Prestazioni erogate dallo “Schema pensionistico maltese”: tassazione separata


L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la prestazione percepita da un cittadino brittanico residente fiscalmente in Italia, liquidata dallo Schema pensionistico maltese a cui erano stati trasferiti i benefici pensionistici della pensione aziendale maturata durante il periodo di lavoro in UK, è soggetta a tassazione esclusiva in Italia. In particolare, la prestazione si qualifica come pensione, ed essendo corrisposta in un’unica soluzione è assoggettata a tassazione separata. (Risposta 21 marzo 2022, n. 144).

Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguarda il trattamento fiscale applicabile alla prestazione erogata dallo Schema pensionistico maltese, in misura forfettaria, ad un cittadino britannico con residenza fiscale in Italia, titolare di pensione corrisposta dall’Inps sulla base dei contributi versati in UK alla National Insurance e allo stesso INPS.


L’Agenzia delle Entrate ha osservato che lo “Schema pensionistico maltese” è un programma avviato dall’Her Majesty Revenue & Customs (HMRC), tramite il quale le persone aventi diritto a una pensione nel Regno Unito possono trasferire la loro pensione nel nuovo luogo di residenza.
Nella fattispecie, il contribuente invece di acquisire i benefici della pensione integrativa aziendale maturata in UK, ha trasferito le somme maturate a tale titolo nello Schema pensionistico maltese. Successivamente, come previsto dal regolamento dello “Schema pensionistico maltese”, il contribuente ha richiesto la liquidazione parziale di quanto investito nello “Schema”, con l’accredito di una somma forfettaria sul proprio conto corrente italiano.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, sotto il profilo fiscale, la somma percepita dal contribuente conserva la sua natura di pensione, derivante dal rapporto di lavoro cessato, anche tenuto conto che detta somma è stata trasferita, in neutralità fiscale, allo Schema pensionistico maltese, che la gestisce, attraverso l’apposito amministratore, secondo le norme tipiche di uno schema previdenziale integrativo, sia per quanto riguarda le prudenziali modalità di investimento che caratterizzano in generale le forme pensionistiche integrative, che per quanto riguarda le modalità di erogazione delle stesse.
La finalità previdenziale dell’investimento, i requisiti e le modalità di accesso alla prestazione, portano a ritenere che la somma percepita dal contribuente, in un’unica soluzione, sia riconducibile, secondo l’ordinamento tributario vigente in Italia, ai redditi di pensione, a loro volta equiparati a quelli di lavoro dipendente.


Per quanto riguarda le modalità di tassazione, tenuto conto che le somme sono percepite in un’unica soluzione, in luogo del regime di tassazione ordinaria trova applicazione il regime di tassazione separata, in base al quale “l’imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: a) (.. ) altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l’indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni”.
La disciplina fiscale nazionale, tuttavia, deve essere coordinata con le disposizioni internazionali contenute in accordi conclusi dall’Italia con gli Stati esteri, secondo il principio di prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno. Nella fattispecie, la Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Malta prevede che “le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, nonché le annualità, pagate ad un residente di uno Stato contraente, sono imponibili soltanto in questo Stato”.
In conclusione, secondo l’Agenzia delle Entrate, partendo dal presupposto che il contribuente abbia la residenza fiscale in Italia, la prestazione allo stesso erogata dallo Schema pensionistico maltese, qualificandosi come pensione, deve essere oggetto di tassazione esclusiva in Italia, trovando applicazione il regime di tassazione separata.

METALMECCANICA INDUSTRIA – Contribuzione al Fondo Metasalute: pagamento con Modello F24

Metasalute – Fondo Sanitario Lavoratori Metalmeccanici – con propria circolare, informa che dall’1/4/2022, il pagamento della contribuzione va fatto tramite Modello F24

Il Fondo Metasalute comunica a tutte le Aziende e Consulenti che a decorrere dal 1° aprile 2022 il versamento della contribuzione mensilmente dovuta per ciascun lavoratore iscritto, potrà essere effettuato dall’azienda esclusivamente tramite modello di pagamento unificato F24, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento e sarà necessario compilare il flusso UNIEMENS mensilmente trasmesso all’INPS specificando il codice corrispondente al piano prescelto dall’azienda, compatibilmente con le selezioni effettuate in fase di attribuzione dei piani sanitari.
Si ricorda alle Aziende che optavano per il pagamento tramite MAV, che l’ultimo giorno utile per generare il MAV relativo alla competenza del mese di febbraio 2022 è il 31 marzo 2022.
Successivamente a tale data sarà possibile versare la contribuzione mensile esclusivamente tramite F24.

Bonus locazioni, precisazioni dal Fisco


Forniti chiarimenti sulla cessione del credito d’imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (Agenzia delle entrate – Risposta 23 marzo 2022, n. 153).

Nel caso di specie, la società istante, in data 14 ottobre 2020, ha acquistato dalla società del Gruppo cui appartiene il credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda.
Detta misura agevolativa, per espressa disposizione di legge, sconta il limite previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
Con la modifica del 28 gennaio 2021 è stata aumentata la soglia di aiuti compatibili con il mercato interno da 800.000 euro a 1.800.000 euro per ciascuna impresa, da intendersi come insieme delle società appartenenti al medesimo gruppo.
Con il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, la predetta modifica del Quadro è stata recepita al livello interno con riferimento ad una serie di misure, tra le quale vi è il credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto di azienda di cui all’articolo 28 del decreto- legge n. 34 del 2020.
L’interpellante si è limitata a compensare solo una parte del credito acquistato, ritenendo, in caso contrario, di eccedere la soglia di 800.000 euro prevista per il gruppo. Detta circostanza è stata meglio precisata in risposta alla successiva richiesta di documentazione integrativa, con cui è stata illustrata la composizione del Gruppo e le quote di aiuto fruite da ciascun componente nel 2020.
Tanto premesso, l’istante, visto l’innalzamento della soglia, chiede di poter compensare nell’anno 2021 l’ammontare del credito non fruito.

L’Agenzia, a riguardo, chiarisce che l’aiuto di cui si discute può, a discrezione del beneficiario, considerarsi concesso:
– «dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021» se si ha riguardo alla «data di approvazione della compensazione», con la conseguenza che lo stesso soggiace al limite pregresso di 800.000 euro;
– «dal 28 gennaio 2021 alla data del 31 dicembre 2021», se si ha riguardo alla «data di presentazione della dichiarazione dei redditi» relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa, con la conseguenza che lo stesso soggiace al nuovo limite 1.800.000 euro.
Ciò nondimeno, nell’ipotesi di cessione del credito, in luogo dell’utilizzo diretto, resta in vigore l’articolo 122, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, che, nello stabilire «La quota di credito non utilizzata nell’anno» in cui è comunicata la cessione «non può essere utilizzata negli anni successivi», impedisce al cessionario di beneficiare dell’innalzamento delle soglie di aiuto fruibili.
Nel caso prospettato la cessione risale al 14 ottobre 2020 e da ciò consegue l’impossibilità per il cessionario di compensare successivamente al 31 dicembre 2020 la quota di credito acquistata e non utilizzata.
A rettifica, infine, di quanto già detto nella risposta all’interpello n. 956-2118/2021, va chiarito che la possibilità per il cessionario di cedere ulteriormente la parte di credito non compensata, è ammessa esclusivamente nell’ipotesi in cui permangano i requisiti che ne consentono l’utilizzo diretto in capo al beneficiario originario (ovvero, per le ragioni sopra rappresentate, in capo all’«impresa unica») e, quindi, per la quota parte ancora fruibile nel rispetto della soglia prescritta dalla normativa in tema di aiuti di Stato.
Non risulta, infatti, possibile cedere un credito d’imposta per l’importo eccedente il massimale applicabile ai sensi della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, atteso che il predetto massimale non costituisce un limite alla compensazione del credito d’imposta ma un limite alla maturazione dell’aiuto.


 

Fondo integrativo privato estero: esclusa l’imposta sostitutiva IRPEF


Le prestazioni percepite da un contribuente da parte di uno Stato estero, derivanti dalla sua adesione a un fondo integrativo complementare al regime di previdenza sociale obbligatorio, la cui riscossione può avvenire in qualsiasi momento, non sono qualificabili come trattamento pensionistico, quindi, in tal caso, se il contribuente si trasferisce in Italia, non spetta il beneficio dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 24-ter, D.P.R. n. 917/1986 (Agenzia Entrate – risposta 23 marzo 2022, n. 150).

Ai sensi dell’art. 24-ter del TUIR, le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione, erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, e in uno dei comuni, con popolazione non superiore a 3.000, colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero, a un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione.


L’opzione è:
– esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace e trasferiscono la residenza da paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa;
– valida per i primi nove periodi d’imposta successivi al periodo di imposta in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale;
– esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d’imposta.


Per l’accesso al regime è necessaria la titolarità da parte delle persone fisiche dei redditi da pensione di cui all’art. 49, co. 2, lett. a) del Tuir, erogati da soggetti esteri.
In base al cit. articolo, costituiscono redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati.
Pertanto, per espressa previsione normativa, i redditi da ” pensione” sono equiparati a quelli di ” lavoro dipendente”, e rientrano nella nozione di redditi da pensione anche tutti quegli emolumenti percepiti dopo la cessazione di un’attività lavorativa, che trovano genericamente la loro causa anche in un rapporto di lavoro diverso da quello di lavoro dipendente (ad esempio, il trattamento pensionistico percepito da un ex titolare di reddito di lavoro autonomo).
In linea di principio, le prestazioni pensionistiche integrative, erogate da un fondo previdenziale professionale estero e corrisposte, una volta maturato il requisito anagrafico richiesto per l’accesso alla prestazione, ad un soggetto che trasferisce la residenza nel territorio dello Stato, devono risultare imponibili in Italia in base alla specifica Convenzione per evitare le doppie imposizioni stipulata dall’Italia con il Paese della fonte.
Detti emolumenti sono riconducibili, in via generale, ai redditi di cui all’art. 49, co. 2, lett. a), del TUIR, che equipara ai redditi di lavoro dipendente  le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, in quanto alle stesse prestazioni non si applica la disciplina della previdenza complementare italiana.
Con riferimento al caso di specie, le prestazioni derivanti dalla adesione al fondo integrativo (complementare allo ” statutory social security”), la cui riscossione può avvenire in qualsiasi momento, non sono qualificabili come trattamento pensionistico.
Pertanto, poiché le stesse non sono riconducibili nell’ambito applicativo di cui all’art. 49, co. 2, lett. a), del TUIR, non è possibile accedere al regime di favore previsto dall’art. 24- ter del TUIR.


Compilazione online della dichiarazione contributiva Previndai


Previndai ha reso noto che a partire dal 1° trimestre 2022 la compilazione della dichiarazione contributiva può essere compilata on line. Inoltre, ai fini della determinazione dei contributi dovuti, dal 2022 il contributo minimale a carico azienda è riconosciuto a tutti i dirigenti a prescindere dall’anzianità (Previndai – Comunicato 18 marzo 2022).

Le aziende produttrici di beni e servizi sono tenute a comunicare al Fondo Previndai l’ammontare del contributo dovuto per ciascun dirigente, con periodicità trimestrale, presentando la dichiarazione contributiva (mod. 050).
Il Fondo Previndai ha reso noto che la dichiarazione contributiva relativa al 1° trimestre 2022 è compilabile on-line.
Il termine di scadenza ultimo per la trasmissione della dichiarazione contributiva ed il versamento dei relativi contributi è il 20 aprile 2022. In proposito, il Fondo ha precisato che il bonifico deve essere disposto in tempo utile a garantire il riconoscimento a Previndai di una data valuta coincidente, al massimo, con quella della scadenza.
La compilazione delle dichiarazione contributiva trimestrale è effettuata mediante la funzione guidata “Compilazione mod. 050”, presente nell’area riservata, accessibile mediante password dal sito istituzionale del Fondo Previndai.


Ai fini della dichiarazione contributiva e della determinazione dell’ammontare dei contributi da versare, Previndai ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2022 il livello minimo di 4.800 euro a carico azienda va riconosciuto a tutti i dirigenti che versino la contribuzione a loro carico (oltre al TFR), a prescindere dall’anzianità dirigenziale presso l’azienda.
Restano invariati il massimale retributivo (180.000 euro) e le aliquote contributive (4% a carico azienda e 4% a carico dirigente).


In tema di flessibilità contributiva resta ferma la facoltà dell’azienda di farsi carico, previo accordo con il dirigente, di una quota della contribuzione dovuta dal dirigente stesso fino a giungere ad un totale del 7% a carico dell’impresa, rimanendo a carico del dirigente un contributo come minimo dell’1%. In presenza di flessibilità contributiva, la quota del dirigente di cui l’impresa si assume l’onere si somma a quella contrattualmente prevista a suo carico del 4%: questa ultima quota non può essere inferiore al minimale, se dovuto.

Criteri di calcolo della pensione del personale delle Forze di polizia


L’Inps ha fornito istruzioni per l’applicazione della norma (art. 1, co. 101 e 102, L. n. 234/2021) che estende al personale di Polizia di Stato e Polizia penitenziaria l’applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nel calcolo della quota retributiva delle pensioni per coloro che hanno maturato un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 inferiore a 18 anni (circolare del 23 marzo 2022, n. 44).


Secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, co. 101), al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, l’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile.
Il riconoscimento della suddetta aliquota di rendimento annua trova applicazione per le pensioni decorrenti dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, nonché nei confronti di coloro già titolari di pensione alla predetta data, limitatamente ai ratei pensionistici maturati dal 1° gennaio 2022.
Allo stesso modo, con riferimento ai benefici relativi al cc.dd. 6 aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile (art. 4 del d. lgs. n. 165/1997), l’importo corrispondente a detto beneficio viene rapportato all’aliquota di rendimento annua del 2,44 per cento.


L’Inps specifica che l’aliquota di rendimento del 2,44 per cento trova applicazione nei confronti del personale contemplato dalla norma già collocato in quiescenza alla data del 31 dicembre 2021, a condizione che al 31 dicembre 1995 abbia maturato un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni.
I trattamenti pensionistici con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021) saranno quindi determinati applicando, alla quota retributiva (art. 1, co. 12, della l. n. 335/1995), la predetta aliquota annua del 2,44 per cento.
L’Istituto procederà al riesame d’ufficio dei trattamenti pensionistici del personale in esame, applicando, per la rideterminazione della quota retributiva, l’aliquota in questione per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati al 31 dicembre 1995.
Analogamente, i benefici in parola (art. 4 del d. lgs. n. 165/1997), sono rideterminati secondo le medesime modalità.
Ai pensionati interessati alla ricostituzione del trattamento pensionistico in argomento vengono corrisposti i ratei di pensione maturati dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame (1° gennaio 2022), senza diritto alla corresponsione degli arretrati.

“UniEmens-Cig”: differimento periodo transitorio


L’Inps comunica l’ulteriore proroga del periodo transitorio di coesistenza dei sistemi relativi al nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig” e il modello “SR41” fino al 30 aprile 2022.


Alla luce delle segnalazioni pervenute dal territorio nonché delle esigenze rappresentate da diverse aziende e intermediari, si comunica l’ulteriore proroga del periodo transitorio di coesistenza di entrambi i sistemi fino al 30 aprile 2022.
Pertanto, le richieste di pagamento diretto afferenti a periodi di integrazione salariale (CIGO, CIGS, AIS) decorrenti dal 1° maggio 2022, dovranno essere inviate esclusivamente con il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig”.
Per le richieste di pagamento diretto afferenti a domande che hanno ad oggetto periodi di integrazione salariale con una decorrenza anteriore al 1° maggio 2022, i datori di lavoro possono continuare a scegliere se utilizzare il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig” o il modello “SR41”.
Il sistema “SR41” deve necessariamente essere utilizzato fino alla fine del periodo autorizzato dai datori di lavoro che, alla data del 1° maggio 2022, avessero già inviato richieste di pagamento con tale sistema.
In ogni caso, restano esclusi dall’ambito di applicazione del nuovo sistema “UniEmens-Cig” i trattamenti di integrazione salariale del settore agricolo, per i quali rimangono in vigore le modalità di trasmissione dei dati tramite il modello “SR43” semplificato.
Altresì, restano escluse le richieste di pagamento diretto della prestazione dell’indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori del settore portuale, per le quali deve continuare a essere utilizzato il modello “SR41 semplificato” (Messaggio Inps 23 marzo 2022, n. 1320).


Firmata l’ipotesi di accordo per le Ferrovie dello Stato



Firmato il rinnovo del contratto nazionale delle attività ferroviarie ed il contratto aziendale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, scaduti nel 2017 dopo che era stato regolato con un accordo ponte il triennio 2018 – 2020″.


Il nuovo contratto che interessa circa 80 mila ferrovieri, compresi tutti gli addetti delle attività in appalto di ristorazione, pulizia e accompagnamento notte, avrà decorrenza dal 1 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2023 e dovrà essere sottoposto all’approvazione dei lavoratori e delle lavoratrici tramite referendum.
Per la parte economica è previsto un aumento al livello medio di 110 euro.



















































































Livelli professionali

Posizioni


retributive

Parametri

minimi stipendiali


 al 01/01/2022

Quadri Q1 173 2.370,10
Q2 152 2.082,40
Direttivi A 147 2.013,90
Tecnici Specializzati B1 140 1.918,00
  B2 134 1.835,80
B3 132 1.808,40
Tecnici C1 129 1.767,30
C2 127 1.739,90
D1 125 1.712,50
Operatori Specializzati D2 121 1.657,70
D3 119 1.630,30
Operatori E1 117 1.602,90
E2 112 1.534,40
E3 110 1.507,00
Generici F1 102 1.397,40
F2 100 1.370,00



































































































Livelli professionali

Posizioni


retributive

1° tranche


aumento tabellare

2° tranche


aumento tabellare

3° tranche


aumento tabellare

Quadri Q1 60,35 40,23 46,94
Q2 53,02 35,35 41,24
Direttivi A 51,28 34,19 39,88
Tecnici Specializzati B1 48,84 32,56 37,98
  B2 46,74 31,16 36,36
B3 46,05 30,70 35,81
Tecnici C1 45,00 30,00 35,00
C2 44,30 29,53 34,46
D1 43,60 29,07 33,91
Operatori Specializzati D2 42,21 28,14 32,83
D3 41,51 27,67 32,29
Operatori E1 40,81 27,21 31,74
E2 39,07 26,05 30,39
E3 38,37 25,58 29,84
Generici F1 35,58 23,72 27,67
F2 34,88 23,26 27,13



































































































Livelli professionali

Posizioni


retributive

minimi stipendiali al 01/05/2022

minimi stipendiali al 01/11/2022

minimi stipendiali al 01/08/2023

Quadri Q1 2.430,45 2.470,68 2.517,62
Q2 2.135,42 2.170,77 2.212,01
Direttivi A 2.065,18 2.099,37 2.139,25
Tecnici Specializzati B1 1.966,84 1.999,40 2.037,38
  B2 1.882,54 1.913,70 1.950,06
B3 1.854,45 1.885,15 1.920,96
Tecnici C1 1.812,30 1.842,30 1.877,30
C2 1.784,20 1.813,73 1.848,19
D1 1.756,10 1.785,17 1.819,08
Operatori Specializzati D2 1.699,91 1.728,05 1.760,88
D3 1.671,81 1.699,48 1.731,77
Operatori E1 1.643,71 1.670,92 1.702,66
E2 1.573,47 1.599,52 1.629,91
E3 1.545,37 1.570,95 1.600,79
Generici F1 1.432,98 1.456,70 1.484,37
F2 1.404,88 1.428,14 1.455,27


Una tantum
Ai lavoratori in forza nelle aziende che applicano il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 16.12.2016 alla data di stipula del presente accordo, ad integrale copertura del periodo 1° gennaio 2021 – 30 aprile 2022 viene riconosciuto un importo lordo omnicomprensivo pro-capite una tantum nelle misure di seguito indicate:
Dette somme saranno corrisposte in un’unica soluzione con la retribuzione del mese dì giugno 2022, in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento, arrotondando a mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
Per i lavoratori occupati negli appalti/subappalti, le modalità (eventuale rateizzazione e relative tempistiche) per la corresponsione dei suddetti importi potranno essere definite con accordo a livello aziendale da raggiungere entro giugno 2022.
A tal fine, le aziende interessate dovranno dare comunicazione della volontà di attivare il negoziato di cui al precedente capoverso alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo entro il 10 giugno 2022.


In caso contrario gli importi saranno corrisposti con il ruolo paga del mese di giugno 2022.



































































Livello/Parametro

Importo Una tantum

Premio di risultato 2021

Q1 670,54 670,00
Q2 589,15 580,00
A 569,77 560,00
B1 542,64 520,00
B2 519,38 520,00
B3 511,63 520,00
C1 500,00 500,00
C2 492,25 500,00
D1 484,50 470,00
D2 468,99 470,00
D3 461,24 470,00
E1 453,49 430,00
E2 434,11 430,00
E3 426,36 430,00
F1 395,35 390,00
F2 387,60 670,00


ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA







Attuale contributo aziendale annuo

Contributo dal 01/01/2023

Totale annuo

100,00 € 200,00 € 300,00 €


PREVIDENZA COMPLEMENTARE – FONDO EUROFER







Attuale contributo aziendale

Contributo dal 01/01/2023

Totale

1,00% 1,00% 2,00%


WELFARE
Le parti riconoscono al welfare aziendale l’importante finalità di migliorare il benessere e la motivazione dei lavoratori e condividono di verificare la possibilità di mettere a disposizione dei lavoratori delle Società che applicano il presente CCNL misure di welfare contrattuale per categorie omogenee di lavoratori finalizzate al miglioramento della produttività e delle condizioni di lavoro.


In tale contesto, le parti si impegnano ad individuare, attraverso la contrattazione aziendale, secondo le specifiche caratteristiche dei singoli contesti, strumenti di welfare aziendale che prevedano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, servizi di educazione e istruzione per i figli, assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti, al fine di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei lavoratori dipendenti.

UNEBA VENETO: approvata l’ipotesi di CIRL sottoscritta il 22/2/2022



Con intesa del 21/3/2022, UNEBA Federazione Regionale Veneto e FP-CGIL, FP-CISL, FISASCAT-CISL, UIL-FPL, UILTUCS Regionale Veneto, a seguito delle consultazioni effettuate conclusesi con esito positivo, danno piena efficacia e validità al CIRL sottoscritto in data 22/2/2022.


Le Parti territoriali del Veneto firmatarie del settore contrattuale UNEBA, con accordo del 21/3/2022, danno piena efficacia e validità al CIRL già sottoscritto in data 22/2/2022.
Il CIRL decorre dall’1/1/2022 e scadrà il 31/12/2024.


Premesso che
– l’art. 43 del CCNL UNEBA in vigore prevede un “Elemento di Garanzia”, quale valorizzazione ulteriore a quanto previsto come minimo retributivo mensile nazionale e demandato alla contrattazione di secondo livello, che ne stabilisce modalità, tempi e condizioni di erogazione, anche legati a meccanismi premiali e formativi,
– con il contratto collettivo regionale di lavoro UNEBA Veneto sottoscritto il 2/11/2015 è stato istituito l’Elemento Variabile Territoriale (di seguito il “EVT”) quale elemento di premialità a carattere orario e di tipo variabile, con le caratteristiche e i presupposti indicati dal D.P.C.M. del 22/1/2013, dalla precedente legge n. 247 del 24/12/2007 nonché dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 29/3/2018, relativa a premi di risultato e welfare aziendale,


con il nuovo Contratto Regionale del 22/2/2022, è istituito e reso efficace l’Elemento di Garanzia di cui al CCNL UNEBA in vigore e ne è stabilito il calcolo e l’erogazione nelle modalità e termini indicati, infatti le Parti convengono di migliorare ed integrare l’accordo sindacale di secondo livello dell’Elemento Variabile Territoriale (EVT) del 2/11/2015 con l’aggiunta dell’Elemento di Garanzia derivante dalla “Quota A)” e dalla “Quota B)” prevista dall’art. 43 del CCNL Uneba sottoscritto il 14/2/2020.


Le parti concordano che l’Elemento di Garanzia derivante dalla “Quota A)” e dalla “Quota B)” dell’ex art. 43 CCNL UNEBA vigente, al fine di far confluire tale elemento nell’E.V.T., viene direttamente e convenzionalmente convertito in ore mese sia per la quota A) che per la quota B) secondo la seguente tabella:


TABELLA 1





















Anno di riferimento

Quota A – ore per anno

Quota B – ore per anno

Somma quota A + quota B

Somme convertite a titolo esemplificativo (liv. 4s)

2022 35 16 51 428,40
2023 38 24 62 520,80
2024 40 33 73 613,20


Le ore corrisponderanno alla paga oraria di ciascun lavoratore, rapportata all’inquadramento del mese di erogazione (luglio e aprile di ogni anno),
La maturazione delle ore spettanti riportate dalla suddetta tabella sopra è riferita ai Lavoratori a tempo pieno da riproporzionare per i contratti a part-time, le frazioni di mese pari o superiori ai 15 giorni saranno considerate come mese intero. Le assenze che concorrono alla maturazione delle ore spettanti sono: ferie, permessi/rol, banca ore, L.104, EVT, formazione, permessi sindacali, congedi parentali per maternità/paternità, maternità obbligatoria, congedo matrimoniale, infortuni, malattie legate al covid, malattie professionali, malattia oncologiche e/o terapie salvavita, permesso per lutto.


In applicazione dell’art. 42 del CCNL Uneba del 8/5/2013 (20 ore) e dell’art. 43 del CCNL Uneba del 14/2/2020 (Tabella 1 quota A), le parti convengono che l’Elemento di garanzia sommato all’EVT vengano erogati utilizzandone il controvalore attraverso la conversione in ore da equiparare alla paga oraria effettiva lorda di ogni lavoratrice/ore: dall’inizio di ogni anno, o dall’inizio del rapporto di lavoro se successivo. Ogni lavoratrice e lavoratore maturerà ogni anno e mese e fino a tutto il 2024 un monte ore base pari a:


TABELLA 2











Anno 2022 55 ore annue pari 4 ore e 35 minuti mensili
Anno 2023 58 ore annue pari 4 ore e 50 minuti mensili
Anno 2024 60 ore annue pari 5 ore mensili


Il CIRL prevede a tale proposito, 5 bonus di incremento e la disposizione secondo la quale l’Elemento Variabile Territoriale potrà essere alimentato anche da ROL e Banca Ore.
Infine, le parti, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente, prevedono la possibilità di erogazione dell’EVT mediante welfare aziendale.

Iva ordinaria sulla fornitura del materiale didattico


Ai fini Iva, i servizi educativi all’infanzia effettuati tramite la fornitura di materiale didattico-ricreativo si configurano come una cessione di beni e non una prestazione di servizio, e sono soggetti ad aliquota ordinaria. (Agenzia delle entrate – risposta 22 marzo 2022, n. 148).

Nella fattispecie esaminata dall’Amministrazione finanziaria una Cooperativa Sociale Onlus nell’ambito della propria attività educativa intende fornire un servizio didattico-ricreativo rivolto ai bambini. Nello specifico, il servizio consta nella vendita on line di una scatola contenente differenti tipologie di oggetti e strumenti utili a svolgere attività didattiche, per il tramite di video tutorial realizzati dagli operatori culturali della Cooperativa, scaricabili online. Per la Cooperativa sociale non si tratterebbe di un mero insieme di oggetti materiali, bensì di un servizio educativo volto al coinvolgimento diretto e attivo dei partecipanti e in grado di stimolare i molteplici linguaggi infantili grazie alla ricchezza e completezza delle proposte offerte al suo interno che sostengono apprendimento e ricerca.
A tale riguardo, la Cooperativa chiede il trattamento IVA applicabile alla vendita della scatola e alle connesse spese di trasporto e di spedizione.
Per il Fisco, diversamente da quanto sostenuto dalla Cooperativa, le schede illustrative e i video tutorial non sembrano configurano un ” servizio educativo”, in quanto l’elemento prevalente dell’operazione è la cessione di beni.
Di conseguenza, l’operazione in esame, configurando una cessione di beni, deve essere assoggettata all’aliquota IVA ordinaria, non potendo trovare applicazione il trattamento agevolativo previsto dalla Tabella A, parte II-bis, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, con riferimento alle prestazioni di cui al numero 20) dell’articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da parte di Cooperative sociali e loro consorzi.
Per le suesposte considerazioni, le spese di trasporto e di spedizione devono essere assoggettate ad aliquota IVA ordinaria.