Disponibile la procedura per la campagna REDEST 2022


Dal 9 maggio scorso, è disponibile la procedura per la Campagna REDEST 2022 relativa all’anno reddito 2021.

Gli Enti di Patronato e le Strutture territoriali possono accedere alla suddetta procedura: in ambiente internet, per i Patronati e i Consolati, attraverso le pagine loro dedicate sul sito www.inps.it; in ambiente intranet, per le Strutture dell’Istituto, nell’area “Processi” > “Assicurato pensionato” > “Campagna RedEst”.
La procedura “REDEST 2021”, relativa all’anno reddito 2020, è ancora accessibile, diversamente la procedura “REDEST 2020”, relativa all’anno reddito 2019, è stata definitivamente chiusa il 31 marzo 2022. Eventuali dichiarazioni relative all’anno reddito 2019 giacenti, o che perverranno successivamente, dovranno essere acquisite mediante ricostituzione.
Inoltre – precisa l’Istituto – nella sezione “Statistiche ed elenchi redditi esteri” della procedura “Campagna RedEst” sono presenti gli elenchi delle segnalazioni di variazioni anagrafiche, di indirizzo, di stato civile e di rientro in Italia, per le quali è necessario l’intervento diretto delle Strutture territoriali, che dovranno provvedere alle opportune operazioni di aggiornamento degli archivi e di eventuale ricostituzione.


A giugno vengono inviati i modelli cartacei REDEST ai pensionati residenti all’estero interessati alla Campagna REDEST 2022. Gli Enti di Patronato e i Consolati, al momento della consegna da parte dei pensionati dei modelli reddituali allegati alla lettera di richiesta, devono: accertare l’identità personale del dichiarante; ricevere i modelli REDEST 2022 opportunamente compilati e firmati; verificare la conformità della documentazione presentata ai dati indicati nei modelli; provvedere all’acquisizione dei dati attraverso il collegamento via internet con il sito web dell’INPS, secondo le indicazioni fornite nell’apposito manuale tecnico richiamabile attraverso la procedura di acquisizione (Messaggio Inps 10 maggio 2022, n. 1997).

Domanda di deroga al contributo minimo soggettivo Inarcassa


Per l’anno 2022 la domanda per la deroga dal contributo minimo soggettivo Inarcassa deve essere presentata entro il 31 maggio 2022 se si prevede di conseguire un reddito professionale inferiore a Euro 16.310,00.

Gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità sono tenuti all’iscrizione e al versamento dei contributi all’INARCASSA.
La contribuzione è suddivisa in contributo soggettivo, contributo facoltativo, contributo integrativo e contributo di maternità/paternità.
Il contributo soggettivo è determinato in misura percentuale sul reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF, con la previsione di un contributo minimo, che prescinde dunque dall’ammontare del reddito.
Per l’anno 2022 il contributo minimo è pari a Euro 2.365,00.


Il Regolamento generale di previdenza Inarcassa prevede la possibilità di derogare all’obbligo della contribuzione minima soggettiva per un massimo di 5 anni – anche non continuativi – nell’arco della vita lavorativa, per chi produce redditi inferiori al valore corrispondente al contributo minimo soggettivo.
Per l’anno 2022 la deroga al versamento del contributo minimo soggettivo può essere richiesta da chi prevede di conseguire un reddito professionale inferiore a Euro 16.310,00. In tal caso, l’aliquota del 14,5% dovrà essere applicata sul reddito effettivamente prodotto e il contributo soggettivo dovrà essere pagato entro dicembre 2023, dopo la presentazione della dichiarazione online.
Nel corso dell’anno di deroga restano garantiti i servizi di assistenza (maternità, sussidi, indennità temporanea inabilità, mutui, finanziamenti) così come la possibilità di presentare domanda di riscatto (laurea, servizio militare, periodi di lavoro all’estero) o di ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali.
Il contributo minimo integrativo e il contributo di maternità vanno comunque versati entro i termini previsti (30 giugno 2022 e 30 settembre 2022).

Fermo restando il limite reddituale, la deroga al versamento del contributo minimo soggettivo può essere richiesta dai soggetti che rispettano i seguenti requisiti:
– essere iscritto ad Inarcassa al momento della richiesta;
– non essere pensionando o pensionato Inarcassa;
– non essere titolare di pensione erogata da altro ente previdenziale (tranne la pensione di invalidità civile dell’INPS);
– non usufruire della riduzione per i giovani under 35 anni;
– non aver esercitato la facoltà di deroga già per 5 volte.

La deroga deve essere richiesta, entro e non oltre il 31 maggio 2022, esclusivamente in via telematica tramite l’applicativo disponibile nell’area riservata di Inarcassa On Line al menù “Agevolazioni – Deroga contributo soggettivo minimo”.
Nel caso di provvedimenti di iscrizione adottati successivamente al 31 maggio, la domanda di deroga relativamente all’anno in corso deve essere presentata entro il mese successivo al ricevimento della notifica di iscrizione (esempio: se la notifica è ricevuta entro il mese di luglio, la domanda di deroga deve essere presentata entro il 31 agosto) secondo le modalità specificate nella notifica stessa.
È possibile inviare la domanda esclusivamente per l’anno in corso anche a seguito di un provvedimento che riguarda iscrizione di anni passati.
La domanda è valida soltanto per l’anno in corso e deve essere presentata per ciascuna annualità per la quale si intende fruire della deroga.
La domanda può essere annullata entro e non oltre il 31 maggio 2022 esclusivamente in via telematica, sempre dall’applicativo su Inarcassa On Line.
L’Inarcassa ha precisato che la deroga può essere richiesta anche da chi ha in corso la rateizzazione bimestrale dei contributi minimi. In tal caso, il piano di rateizzazione decade; le rate già versate vanno in compensazione con il contributo integrativo e il contributo di maternità e l’importo residuo, se dovuto, andrà corrisposto al 30 settembre.

In sede di presentazione della dichiarazione reddituale per l’anno 2022 (entro il 31 ottobre 2023):
– se l’ammontare del reddito professionale risulta inferiore a Euro 16.310,00, la procedura genera un avviso di pagamento PagoPA per un importo pari al 14,5% del reddito dichiarato, da pagare entro il 31/12/2023;
– se l’ammontare del reddito professionale risulta uguale o superiore a Euro 16.310,00, la procedura genera un avviso di pagamento PagoPA per un importo pari al 14,5% del reddito dichiarato, maggiorato degli interessi (BCE+4,50%) sul solo contributo minimo dovuto e decorrenti dalle due scadenze ordinarie. Tale importo deve essere pagato entro il 31/12/2023.
La deroga viene automaticamente revocata in caso di mancata presentazione della dichiarazione reddituale 2022 entro il termine del 31/12/2023. In tal caso viene ripristinato l’obbligo di versamento del contributo minimo soggettivo , con applicazione delle relative sanzioni.

Per effetto della deroga al versamento del contributo minimo soggettivo viene ridotta l’anzianità contributiva utile ai fini pensionistici. L’anzianità contributiva è riconosciuta in misura proporzionale a quanto versato per l’annualità interessata.
L’anzianità previdenziale intera può essere integrata successivamente richiedendo il riscatto con il versamento della differenza contributiva (integrazione volontaria).
La domanda di riscatto può essere presentata, esclusivamente dagli associati iscritti alla Cassa, dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello derogato ed entro i cinque anni successivi.

Agricoltura Operai Provincia di Enna: le retribuzioni vigenti



Si riportano le tabelle retributive vigenti per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Enna modificate per effetto del nuovo CIPL firmato il 22/12/2021, tra UPA – CONFAGRICOLTURA di Enna, CIA di Enna, COLDIRETTI di Enna e FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL di Enna e Caltanissetta.


Il nuovo CIPL, che decorre dal 1° gennaio 2020 e scadrà il 31 dicembre 2023, riporta le seguenti retribuzioni in vigore dall’1/1/2022:


TABELLE RETRIBUTIVE DEGLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DELLA PROVINCIA DI ENNA VALIDE DAL 1/1/2022 AL 31/12/2023



















































QUALIFICA

PAGA BASE AL 31/12/2021

3° ELEMENTO 30,44% AL 31/12/2021

TOTALE RETRIB. PAGA BASE + 3° ELEMENTO AL 31/12/2021

AUMENTO PAGA BASE DAL 1/1/2022 1,7% CPL

AUMENTO 3° ELEMENTO 30,44% DAL 1/1/2022 1,7% CPL

TOTALE RETRIB. PAGA BASE + 3° ELEMENTO DAL 1/1/2022

1 2 3 4 5 6 7
Spec. Super Area 1 Liv. 1 “a” € 60,786 € 18,503 € 79,289 € 1,033 € 0,315 € 80,637
Spec.to Area 1 Liv. 2 “b” € 58,529 € 17,816 € 76,345 € 0,995 € 0,303 € 77,643
Qualif.to Super Area 2 Liv. 1 “e” € 56,500 € 17,198 € 73,698 € 0,960 € 0,292 € 74,951
Qual.to Area 2 Liv. 2 “d” € 53,664 € 16,335 € 69,999 € 0,912 € 0,278 € 71,189
Comune Area 3 Liv. 1 “e” € 48,909 € 14,888 € 63,796 € 0,831 € 0,253 € 64,881


Note: la percentuale riguardante CIMILA ed E.B.A.T.EN. viene stabilita nella misura del 1% A CARICO DEL DATORE DI LAVORO.
La percentuale riguardante il CAC stabilita nella misura del 1% e suddivisa al 50% tra lavoratore e datore di lavoro (0,50 + 0,50).


TABELLE RETRIBUTIVE DEGLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI ENNA VALIDE DAL 1/1/2022 AL 31/12/2023
















































QUALIFICA

PAGA BASE MENSILE (26GG) DAL 1/7/2018

Aumenti Salariali DAL 1/4/2019 1,2% RINNOVO CCNL

TOTALE RETRIB. MENSILE DAL 1/4/2019

TOTALE RETRIB. GIORNALIERA DAL 1/4/2019

Aumenti Salariali DAL 1/1/2022 1,7% RINNOVO CPL

TOTALE RETRIB. MENSILE DAL 1/1/2022

TOTALE RETRIB. GIORNALIERA DAL 1/1/2022

Spec. Super Area 1 Liv. 1 “a” € 1.575,49 € 18,91 € 1.594,39 € 61,32 € 27,10 € 1.621,50 € 62,37
Spec.to Area 1 Liv. 2 “b” € 1.516,82 € 18,20 € 1.535,03 € 59,04 € 26,10 € 1.561,12 € 60,04
Qualif.to Super Area 2 Liv. 1 “c” € 1.460,51 € 17,53 € 1.478,04 € 56,85 € 25,13 € 1.503,17 € 57,81
Qual.to Area 2 Liv. 2 “d” € 1.390,76 € 16,69 € 1.407,45 € 54,13 € 23,93 € 1.431,37 € 55,05
Comune Area 3 Liv. 1 “e” € 1.267,46 € 15,21 € 1.282,67 € 49,33 € 21,81 € 1.304,47 € 50,17


AGLI OPERAI AGRICOLI, IN AGGIUNTA, SPETTA IL TFR NELLA MISURA STABILITA DAL CCNL.
Note: la percentuale riguardante CIMILA ed E.B.A.T.EN. viene stabilita nella misura del 1% A CARICO DEL DATORE DI LAVORO.
La percentuale riguardante il CAC stabilita nella misura del 1% e suddivisa al 50% tra lavoratore e datore di lavoro (0,50+0,50).

Sottoscritto il CCNL Comparto funzioni centrali



Sottoscritto il CCNL del Comparto delle Funzioni Centrali – triennio 2019/2021.


Il nuovo contratto, che decorre dall’1/1/2019 al 31/12/2021, introduce differenziali stipendiali in sostituzione del precedente modello delle fasce che consente di valorizzare l’esperienza, di aumentare il valore economico stipendiale, di rispondere alle esigenze degli apicali.
Il sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità funzionali alle esigenze proprie dei differenti modelli organizzativi presenti nel comparto, è articolato in quattro aree, che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali: Area degli operatori; Area degli assistenti Area dei funzionari e Area delle elevate professionalità.
Viene rafforzato il sistena  delle relazioni sindacali con lo spostamento di materie significative in contrattazione anche di secondo livello e viene migliorata la disciplina sull’utilizzo dei congedi per le donne vittime di violenza e per i genitori
Viene, poi, cancellato il limite di quattro mesi per le assenze senza riduzione dello stipendio dovute ad effetti collaterali da terapie salvavita
Infine, viene piena contrattualizzato il lavoro agile e il lavoro da remoto


Per quanto gli stipendi queste sono le nuove  retribuzioni previste per i settori Ministeri, Agenzie Fiscali e Enti pubblici non economici


MINISTERI









































































































































































































Posizione Economica

Retrib. mensile lorda da 2018

Incremento mensile da 1.1.2019

Incremento mensile da 1.1.2020

Incremento mensile da 1.1.2021

Arretrati al 31.05.2022


(da ridurre ivc)

Elemento

Perequativo


annuo

Retrib. mensile anno 2022

Differenza retribuzione mensile 2022 – 2018

Percentuale


incremento a regime

Ispettore Generale r.e. 2.766,94 24,60 49,80 117,00 3.073,20   2.883,94 117,00 4,23
Direttore Divisione r.e. 2.571,83 22,90 46,30 109,00 2.861,60   2.680,83 109,00 4,24
III F7 2.687,21 23,90 48,40 114,00 2.991,90   2.801,21 114,00 4,24
III F6 2.530,75 22,50 45,60 106,00 2.793,30   2.636,75 106,00 4,19
III F5 2.370,81 21,10 42,70 100,50 2.638,40   2.471,31 100,50 4,24
III F4 2.226,57 19,80 40,10 95,00 2.488,70   2.321,57 95,00 4,27
III F3 2.027,47 18,00 36,50 87,00 2.274,50   2.114,47 87,00 4,29
III F2 1.922,88 17,10 34,60 85,80 2.216,50   2.008,68 85,80 4,46
III F1 1.857,65 16,50 33,50 84,00 2.162,00   1.941,65 84,00 4,52
II F6 1.917,91 17,10 34,60 85,70 2.214,70   2.003,61 85,70 4,47
II F5 1.864,81 16,60 33,60 84,10 2.166,40   1.948,91 84,10 4,51
II F4 1.799,58 16,00 32,40 77,00 2.015,20 274,08 1.897,66 98,08 5,45
II F3 1.696,55 15,10 30,60 70,10 1.855,90 249,60 1.785,85 89,30 5,26
II F2 1.594,35 14,20 28,70 66,50 1.754,70 236,88 1.679,07 84,72 5,31
II F1 1.516,94 13,50 27,30 64,20 1.686,00 228,36 1.598,71 81,77 5,39
I F3 1.543,66 13,70 27,80 66,00 1.727,50 234,72 1.627,72 84,06 5,45
I F2 1.489,03 13,20 26,80 64,00 1.672,00 228,36 1.570,60 81,57 5,48
I F1 1.438,62 12,80 25,90 63,00 1.637,10 224,16 1.518,86 80,24 5,58


AGENZIE FISCALI



















































































































































































Posizione Economica

Retrib. mensile lorda da 2018

Incremento mensile da 1.1.2019

Incremento mensile da 1.1.2020

Incremento mensile da 1.1.2021

Arretrati al 31.05.2022


(da ridurre ivc)

Elemento

Perequativo


annuo

Retrib. mensile anno 2022

Differenza retribuzione mensile 2022 – 2018

Percentuale


incremento a regime

Ispettore Generale r.e. 2.766.,94 42,60 70,90 117,00 3.581,50   2.883,94 117,00 4,23
Direttore Divisione r.e. 2.571,84 39,60 ,65,90 109,00 3.333,50   2.680,84 109,00 4,24
III F6 2.539,45 39,10 65,10 106,00 3.262,60   2.645,45 106,00 4,17
III F5 2.370,81 36,50 60,80 100,50 3.073,90   2.471,31 100,50 4,24
III F4 2.226,57 34,30 57,10 95,00 2.898,20   2.321,57 95,00 4,27
III F3 2.027,47 31,20 52,00 87,00 2.647,60   2.114,47 87,00 4,29
III F2 1.922,89 29,60 49,30 85,80 2.570,10   2.008,69 85,80 4,46
III F1 1.857,64 28,60 47,60 84,00 2.502,60   1.941,64 84,00 4,52
II F6 1.924,09 29,60 49,30 85,70 2.568,30   2.009,79 85,70 4,45
II F5 1.864,86 28,70 47,80 84,10 2.508,30   1.948,96 84,10 4,51
II F4 1.800,08 27,70 46,10 77,00 2.345,40 274,08 1.898,16 98,08 5,45
II F3 1.697,05 26,10 43,50 70,10 2.166,60 249,60 1.786,35 89,30 5,26
II F2 1.594,35 24,50 40,90 66,50 2.047,20 236,88 1.679,07 84,72 5,31
II F1 1.516,94 23,40 38,90 64,20 1.965,50 228,36 1.598,70 81,77 5,39
I F2 1.489,03 22,90 38,20 64,00 1.946,30 228,36 1.570,59 81,57 5,48
I F1 1.438,62 22,10 36,90 63,00 1.901,00 224,16 1.518,86 80,24 5,58


ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI


 


















































































































































Posizione


Economica

Retrib. mensile lorda da 2018

Incremento mensile da 1.1.2019

Incremento mensile da 1.1.2020

Incremento mensile da 1.1.2021

Arretrati al 31.05.2022


(da ridurre ivc)

Elemento

Perequativo


annuo

Retrib. mensile anno 2022

Differenza retribuzione mensile 2022 – 2018

Percentuale di incremento a regime

Ispettore Generale r.e. 2.768,06 42,80 72,40 117,00 3.603,60   2.885,06 117,00 4,23
Direttore Divisione r.e. 2.573,40 39,80 67,30 109,00 3.354,30   2.682,40 109,00 4,24
C5 2.372,62 36,70 62,10 100,50 3.093,40   2.473,12 100,50 4,24
C4 2.228,38 34,50 58,30 95,00 2.916,40   2.323,38 95,00 4,26
C3 2.029,80 31,40 53,10 87,00 2.664,50   2.116,80 87,00 4,29
C2 1.924,77 29,80 50,40 85,80 2.587,00   2.010,57 85,80 4,46
C1 1.859,54 28,80 48,70 84,00 2.519,50   1.943,54 84,00 4,52
B3 1.800,55 27,80 47,10 77,00 2.359,70 274,08 1.898,63 98,08 5,45
B2 1.698,04 26,30 44,40 70,10 2.180,90 249,60 1.787,34 89,30 5,26
B1 1.596,10 24,70 41,80 66,50 2.061,50 236,88 1.680,82 84,72 5,31
A3 1.565,26 24,20 41,00 66,30 2.041,00 228,36 1.649,13 83,87 5,36
A2 1.516,39 22,30 39,70 64,20 1.961,60 228,36 1.598,15 81,77 5,39
A1 1.439,14 12,80 37,70 63,00 1.790,50 224,16 1.519,38 80,24 5,58

Autobus elettrici: incentivi per filiera


È stata istituita una nuova linea di intervento per la realizzazione di investimenti nella filiera degli autobus elettrici, per la quale sono già disponibili incentivi per un ammontare di 300 milioni di euro stanziati dal PNRR. (MISE – Comunicato 06 maggio 2022)

Potranno richiedere gli incentivi le imprese del settore, in particolare quelle della componentistica, che presentano piani di investimento sul territorio nazionale le cui spese ammissibili risultano comprese tra 1 milione e 20 milioni di euro. L’importo delle agevolazioni non può in ogni caso superare, nel suo complesso, il limite massimo del 75% delle spese ammissibili.
Le agevolazioni verranno concesse sotto forma di contributo a fondo perduto o finanziamento agevolato, anche in combinazione tra loro, come previsto nell’ambito dello sportello online dedicato ai contratti di sviluppo che è stato aperto lo scorso 26 aprile.
A completamento dell’investimento produttivo potranno essere presentati anche progetti per la ricerca e sperimentazione industriale nonché per la formazione del personale.

Domanda assegno unico figli a carico: nuove funzionalità di modifica e consultazione


L’Inps ha aggiornato la procedura internet relativa alla trasmissione delle domande per l’Assegno unico e universale per i figli a carico. È stata introdotta la possibilità di modificare la domanda, visualizzare i pagamenti e controllare eventuali anomalie o incompletezze nelle posizioni. (Messaggio 09 maggio 2022, n. 1962).

FUNZIONE MODIFICA


Alla funzione “Modifica” si accede premendo il corrispondente tasto presente nella sezione “Consulta e gestisci le domande che hai presentato” dalla home page dell’applicazione “Domanda Assegno Unico e Universale per figli a carico”, sul portale web dell’Inps.
Tale funzione consente di effettuare le seguenti operazioni:
– variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;
– variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);
– modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugio dei genitori;
– modifiche riguardanti il campo codice fiscale dell’altro genitore (a condizione che questi non abbia già fornito la propria modalità di pagamento e non abbia già percepito un pagamento);
– variazione dei criteri di ripartizione dell’assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori;
– rettifica dei criteri di spettanza delle maggiorazioni;
– variazioni attinenti alle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e dall’eventuale altro genitore.
Le modifiche apportate hanno effetto dal momento in cui sono inserite in procedura e, pertanto, non generano il diritto a conguagli per importi arretrati, con l’eccezione della dichiarazione relativa alla condizione di disabilità del figlio/a laddove preesistente alla modifica in domanda (in questo caso è necessario indicare la data di decorrenza della disabilità).


FUNZIONE PAGAMENTI


Nella sezione “Consulta e gestisci le domande che hai presentato”, dopo avere effettuato l’accesso al dettaglio della domanda (tramite l’apposito pulsante posto a destra degli estremi identificativi della domanda), è stato aggiunto un ulteriore tasto denominato “Pagamenti”, con il quale è possibile visualizzare la lista dei pagamenti disposti suddivisi per competenza mensile con la specifica modalità di pagamento utilizzata.

FUNZIONE EVIDENZE


Accedendo alla sezione “Consulta e gestisci le domande che hai presentato”, nella visualizzazione di riepilogo che appare al momento dell’accesso è stato aggiunto il campo denominato “Evidenze”.
Tale campo mostra eventuali criticità emerse durante la fase istruttoria, che impediscono il completamento della domanda.
Attraverso tale funzione l’Inps chiede, ad esempio, di fornire ulteriore documentazione di supporto ovvero di precisare la permanenza di un requisito. Ottemperando alle richieste presenti nella funzione “Evidenze”, il richiedente sblocca la domanda consentendo il completamento dell’istruttoria.
Le evidenze si possono riferire anche alla modalità di pagamento prescelta, alla necessità di ulteriore documentazione da allegare a comprova dei requisiti per il diritto e/o la misura dell’assegno, alla necessità di integrare i requisiti (di studio, tirocini, ecc.) per i figli diventati maggiorenni dopo la presentazione della domanda, alla discordanza della condizione di disabilità con quanto rilevato in DSU.
Nel dettaglio della scheda figlio sono consultabili anche i provvedimenti di accoglimento e di reiezione, che sono scaricabili in formato “pdf”. Nel provvedimento di reiezione sono specificate le relative motivazioni.

Società ExtraUe: rimborso Iva escluso se la fattura è intestata al rappresentante


Una società israeliana che intende realizzare in Italia operazioni attive per le quali il debitore d’imposta è il committente o il cessionario residente, non può chiedere il rimborso Iva tramite la procedura semplificata prevista dall’art. 38-ter, D.P.R. n. 633/1972 se le bollette doganali, equiparabili a tutti gli effetti alle fatture di acquisto, sono intestate alla partita Iva italiana della società (Agenzia delle Entrate – risposta 09 maggio 2022, n. 248).

I soggetti passivi residenti in Paesi non appartenenti alla Comunità Europea, privi di una stabile organizzazione in Italia, possono chiedere il rimborso dell’IVA assolta nel territorio dello Stato purché ricorrano le seguenti condizioni:
– assenza di operazioni attive territorialmente rilevanti in Italia nel periodo del rimborso, ad eccezione delle operazioni per le quali il debitore d’imposta è il cessionario/committente italiano, delle prestazioni di trasporto e delle relative operazioni accessorie non imponibili e delle operazioni effettuate ai sensi dell’art. 74-septies del medesimo decreto IVA;
– inerenza all’attività del soggetto passivo extra-UE degli acquisti o delle importazioni di beni e/o di servizi con riferimento ai quali si chiede il rimborso dell’IVA;
– detraibilità in Italia dell’IVA chiesta a rimborso;
– reciprocità di trattamento degli operatori italiani nello Stato estero di appartenenza del soggetto passivo. Attualmente le condizioni di reciprocità sussistono unicamente con la Norvegia, Israele e la Svizzera.


In assenza di una stabile organizzazione, la nomina di un rappresentante fiscale non preclude al soggetto non residente la facoltà di chiedere il rimborso IVA mediante la procedura del portale elettronico, purché ne ricorrano le condizioni ed in assenza di cause ostative all’erogazione dello stesso come individuate dall’art. 38-bis2 del decreto IVA.


È necessario, tuttavia, che le fatture di acquisto la cui IVA è richiesta a rimborso tramite il “portale elettronico”:
– siano intestate alla partita IVA del soggetto non residente (non è, quindi, consentito utilizzare il portale per ottenere il rimborso dell’IVA relativa alle fatture passive intestate alla partita IVA italiana);
– non confluiscano nelle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione annuale presentata dal rappresentante fiscale.


Ne deriva che, nel caso di specie, la presenza di un rappresentante fiscale non è di per sé un ostacolo per accedere alla procedura di rimborso di cui all’art. 38-ter del decreto IVA. Ciò che ne inibisce l’utilizzo è, infatti, la circostanza che le bollette doganali, equiparabili a tutti gli effetti alle fatture di acquisto, siano intestate alla partita IVA italiana della società.
L’unico soggetto legittimato a recuperare l’IVA assolta al momento dell’importazione resta in ogni caso il rappresentante fiscale cui sono intestate le bollette doganali, che, previa registrazione delle stesse nel registro degli acquisti, può detrarre, al verificarsi delle condizioni, l’imposta assolta, ovvero chiederne il rimborso annuale e/o trimestrale.


Diritto di critica sindacale: escluso il reato di diffamazione


 


Non integra il reato di diffamazione a mezzo stampa, costituendo legittimo esercizio del diritto di critica sindacale, la pubblicazione di articoli contenenti invettive volte a stigmatizzare gli atteggiamenti e la complessiva condotta di sfruttamento dei lavoratori del datore di lavoro (Corte di Cassazione, Sentenza 05 maggio 2022, n. 17784).


La Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dal lavoratore condannato per il reato di diffamazione a mezzo stampa a seguito della pubblicazione, ad opera di questi, di un articolo avente ad oggetto la condotta del datore di lavoro.
La vicenda in esame, in particolare, atteneva alle parole utilizzate dal lavoratore su un blog dallo stesso curato, per commentare il comportamento datoriale in occasione di una protesta sindacale organizzata dagli operai di una cooperativa, per motivi collegati al recesso dal contratto di appalto della azienda di cui la persona offesa era amministratore delegato.
L’articolo venuto in rilievo, secondo la valutazione dei giudici di merito, conteneva un ingiustificato attacco personale, con riguardo al quale non poteva ritenersi sussistente l’esimente dell’esercizio legittimo del diritto di critica sindacale.


Esprimendosi su punto, i giudici di legittimità hanno chiarito che il diritto di critica si inserisce nell’ambito della libertà di manifestazione del pensiero e, proprio in ragione della sua natura di diritto di libertà, esso può, dunque, essere evocato come scriminante, ai sensi dell’art. 51 cod. pen., rispetto al reato di diffamazione, purché venga esercitato nel rispetto dei limiti della veridicità dei fatti, della pertinenza degli argomenti e della continenza espressiva.
La nozione di critica, rilevante nella fattispecie in oggetto, rimanda all’area della disputa e della contrapposizione, oltre che della disapprovazione e del biasimo anche con toni aspri e taglienti, non essendovi limiti all’oggetto della libera manifestazione del pensiero, se non quelli specificamente indicati dal legislatore.
La Corte pone, altresì. in luce che le modalità espressive attraverso le quali si estrinseca il diritto di critica postulano una forma astrattamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita e immotivata aggressione dell’altrui reputazione. Tuttavia, quest’ultima non è incompatibile con l’uso di termini che, pure oggettivamente offensivi, siano insostituibili nella manifestazione del pensiero critico.
Da qui la necessità di contestualizzare le espressioni intrinsecamente ingiuriose, da valutare in relazione al contesto spazio – temporale e dialettico nel quale sono state profferite, e verificare se i toni utilizzati dall’agente, pur forti e sferzanti, non risultino meramente gratuiti, ma siano invece pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato e al concetto da esprimere.
Difatti, nella fattispecie in scrutinio le invettive nei confronti del datore di lavoro, pur astrattamente offensive, tuttavia, sono state giudicate pienamente conferenti all’oggetto della controversia, ossia la situazione di sfruttamento dei lavoratori denunciata a livello sindacale, e, inserendosi appieno nel contesto di aspra critica sindacale, in quanto volti a condannare la complessiva condotta datoriale, non prendono di mira la persona in sé e non danno luogo a un attacco personale. Il tono e le parole, pur taglienti, sferzanti, non possono essere qualificati come inutilmente umilianti, né ingiustificatamente aggressivi, ma risultano, viceversa, funzionali alla esplicita finalità di disapprovazione che si voleva esprimere.
Deve pertanto concludersi che, con riguardo all’articolo pubblicato dal lavoratore, sia ravvisabile l’esimente del legittimo esercizio del diritto di critica, che esclude, in concreto, l’offensività della condotta, una volta contestualizzata nella diatriba sulla legittimità delle posizioni datoriali, con pertinenti espressioni e, seppur aspre, funzionali all’argomentazione.

CCIAA Crotone: incremento delle misure del diritto annuale


Con il D.M. 14 aprile 2022, il Ministro dello sviluppo economico autorizza, per gli anni 2022, 2023 e 2024 e per la Camera di commercio di Crotone, l’incremento del 50% della misura del diritto annuale per il finanziamento del piano di riequilibrio finanziario di cui alla rispettiva delibera commissariale.

È autorizzato, ai sensi del comma 784, dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il triennio 2022-2024, per la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Crotone, l’incremento del 50 per cento della misura del diritto annuale per il finanziamento del piano di riequilibrio finanziario “ipotesi 3 – fitto parziale della sede camerale” di cui alla delibera commissariale n. 5 del 3 dicembre 2022, così come condiviso dal Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali della regione Calabria con nota prot. n. 79024 del 17 febbraio 2022.
L’autorizzazione è, comunque, revocata dall’anno successivo alla costituzione, per effetto del decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018, del nuovo ente camerale “Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia”. Il Consiglio del nuovo ente è tenuto a verificare la persistenza delle condizioni di squilibrio strutturale e a presentare, ai fini della necessaria autorizzazione, un nuovo programma di riequilibrio finanziario che tiene conto degli effetti economici e finanziari derivanti dall’accorpamento degli enti camerali.
La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Crotone trasmette alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, Divisione II – Sistema camerale e alla Regione Calabria, per il tramite di Unioncamere, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione del piano alla data del 31 dicembre dell’esercizio precedente e sul raggiungimento degli obiettivi di risanamento individuati nel medesimo piano, evidenziando i motivi di un eventuale scostamento e le eventuali variazioni intervenute sui fattori esogeni ed endogeni che incidono sullo stato di dissesto.
Alle relazioni sono allegati il parere del collegio dei revisori dei conti e l’ultimo bilancio d’esercizio approvato.
In caso di eventuali variazioni intervenute sui fattori esogeni ed endogeni che incidono sullo stato di dissesto, la camera di commercio è tenuta a proporre una modifica del piano, anche in termini di riduzione della durata del piano originariamente approvato.
L’eventuale accertamento di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi fissati dal piano verrà valutato dal Ministro dello sviluppo economico ai fini dell’eventuale revoca dell’autorizzazione dell’incremento del diritto annuale per gli anni successivi.
Il versamento dell’importo è effettuato unitamente al versamento del diritto annuale ordinario entro le scadenze di cui all’articolo 17, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001 n. 435, ossia per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente.


 

Imprese: incentivi per le società benefit


Dal 19 maggio le domande per il credito d’imposta. (MISE – DM 4 maggio 2022)

A partire dal 19 maggio e fino al 15 giugno 2022 le imprese presenti sul territorio nazionale che si sono costituite o trasformate in società benefit nel corso del 2020 e 2021, potranno presentare domanda per richiedere il credito d’imposta messo a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico.
Le società benefit sono attività imprenditoriali che, oltre a perseguire finalità economiche, operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori, ambiente, beni, attività culturali, sociali, enti, associazioni e altri portatori di interesse.
Le risorse stanziate per finanziare il credito d’imposta sono pari a 7 milioni di euro e il contributo potrà essere concesso nella misura del 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, compresi quelli notarili e di iscrizione nel registro delle imprese nonché le spese inerenti all’assistenza professionale e alla consulenza.