Edilizia Industria Pordenone: E.V.R. 2022



Firmato il 24/3/2022, tra l’Associazione delle imprese edili e complementari delle Province di Gorizia, Pordenone e Trieste – ANCE Alto Adriatico e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL provinciali, l’accordo per la verifica e la determinazione degli importi dell’E.V.R. per l’annualità 2022 per i lavoratori Edili della provincia di Pordenone


A seguito dell’accordo di verifica sottoscritto il 24/3/2021, le Parti Sociali firmatarie del CIPL valido per le imprese territoriali che applicano il CCNL edilizia industria, hanno disposto che nella provincia di Pordenone l’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) di competenza 2021 sarà erogabile nel corso del 2022 nella misura del 4% dei minimi tabellari, ovvero nella misura del 3% dei minimi tabellari.


La Cassa Edile della provincia di Pordenone riporta le principali indicazioni operative a cui sono tenute le imprese:


“Accertato l’importo dell’EVR provinciale come sopra definito, le imprese che applicano il citato integrativo provinciale sono quindi tenute a verificare se e in che misura sono obbligate a corrisponderlo, predisponendo, come previsto dal vigente CCNL, una verifica a livello aziendale legata all’andamento dei seguenti due indicatori/parametri aziendali:


1. Ore denunciate alla Cassa Edile della Provincia di Pordenone (depurate delle ore relative a cassa integrazione) negli anni 2018, 2019, 2020;
2. Volume d’affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell’impresa stessa, presentate alle scadenze previste per legge, negli anni 2018, 2019, 2020.
Per entrambi gli indicatori/parametri a livello aziendale sopra citati, l’impresa dovrà porre a confronto i trienni 2018-2019-2020 vs 2017-2018-2019.


All’esito della predetta verifica, l’impresa sarà tenuta a:


a) erogare l’EVR nella misura stabilita a livello territoriale pari al 3% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1 luglio 2014 e in quote mensili qualora le variazioni dei due suddetti indicatori/parametri aziendali siano entrambe pari o positive;
b) erogare l’EVR nella misura minima provinciale (30% dell’EVR stabilito a livello provinciale) più il 50% dell’importo dell’EVR determinato in via definitiva a livello provinciale che eccede la precedente misura minima qualora uno solo dei due suddetti indicatori/parametri aziendali faccia registrare una variazione pari o positiva; in altri termini, quindi, le imprese che si trovino in questa situazione dovranno erogare l’EVR nella misura del 52,5% (si veda tabella allegata);
c) non erogare l’EVR qualora le variazioni dei due suddetti indicatori/parametri aziendali siano entrambe negative.”


E.V.R. della provincia di Pordenone di competenza 2021 erogabile nel corso del 2022
















OPERAI – EVR Erogabile a livello Provinciale

Importo Orario

Qualifica

OPERAIO IV LIVELLO 0,1979
OPERAIO SPECIALIZZATO 0,1838
OPERAIO QUALIFICATO 0,1654
OPERAIO COMUNE 0,1414
















OPERAI – EVR Erogabile nella misura ridotta del 52,5%

Importo Orario

Qualifica

OPERAIO IV LIVELLO 0,1039
OPERAIO SPECIALIZZATO 0,0965
OPERARIO QUALIFICATO 0,0868
OPERAIO COMUNE 0,0742

























IMPIEGATI – EVR Erogabile a livello Provinciale

Importo Mensile

Livello

SETTIMO 48,9213
SESTO 43,1289
QUINTO 36,6906
QUARTO 34,2453
TERZO 31,7988
SECONDO 28,6191
PRIMO 24,4608

























IMPIEGATI – EVR Erogabile nella misura ridotta del 52,5%

Importo Mensile

Livello

SETTIMO 25,6837
SESTO 22,6427
QUINTO 19,2626
QUARTO 17,9788
TERZO 16,6944
SECONDO 15,0250
PRIMO 12,8419

Nuovo calendario per la Rottamazione-ter e Saldo e stralcio


La Legge 28 marzo 2022, n. 25 di conversione del D.L. n. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter) ha previsto nuovi termini per il pagamento delle rate della Rottamazione-ter e Saldo e stralcio delle cartelle (art. 10-quinquies, D.L. n. 4/2022, conv. con modif. in L. n. 25/2022).

Il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020, 2021 e 2022, ai fini della Rottamazione-ter e Saldo e stralcio delle cartelle, e’ considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente:
– entro il 30 aprile 2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2020;
– entro il 31 luglio 2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2021;
– entro il 30 novembre 2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2022.

Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l’effetto di inefficacia della definizione non si produce e non sono dovuti interessi.


Sono estinte le procedure esecutive eventualmente avviate e restano in ogni caso definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme eventualmente versate a qualunque titolo anteriormente alla data di entrata in vigore del DL Sostegni-ter.


CIRL Panificazione Lombardia: firmato il rinnovo



Siglato il 14/3/2022, tra la UNIONE REGIONALE DEI PANIFICATORI DELLA Lombardia, la Federazione ASSIPAN Lombardia, l’ASSOPANIFICATORI FIESA Confesercenti Lombardia e la FAI-CISL Lombardia, la FLAI-CGIL Lombardia, la UILA-UIL Lombardia, il CIRL Lombardia settore panificazione quadriennio 2022-2025.


ENTE BILATERALE REGIONALE DELLA PANIFICAZIONE


Le Parti al fine di assicurare alle imprese ed ai lavoratori del settore servizi innovativi ed adeguati, oltre ad interventi di sostegno o di integrazione al reddito dei lavoratori, con la sottoscrizione del presente Contratto avviano una rimodulazione dell’impianto di finanziamento del sistema bilaterale regionale, con l’obiettivo, alla luce dell’esperienza di questi anni, di rafforzare il presidio degli RLST in un’ottica di prevenzione e miglioramento continuo dell’impianto di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, mantenendo al contempo l’equilibrio economico finanziario di sostenibilità e funzionamento dell’Ente stesso, che rappresenta un concreto presidio di promozione e tutela del settore della panificazione lombarda e delle persone che lavorano nel comparto.
Pertanto, a favore del sistema bilaterale regionale EBIPAL, viene deciso un aumento complessivo dell’attuale dotazione (2,05%) con un più 0,35% (di cui 0,30% a carico del sistema datoriale; da calcolare e versare sull’ammontare della retribuzione utile ai fini del TFR) delle risorse destinate alla contribuzione ad EBIPAL e, al contempo, una rimodulazione del finanziamento complessivo nei diversi fondi di competenza, che dall’1/5/2022 vedrà un nuovo assetto come da tabella seguente:






































DESTINAZIONE FONDO

A carico IMPRESA

A carico LAVORATORE

TOTALE

Fondo comune e di gestione 0,35% 0,35% 0,70%
Mutalizzazione integrazioni Malattia e Infortunio 0,70%   0,70%
Mutualizzazione Previdenza complementare ALIFOND 0,05%   0,05%
Organismo paritetico Sicurezza OPPLSS e finanziamento RLST (0,51%) 0,55%   0,55%
Comitato Formazione Continua ed Apprendistato 0,05% 0,05% 0,10%
Assistenza Contrattuale 0,15% 0,15% 0,30%
TOTALE 1,85% 0,55% 2,40%


CONTRATTUALIZZAZIONE PRESTAZIONI BILATERALI


Le imprese non iscritte all’Ente Bilaterale Nazionale dovranno corrispondere a ciascun lavoratore un elemento retributivo di € 20,00 lordi per ciascuna mensilità.
Tale importo, non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR.
Le imprese, a loro volta, non iscritte all’Ente Bilaterale Regionale della Panificazione, dovranno corrispondere, in aggiunta al valore nazionale sopra richiamato, ulteriori € 35,00 lordi per ciascun lavoratore e per ciascuna mensilità.
Tale importo, non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR.
Tali elementi retributivi non esonerano le aziende a garantire le prestazioni e le provvidenze previste dagli Enti Bilaterali Nazionali e Regionali della panificazione.
Per le imprese iscritte agli Enti Bilaterali Nazionali e Regionali ed in regola con i versamenti tale aumento è forfettariamente ricompreso nella quota contributiva omnicomprensiva di adesione all’Ente e pertanto non va erogato.


PREMIO REGIONALE PER OBIETTIVI VARIABILE


Per il quadriennio di validità del presente contratto integrativo si conviene di determinare la misura massima erogabile annualmente nel caso della piena realizzazione degli obiettivi prefissati, che verrà riparametrata per livelli con riferimento alla scala parametrale nazionale ed avrà come riferimento i seguenti importi annui:

a) AZIENDE E PANIFICI AD INDIRIZZO PRODUTTIVO ARTIGIANALE
– anno 2022 € 376,00 per il livello B4, base 100
– anno 2023 € 411,00 per il livello B4, base 100
– anno 2024 € 440,00 per il livello B4, base 100
– anno 2025 € 451,00 per il livello B4, base 100

c) AZIENDE E PANIFICI AD INDIRIZZO PRODUTTIVO INDUSTRIALE


– anno 2022 € 482,00 per il livello 6°, base 100
– anno 2023 € 521,00 per il livello 6°, base 100
– anno 2024 € 553,00 per il livello 6°, base 100
– anno 2025 € 566,00 per il livello 6°, base 100



PREMIO REGIONALE AD OBIETTIVI E WELFARE CONTRATTUALE


Al fine di incentivare l’adesione al fondo di previdenza complementare contrattuale ALIFOND, viene previsto che la quota di premio che sarà destinata alla previdenza complementare sarà ulteriormente incrementata del 15%. (Esempio numerico: per € 100,00 di premio ad obiettivi raggiunti se destinati ad ALIFOND saranno versati dal datore di lavoro a favore della posizione pensionistiche del lavoratore € 115,00).
Entro 45 gg. dalla firma del contratto verrà predisposta dalle parti una specifica disciplina e modulistica per permettere alle lavoratrici e lavoratori di optare per la “welfarizzazione del premio” esclusivamente a favore della previdenza integrativa contrattuale ALIFOND.

Conversione DL Sostegni-ter: misure bonus edilizi


A seguito della conversione del D.L. n. 7 gennaio 2022, n. 4 in L. 28 marzo 2022, n. 25, in materia di bonus edilizi, di seguito si forniscono le misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche, sanzionatorie frodi edilizie e i termini di utilizzo dei crediti d’imposta.

Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche (art. 28)


L’articolo 28 contiene un insieme di disposizioni relative alle modalità di cessione dei crediti di imposta e al versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie. Tali disposizioni riproducono quelle già in vigore per effetto del decreto legge n. 13 del 2022, abrogato dalla L. n. 25/2022.
nello specifico, il citato articolo interviene sulla disciplina dell’utilizzo delle agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi mediante sconto in fattura e cessione del credito, nonché dei crediti di imposta riconosciuti in ragione dell’emergenza da COVID-19. Ove il contribuente usufruisca delle detrazioni per interventi edilizi sotto forma di sconto sul corrispettivo ovvero opti per la trasformazione delle detrazioni in crediti d’imposta cedibili, in luogo di consentire una sola cessione del credito d’imposta, le norme permettono di effettuare due ulteriori cessioni, ma solo a banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario vigilati, ovvero a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l’applicazione delle norme in materia di antiriciclaggio per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. Analoghe previsioni sono disposte per la cessione dei crediti di imposta riconosciuti in base a provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19.
Per le predette agevolazioni, dunque, in luogo di una sola cessione viene prevista la possibilità di effettuarne tre in totale.
Si chiarisce che i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate, a partire dalle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate dal 1° maggio 2022.
Per i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di cessione o sconto in fattura, viene consentita esclusivamente una ulteriore cessione ad altri soggetti. Sono nulli i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni recate dall’articolo in commento, come modificate in sede referente.
Si può versare con modello F24 anche l’imposta sulle transazioni finanziarie.
Inoltre, sono posti analoghi limiti alla cessione del credito d’imposta per le imprese operanti nel settore turistico, alberghiero e ricettivo a fronte di interventi edilizi e di digitalizzazione d’impresa, nonché al credito di imposta per agenzie di viaggi e tour operator concesso in ragione dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale. Anche tali crediti possono essere ceduti di norma una sola volta, salva la facoltà di cederlo per due ulteriori volte a banche, intermediari e imprese di assicurazione vigilati, nel rispetto delle disposizioni antiriciclaggio, dunque in tutto tre volte.



Misure sanzionatorie frodi edilizie (art. 28-bis, co. 2)


Sono introdotte nuove sanzioni per i tecnici abilitati alle asseverazioni previste dalla disciplina del superbonus nonché per le asseverazioni della congruità dei prezzi nelle ipotesi di cessione del credito o sconto in fattura per alcuni bonus edilizi, in caso di informazioni o attestazioni false nonché di omissione di informazioni rilevanti, ossia la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.
La norma prevede, inoltre, un nuovo massimale per le polizze assicurative che i citati tecnici sono tenuti a sottoscrivere, per ogni intervento, nella loro attività di attestazione o asseverazione. Per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, il massimale deve essere pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni.

Termini di utilizzo dei crediti d’imposta sottoposti a sequestro penale (art. 28-ter)


L’articolo 28-ter, che riproduce il testo dell’articolo 3 del decreto legge n. 13 del 2022, precisa i termini per l’utilizzo da parte dei beneficiari dei crediti d’imposta relativi alla cessione o allo sconto di alcune detrazioni fiscali oggetto di sequestro disposto dall’Autorità giudiziaria. In particolare, la norma stabilisce che per i crediti d’imposta che non possono essere utilizzati in quanto oggetto di sequestro disposto dall’Autorità giudiziaria, il termine per l’utilizzo delle quote residue al momento del sequestro è aumentato di un periodo pari alla durata del sequestro stesso.


Licenziamento collettivo: violazione dei criteri di scelta


La comunicazione relativa alla procedura di licenziamento collettivo, carente con riguardo alle indicazioni circa le modalità di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, si traduce nell’illegittima applicazione di tali criteri e da luogo all’annullamento del licenziamento del lavoratore, con condanna del datore alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria in misura non superiore alle dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto (Corte di Cassazione, Sentenza 25 marzo 2022, n. 9800).


La Corte territoriale aveva ritenuto che il licenziamento collettivo (legge n. 223/1991) della società datrice di lavoro ad alcuni dipendenti fosse affetto da mera violazione di carattere formale in virtù della mancata indicazione – nella comunicazione diretta ai lavoratori – dei concreti punteggi attribuiti a ciascun lavoratore e dei dati fattuali relativi ai carichi di famiglia.
Per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso alcuni lavoratori, sostenendo che le carenze della comunicazione finale effettuata agli stessi, non costituivano mera irregolarità formale bensì violazione dei criteri di scelta, in quanto mancava la puntuale indicazione delle modalità di applicazione dei criteri, idonea a consentire la valutazione comparativa delle posizioni dei dipendenti e, pertanto, la verifica della corretta applicazione degli stessi.


Tale motivo di ricorso è stato accolto dalla Suprema Corte che ha ribadito il consolidato principio di diritto in base al quale la comunicazione relativa alla procedura di licenziamento collettivo (art. 4, co. 9 della legge n. 223 del 1991) deve contenere puntualmente l’indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, al fine di consentire ai lavoratori interessati, alle organizzazioni sindacali e agli organi amministrativi di controllare la correttezza dell’operazione e la rispondenza agli accordi raggiunti. A tal fine, quindi, l’esigenza di consentire il suddetto controllo impone che non solo i criteri, ma anche i presupposti fattuali sulla base dei quali i criteri sono stati applicati risultino ricavabili dalla comunicazione.
Da tanto consegue che la generica indicazione dei criteri dei lavoratori da licenziare, dei dati relativi ai carichi di famiglia e dell’indicazione, per ciascun lavoratore, dei punteggi ricollegati astrattamente ai criteri selezionati, impedisce ogni verifica di coerenza tra i detti criteri e la concreta applicazione degli stessi, perché non offre alcun parametro comparativo, rispetto alla posizione di altri lavoratori, idoneo ad escludere la sussistenza di ingiustificati trattamenti più favorevoli.
Tali carenze, che rendono lacunosa la comunicazione, danno luogo non ad una mera “violazione delle procedure”, come erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale nel caso di specie, bensì ad una violazione dei criteri di scelta, che determina l’annullamento del licenziamento, con condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria in misura non superiore alle dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

Settore “Area Chimica” Veneto: proroga del CIRL scaduto



Firmato il 21/3/2022, tra la CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto, la CNA Veneto, la CASARTIGIANI del Veneto e la FILCTEM-CGIL regionale del Veneto, la FEMCA-CISL regionale del Veneto, la UILTEC-UIL regionale del Veneto, il verbale di accordo di proroga del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i dipendenti delle Imprese artigiane del settore chimica, gomma-plastica, vetro scaduto il 28/2/2022


Le Parti firmatarie della contrattazione territoriale “Settore Area Chimica” per la regione Veneto, si sono incontrate lo scorso 21 marzo e considerato che il CCRL del 9/2/2017 è scaduto in data 28 febbraio 2022, hanno concordato di prorogarne gli effetti fino al 28 febbraio 2023.
Pertanto con il presente accordo del 21/3/2022, le Parti hanno disposto:


1. la proroga dell’erogazione dell’ERT negli importi e nelle modalità previste dall’art. 2.1 del CCRL 9/2/2017 fino al 28/2/2023, secondo la tabella che segue


Settore Chimica Gomma Vetro




































Livello

Valore ERT

 

Mensile

Orario

7 56,00 0,32370
6 50,00 0,28902
5s 45,00 0,26012
5 41,00 0,23699
4 37,00 0,21387
3 33,00 0,19075
2 28,00 0,16185
1 23,00 0,13295


2. la proroga della quota di 2,50 € di supporto ai costi di gestione previsti dai fondi negoziali dell’artigianato a favore dei lavoratori (operai, impiegati, apprendisti professionalizzanti). Tale quota viene versata dal datore di lavoro in un’unica soluzione in aggiunta alle quote di adesione contrattuale di competenza del mese di marzo (BO1 mese di marzo).
La quota annua di cui sopra non è riducibile per i part time.
Per il 2022 i datori di lavoro che per le nuove assunzioni stipulate dall’1/1/2022 e fino al 28/2/2022 hanno già assolto al versamento della quota annua di 2,50 € nei BO1 di gennaio o febbraio 2022 non sono tenuti a ripetere tale versamento nel BOI di marzo. Per i lavoratori assunti dall’1/4/2022 al 28/2/2023 tale quota sarà versata con le stesse modalità unitamente al primo versamento (nel BO1 del mese di assunzione);

Decorrenza dei nuovi minimi retributivi per le lavanderie del Turismo



Decorrono, dal mese di manzo, i nuovi minimi per i lavoratori dipendenti dalle imprese del sistema industriale integrato di servizi tessili e medici affini che abbiano avuto nell’anno 2019 un’incidenza del fatturato derivante per almeno il 60% dal settore turistico-alberghiero e della ristorazione.


Stante la situazione di crisi derivante dalla pandemia da Covid-19, le Parti hanno stabilito che le tranche per le lavanderie industriali che abbiano avuto nell’anno 2019 un’incidenza del fatturato derivante per almeno il 60% dal settore turistico-alberghiero e della ristorazione, verranno erogate nella seguente modalità:
– € 20,00 (settembre 2021);
– € 15,00 (marzo 2022);
– € 15,00 (agosto 2022);
– € 13,00 (dicembre 2022).
Tali aziende, devono aver sottoscritto un apposito verbale d’accordo, entro il mese di febbraio 2021, con la propria RSU/RSA, ovvero laddove non esistente con le organizzazioni territoriali sindacali firmatarie del presente contratto, dove verrà indicato il valore dell’incidenza del fatturato derivante da strutture turistico-ricettive e ristorative sul totale del fatturato.Copia del predetto verbale dovrà essere inviato ad Ebli.
Per le aziende multisito si farà riferimento al fatturato complessivo di gruppo.


Tabella retribuzioni Aziende del Turismo


 





















































Aree

Moduli

Aumento dall’1/3/2022€

Incentivo di modulo

Direttiva – Gestionale Centrato 2.515,46 103,25
Tecnica e Gestionale Consolidato 2.515,46 103,25
Tecnica e Gestionale Centrato 2.177,24 93,44
Tecnica e Gestionale Base 1.952,35 78,76
Qualificata Consolidato 1.884,88 75,51
Qualificata Centrato 1.739,86 65,39
Qualificata Base 1.664,54 59,76
Operativa Consolidato 1.635,52 57,00
Operativa Centrato 1.556,03 52,68
Operativa Base 1.378,53

Esonero contributo addizionale Cassa integrazione: nuove attività incluse



Ampliata la platea dei datori di lavoro che beneficiano dell’esonero dal pagamento della contribuzione addizionale per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale nel 1° trimestre 2022 (art. 7, Decreto Sostegni-ter convertito)


In base alla disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza del rapporto di lavoro, i datori di lavoro ammessi, in relazione a sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa, ai trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale o all’assegno ordinario di integrazione salariale a carico del FIS, sono soggetti al pagamento di un contributo addizionale.
Con il cd. “Decreto Sostegni-ter” (art. 7, D.L. n. 4/2022), il Governo ha introdotto l’esonero dal pagamento del contributo addizionale per i trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale, nonché per gli assegni ordinari di integrazione salariale (a carico del FIS), fruiti dai datori di lavoro di alcuni settori a seguito di riduzione o sospensione dell’attività nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.
Con la Legge n. 25/2022, di conversione del Decreto Sostegni-ter, sono state individuate ulteriori attività economiche per le quali è riconosciuta l’applicazione dell’esonero dal pagamento del contributo addizionale, in relazione agli eventi di riduzione o sospensione dell’attività nel periodo 1° gennaio 2022-31 marzo 2022 con accesso ai trattamenti di integrazione salariale o agli assegni FIS.
Per effetto della modifica introdotta in sede di conversione, l’esenzione transitoria dal contributo addizionale si applica ai datori di lavoro appartenenti ai settori del turismo, della ristorazione, del commercio all’ingrosso, dei parchi divertimenti e parchi tematici, degli stabilimenti termali, delle attività ricreative, dei trasporti, dei musei, degli spettacoli, delle feste e cerimonie, delle organizzazioni associative, nonché di specifiche attività di produzione o di erogazione di servizi.


ATTIVITÀ INDIVIDUATE DAL DECRETO SOSTEGNI-TER





























































SETTORE – Attività economica

Codice ATECO


TURISMO

Alloggio


Agenzie e tour operator

 

55.10 e 55.20


79.1, 79.11, 79.12 e 79.90

RISTORAZIONE

Ristorazione su treni e navi


Catering per eventi, banqueting


Mense e catering continuativo su base contrattuale


Bar e altri esercizi simili senza cucina


Ristorazione con somministrazione

56.10.5

56.21.0


56.29


56.30


56.10.1

PARCHI

Parchi divertimenti e parchi tematici

93.21
TERMALE

Stabilimenti termali

96.04.20
ATTIVITÀ RICREATIVE

Discoteche, sale da ballo night-club e simili


Sale giochi e biliardi


Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo)

93.29.1

93.29.3


93.29.9

ALTRE ATTIVITÀ

Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca


Gestione di stazioni per autobus


Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano


Attività dei servizi radio per radio taxi


Musei


Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua


Attività dei servizi connessi al trasporto aereo


Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi


Attività di proiezione cinematografica.


Organizzazione di feste e cerimonie

49.31 e 49.39.09

52.21.30


49.39.01


52.21.90


91.02 e 91.03


52.22.09


52.23.00


59.13.00


59.14.00


96.09.05


ATTIVITÀ AGGIUNTE IN SEDE DI CONVERSIONE































SETTORE – Attività economica

Codice ATECO


TURISMO

Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

55.30
FILIERA HO.RE.CA.

Commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati


Commercio all’ingrosso di carne e di prodotti a base di carne


Commercio all’ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili


Commercio all’ingrosso di bevande


Commercio all’ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno


Commercio all’ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie


Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi


Commercio all’ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco

46.31

46.32


46.33


46.34


46.36


46.37


46.38


46.39

ATTIVITÀ RICREATIVE

Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche


Attività nel campo della recitazione


Altre rappresentazioni artistiche


Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi


Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli


Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche


Altre creazioni artistiche e letterarie


Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby


Attività di altre organizzazioni associative nca

90.04.00

90.01.01


90.01.09


77.39.94


90.02.01


90.02.09


90.03.09


94.99.20


94.99.90

ALTRE ATTIVITÀ

Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente


Movimento merci relativo ai trasporti aerei


Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili


Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie


Produzione di pasti e piatti pronti (preparati, conditi, cucinati e confezionati)


Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici


Tessitura


Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l’arredamento


Fabbricazione di articoli in materie tessili nca


Fabbricazione di altri prodotti tessili nca


Confezioni in serie di abbigliamento esterno


Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno


Confezione di camicie, t-shirt, corsetteria e altra biancheria intima


Confezioni varie e accessori per l’abbigliamento


Fabbricazione di articoli in maglieria


Preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; preparazione e tintura di pellicce


Fabbricazione di calzature


Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno


Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato


Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l’edilizia


Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi mobili)


Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero


Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio


Laboratori di corniciai


Fabbricazione di pasta-carta, carta e cartone


Fabbricazione di articoli di carta e cartone


Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media


Legatoria e servizi connessi


Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi


Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)


Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico


Produzione di prodotti di panetteria freschi


Produzione di pasticceria fresca


Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati


Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione


Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale


Fabbricazione di materassi


Fabbricazione di mobili per arredo domestico


Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)


Finitura di mobili


Altre industrie manifatturiere


Riparazione trattori agricoli


Riparazione macchine agricoltura, silvicoltura, zootecnia


Riparazione imbarcazioni commerciali, da diporto e sportive


Riparazione di altre apparecchiature nca


Costruzione di edifici residenziali e non residenziali


Riparazione di carrozzerie di autoveicoli


Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli


Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)


Attività di design di moda e design industriale


Attività fotografiche


Organizzazione di convegni e fiere


Creazioni artistiche e letterarie


Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa


Riparazione di calzature e articoli da viaggio


Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria


Riparazione di orologi e gioielli


Riparazione di strumenti musicali


Riparazione di articoli sportivi


Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie


Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso


Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per la casa nca

49.32.2

52.24.1


10.73.00


10.82.00


10.85.0


11.01.00


13.2


13.92.10


13.92.20


13.99


14.13.1


14.13.2


14.14.0


14.19.10


14.3


15.1


15.20


16.21


16.22


16.23


16.29.19


16.29.2


16.29.3


16.29.4


17.1


17.2


18.13.0


18.14.0


23


25


10.52.00


10.71.10


10.71.20


10.72.00


28.22.09


30.99.0


31.03


31.09.1


31.09.2


31.09.5


32


33.12.60


33.12.70


33.15.00


33.19.09


41.20.00


45.20.20


45.20.30


45.40.30


74.10.10


74.20


82.30


90.03


95.22.01


95.23


95.24


95.25.00


95.29.01


95.29.02


95.29.03


95.29.04


95.29.09

Fisco: regime fiscale dello sconto d’uso ai dipendenti


In materia di redditi di lavoro dipendente, forniti chiarimenti sul regime fiscale dello sconto applicato ai propri dipendenti dal datore di lavoro, mediante l’utilizzo del badge (Agenzia delle entrate – Risposta 25 marzo 2022, n. 158).

Nel caso di specie, la società istante, che si occupa del commercio all’ingrosso di generi alimentari e non, ha introdotto a favore dei propri dipendenti, quali prassi commerciale, la possibilità di acquistare, utilizzando il badge aziendale come mezzo di riconoscimento, i prodotti commercializzati con uno sconto. In particolare, l’uso del badge, consente di riconoscere ai relativi titolari, dipendenti della società, uno sconto sull’acquisto dei prodotti venduti presso i punti vendita pari al 5 per cento del prezzo di vendita, fruibile tutti i giorni dell’anno entro il limite della retribuzione netta, per acquisti esclusivamente personali.
Contestualmente, la società istante ha pianificato delle campagne promozionali verso i propri clienti che non possono essere cumulati con gli sconti che possono ottenere i dipendenti con il proprio badge.
Pertanto, gli sconti applicati al resto della clientela, pur in tempi e luoghi non omogenei, sono mediamente più elevati dello sconto del 5 per cento concesso ai dipendenti ed inoltre l’effettivo costo sostenuto dalla società istante per l’acquisto dei beni non è superiore al prezzo che i dipendenti pagheranno anche considerando gli sconti praticati.
Ciò rappresentato, l’ Istante, in qualità di sostituto di imposta, chiede se la concessione dello sconto ai propri dipendenti, mediante l’utilizzo di badge, rappresenti, per gli stessi, un compenso in natura imponibile soggetto alla ritenuta in acconto Irpef.
Al riguardo, l’Agenzia delle entrate chiarisce che, in generale, il reddito da assoggettare a tassazione è pari al valore normale soltanto se il bene è ceduto o il servizio è prestato gratuitamente (ciò vale anche nel caso dei beni prodotti dall’azienda e ceduti gratuitamente al dipendente), se, invece, per la cessione del bene (anche in caso di bene prodotto dall’azienda e ceduto al dipendente) o la prestazione del servizio il dipendente corrisponde delle somme, con il sistema del versamento o della trattenuta, è necessario determinare il valore da assoggettare a tassazione sottraendo tali somme dal valore normale del bene o del servizio.
Pertanto, se per la cessione del bene il dipendente corrisponde delle somme, il valore da assoggettare a tassazione è pari alla differenza tra il valore normale del bene ricevuto e le somme pagate.
Nel caso di specie, considerato che il lavoratore corrisponde il valore normale del bene al netto degli ” sconti d’uso”, l’Agenzia non ritiene imponibile l’importo corrispondente a tale sconto.


CFP Industria conciaria: in G.U. le modalità di erogazione


Pubblicato in G.U. n. 72 del 26 marzo 2022, il decreto 30 dicembre 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico recante la disciplina delle modalità di funzionamento del fondo di cui all’art. 8, co. 2-quater, D.L. n. 73/2021 (DL Sostegni-bis) a sostegno dell’industria conciaria e la tutela delle filiere nel settore conciario.

Le agevolazioni sono gestite da Invitalia e consistono in contributi a fondo perduto concessi nella misura del 50% delle spese ammissibili e possono beneficiarne le imprese facenti parte di un distretto conciario presente nel territorio nazionale operanti nell’industria conciaria e che alla data di presentazione della domanda, sono regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese.
Le suddette imprese, per accedere ai contributi devono:


– avere sede legale o operativa ubicata sul territorio nazionale e, comunque, operare nell’ambito territoriale e funzionale del distretto conciario di appartenenza;
– non avere beneficiato del contributo di cui all’art. 1, co. 157 e 158, L. n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021);
– essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
– non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
– non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
– aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
– essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi.

Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni le imprese che:
– risultino destinatarie di sanzioni interdittive;
– i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
– nei cui confronti sia verificata l’esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia;
– che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

Progetti e spese ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni i progetti in grado di accrescere la competitività delle imprese proponenti e con ricadute positive sul distretto conciario di appartenenza, volti alla realizzazione di programmi di investimento dotati di elevato contenuto di innovazione e sostenibilità, che possono anche includere lo svolgimento di attività di ricerca industriale o sviluppo sperimentale, purché queste ultime siano strettamente connesse e funzionali alle finalità del progetto e comunque non preponderanti nell’ambito del complessivo programma di spesa. I progetti, in particolare, devono essere diretti alla realizzazione di una delle seguenti finalità:


– introduzione, nell’attività dell’impresa proponente, di innovazioni di prodotto o processo per la realizzazione di almeno uno dei seguenti obiettivi:
a) ampliamento della gamma dei prodotti e/o servizi o loro significativa ridefinizione tecnologica in senso innovativo;
b) introduzione di contenuti e processi digitali;
– minimizzazione, secondo principi di ecosostenibilità ed economia circolare, degli impatti ambientali dei processi produttivi, quali progetti per la riduzione dell’utilizzo di acqua, di energia e di prodotti chimici, per il trattamento dei reflui, per l’abbattimento delle emissioni nell’atmosfera, per il recupero dei rifiuti;
– creazione o consolidamento di strumenti di condivisione e integrazione di attività, conoscenze e competenze relative alla filiera del settore conciario, attraverso la creazione di idonee piattaforme e strutture di condivisione o animazione, in grado di favorire l’innovazione e l’internazionalizzazione delle imprese del settore conciario.


Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i suddetti progetti devono, in ogni caso:
– essere realizzati presso la sede ubicata in Italia indicata nella domanda di agevolazione e comunque nell’ambito territoriale e funzionale del distretto conciario di appartenenza previsto nella determinazione regionale di riconoscimento del medesimo distretto;
– prevedere spese ammissibili complessivamente non inferiori a euro 50.000,00 (cinquantamila) e non superiori a euro 200.000,00 (duecentomila);
– garantire la sostenibilità ambientale degli investimenti;
– essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed essere ultimati entro diciotto mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei progetti, relative ai seguenti investimenti:
– acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, comprese le relative spese di installazione;
– programmi informatici e licenze software;
– formazione del personale inerente agli aspetti su cui è incentrato il progetto a fronte del quale è richiesta l’agevolazione;
– acquisto di beni immobili e realizzazione di opere murarie e assimilabili, (limitatamente alla creazione o consolidamento di strumenti di condivisione e integrazione di attivita’, conoscenze e competenze relative allafiliera del settore conciario),


nel limite del 30% delle spese ammissibili complessive.

In relazione alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale eventualmente incluse nel progetto, sono ammissibili le seguenti ulteriori spese, complessivamente nel limite del 30% dell’importo delle spese ammissibili del progetto:
– personale dipendente e collaboratori con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale incluse del progetto;
– strumenti e attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
– contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte di un soggetto commissionario di attività ricerca industriale e sviluppo sperimentale tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
– servizi di consulenza e altri servizi utilizzati per l’attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato.

E’, altresì, ammissibile alle agevolazioni un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante, nel limite del 20% delle spese per gli investimenti complessivamente ritenute ammissibili. Le esigenze di capitale circolante devono essere giustificate nella proposta progettuale e possono essere utilizzate ai fini del pagamento delle seguenti voci di spesa:


– materie prime, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione, sussidiarie, materiali di consumo e merci;
– servizi necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa;
– godimento di beni di terzi;
– personale direttamente impiegato nella realizzazione dei progetti di investimento.

Ai fini dell’ammissibilità, le spese devono:
– essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
– essere pagate esclusivamente attraverso uno specifico conto corrente intestato all’impresa beneficiaria e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa (bonifici bancari, SEPA Credit Transfer ovvero ricevute bancarie (RI.BA.).

Non sono invece ammissibili alle agevolazioni le spese:
– relative a beni usati e a mezzi targati;
– relative ad opere edili di qualsiasi tipo;
– inerenti a beni la cui installazione e il cui utilizzo non è previsto presso la sede operativa prevista per la realizzazione del progetto;
– sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;
– ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a euro 500,00 al netto di IVA;
– relative a imposte e tasse.

Modalità accesso

Per accedere ai contributi le domande devono essere presentate esclusivamente per via telematica, attraverso l’apposita procedura informatica resa disponibile sul sito internet del soggetto gestore e devono essere accompagnate da una proposta progettuale che deve contenere tra l’altro:
– profilo dell’impresa richiedente;
– descrizione dell’iniziativa proposta e delle finalità previste;
– descrizione degli elementi necessari a determinarne il costo, la funzionalità e la coerenza delle spese del progetto.

L’impresa può presentare una sola domanda di agevolazione, fatta salva la possibilità di presentazione di una nuova domanda, in caso di rigetto dell’istanza in esito alla relativa istruttoria.
Ai fini della concessione del contributo, il soggetto gestore, verifica per ciascuna domanda di agevolazione, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione, la completezza e la regolarità della stessa nonché il possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previsti e, in caso di esito positivo, procede all’istruttoria.
Le attività istruttorie sono concluse dal soggetto gestore entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione.
Per le domande di agevolazione per le quali l’attività istruttoria si è conclusa con esito positivo, il soggetto gestore procede alla registrazione dell’aiuto individuale nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni.


Le agevolazioni sono erogate in non più di due quote, a seguito della presentazione di apposite richieste da parte delle imprese beneficiarie in relazione a spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto. L’impresa beneficiaria può richiedere l’erogazione della prima quota, pari al 50% delle agevolazioni concesse, successivamente al sostenimento delle spese, anche non quietanzate, per un importo pari almeno al 50% di quelle ammesse alle agevolazioni.


L’erogazione del saldo può essere richiesta dall’impresa beneficiaria entro novanta giorni dalla data di ultimazione del progetto, successivamente all’integrale sostenimento delle spese per la realizzazione del progetto.


Le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche “de minimis”, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.

Obblighi a carico dei soggetti beneficiari

Le imprese beneficiarie dell’agevolazione sono tenute a:
– consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero o dal soggetto gestore;
– ultimare il progetto entro i termini previsti;
– corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero;
– custodire la documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese rendicontate, nel rispetto delle norme nazionali di riferimento;
– adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute.


Inoltre, eventuali variazioni dell’impresa beneficiaria conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell’attivita’, nonche’ variazioni relative agli obiettivi complessivi, alla tempistica di realizzazione o alla localizzazione dei progetti, devono essere tempestivamente comunicate al soggetto gestore affinche’ proceda alle opportune verifiche, valutazioni e adempimenti, anche al fine della verifica della permanenza dei requisiti soggettivi e delle condizioni di ammissibilita’ dell’iniziativa agevolata.

Revoca delle agevolazioni

È prevista la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse nei seguenti casi:
– verifica dell’assenza o della perdita di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili all’impresa beneficiaria e non sanabili;
– false dichiarazioni rese e sottoscritte dall’impresa beneficiaria;
– mancato rispetto dei limiti di cumulo delle agevolazioni;
– mancato adempimento degli obblighi;
– apertura di una procedura di liquidazione volontaria o di altre procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
– alienazione o destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel progetto ammesso all’agevolazione delle immobilizzazioni materiali o immateriali oggetto dell’agevolazione, prima che siano decorsi tre anni successivi alla data di erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni;
– cessazione o delocalizzazione dell’attività economica agevolata al di fuori del territorio nazionale o comunque dell’ambito territoriale e funzionale del distretto conciario di appartenenza, nei tre anni successivi alla data di erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni;
– sussistenza di una causa di divieto in relazione alla normativa antimafia;
– variazioni valutate dal soggetto gestore come non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
– negli altri casi di revoca, totale o parziale, previsti dal provvedimento di concessione, nonché in relazione alle condizioni e agli obblighi a carico dell’impresa beneficiaria ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche appartenenti all’ordinamento europeo.


In caso di revoca totale, l’impresa beneficiaria non ha diritto all’eventuale quota residua ancora da erogare e deve restituire il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie.
In caso di revoca parziale, il soggetto gestore procede alla rideterminazione dell’importo delle agevolazioni spettanti e i maggiori importi di cui l’impresa beneficiaria abbia eventualmente goduto sono detratti dall’eventuale erogazione successiva ovvero sono recuperati.