Bonus pubblicità: approvazione dell’elenco dei soggetti ammessi


Modalità per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (DPCM 07 aprile 2022 – Dipartimento per l’informazione e l’editoria)

È stato approvato l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito d’imposta per l’anno 2021 con l’indicazione dei singoli importi potenzialmente fruibili, come risultanti dalle comunicazioni pervenute dall’Agenzia delle entrate.
La somma indicata in corrispondenza di ciascun soggetto ammesso alla fruizione costituisce l’importo potenzialmente fruibile dalla generalità dei soggetti ammessi.
Per tutti i soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta, gli importi riportati nell’elenco costituiscono gli importi fruibili a condizione che non vengano superati i massimali stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti de minimis, in relazione ad eventuali altri aiuti, in qualsiasi forma goduti o in godimento da parte del soggetto beneficiario, a livello di impresa unica, nei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso, secondo quanto stabilito dalla citata normativa europea e dalla normativa italiana sugli aiuti de minimis nonché dal Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.
Per la generalità dei soggetti ammessi, il credito d’imposta può essere fruito – mediante compensazione da effettuare con il modello F24 attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate – a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del presente provvedimento e del relativo elenco allegato sul sito Internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri: www.informazioneeditoria.gov.it e sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate: www.agenziaentrate.it.
Per i soggetti ammessi alla fruizione di un credito superiore ad euro 150.000,00 – fatta salva l’ipotesi che il soggetto abbia dichiarato di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (per le categorie di operatori economici ivi previste) – il credito d’imposta può essere fruito, mediante compensazione da effettuare con il modello F24 attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla comunicazione individuale di abilitazione che sarà trasmessa a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, in esito alla procedura di consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, e quindi dopo il rilascio dell’informazione antimafia liberatoria ovvero decorso il termine per il rilascio della stessa, sotto condizione risolutiva.
Il credito d’imposta è revocato in ogni momento, nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese, anche in esito all’attività di controllo ordinariamente effettuata dalla Guardia di Finanza.
La Presidenza del Consiglio dei ministri e l’Agenzia delle entrate effettuano, nell’ambito delle rispettive competenze, i controlli previsti dalla legge in ordine al rispetto, da parte dei soggetti beneficiari, delle condizioni per la corretta fruizione del credito.
Qualora l’Agenzia delle entrate, nell’ambito degli adempimenti, accerti l’impossibilità di registrazione del credito d’imposta per effetto del superamento dell’importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto de minimis pertinente, provvede a darne comunicazione in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della revoca del beneficio concesso.


Adesione dei liberi professionisti al Fondo Fon.Te

Dal 1° aprile 2022 potranno aderire i liberi professionisti ed i lavoratori autonomi al Fondo di pensione complementare per i dipendenti da aziende del terziario, commercio turismo e servizi.

Ai sensi dello Statuto del Fondo Fon.Te, possono iscriversi a Fon.Te. gli imprenditori, i liberi professionisti, lavoratori autonomi (non necessariamente con partita iva), inclusi titolari di imprese individuali e familiari, partecipanti alle imprese familiari, che siano associati a Confcommercio, ossia Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UILTuCS o abbiano un rapporto di collaborazione non occasionale con aziende che applicano ai loro dipendenti uno dei seguenti contratti collettivi nazionali: CCNL per i dipendenti delle aziende del Terziario, Distribuzione, Servizi sottoscritto da Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UILTuCS; CCNL Pubblici Esercizi, ristorazione collettiva e commerciale, turismo sottoscritto da FIPE (Confcommercio) e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UILTuCS; CCNL Imprese di viaggi e Turismo sottoscritto da FIAVET (Confcommercio) e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UILTuCS; CCNL Aziende del settore Turismo sottoscritto da Faita e Federalberghi (Confcommercio) e Filcams-Cgil, Fisascat- Cisl, UILTuCS.
Fermo restando la facoltà di determinare liberamente l’entità della contribuzione alla previdenza complementare, il versamento minimo annuale destinato al Fondo è pari a 1.200 euro, versabili in una unica soluzione o rateizzabili o, in alternativa, nella percentuale del 3% del reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d’imposta dell’anno precedente.


L’iscritto sarà tenuto al versamento del contributo di adesione una tantum, fissato per i liberi professionisti e lavoratori autonomi, nella misura di 30 euro che saranno prelevati alla prima contribuzione utile.

Obbligo di tracciabilità dei pagamenti escluso per le associazioni pro-loco


Per le associazioni pro-loco non sussistono gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti oltre la soglia dei mille euro previsti per gli enti e le associazioni sportive (Corte di cassazione – sentenza 04 aprile 2022, n. 10711).

L’art. 9- bis del D.L. n. 417/1991 ha stabilito che alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla L. n. 398/1991.
L’art. 9-bis, pertanto, ha esteso alla generalità degli enti di tipo associativo, senza fine di lucro, e alle pro-loco, unicamente le disposizioni contenute nel testo della L. n. 398/1991, la quale non prevede obblighi particolari in merito alle modalità di effettuazione dei pagamenti e dei versamenti. L’esercizio dell’opzione per il regime della L. n. 398/1991 non determina automaticamente, dunque, alcun obbligo relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Con l’art. 25, L. n. 133/1999, come modificato dall’art. 37, co. 5, L. n. 342/2000 è stato introdotto, al comma 5, l’obbligo per le società, gli enti o le associazioni sportive dilettantistiche di effettuare i pagamenti e i versamenti tramite strumenti in grado di consentirne la tracciabilità.
Dal dettato della norma non è presente alcuna previsione circa l’applicazione della disposizione sulla tracciabilità dei pagamenti nei confronti delle altre associazioni.
Successivamente però tale adempimento è stato esteso, mediante specifici interventi legislativi, a soggetti inizialmente non contemplati.
L’art. 90, co. 1, L. n. 289/2002, ha disposto che alle società sportive dilettantistiche, costituite in società di capitali senza fine di lucro, si applicano non solo le disposizioni della L. n. 398/1991, bensì anche le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche.
L’art. 2 , co. 31, L. n. 350/2003, ha attuato la medesima disposizione nei confronti delle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro.
Pertanto, l’obbligo di effettuazione dei pagamenti e versamenti con modalità tracciabili non si applica nei confronti della generalità degli enti che aderiscono al regime della L. n. 398/1991 ma nei confronti di:
– società/enti/associazioni sportive dilettantistiche senza fine di Iucro;
– società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro;
– associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro.


Nessuna estensione generalizzata è stata operata dal legislatore nei confronti tutte le associazioni senza fine di lucro e alle associazioni Pro Loco.


Rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa sui carburanti


Riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e al GPL usati come carburanti (MEF – Decreto 06 aprile 2022)

Al fine di compensare le maggiori entrate dell’imposta sul valore aggiunto rispetto all’ultima previsione, derivanti dall’aumento del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio, le aliquote di accisa dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
a) benzina: 478,40 euro per mille litri;
b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi.
Le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio usato come carburante si applicano a decorrere dal 22 aprile 2022 e fino al 2 maggio 2022. L’aliquota di accisa sui gas di petrolio liquefatti usati come carburanti si applica a decorrere dal 21 aprile 2022 e fino al 2 maggio 2022.
Alle minori entrate derivanti dalle sopra indicate disposizioni, si provvede con quota parte, pari a 329,13 milioni di euro, del maggior gettito conseguito nel periodo dal 1° marzo 2022 al 31 marzo 2022 in relazione ai versamenti periodici dell’imposta sul valore aggiunto.


Dirigente licenziato in tronco per violazione del dovere di fedeltà


La Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento in tronco intimato al dirigente che, dopo aver preso contatti, all’insaputa della datrice di lavoro, con il socio di una società concorrente, operante nello stesso settore di mercato, aveva avviato trattative volte all’acquisizione in proprio di una quota societaria di tale società (Ordinanza 06 aprile 2022, n. 11172).


La Corte d’appello territoriale aveva respinto la domanda del dirigente volta all’accertamento dell’illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli dalla società datrice di lavoro dopo che questi aveva condotto delle trattative finalizzate all’acquisto di una partecipazione al capitale sociale di una società concorrente operante nel medesimo settore di mercato.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso lo stesso dirigente, lamentando che la sentenza impugnata aveva ricondotto la fattispecie in esame all’ambito della violazione del dovere di fedeltà gravante sul lavoratore (art. 2105 cod. civ.).
Il dirigente, in particolare, in sede di ricorso evidenziava che nella condotta ascritta non era ravvisabile alcuna violazione dell’obbligo di non concorrenza e che neppure poteva attribuirsi concreto rilievo alla mera potenzialità lesiva del comportamento tenuto; sotto altro profilo, lamentava il mancato riconoscimento del premio di risultato (Management By Objective, c.d. MBO), per avere il giudice di appello fondato il rigetto della domanda relativa al premio di risultato esclusivamente sulla comunicazione unilaterale relativa al raggiungimento degli obiettivi dell’anno 2006, comunicazione che non poteva considerarsi espressiva della comune volontà delle parti, alla luce delle complessive intese intervenute tra le stesse.


La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, in primo luogo, riportandosi alle conclusioni dei giudici di merito, che avevano ritenuto che il comportamento tenuto dal dirigente costituisse violazione del dovere di fedeltà che imponeva un obbligo di leale comportamento nei confronti del datore di lavoro da collegarsi alle regole di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.); in base ad esso, difatti, il dirigente doveva astenersi da tutti i comportamenti che apparivano in contrasto con i doveri connessi all’inserimento del lavoratore nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa o creavano conflitto con le finalità e gli interessi dell’impresa stessa o risultavano comunque idonei a ledere il presupposto fiduciario del rapporto.
La decisione di appello, in particolare, è stata giudicata in linea con l’indirizzo secondo cui il dovere di fedeltà del dipendente deve essere letto a luce del principio di correttezza e buona fede, venendo, quindi, in rilievo anche la mera potenzialità lesiva della condotta;
nel caso in questione l’elevato livello ricoperto dal dirigente implicava una particolare pregnanza dell’obbligo di correttezza e buona fede dallo stesso esigibile; ciò anche in relazione ai possibili riflessi negativi per la immagine della società in caso di diffusione all’esterno della vicenda nella quale era stato coinvolto oltre che per l’obiettivo pericolo di condotte emulative da parte di altri dipendenti.
Pronunciandosi sull’ulteriore motivo di ricorso, i giudici di legittimità hanno, altresì, ritenuto idonea a fondare il rigetto della pretesa del dirigente, la ricostruzione operata dalla Corte d’appello che aveva respinto la pretesa relativa alla retribuzione di risultato, avendo accertato che il dirigente non solo non aveva contestato in primo grado quanto dedotto dalla società circa la insussistenza dei presupposti per il godimento della provvidenza ma, soprattutto, aveva sottoscritto per accettazione la lettera con la quale la società si era riservata, per il futuro, sia di mutare i parametri di riferimento adottati, sia di abbandonare ogni forma di incentivazione, come poi di fatto avvenuto.

ASSOLAVORO: sostegno dei soggetti sottoposti a protezione internazionale

Sottoscritto il 9/4/2022, tra ASSOLAVORO e NIDIL-CGIL, FELSA-CISL, UILTEMP, l’accordo per il sostegno dei soggetti sottoposti a protezione internazionale e temporanea

In attuazione delle norme europee e nazionali che prevedono iniziative a favore di persone bisognose di protezione internazionale e temporanea e in conseguenza dell’afflusso massiccio di cittadini dell’Ucraina che hanno lasciato il paese a seguito del conflitto armato in corso, le parti sociali ASSOLAVORO e NIDIL-CGIL, FELSA-CISL, UILTEMP, firmatarie della contrattazione per le ApL, hanno sottoscritto in data 9 aprile 2022, un accordo che prevede una serie di misure secondo le finalità accennate.
Le Parti convengono sulla natura sperimentale del presente Accordo sino alla data del 31 ottobre 2022.


Platea


Le misure e le prestazioni di cui al presente Accordo, sono rivolte ai:


1. soggetti titolari di protezione internazionale (status di rifugiato, protezione sussidiaria e richiedenti asilo), protezione temporanea e protezione speciale;
2. lavoratori in somministrazione, come individuati rispetto alle singole prestazioni/misure di seguito indicate.


Misure volte a favorire l’inserimento lavorativo dei soggetti rifugiati (n. 1 della Platea)


A. Formazione base “lingua italiana” e “di cultura ed educazione civica italiana”
1. Al fine di fornire uno strumento volto a sostenere l’integrazione economica, sociale e culturale dei soggetti individuati nella platea è istituito, per il tramite del Fondo Forma.Temp., un modulo di Formazione base di “lingua italiana” ed un modulo di Formazione base di “cultura ed educazione civica italiana”.
2. Il percorso formativo avrà una durata massima complessiva totale di 150 ore, di cui indicativamente 100 ore dedicate alla formazione di “lingua italiana” e 50 ore alla formazione di “cultura ed educazione civica italiana”.
3. Ai discenti che prenderanno parte al percorso formativo è riconosciuta una indennità di frequenza per un ammontare pari ad € 3,50/h nonché il rimborso delle spese sostenute per vitto, alloggio e trasporto nel rispetto del massimale già previsto da Forma.Temp.
4. Al discente, al termine del percorso formativo, sarà rilasciato apposita documentazione attestante la partecipazione al corso.
5. Per l’attività di formazione di cui alla presente lettera vengono destinate risorse per un importo pari a € 3.000.000.


B. Formazione Professionale
I soggetti che abbiamo portato a termine la Formazione base di cui sopra potranno essere avviati dalle Agenzie per il Lavoro in percorsi di Formazione Professionale.
In loro favore è riconosciuta una indennità di frequenza per un ammontare pari ad € 3,50/h nonché il rimborso delle eventuali spese sostenute per vitto, alloggio e trasporto nel rispetto del massimale già previsto da FormaTemp.
Al fine del riconoscimento in sede di rendicontazione del finanziamento relativo alle attività formative, è fissata una percentuale di placement per ApL non inferiore al 16% del numero di discenti coinvolti nelle attività di cui alla presente lettera.
La formazione professionale di cui alla presente lettera può essere effettuata anche in aula mista.


C. Bilancio delle Competenze
L’attività formativa di cui alle lettere A) e B) è definita dall’ApL sulla base delle risultanze dell’attività di bilancio delle competenze rivolta ai beneficiari del presente Accordo.


Misure di sostegno e di accoglienza


A. Sostegno straordinario all’accoglienza
1. In favore dei soggetti di titolari di protezione internazionale (n. 1 della Platea), a conclusione del primo percorso formativo tracciato dal Bilancio delle Competenze, è riconosciuta per il tramite di Ebitemp una indennità una tantum pari a € 1.000, al lordo delle imposte previste dalla legge.
2. In favore dei lavoratori somministrati (n. 2 della Platea), che prestino ospitalità, anche mediante adozione o affidamento, ai soggetti titolari di protezione internazionale (di cui al n. 1 della Platea), è riconosciuta per il tramite di Ebitemp una indennità una tantum pari a € 1.000, al lordo delle imposte previste dalla legge e pari a € 1.500 al lordo delle imposte previste per legge in caso di accoglienza di minore di anni 18 o di donna in gravidanza. Requisito necessario per l’erogazione dell’indennità è la “Dichiarazione di ospitalità” ovvero idonea documentazione attestante l’adozione o l’affidamento, ed un periodo minimo di durata della accoglienza pari ad almeno 3 mesi.


B. Accesso agevolato alle prestazioni
1. Al fine di favorire l’inclusione sociale dei soggetti rifugiati in forza all’Agenzia ovvero anche coinvolti in percorsi formativi indicati in precedenza, a tali soggetti viene riconosciuto, a requisiti agevolati, l’accesso alle seguenti prestazioni Ebitemp, con le seguenti caratteristiche:
a) Contributo asilo nido: si considerano soddisfatti per la platea individuata i requisiti di accesso contrattuali;
b) Sostegno all’istruzione (Materiale didattico e libri; Studenti lavoratori; Retta universitaria studenti lavoratori): si considerano soddisfatti per la platea individuata i requisiti di accesso contrattuali;
c) Nuova prestazione: Rimborso assistenza psicologica delle spese sostenute per sé o per i propri familiari fino al 2° grado di parentela/affinità. Il rimborso è riconosciuto nel limite massimo di € 200 ad assistito.
d) Nuova prestazione: Rimborso acquisto beni prima necessità bebè ovvero per coloro che abbiamo sostenuto spese per l’acquisto di beni necessari alla cura del proprio figlio fino a 3 anni di età (es. passeggino; fasciatoio; culla; omogeneizzati; ecc.). Il rimborso è riconosciuto per ciascun figlio nel limite massimo di € 800.

Ultima tranche di una Tantum ad aprile per i dipendenti del CCNL Trasporto Merci

Spetta, con la retribuzione del mese di aprile, l’ultima tranche di una tantum per i dipendenti del CCNL logistica, trasporto merci e spedizione

Il CCNL è stato rinnovato lo scorso maggio ha previsto, a copertura del periodo di carenza contrattuale ai soli lavoratori in servizio al 18 maggio 2021,  l’erogazione di un importo forfettario lordo di 230,00 €., suddiviso in 3 parti:


– 100 € già erogati con la mensilità di luglio 2021;


– 50 € con la mensilità di ottobre 2021;


– 80 € con la mensilità di aprile 2022
Per il calcolo del valore mensile si deve prendere a computo gli effettivi mesi di carenza che sono determinati prendendo in considerazione esclusivamente i mesi di calendario quindi:
– 12 mesi per l’anno 2020 (Il CCNL è scaduto il 31.12.2019),
– 5 mesi per l’anno 2021 (il rinnovo del CCNL è stato siglato in data 18 maggio 2021).


Disciplinato il contratto a termine nelle località turistiche del terziario toscano


 


Siglato il 7 aprile 2022, tra CONFCOMMERCIO Toscana e FISASCAT-CISL Toscana, UILTUCS Toscana, l’accordo Regione Toscana sui contratti a tempo determinato nelle località turistiche.

In relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai datori di lavoro che applicano il vigente CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi, sottoscritto da Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil – che, pur non esercitando attività di carattere stagionale, necessitano di gestire picchi di lavoro riconducibili a ragioni di stagionalità, si individuano come località a prevalente vocazione turistica: il territorio della Regione Toscana.
Si individuano i seguenti periodi di stagionalità: dal mese di aprile al 30 ottobre di ogni anno. Durante il periodo delle festività natalizie, e cioè dai 15 novembre al 15 gennaio, potranno essere conclusi contratti stagionali che dovranno prevedere una durata contrattuale che in ogni caso non potrà mai essere inferiore a 16 giorni lavorativi e durante le fasce di lunga stagionalità, come determinate nei punto successivo, dovrà prevedere un minimo di almeno due mesi contrattuali. I lavoratori assunti in base al presente articolo si considerano stagionali a tutti gli effetti di legge e potranno prestare la loro opera esclusivamente nei territori indicati dal presente accordo.
Inoltre si individuano i seguenti periodi di stagionalità:
– per le destinazioni MARINE, dai mese di aprile al mese di ottobre;
– per le destinazioni MONTANE, dal mese di aprile al mese di settembre – dal 15 novembre al 15 gennaio;
– per le destinazioni di PROSSIMITA’, dal mese di aprile al mese di settembre – dal 15 novembre al 15 gennaio.


Il presente Accordo:
– potrà essere applicato esclusivamente alle aziende che rientrano nella sfera di applicazione del CCNL TDS di cui in premessa e pertanto non potrà essere applicato nei confronti di quelle aziende turistiche le cui attività stagionali rientrino nell’ambito di applicazione del DPR 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni e integrazioni.
– I contenuti della presente intesa potranno essere esercitati unicamente dai Datori di Lavoro che applicano integralmente, sia la parte normativa che quella economica, sia la c.d. parte obbligatoria, del CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi stipulato da Confcommercio Imprese per l’Italia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uii,
– esplica i suoi effetti con esclusivo riferimento a quei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato aventi come luogo di lavoro sedi ovvero unità operative ubicate entro il territorio della Regione Toscana.
– potrà essere applicato alle imprese prive di Rappresentanza Sindacale Aziendale – RSA e/o di Rappresentanze Sindacali Unitarie – RSU nell’ambito della Regione Toscana;
– Il presente accordo potrà essere applicato anche alle aziende che nel territorio della regione Toscana, o a livello nazionale abbiano alle proprie dipendenze, rispettivamente più di 15, o più di 60 dipendenti cui viene applicato il CCNL TDS Confcommercio, a condizione che vengano sottoscritti analoghi accordi aziendali con tutte le OO.SS firmatarie del presente accordo.
Il presente accordo regionale pur avendo un orientamento triennale, decorrerà dal 1 aprile 2022.

Status di handicap “grave” e verifica delle condizioni sanitarie


Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, la domanda è procedibile se sia stata presentata istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere.


Secondo il pacifico e consolidato orientamento della Suprema Corte, perché un provvedimento costituente esercizio della giurisdizione civile possa essere impugnato con ricorso straordinario per cassazione, deve presentare due caratteristiche: anzitutto, deve avere carattere decisorio, cioè essere idoneo ad incidere su situazioni giuridiche soggettive sostanziali con efficacia di giudicato; in secondo luogo, deve avere carattere definitivo, cioè non deve essere altrimenti impugnabile.
Il provvedimento di diniego (di rigetto o di inammissibilità) dell’istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, emesso senza espletare la consulenza tecnica, non è ricorribile per cassazione, dal momento che esso non incide con effetto di giudicato sulla situazione giuridica soggettiva sostanziale, sicché il ricorrente è legittimato a proporre una nuova istanza, al sopravvenire di nuovi elementi di fatto o di diritto.
Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, la domanda è procedibile se sia stata presentata istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere, sicché il ricorrente è legittimato a procedere secondo le forme ordinarie, per l’accertamento del diritto, anche se l’istanza sia stata rigettata o dichiarata inammissibile senza procedere all’espletamento del richiesto accertamento tecnico (Cassazione, ordinanza 4 aprile 2022, n. 10753).

Dal Senato via libera al “Family Act”


Dal Senato via libera al testo definitivo del Ddl n. 2459 contenente le deleghe al Governo per l’adozione delle misure per il sostegno e la valorizzazione della famiglia – cd. “Family Act” (Comunicato 6 aprile 2022).

Trattandosi di una Legge delega, il provvedimento delinea la cornice normativa e le scadenze temporali entro le quali il Governo è chiamato ad approvare i decreti legislativi di attuazione della delega, con l’obiettivo di sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, contrastare la denatalità, valorizzare la crescita armoniosa delle bambine, dei bambini e dei giovani e favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro.
I principi ed i criteri direttivi generali del “Family Act” sono:
– assicurare l’applicazione universale di benefici economici ai nuclei familiari con figli a carico, secondo criteri di progressività basati sull’applicazione dell’ISEE, tenendo altresì conto del numero dei figli a carico;
– promuovere la genitorialità e la parità tra i sessi all’interno dei nuclei familiari, favorendo l’occupazione femminile e agevolando l’armonizzazione dei tempi familiari e di lavoro e l’equa condivisione dei carichi di cura tra i genitori, incentivare il lavoro del secondo percettore di reddito nonché favorire con strumenti fiscali il rientro delle donne nel mercato del lavoro, in particolare dopo la maternità, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato;
– affermare il valore sociale delle attività educative e di apprendimento, anche non formale, dei figli, attraverso il riconoscimento di agevolazioni fiscali, esenzioni, deduzioni dalla base imponibile o detrazioni dall’imposta sul reddito in relazione alle spese sostenute dalle famiglie ovvero attraverso la messa a disposizione di un credito o di una somma di denaro vincolati allo scopo;
– prevedere l’introduzione di misure organizzative, di comunicazione e di semplificazione che favoriscano l’individuazione dei servizi offerti e l’accesso delle famiglie ai medesimi, anche con riguardo ai servizi offerti da enti del Terzo Settore;
– prevedere che le disposizioni di cui alle lettere da a) a d) siano attuate tenendo conto dell’eventuale condizione di disabilità delle persone presenti all’interno del nucleo familiare.
Contestualmente all’adozione delle misure del Family Act è prevista l’abolizione o la modifica delle misure a sostegno delle famiglie e della genitorialità attualmente in vigore.