Una tantum CCNL Alimentari – Panificazione Artigianato

  Spetta, con la busta paga del mese di aprile, la seconda e ultima trance di Una Tantum per i dipendenti del CCNL Area Alimentazione-Panificazione.

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza al 6/12/2021 verrà corrisposto un importo forfettario “Una tantum” pari ad euro 140 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, erogato in due soluzioni: la prima pari ad euro 70 con la retribuzione del mese di febbraio 2022, la seconda pari ad euro 70 con la retribuzione del mese di aprile 2022.
 Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “Una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. L’importo di “Una tantum” è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
L'”Una tantum” è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r. Secondo consolidata prassi negoziale tra le Parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di “Una tantum” fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione di novembre 2021


Indennità ISCRO 2022: via libera alle domande dal 1° maggio


Dal 1° maggio 2022 l’Inps attiva il servizio di presentazione della domanda di indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) per l’anno 2022 da parte dei liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’Inps (Messaggio 07 aprile 2022, n. 1569)

In via sperimentale per il triennio 2021-2023, ai lavoratori iscritti alla Gestione separata dell’Inps che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo, in presenza di specifiche condizioni, è riconosciuta l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, denominata ISCRO.


L’indennità è riconosciuta in presenza dei seguenti requisiti:
– non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
– non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza;
– avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni anteriori all’anno precedente alla presentazione della domanda;
– avere dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto all’anno precedente;
– essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
– essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso;
– essere iscritto alla Gestione separata dell’Inps.


L’accesso alla prestazione ISCRO è ammesso una sola volta nel triennio 2021, 2022 e 2023.

Domanda di indennità ISCRO


La domanda di indennità ISCRO deve essere presentata all’Inps esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato nel sito internet dell’INPS.
Per l’anno 2022 la domanda può essere presentata a decorrere dal 1° maggio 2022 fino alla data del 31 ottobre 2022.
L’accesso al servizio web offerto dall’Istituto per la presentazione della domanda di indennità ISCRO è consentito esclusivamente con le seguenti credenziali:
– SPID di livello 2 o superiore;
– Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
– Carta nazionale dei servizi (CNS).
In alternativa al portale web, la prestazione ISCRO può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Esclusione


Non possono richiedere l’indennità ISCRO per l’anno 2022:
– i soggetti che hanno già fruito della medesima prestazione per l’anno 2021; le domande eventualmente presentate sono rigettate;
– i soggetti coloro per i quali è intervenuta la decadenza dal diritto all’indennità ISCRO riconosciuta per l’anno 2021.


La domanda per l’anno 2022 può, invece, essere utilmente presentata dai soggetti che non hanno presentato domanda per l’anno 2021, nonché dai soggetti che, pur avendo presentato domanda nel 2021, non hanno avuto accesso alla prestazione perché la domanda è stata respinta e/o la prestazione revocata dall’origine.


Tassazione ordinaria su retribuzione di risultato


Per il premio che venga erogato entro l’anno successivo di assegnazione degli obiettivi, previsto dal verbale di accordo sindacale, si applica la tassazione ordinaria, in quanto non può qualificarsi come ” emolumento arretrato”, non essendo ravvisabile alcun ” ritardo” nella erogazione delle somme dovuto al sopraggiungere di una ” causa giuridica” (Agenzia delle entrate – Risposta 07 aprile 2022, n. 173).

Con riferimento alla tassazione del reddito di lavoro dipendente, l’articolo 51 del Tuir stabilisce che le somme e i valori percepiti dai lavoratori dipendenti sono imputati al periodo d’imposta in cui entrano nella disponibilità di questi ultimi, secondo il cd. principio di cassa.
Data la progressività delle aliquote IRPEF, per attenuare gli effetti negativi derivanti da una rigida applicazione del predetto principio, l’articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir prevede che sono soggetti a tassazione separata « gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti, o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti».
In altri termini, secondo la prassi in materia (cfr. circolare 5 febbraio 1997, n. 23, circolare 14 giugno 2001, n. 55/E, par. 5.1, risoluzione 16 marzo 2004, 43/E):
– le situazioni che possono in concreto assumere rilevanza ai fini della tassazione separata sono di due tipi:
a) quelle di “carattere giuridico”, che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi, ai quali è sicuramente estranea l’ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti;
b) quelle consistenti in “oggettive situazioni di fatto”, che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d’imposta;
– l’applicazione del regime di tassazione separata deve escludersi ogni qualvolta la corresponsione degli emolumenti in un periodo d’imposta successivo debba considerarsi “fisiologica” rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l’erogazione degli emolumenti stessi;
– qualora ricorra una delle cause giuridiche individuate dal citato articolo 17, comma 1, lettera b), non deve essere effettuata alcuna indagine in ordine al ” ritardo” nella corresponsione, per valutare se detto ritardo possa essere considerato “fisiologico ” rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l’erogazione degli emolumenti stessi;
– l’indagine in ordine al ” ritardo” va, invece, sempre effettuata quando il ” ritardo ” è determinato da circostanze di fatto.
Pertanto, nel caso in cui ricorra una delle cause giuridiche di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir, vale a dire il sopraggiungere, rispetto al periodo di maturazione, di norme legislative, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi, in base ai quali sono corrisposti « emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti» , non deve essere effettuata alcuna indagine in ordine al ” ritardo” nella corresponsione, mentre la predetta indagine va sempre effettuata quando il ” ritardo” è determinato da circostanze di fatto.
La citata prassi, dunque, trova applicazione in relazione a fattispecie in cui l’erogazione degli emolumenti al personale avvenga in ” ritardo” successivamente all’anno di riferimento.
Nel caso in esame, l’Istante rappresenta che con il verbale di accordo sindacale, stipulato il 13 maggio 2021, oltre ad individuare i nuovi criteri e modalità per la liquidazione al proprio personale dirigente delle somme da corrispondersi a titolo incentivante (MBO), viene espressamente chiarito che l’erogazione dell’incentivo avviene nell’anno successivo a quello di assegnazione degli obiettivi, di norma tra aprile e giugno.
Sulla base del riscontro alla richiesta di documentazione integrativa inviata dalla Scrivente, l’ Istante ha prodotto il verbale di accordo stipulato in data 13 maggio 2021, tra la Società istante e la Rappresentanza aziendale dei dirigenti del Gruppo. Nel citato verbale, tra i vari punti, viene specificato che:
1. ” per quanto concerne gli obiettivi MBO che verranno assegnati a decorrere dall’anno corrente (erogazione dal 2022), le parti concordano di individuare le percentuali della retribuzione annua lorda (da calcolarsi con riferimento al mese di assegnazione – retribuzione mensile lorda proiettata per 12 mensilità più tredicesima e indennità operativa) da applicarsi in funzione del raggiungimento del 100% degli obiettivi assegnati per il riconoscimento del premio annuo MBO”, secondo determinati criteri esposti nel suddetto verbale;
2. ” il premio MBO viene erogato entro l’anno successivo a quello di assegnazione degli obiettivi, di norma tra aprile e giugno”.
Alla luce di quanto su esposto, tenuto conto il citato accordo prevede che il premio venga erogato entro l’anno successivo di assegnazione degli obiettivi (tra aprile e maggio) l’Agenzia ritiene che tale pagamento non possa qualificarsi come ” emolumento arretrato”.
Pertanto, non essendo ravvisabile alcun ” ritardo” nella erogazione delle somme dovuto al sopraggiungere di una ” causa giuridica”, l’Agenzia ritiene che debba applicarsi la tassazione ordinaria.


 

Il passaggio da banca a SIM comporta il cambiamento del calcolo delle imposte


La società interessata da un’operazione di scissione parziale, che in seguito alla stessa, nel corso del 2022, cesserà l’attività bancaria per intraprendere quella prevalente di intermediazione mobiliare, può determinare l’Ires e l’Irap dovute applicando la specifica disciplina prevista per le società di intermediazione mobiliare (Agenzia Entrate – risposta 06 aprile 2022, n. 179).

Il fatto posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda la corretta individuazione delle regole di determinazione dell’imponibile (IRES e IRAP) per il 2022, trattandosi di un’annualità interessata da un’operazione di scissione parziale che determinerà in capo alla società la cessazione dell’attività bancaria e l’avvio di quella di intermediazione mobiliare. Nel merito, va detto che la fattispecie in esame non rientra in alcuna delle ipotesi di “trasformazione” disciplinate dal TUIR, un quanto la società, assumendo la qualifica di SIM, si limita a modificare la propria attività, denominazione e oggetto sociale, continuando ad operare in regime d’impresa ed essendo soggetta alla medesima imposta precedentemente applicata. In esito all’operazione di riorganizzazione, non si produce dunque alcuna modifica soggettiva idonea a legittimare l’applicazione di un diverso regime fiscale, risultando mutate esclusivamente le regole di calcolo dell’imposta (a fini, ad esempio, dell’aliquota IRES, della disciplina degli interessi passivi e dei criteri di determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP).
Va, altresì, rilevato che sotto il profilo civilistico l’operazione di scissione parziale non comporta l’obbligo di redigere un bilancio di chiusura, essendo sufficiente che la società scissa predisponga le scritture contabili di rilevazione del trasferimento patrimoniale in favore della beneficiaria. Secondo l’Agenzia delle Entrate, quindi, non ricorrono nel caso di specie gli estremi che determinano l’interruzione del periodo d’imposta alla data di efficacia della scissione.
La dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio 2022 deve essere compilata sulla base del primo bilancio d’esercizio successivo alla scissione, assumendo l’esercizio per la sua durata ordinaria.
Ai fini degli obblighi dichiarativi, occorre pertanto applicare in relazione a tutto il periodo d’imposta le regole di determinazione previste, ai fini IRES e IRAP, per i soggetti bancari ovvero per le SIM sulla base di un criterio di prevalenza dell’attività svolta in corso d’anno, da declinare in termini di entità dei proventi reddituali conseguiti.
Nel rigo RF1, campo 1, del modello di dichiarazione andrà dunque indicato il codice dell’attività svolta in via prevalente, desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche ATECO 2007, consultabile sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione “Strumenti”, unitamente al volume d’ausilio contenente le note esplicative e le tabelle di raccordo tra i codici ATECOFIN 2004 e ATECO 2007.


Contributi domestici: notifica avviso di scadenza


L’Inps comunica l’attivazione del nuovo servizio per l’invio dell’avviso di scadenza del pagamento dei contributi per i lavoratori domestici.


I datori di lavoro domestico che nell’app “IO” hanno espresso il consenso a ricevere notifiche da parte dell’INPS e hanno dichiarato di volere ricevere gli avvisi di pagamento PagoPA, riceveranno l’avviso di scadenza dei termini per il versamento dei contributi domestici riferiti già al primo trimestre 2022 e potranno utilizzare il nuovo servizio per il pagamento in modalità semplificata (messaggio del 6 aprile 2022, n. 1545).
L’app IO, disponibile negli store dedicati (per i sistemi operativi Android e iOS), è scaricabile e utilizzabile dai cittadini accedendo attraverso la propria identità digitale SPID o la Carta di Identità Elettronica (CIE).
In tale contesto, l’INPS ha attivato sull’app IO i seguenti servizi (messaggio n. 4544 del 20 dicembre 2021):
– la notifica per le disposizioni dei mandati di pagamento erogati dall’Istituto relativamente a prestazioni pensionistiche e non;
– la notifica dello stato di avanzamento di richieste gestite su “INPS Risponde” o “Linea INPS”;
– la notifica di avviso per le nuove comunicazioni consultabili nella “Cassetta Postale” online.
Inoltre, nell’ambito del servizio “Cassetta postale” online di INPS nell’app IO, i destinatari di provvedimenti di accoglimento di NASpI potranno visualizzare un video interattivo e personalizzato.Tale video consente all’utente di comprendere le modalità di calcolo della sua NASpI, di conoscerne l’importo e la durata. L’utente, in base a un’esperienza di navigazione personalizzata, visualizza il proprio nome e solo le informazioni selezionate in base alla categoria di appartenenza.

Nuovi minimi contrattuali dal 1° aprile per il CCNL Pelli e ombrelli



  Pubblicata, da Assopellettieri , la Circolare con i nuovi valori decorrenti da aprile 2022 per gli addetti alle industrie manifatturiere delle pelli e succedanei e ombrelli e ombrelloni


In applicazione del vigente CCNL, spettano i seguenti mnimi retributivi.
Si ricorda che, con decorrenza dal 1° novembre 2021 l’indennità di contingenza e l’EDR sono conglobati nei minimi di paga base o stipendio.


PELLETTERIA


 
























Livello

Aumento da Aprile 22

6 31,68 €
5 28,92 €
4s 27,05 €
4 26,37 €
3 25,00 €
2 23,63 €
1 14,21 €



































Livello

Minimi fino al

Minimi dal

31/03/2022 1/04/2022
6 2.110,63 € 2.142,31 €
5 1.909,91 € 1.938,83 €
4s 1.789,78 € 1.816,83 €
4 1.749,25 € 1.775,62 €
3 1.673,70 € 1.698,70 €
2 1.589,05 € 1.612,68 €
1 1.244,59 € 1.258,80 €


OMBRELLI





















Livello

Aumento da Aprile 22

6 31,68 €
5 28,92 €
4 26,37 €
3 25,00 €
2 23,63 €
1 14,21 €































Livello

Minimi fino al

Minimi dal

31/03/2022 1/04/2022
6 2.057,30 € 2.088,98 €
5 1.843,67 € 1.872,59 €
4 1.712,66 € 1.739,03 €
3 1.627,86 € 1.652,86 €
2 1.545,11 € 1.568,74 €
1 1.218,04 € 1.232,25 €

Imposta di bollo su copie rilasciate per via telematica


Al fine di stabilire in quale misura l’imposta di bollo vada determinata e, in particolare, se possa applicarsi secondo un importo forfetario, è necessario che le copie si qualifichino come documenti informatici rilasciati ” per via telematica” secondo le disposizioni del CAD e delle relative regole tecniche. (Agenzia delle entrate – Risposta 06 aprile 2022, n. 170)

Nella fattispecie esaminata dall’Amministrazione finanziaria si rappresenta di rilasciare a chi ne faccia richiesta “copie conformi di documenti che sono stati depositati nel fascicolo in originale o in copia conforme all’originale” e si riferisce che detti documenti, qualora rilasciati in modalità cartacea, sono assoggettati al pagamento dell’imposta di bollo “come previsto alla tariffa articolo 4 n.1 allegato A del DPR n. 642/1972″ e l’imposta ” viene riscossa (…) in modalità virtuale”.
Con l’avvento della digitalizzazione dei processi e dei fascicoli è stato introdotto il fascicolo digitale in sostituzione di quello cartaceo che è costituito da documenti che possono essere formati in modalità digitale o dematerializzati secondo le modalità previste dall’articolo 22 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).
Con riferimento alla richiesta di copie di documenti contenuti in detto fascicolo, l’Ente riferisce che, per evitare affollamenti agli sportelli, gli stessi debbano essere richiesti “via PEC o mail previo pagamento delle imposte e dei diritti tramite Pago PA” e vengono trasmessi sempre via PEC o per e-mail in formato pdf al richiedente.
Ciò posto, con riferimento al rilascio delle copie conformi dei fascicoli digitali che vengono trasmesse in formato digitale via PEC o per mezzo di e-mail, l’interpellante chiede di conoscere il corretto trattamento tributario da riservare alle stesse con riferimento all’imposta di bollo.
Al riguardo, il Fisco,in generale, ritiene che l’imposta di bollo sia ” dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento”, ai sensi del citato articolo 4, comma 1- quater della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, per i documenti rilasciati “per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta” e, dunque, ” se prodotti in conformità alle linee guida” come disposto dal sopra citato articolo 23- bis del CAD e dalle regole tecniche dettate dal d.P.C.M. 13 novembre 2014, sopra menzionate.
Qualora, invece, detti documenti non posseggano tali caratteristiche, gli stessi scontano l’imposta in argomento ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della Tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 che prevede il pagamento dell’imposta di bollo nella misura di euro 16,00 per ogni foglio.
Pertanto, al fine di stabilire in quale misura detta imposta vada determinata e, in particolare, se possa applicarsi secondo un importo forfetario, è necessario che le copie si qualifichino come documenti informatici rilasciati ” per via telematica” secondo le disposizioni del CAD e delle relative regole tecniche dettate nel d.P.C.M. del 13 novembre 2014; al riguardo, si osserva che il semplice invio di un documento in formato “pdf” a mezzo di posta elettronica non può ritenersi tale.

Accordo Edili Pavia – Conflitto in Ucraina: sostegno a imprese e lavoratori

Firmato il 7/3/2022, tra ANCE Pavia, CONFARTIGIANATO IMPRESE Pavia, CONFARTIGIANATO IMPRESE Lomellina, CNA Pavia, Associazione Artigiani dell’Oltrepò Lombardo – CLAAI Voghera, Associazione Artigiani e Piccole Imprese di Pavia e provincia – CLAAI Pavia, CASA, Associazione Varzese Artigiani, e FENEAL-UIL FILCA-CISL FILLEA-CGIL, l’accordo che prevede misure a sostegno di Imprese e Lavoratori in relazione al conflitto in atto in Ucraina

Le Parti firmatarie dell’accordo territoriale in oggetto,
in considerazione del conflitto militare presente in Ucraina che sta portando in Italia migliaia di profughi che si allontanano dai luoghi di guerra e preso atto che gli operai ucraini iscritti in Cassa edile risultano essere n. 40 e che gli stessi, a seguito delle decisioni del Governo ucraino, potrebbero essere richiamati nel paese d’origine per supportare l’azione militare,
per supportare i Lavoratori e le Imprese del settore, hanno convenuto di istituire:


– una nuova forma di sostegno mensile ad Imprese e Lavoratori atta a sostenere coloro i quali si rendano disponibili ad accogliere profughi in fuga dai luoghi del conflitto militare in atto in Ucraina;


– un sussidio mensile per le famiglie dei lavoratori operai che sono stati richiamati alle armi e che pertanto sono costretti a lasciare, temporaneamente, il posto di lavoro.


Per sostenere finanziariamente i suddetti contributi verranno utilizzate le risorse non usufruite del “Fondo rischi” e destinate inizialmente all’intervento di sostegno “quarantena Covid”, fino a raggiungimento dell’importo complessivo massimo, tra le due prestazioni, di € 50.000,00.
Fermo restando i requisiti previsti per le prestazioni della Cassa edile, verranno erogati per le Imprese e per i Lavoratori che accolgono profughi i seguenti importi:


– € 100,00/mese
– € 150,00/mese in caso di presenza di minori


Con riferimento invece al sussidio economico per le famiglie dei lavoratori richiamati nel paese di origine i contributi saranno i seguenti:


– € 250,00/mese nel caso di sola moglie a carico
– € 500,00/mese per la presenza di moglie e figli minorenni a carico.

Erasmus+: imponibili le borse di studio integrative


Le somme corrisposte dall’Università con fondi propri e ad integrazione a vario titolo della borsa di studio “Erasmus+”, in quanto accessorie, non beneficiano del regime di esenzione fiscale; pertanto, sono rilevano ai fini IRPEF per il beneficiario e ai fini della determinazione della base imponibile IRAP dell’ente universitario (Agenzia delle Entrate – Risposta 06 aprile 2022, n. 171).

Sotto il profilo fiscale, le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante, costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. (art. 50, co. 1 del TUIR).
In deroga al regime di imponibilità che, in via generale, caratterizza le borse di studio, quelle corrisposte agli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nell’ambito del programma “Erasmus +” per la mobilità internazionale, sono esenti da IRPEF in capo al percettore e sono escluse dalla base imponibile IRAP del soggetto erogante.
Un diverso regime fiscale si applica, invece, alle eventuali somme aggiuntive corrisposte ai borsisti Erasmus+ dal singolo Ateneo, con propri fondi, per:
– compensare la riduzione dei finanziamenti europei relativamente all’anno accademico in corso 2021/2022, al fine di garantire l’erogazione di tutte le mensilità richieste dagli studenti vincitori della borsa di studio;
– coprire la differenza tra le borse 2020/2021 degli studenti che hanno posticipato la partecipazione a causa della pandemia, e le borse 2021/2022 per le quali è stata disposto un incremento, al fine evitare disparità di trattamento sull’importo della borsa finanziata tra gli studenti che partecipano alla mobilità nello stesso anno, garantendo lo stesso importo a tutti i partecipanti al programma a prescindere dall’anno di finanziamento.
In particolare, tali somme aggiuntive, non possono beneficiare dell’esenzione da IRPEF prevista per le somme aggiuntive corrisposte dalle università per le borse studio “Socrates”. Ciò in quanto, la disposizione esentativa ha un ambito applicativo delimitato e le borse di studio ” Erasmus+”, in assenza di espressi riferimenti testuali, non possono essere considerate una particolare applicazione del programma ” Socrates”. Una interpretazione estensiva non può essere adottata in relazione alla normativa di esenzione, dato che questa, al pari delle norme agevolative, non è suscettibile di interpretazione analogica o estensiva.
Ne consegue che le somme corrisposte dall’Università con fondi propri ed a integrazione a vario titolo della borsa di studio “Erasmus+” in quanto accessorie, rilevano ai fini IRPEF e ai fini della determinazione della base imponibile IRAP dell’ente universitario.

INPS: “Consulente Digitale delle Pensioni”



Realizzato un nuovo servizio denominato “Consulente Digitale delle Pensioni” per individuare proattivamente potenziali fruitori di diritti inespressi e guidare i pensionati attraverso un percorso semplice volto a verificare se hanno diritto a prestazioni aggiuntive collegate con la propria pensione.


Tale servizio è raggiungibile anche cliccando il seguente link: https://serviziweb2.inps.it/AS0207/ConsulenteDigitalePensionatoWEB/. Il servizio è fruibile da smartphone, tablet e sistemi desktop ed è accessibile sia senza effettuare il login nella sezione MyINPS sia dopo avere inserito le proprie credenziali (SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Le prestazioni attualmente proposte dal servizio riguardano il bonus quattordicesima (c.d. somma aggiuntiva), il supplemento di pensione e l’integrazione al trattamento minimo. Altre prestazioni, precisa l’Istituto, verranno integrate nel corso dell’anno.
Lo scopo del percorso guidato è di semplificare il flusso di domanda dei pensionati in possesso dei requisiti previsti e, al contempo, di ridurre la percentuale di errori in fase di presentazione della domanda, limitando la proposizione di richieste prive dei necessari requisiti previsti dalla normativa vigente.
Nelle prime settimane di operatività il servizio di consulenza digitale sarà aperto a una platea di utenti limitata, che riceverà una notifica sia tramite MyINPS sia attraverso e-mail, per essere gradualmente e rapidamente esteso a tutti i pensionati.
Il servizio è disponibile sul portale www.inps.it, digitando nel motore di ricerca “Consulente digitale” e selezionando tra i risultati il Servizio “Consulente digitale delle pensioni”, oppure tramite il menu “Prestazioni e Servizi” > “Servizi”, sotto la lettera “C” (Messaggio Inps 5 aprile 2022, n. 1521).