istante, in qualità di erede che ha la detenzione materiale e diretta del bene, potrà, invece, dal periodo d’imposta 2022 utilizzare le rate residue della detrazione direttamente nella propria dichiarazione dei redditi riferita a tali anni o, in alternativa, esercitare l’opzione per la cessione del credito corrispondente alle predette rate con le modalità stabilite dalla norma.

Dichiarazione precompilata Iva: disponibile il nuovo servizio per visualizzare e scaricare il modello

A disposizione di imprese e professionisti la dichiarazione annuale predisposta dall’Agenzia con i dati relativi all’anno d’imposta 2022. Dal 15 febbraio sarà poi possibile modificarlo, integrarlo e procedere all’invio (Agenzia delle Entrate, comunicato 10 febbraio 2023)

Disponibile il nuovo servizio per le partite IVA: ad annunciarlo l’Agenzia delle Entrate, in un comunicato del 10 febbraio, nel quale l’amministrazione finanziaria informa imprese e professionisti che è possibile visualizzare e scaricare il proprio modello con i dati relativi all’anno d’imposta 2022 inseriti direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Dal 15 febbraio sarà poi possibile modificarlo, integrarlo e procedere all’invio. La semplificazione fiscale interessa così anche le Partite Iva, dopo il 730 precompilato, già disponibile per dipendenti e pensionati.

 

Possono accedere al nuovo servizio le imprese e i lavoratori autonomi che rientrano nella platea definita dai provvedimenti dell’8 luglio 2021 e del 12 gennaio 2023. Sono i soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia che effettuano la liquidazione trimestrale, con esclusione di alcune categorie come quelle che operano in particolari settori di attività o per i quali sono previsti regimi speciali ai fini Iva (ad esempio, editoria, vendita di beni usati, agenzie di viaggio). Con il provvedimento dello scorso gennaio sono stati inoltre inclusi nella platea, tra gli altri, i produttori agricoli (o coloro che svolgono attività agricole connesse) e gli agriturismi.

 

I soggetti indicati possono utilizzare la nuova funzionalità, disponibile nel portale “Fatture e corrispettivi”, che consente di modificare, integrare e inviare i dati riportati nei differenti quadri e righi della dichiarazione, ma anche scaricare la dichiarazione elaborata per poterla confrontare con i dati presenti nei propri applicativi. È possibile, inoltre, procedere al pagamento dell’Iva a debito, scegliendo la data di versamento, il numero delle rate in cui suddividere il pagamento, calcolare l’importo totale da versare (comprensivo di eventuale maggiorazione e interessi) e il dettaglio delle eventuali rate. Il nuovo servizio consente, eventualmente, di inviare una dichiarazione correttiva o una dichiarazione integrativa.

 

Per visualizzare la dichiarazione annuale predisposta dall’Agenzia occorre entrare con le proprie credenziali all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” e accedere alla sezione dedicata ai Documenti IVA precompilati in cui è presente la nuova sezione “Dichiarazione annuale IVA”. Dal 15 febbraio, sarà poi possibile modificare e integrare i quadri del modello, aggiungere i quadri che non sono precompilati, inviare la dichiarazione ed effettuare il pagamento dell’imposta da versare con addebito diretto sul proprio conto, o in alternativa, stampare il modello F24 precompilato e procedere al pagamento con le modalità ordinarie. Per tutte le informazioni sulle nuove funzionalità è possibile consultare la sezione informativa e di assistenza dedicata ai documenti Iva precompilati disponibile sempre all’interno del portale.

 

La bozza della dichiarazione Iva è stata elaborata grazie ai dati dei registri Iva precompilati, anche se non validati, ai dati dei corrispettivi giornalieri trasmessi telematicamente, a quelli della dichiarazione Iva dell’anno d’imposta precedente e ad altre informazioni presenti in Anagrafe tributaria (per esempio, i versamenti con F24).

 

La dichiarazione annuale si aggiunge agli altri documenti precompilati per le Partite Iva e resi disponibili dal secondo semestre 2021, come i registri e le comunicazioni delle liquidazioni periodiche (Lipe). Con la realizzazione della precompilata Iva l’Agenzia delle entrate contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo fissato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) per semplificare gli adempimenti di imprese e professionisti, la cui deadline è fissata per il mese di giugno 2023.

Obbligo dichiarativo dell’imposta di soggiorno a partire dal 2022 solo su modello ufficiale del ministero

A partire dal 2022 scatta l’obbligo dichiarativo sull’imposta di soggiorno da presentare esclusivamente tramite il modello predisposto dal Ministero dell’Economia e delle finanze (Risoluzione del 9 febbraio 2023, n. 1/DF)

L’obbligo dichiarativo relativo all’imposta di soggiorno, ai fini della verifica da parte dei comuni del corretto adempimento valido su tutto il territorio nazionale (art. 4, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23) a partire al 2022 va presentato solo sul modello ufficiale ministeriale. Lo rende noto il Ministero dell’Economia e delle finanze in risposta al quesito di un contribuente relativamente alla dichiarazione da rendere per le annualità successive al 2020 e 2021. La disposizione prevede che la dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 29 aprile 2022.

 

Relativamente ai periodi di imposta 2020 e 2021, il dicastero chiarisce che i gestori delle strutture ricettive che hanno già presentato per gli anni di imposta 2020 e 2021 una dichiarazione o una comunicazione al comune, seguendo le indicazioni prescritte dal comune stesso, non sono obbligati a ripresentare per dette annualità la dichiarazione ministeriale, considerando che si tratta del primo anno di applicazione dell’obbligo dichiarativo mediante presentazione del nuovo modello. Al di fuori di tale caso, è chiaro che il contribuente dovrà utilizzare esclusivamente il nuovo modello per la dichiarazione dell’imposta o del contributo di soggiorno. Il Ministero informa che sul sito internet del Dipartimento sono pubblicate le faq con tutti i chiarimenti in merito all’obbligatorietà o meno della ripresentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno per gli anni 2020 e 2021 (risposte 8 e 9).

Il modello ministeriale rappresenta l’unica modalità per l’assolvimento dell’adempimento dichiarativo in questione, imposto dal Legislatore. Non si riscontrano, infatti, all’interno della disciplina generale del tributo, norme dalle quali sia possibile desumere la facoltà per i comuni di predisporre autonomamente modelli di dichiarazione concernenti l’imposta di soggiorno in argomento. Del resto, sostiene il Dipartimento, la previsione da parte degli enti locali impositori di ulteriori forme di comunicazione di dati, con le stesse finalità del modello ministeriale, costituirebbe una mera duplicazione di oneri, che confliggerebbe con i principi di semplificazione amministrativa degli adempimenti dei contribuenti, sanciti dallo Statuto del contribuente (art. 6, Legge n. 212/2000), ai sensi del quale “al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente”.