Accordo Trento “Area Legno Lapidei”: Premio di Risultato



Firmato il 16/2/2022, tra l’ASSOCIAZIONE ARTIGIANI TRENTINO e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL del Trentino, il verbale di accordo per l’attuazione  del “PdR” per l’anno 2022 ai sensi del CCPL 13/6/2012 “Area Legno Lapidei”.


Le parti, visto l’indicatore relativo alla Redditività di cui all’Accordo provinciale “Area Legno Lapidei” del 13/6/2012, che registra nel triennio mobile di cui al P.d.R. per gli anni 2018, 2019, 2020 un indice pari ai 16,29%, concordano che a far data dal 1° marzo 2022 il valore dei Premio di Risultato per i lavoratori dipendenti le aziende artigiane è determinato nelle misure di cui alla Tabella sotto riportata:


AREA LEGNO LAPIDEO
































Livello

Livello

FASCIA 16% -16,50%

LEGNO

LAPIDEO

Valore mensile in Euro

AS-A 1 70,00
B 2 60,00
CS 3 58,00
C 4 55,00
D 5 52,00
E 6 49,00
F 7 46,00


I valori economici di cui al presente accordo entrano in vigore a far data dal 1° marzo 2022.

CCNL PMI Tessile/Chimico con le Associazioni Artigiane: una tantum ad aprile

Con la busta paga di aprile va erogato un importo una tantum ai dipendenti della PMI Tessile (fino a 249 addetti) e Chimico (fino a 49 addetti) con le Associazioni Artigiane

L’accordo sottoscritto lo scorso febbraio ha previsto, ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza al 17/2/2022,  un importo forfetario “una tantum” pari ad euro 200, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo di carenza contrattuale interessato.
L’importo “una tantum” verrà erogato in due tranches: 100 euro ad aprile 2022, 100 euro a novembre 2022.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.
L’importo di “una tantum” sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate tra le parti anche sulla base di specifiche procedure convenute tra le parti stesse.
L’importo dell’”una tantum” è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.

Regime speciale per lavoratori impatriati


I chiarimenti del Fisco sul rientro in Italia di un medico con attività svolta in modalità smart working alle dipendenze di un datore di lavoro estero, eseguendo anche una attività lavorativa occasionale non dipendente in USA (Agenzia delle entrate – Risposta 27 aprile 2022, n. 223)

Nella fattispecie esaminata dall’Amministrazione finanziaria l’ Istante dichiara di aver trasferito la propria residenza negli Stati Uniti nel 2012, con relativa iscrizione all’AIRE, e che in tale Paese ha mantenuto ininterrottamente la stessa sino ad oggi. Il Contribuente evidenzia, inoltre, che:
– svolge la professione di medico psichiatra, con relativa specializzazione conseguita negli Stati Uniti nel 2015;
– svolge la propria attività lavorativa (medico psichiatra) presso una clinica psichiatrica, sul territorio americano, come lavoratore dipendente;
– svolge una seconda attività lavorativa (medico psichiatra) presso una struttura, sul territorio americano, come lavoratore occasionale non dipendente;
– intende far ritorno in Italia stabilmente con svolgimento di attività lavorativa sul territorio italiano a decorrere dall’anno d’imposta 2022.
Il Contribuente rappresenta che presenterà le proprie dimissioni nei confronti dell’attuale datore di lavoro nel mese di maggio 2022 e che dalla stessa data intende non accettare più le richieste di lavoro occasionale da non dipendente e iniziare dal 1° giugno 2022 una nuova attività lavorativa, consistente nella telepsichiatria, con un nuovo datore di lavoro. Nonostante il nuovo datore di lavoro (clinica di telepsichiatria) sia statunitense, con relativi pazienti negli Stati Uniti, per accordo tra le parti, tale attività potrà essere svolta in modalità smart working sul territorio italiano, con conseguente trasferimento della residenza fiscale in Italia.
Ciò posto, in relazione alla fattispecie prospettata, al fine di fruire del regime degli impatriati previsto dall’articolo 16 d.lgs.147 del 2015 e successive modifiche, l’Istante chiede:
1) se ” la semplice volontà e non l’obbligo del contribuente di svolgere la propria attività lavorativa sul territorio italiano”, sia condizione sufficiente a creare il nesso tra il rientro in Italia e l’inizio della nuova attività lavorativa;
2) se, il regime degli impatriati possa essere mantenuto, qualora negli anni successivi al 2022, al fine di non perdere il proprio status di medico ospedaliero americano, dovesse svolgere delle prestazioni occasionali, inferiori a 15 giorni per anno d’imposta, sul territorio americano nei confronti del vecchio datore di lavoro e se, in tal caso, l’eventuale reddito generato sia ammesso al beneficio del regime degli impatriati insieme al reddito di lavoro dipendente;
3) se, in relazione al reddito di lavoro dipendente svolto in modalità smart working e al reddito da lavoro occasione prodotto all’estero possa essere riconosciuto un credito ‘imposta in base alla convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l’Italia e gli USA;
4) se il beneficio possa essere mantenuto nel caso in cui negli anni successivi dovesse cambiare datore di lavoro.
Per il Fisco, dagli elementi forniti dall’ Istante, emerge che il rientro in Italia è motivato esclusivamente dall’accettazione di un nuovo lavoro che preveda l’esecuzione della prestazione lavorativa in Italia, svolta in modalità smart working. Tale circostanza risulta indicativa della sussistenza di un collegamento fra il rientro in Italia e l’inizio dell’attività lavorativa.
Il Fisco chiarisce che in linea generale l’esenzione non spetta per i redditi derivanti da attività di lavoro prestata fuori dai confini dello Stato, quale è quello derivante all’Istante dall’esecuzione in territorio americano di prestazioni occasionali di lavoro non dipendente.
Il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia dall’ Istante sarà soggetto a tassazione esclusiva in tale Paese. Ne deriva che in relazione a tale reddito non matura il credito per le imposte pagate all’estero finalizzato all’eliminazione della doppia imposizione.
Il reddito che il Contribuente ritrae dal lavoro occasionale non dipendente svolto in territorio americano, nel presupposto che sia svolto senza una base fissa, sarà soggetto a tassazione esclusiva in Italia, suo Paese di residenza. Ne deriva che in relazione a tale reddito non matura il credito per le imposte pagate all’estero finalizzato all’eliminazione della doppia imposizione.
Infine, per il Fisco non si ravvedono elementi preclusivi alla fruizione dell’agevolazione, nel caso in cui durante il periodo agevolabile il Contribuente cambi datore di lavoro.
In relazione alla fattispecie prospettata, laddove risultino soddisfatti tutti i requisiti richiesti dal beneficio in esame, non oggetto di verifica in sede di interpello, si ritiene che l’ Istante potrà beneficiare dell’agevolazione fiscale per i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2022, nel quale trasferisce la residenza fiscale in Italia, e per i successivi quattro periodi di imposta.


Assegno agli operatori in servizio civile universale: cumulabilità con NASpI e DIS-COLL


Con riferimento alla nuova e diversa qualificazione dei compensi riconosciuti ai volontari del servizio civile universale e della conseguente possibilità di cumulare pienamente la prestazione di disoccupazione con tali compensi, il beneficiario delle prestazioni NASpI o DIS-COLL che durante il periodo indennizzabile svolga il servizio civile universale non è tenuto a effettuare all’INPS alcuna comunicazione in ordine allo svolgimento del servizio civile e all’importo del relativo compenso annuo che gli verrà riconosciuto.

Con riferimento alle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL che sono state oggetto di riduzione in presenza di contestuale svolgimento del servizio civile, l’Inps chiarisce che le stesse possono essere, su istanza di parte, oggetto di riliquidazione da parte delle Strutture territorialmente competenti.
La riliquidazione della prestazione su istanza di parte per la rilevata piena cumulabilità – per effetto dell’entrata in vigore in data 18 aprile 2017 del D.lgs. n. 40/2017 – della prestazione di disoccupazione, con il compenso percepito dall’assicurato per il servizio civile prestato in concomitanza con la fruizione dell’indennità, può trovare applicazione retroattivamente con il solo limite dei rapporti già “esauriti”, per effetto di una sentenza passata in giudicato ovvero per il decorso del termine annuale di decadenza sostanziale dall’azione giudiziaria (quanto alla sola NASpI), o della prescrizione quinquennale del diritto alla riliquidazione (quanto alla sola NASpI).
Con specifico riferimento alla DIS-COLL, considerato che la predetta prestazione non è inclusa tra quelle di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in difetto di diversa espressa previsione normativa, il relativo termine di prescrizione deve considerarsi quello ordinario decennale (Messaggio Inp 28 aprile 2022, n. 1800).


Remunerazione aggiuntiva per il rimborso farmaci


Fornite precisazioni sulla sul trattamento fiscale della remunerazione aggiuntiva per le farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN (Agenzia delle entrate – Risposta 27 aprile 2022, n. 219).

In data 29 ottobre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dell’11 agosto 2021, con il quale è stata data applicazione a quanto previsto dal decreto legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, in materia di remunerazione aggiuntiva per le farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN.
In base all’articolo 1, comma 1, dello stesso decreto, la durata della remunerazione aggiuntiva è prevista per un tempo limitato, avendo decorrenza dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2022, e per il successivo comma 2 « la remunerazione aggiuntiva… non concorre alla determinazione della spesa farmaceutica convenzionata, ai fini del raggiungimento del limite di cui all’art. 1, comma 475, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».
Tali disposizioni inducono a ritenere che si tratti di un vero e proprio ristoro, al pari di altri contributi a fondo perduto corrisposti con i numerosi provvedimenti emanati dal Governo per contrastare la pandemia da Covid 19 e, quindi, al pari di essi, da considerare fuori campo IVA.
Con riferimento all’esclusione dalla base imponibile ai fini delle imposte dirette, l’articolo 10- bis del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. decreto Ristori), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha previsto che «I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
Pertanto, alla luce della disposizione sopra richiamata, al ricorrere di tutti i presupposti previsti dalla norma agevolativa in esame, l’Agenzia ritiene che la remunerazione aggiuntiva per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N), non concorra alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.


 

Intermediari: obblighi di sottoscrizione e conservazione delle dichiarazioni trasmesse


Gli intermediari incaricati alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali devono conservare copia di quelle trasmesse fino al termine per l’accertamento del periodo d’imposta di riferimento (Agenzia entrate – risposta 26 aprile 2022, n. 217).


 


L’Agenzia delle Entrate, recentemente, ha avuto modo di chiarire che la dichiarazione inviata deve essere sottoscritta dal solo contribuente e/o sostituto e non anche dall’intermediario, mentre gli obblighi di conservazione sono differenziati in ragione dei soggetti coinvolti, dovendo contribuenti e sostituti d’imposta conservare l’originale sottoscritto (unitamente ai documenti rilasciati dall’incaricato di predisporre/trasmettere la dichiarazione) e gli incaricati conservare la copia della dichiarazione trasmessa. A tal fine, sono valide sia modalità analogiche sia elettroniche, fermo restando che, trattandosi di documenti fiscalmente rilevanti, la conservazione solo digitale implica il rispetto del D.M. 17 giugno 2014 e del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale).
Pertanto, relativamente al capo di specie, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito quanto già affermato in precedenza, ossia:


– l’assenza di un obbligo, in capo all’intermediario, di sottoscrizione della dichiarazione trasmessa e, in conseguenza, delle relative copie;


– la circostanza che le dichiarazioni sono pur sempre documenti fiscalmente rilevanti e la loro conservazione deve avvenire nel rispetto della normativa vigente richiamata.


Va evidenziato, che il rispetto delle disposizioni del D.M. 17 giugno 2014 non riguarda solo le dichiarazioni dei redditi (e le relative copie), ma anche tutti gli altri documenti rilevanti ai fini tributari che gli intermediari trasmettono all’Agenzia delle entrate e/o gestiscono in adempimento degli obblighi assunti nei confronti dei contribuenti, curandone per qualsiasi ragione la conservazione (ad es. esterometro, dichiarazioni d’intento, modelli di pagamento unificato F24, modelli di variazione dei dati IVA, ecc.).

Domestici: finanziamento degli interventi per la prevenzione degli infortuni


Pubblicato l’avviso pubblico 2022 dell’Inail per il finanziamento di interventi informativi finalizzati alla prevenzione degli infortuni in ambito domestico.


Destinatari delle attività sono i soggetti di età compresa tra i 18 e 67 anni compiuti che svolgono a titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione un’attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell’ambiente in cui dimorano, in modo abituale ed esclusivo, vale a dire che non svolgono altre attività per le quali sussiste obbligo di iscrizione a un altro ente o cassa previdenziale, diversi da Inail.
Possono presentare domanda i seguenti soggetti proponenti: tutte le organizzazioni espressamente riportate nel decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 204 del 15 ottobre 2021 anche per il tramite delle società di servizi controllate o di diretta ed esclusiva emanazione delle predette organizzazioni, con esclusione delle associazioni e federazioni ad esse aderenti.
Tali soggetti possono partecipare all’avviso in forma singola o in aggregazione tra loro.
L’avviso finanzia interventi informativi finalizzati a garantire una maggiore consapevolezza dei rischi in ambito domestico e delle misure da adottare per eliminarli e/o ridurli, nonché elementi di conoscenza riguardanti l’assicurazione obbligatoria e le prestazioni ad essa connesse.
I progetti di informazione possono riguardare attività informative attuate attraverso le seguenti modalità:
– in presenza;
– in remoto (videoconferenza sincrona).


Ai progetti di informazione viene riconosciuto un contributo finanziario di importo predeterminato, variabile in funzione del numero dei partecipanti e delle iniziative regionali in cui si articolano, che sarà incrementato successivamente di una quota variabile in funzione delle nuove iscrizioni all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici intervenute nel periodo di svolgimento delle iniziative progettuali da parte dei partecipanti alle stesse.
L’importo predeterminato, nel caso di iniziative attuate in modalità in presenza, è pari ad euro 20,00 per ora per partecipante; nel caso di iniziative attuate in modalità remota (videoconferenza sincrona), l’importo è pari a euro 15,00 per ora per partecipante.
Possono essere presentate proposte progettuali per interventi informativi di importo complessivo compreso tra un minimo di euro 20.000,00 (euro ventimila/00) ed un massimo di euro 140.000,00 (euro centoquarantamila/00) in ragione del numero dei soggetti partecipanti e della modalità di svolgimento scelta.
Sono ammessi al contributo finanziario esclusivamente progetti che non prevedano oneri a carico dei soggetti destinatari delle attività di informazione.
Le domande devono essere inoltrate esclusivamente per via telematica mediante l’accesso all’apposito servizio disponibile sul portale dell’Istituto all’indirizzo www.inail.it nella sezione attività/prevenzione e sicurezza/agevolazioni e finanziamenti/finanziamenti per la sicurezza/Avviso pubblico infortuni in ambito domestico (Comunicato inail 26 aprile 2022).

Riders: configurabilità del rapporto di lavoro subordinato


Non esclude la natura subordinata del rapporto di lavoro l’assenza di un obbligo ad eseguire la prestazione che rende libero il rider di non accettare o disdire le proposte di consegna e lavorare per altri committenti (Tribunale di Milano, Sentenza 20 aprile 2022, n. 1018).


Il Tribunale locale ha accolto il ricorso proposto da un rider, volto all’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro full time intercorso tra questi e la società che gestiva la piattaforma per conto della quale lo stesso operava.
Sulla base delle risultanze processuali il Tribunale, in particolare, è giunto a ritenere che l’attività lavorativa svolta dal predetto presentasse i connotati propri della subordinazione in quanto il lavoratore, in qualità di rider, lavorava all’interno e per le finalità di un’organizzazione della società titolare della piattaforma, sulla quale non poteva esercitare alcuna influenza, senza avervi interesse e senza assumere alcun rischio d’impresa; all’epoca dei fatti di causa, la prestazione risultava completamente organizzata dall’esterno con un’incidenza diretta sulle modalità di esecuzione, sui tempi e sui luoghi.
Dfatti l’accesso alle fasce orarie di prenotazione non era libero, ma era condizionato dal punteggio posseduto dal rider, secondo gli indici di prenotazione; il rider veniva penalizzato con decurtazione del punteggio per il ritardo nel Iogin nella sessione prenotata e/o se non si rendeva disponibile negli orari e nei giorni che la società considerava “più rilevanti per il consumo di cibo a domicilio”e, per essere selezionato dall’algoritmo e ricevere la proposta, doveva trovarsi nelle vicinanze del locale da cui deve essere ritirata la merce; la piattaforma indicava al rider dove recarsi per ritirare il prodotto e dove consegnarlo e la società, attraverso il sistema di geolocalizzazione, controllava la posizione del rider durante tutto lo svolgimento dell’attività lavorativa.


Sulla scorta di tali evidenze il Tribunale ha, in particolare, giudicato irrilevanti le deduzioni della società convenuta secondo cui la natura di rapporto di lavoro subordinato sarebbe stata esclusa nel caso in questione dall’assenza di un obbligo ad eseguire la prestazione, essendo il rider sempre libero di non accettare o disdire le proposte di consegna e lavorare per altri committenti.
Al riguardo, invero, il Giudicante ha evidenziato che la facoltà di rifiutare la singola prestazione non determina affatto un’ incompatibilità rispetto alla subordinazione, perché, da un lato, il lavoro subordinato può afferire ad una singola prestazione, dall’altro, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro subordinato, non assume significato determinante la circostanza che il collaboratore sia libero o meno di accettare se svolgere la prestazione, trattandosi di elemento che incide sulla costituzione del rapporto e sulla sua durata, ma non sulla natura dello stesso.


Inoltre, con riguardo alla fattispecie in esame, il Tribunale ha evidenziato che l’effettiva libertà del rider fosse senz’altro limitata dalla decurtazione del punteggio prevista che non solo si configurava come espressione di un potere disciplinare ma si poneva anche come manifestazione di un più generale potere direttivo.
Al pari, le modalità di assegnazione degli incarichi di consegna (in base all’algoritmo) previste nella fattispecie, costringendo il lavoratore a essere a disposizione del datore di lavoro nel periodo di tempo antecedente l’assegnazione, mediante la connessione dell’app, e ad essere fisicamente vicino ai locali di ritiro, incidono, senz’altro, anche sul piano della qualificazione del rapporto di lavoro, imponendosi in tal modo al rider di essere già disponibile ad effettuare la consegna.
Nondimeno, tali modalità precludono al rider di trovarsi in altro luogo per la ricezione dell’offerta nonché di ricevere offerte relative a locali più distanti, condizionando la sua scelta delle prestazioni da eseguire.
A ciò si aggiuge che al rider non è concessa la facoltà di cumulare al meglio i prodotti da consegnare per migliorare l’efficienza della propria attività, questi, infatti, è obbligato a consegnare un pacco per volta sulla base delle disposizioni della società, che decide se affidare a lui una consegna e quante consegne affidargli nel corso del turno.
Pertanto il lavoratore non dispone di un concreto spazio di libertà decisionale nemmeno per quanto riguarda il quantum della prestazione e la sua libertà di scelta risulta ulteriormente ridotta alla luce del fatto che le proposte vengono assegnate dalla piattaforma, tramite l’algoritmo, sulla scorta di criteri del tutto estranei alle preferenze e agli interessi del lavoratore.

Cassa Edile di Caserta: Contributi in vigore dall’1/1/2022



La Cassa Edile della Provincia di Caserta, pubblica la nuova contribuzione in vigore dal 1° gennaio 2022


 


Cassa Edile Caserta – Riepilogo contributi dall’1/1/2022































































DESCRIZIONE

A CARICO DITTA

A CARICO DIPENDENTE

TOTALE

CASSA EDILE 1,875 0,375 2,250
QUOTE TERRITORIALI DI ADESIONE CONTRATTUALE 1,050 1,050 2,100
QUOTE NAZIONALI DI ADESIONE CONTRATTUALE 0,225 0,225 0,450
ENTE UNICO DI FORMAZIONE 1,000 0 1,000
ANZIANITA’ PROFESSIONALE EDILE 2,530 0 2,530
R.L.S.T. 0,500 0 0,500
FONDO SANITARIO NAZIONALE 0,600 0 0,600
FONDO PREPENSIONAMENTO 0,200 0 0,200
FONDO” SOST. AL CREDITO “ 0,100 0 0,100
FONDO INCENTIVO ALL’OCCUPAZIONE 0,100 0 0,100
FONDO INIZ. TERRITORIALI DI SETTORE 0,100 0 0,100
TOTALE 8,280 1,650 9,930


Le percentuali di cui sopra devono essere calcolate su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, sul trattamento economico per le festività in vigore sull’E.d.r. e sull’ E.E.T..

Anticipazione dell’indennità di vacanza contrattuale per il pubblico impiego

Stabilita, dal corrente mese di aprile, l’anticipazione dell’indennità di vacanza contrattuale dell’anno 2022, al personale appartenente al Pubblico Impiego

La Legge di Bilancio 2022  prevede che, nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico per il triennio 2022-2024, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all’erogazione dell’ anticipazione e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella seguente misura mensile percentuale rispetto agli stipendi tabellari:
– dal 1° aprile al 30 giugno 2022 0,30%
– dal 1° luglio 2022 0,50%
Precisazioni per il personale appartenente ai comparti Funzioni Centrali, Istruzione e Ricerca, Sanità, Funzioni Locali e alle corrispondenti Aree
Per il personale appartenente ai comparti Funzioni Centrali, Istruzione e Ricerca, Sanità, Funzioni Locali e alle corrispondenti Aree, l’importo dell’IVC 2022 è stato calcolato provvisoriamente sulla base dello stipendio previsto dai vigenti CCNL di riferimento.
Per il personale dirigente appartenente alla PCM per il quale non è stato ancora definito il CCNL 2019-2021 l’importo dell’IVC 2022 è stato calcolato provvisoriamente sulla base dello stipendio previsto dal vigente CCNL 2016-2018.
Tali importi si aggiungono a quello relativo all’IVC in godimento dal 2019 e andranno rideterminati all’atto dell’entrata in vigore del CCNL 2019-2021 sulla base del nuovo stipendio.