CCNL Orafo Argentiero: dal 1° giugno viene eliminata la I Categoria Professionale

Come previsto dall’accordo 23/12/2021 di rinnovo del CCNL Oreficeria Industria, dall’1/6/2022 viene eliminata la prima categoria professionale

In adempimento di quanto previsto nell’Accordo di rinnovo del CCNL del 23/12/2021, firmato da FEREORAFI e FIM-FIOM-UIL, a far data dall’1/6/2022 è eliminata la prima categoria professionale.
I lavoratori in forza al 31/5/2022 inquadrati in prima categoria saranno riclassificati alla seconda categoria dall’1/6/2022.
Pertanto, la retribuzione dal 1° giugno 2022 sarà pari a 1.363.86 Euro.
Tali lavoratori conservano, a tutti gli effetti di legge e contratto, l’anzianità di servizio maturata nel precedente livello. Il passaggio al secondo livello non comporta necessariamente un mutamento delle mansioni di provenienza.

Adeguamento dei minimi retributivi per il CCNL Metalmeccanica – Industria



Firmato l’accordo di adeguamento dei minimi retributivi, in base alla dinamica consuntivata dell’Ipca, dei dipendenti del CCNLL Metalmeccanica – Industria


Le parti si sono incontrati per definire la quota dell’incremento retributivo complessivo, in vigore dal 1° giugno 2022, relativa alla dinamica consuntivata dell’Ipca al netto degli energetici importati.






























Livelli

Quota relativa all’IPCA consuntivata 2021 (ricompresa nella 2° tranche, giugno 2022, degli incrementi retributivi complessivi)

D1 11,91
D2 13,21
C1 13,49
C2 13,78
C3 14,76
B1 15,82
B2 16,97
B3 18,94
A1 19,40


Pertanto, restano confermati i seguenti minimi retributivi


 






























Livello

Minimo dall’1/6/2022

A1 2.457,72
B3 2.400,22
B2 2.149,95
B1 2.003,99
C3 1.869,64
C2 1.745,75
C1 1.709,60
D2 1.673,45
D1 1.509,07


Sulla base dei valori dell’IPCA, inoltre, sono stati definiti i nuovi importi dell’indennità di trasferta forfettaria e dell’indennità di reperibilità.












Misura dell’indennità

Dall’1/6/2022

Trasferta intera 44,47
Quota per il pasto meridiano o serale 11,97
Quota per il pernottamento 20,53


Indennità di reperibilità dal 1° giugno 2022:





































 

Compenso giornaliero

Compenso giornaliero

Compenso giornaliero

Compenso settimanale

Compenso settimanale

Compenso settimanale

Livello

16 ore (giorno lavorato)

24 ore (giorno libero)

24 ore festive

6 giorni

6 giorni con festivo

6 giorni con festivo e giorno libero

D1-D2-C1 4,99 7,51 8,11 32,46 33,06 35,58
C2-C3 5,95 9,33 10,01 39,08 39,76 43,14
Superiore al B1 6,83 11,24 11,83 45,39 45,98 50,39

Gli immobili della società semplice sono esclusi dall’agevolazione prima casa


L’agevolazione prima casa è esclusa per i soci della società semplice che utilizzano come abitazione principale l’immobile della società (Corte di Cassazione – ordinanza 08 giugno 2022, n. 18554).

A riguardo, giova subito rammentare che i giudici della Corte hanno già avuto modo di chiarire che i destinatari dell’agevolazione prima casa sono le persone fisiche e non le persone giuridiche e non è prevista alcuna applicazione analogica dell’agevolazione in commento.


Infatti, la società, sia pure semplice, costituisce un soggetto autonomo e diverso dalle singole persone fisiche che la costituiscono.


Nella fattispecie in commento, la società semplice è proprietaria di una tettoia e di un’abitazione e pertanto, gli immobili sono alla stessa intestati e dall’atto costitutivo emerge che l’acquisto di immobili è una delle finalità della società e che per raggiungere tale scopo, essa può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, necessarie o utili per il conseguimento dell’oggetto sociale.


I soci sono titolari solo di una quota ideale, e non sono titolari diritti reali sull’immobile della società utilizzato come abitazione principale; in tal caso, è irrilevante che i soci abbiano trasferito la propria residenza nello stesso e che lo utilizzino come abitazione del proprio nucleo familiare.


Ai fini dell’esclusione dell’agevolazione prima casa è determinante la circostanza che la società semplice, è un soggetto giuridico diverso dai soci, creato con specifiche finalità, mentre il regime agevolativo impone che il beneficio sia concesso a persone fisiche, proprietarie di immobili o titolari di diritti reali, che utilizzano il bene con le finalità peculiari indicate dalla norma.


Contrattazione collettiva: ipotesi di adesione implicita


Il giudice deve valutare il comportamento in concreto posto in essere dal datore di lavoro e dal lavoratore, per accertare, anche in mancanza dell’ iscrizione alle associazioni sindacali stipulanti, la sussistenza di elementi tali da indurre a ritenere ugualmente sussistente la vincolatività della contrattazione collettiva (Corte di Cassazione, Ordinanza 08 giugno 2022, n. 18537).


La vicenda


Un lavoratore, guardia giurata dipendente di un Consorzio di Guardie Campestri, aveva agito in giudizio per ottenere la corresponsione dello straordinario rispetto all’orario ordinario di lavoro, invocando l’applicazione, in ragione di adesione implicita, del Contratto Integrativo Provinciale dei braccianti agricoli;
il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato il Consorzio, alla luce di quanto emerso sia dalle dichiarazioni dei testi, che avevano confermato gli orari di lavoro dedotti in ricorso, sia dalla c.t.u. disposta nel corso del giudizio;
la Corte d’appello territoriale, accogliendo l’impugnazione del Consorzio, respingeva, invece, la domanda, ritenendo che non fossero stati forniti sufficienti elementi per poter affermare che il Consorzio stesso avesse applicato o recepito la contrattazione provinciale relativa ai lavoratori agricoli e, in particolare, la clausola relativa all’ orario di lavoro delle guardie campestri.


La pronuncia della Cassazione


La Suprema Corte, pronunciandosi sul ricorso proposto dal lavoratore, ha ritenuto inammissibile il motivo posto a fondamento dello stesso, condividendo le conclusioni dei giudici di merito.
Nella specie la stessa ha preliminarmente ribadito che i contratti collettivi non aventi efficacia erga omnes sono applicabili esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti iscritti alle associazioni stipulanti o che, in mancanza di tale condizione, abbiano espressamente aderito ai patti collettivi o li abbiano implicitamente recepiti, attraverso fatti concludenti, consistenti in una costante e prolungata applicazione, senza contestazione, delle relative clausole al singolo rapporto.


Tanto premesso il Collegio ha evidenziato che nel caso concreto la Corte di merito aveva correttamente valutato il comportamento in concreto posto in essere dal datore di lavoro e dal lavoratore, al fine di accertare, pur in difetto dell’ iscrizione alle associazioni sindacali stipulanti, la sussistenza di elementi tali da indurre a ritenere ugualmente sussistente la vincolatività della contrattazione collettiva richiamata dal lavoratore, giungendo alla conclusione che, diversamente da quanto sostenuto da quest’ultimo, non sussistesse alcuna adesione implicita alla stessa.
A tal fine gli elementi valorizzati erano rappresentati dal fatto che in tutti gli anni in questione non vi era mai stata coincidenza tra i valori minimi contrattuali e i dati esposti in busta paga; la portata dell’analogia riscontrata nella c.t.u., in base alla quale gli importi riconosciuti a titolo di scatti di anzianità sarebbero risultati identici ai valori contenuti nel Contratto Integrativo per i lavoratori agricoli della Provincia, andava sminuita, tenuto conto che l’importo dello scatto era in realtà identico a quello applicato da numerosi altri contratti collettivi dell’epoca e lo stesso scatto era, per di più, ulteriormente aumentato, in modo del tutto autonomo, per ben due volte nell’arco dello stesso anno; infine, con riguardo alle maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e straordinario, in relazione alle quali era stata riscontrata una coincidenza tra le maggiorazione concesse dal Consorzio e quelle previste dal predetto Contratto Integrativo, doveva, in realtà, ritenersi fondata l’obiezione del Consorzio secondo cui la maggiorazione di fatto applicata per il lavoro straordinario notturno era maggiore.


In conclusione, secondo quanto rilevato dai giudici di legittimità, il ricorso proposto contenente, in sostanza, una diversa lettura degli elementi adeguatamente valutati in sede di merito, deve essere rigettato, una volta accertata l’insussistenza di un’ adesione implicita alla contrattazione collettiva richiamata.

Accordo Ipca per il settore dell’Oreficeria Industria



Firmato il 9 giugno 2022, tra FEDERORAFI e FIM-FIOM-UILM, l’accordo per definire la quota dell’incremento retributivo complessivo, dal 1° giugno 2022, relativa alla dinamica consuntivata dell’IPCA 2021


 


Le Parti firmatarie della contrattazione collettiva relativa al settore dell’Oreficeria Industria, si sono incontrati, ai sensi e per gli effetti dell’accordo di rinnovo del 23 dicembre 2021, per definire la quota dell’incremento retributivo complessivo, in vigore dal 1° giugno 2022, relativa alla dinamica consuntivata dell’IPCA 2021 al netto degli energetici importati.
























Categorie

Quota relativa all’lPCA consuntivata 2021 ricompresa nella 1.a tranche, giugno 2022, degli incrementi retributivi complessivi

2.a 10,75
3.a 11,84
4.a 12,32
5.a 13,16
5.a Super 14,05
6.a 15,10
7.a 16,42


Le Parti, quindi, confermano che gli importi dei nuovi minimi mensili a decorrere dal 1° giugno 2022 sono pari a:
























Categorie

Minimi Mensili dal 1° giugno 2022

2.a 1.363,86
3.a 1.502,64
4.a 1.563,52
5.a 1.670,37
5.a Super 1.782,85
6.a 1.916,55
7.a 2.083,89

Bonus 200 euro: indicazioni sull’esposizione del credito nel flusso Uniemens


L’inps fornisce indicazioni per l’esposizione del credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità una tantum pari a 200 euro, da parte dei datori di lavoro, sul flusso Uniemens.

L’erogazione dell’indennità una tantum genera un credito che il datore di lavoro può compensare in sede di denuncia contributiva mensile, come segue:
– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il nuovo valore “L031”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito in valore “N”;
– nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese “07/2022”;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif>dovrà essere indicato l’importo da recuperare.
I datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione Pubblica, per il recupero dell’indennità a essi erogata, dovranno compilare l’elemento <RecuperoSgravi> nel modo seguente:
– nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno 2022;
– nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese 07;
– nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “35”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;
– nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo da recuperare.
I datori di lavoro agricoli, al fine di recuperare l’indennità corrisposta ai lavoratori, nelle denunce Posagri delle competenze del mese di luglio 2022 valorizzeranno in <DenunciaAgriIndividuale> l’elemento <TipoRetribuzione> con il <CodiceRetribuzione> “9”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”.
Per gli elementi <TipoRetribuzione> che espongono il predetto <CodiceRetribuzione> “9” deve essere valorizzato unicamente l’elemento <Retribuzione> con l’importo dell’indennità una tantum da recuperare (Messaggio Inps 13 giugno 2022, n. 2397).


Linee guida in materia di raccolta fondi degli ETS


Adozione delle Linee guida in materia di raccolta fondi degli Enti del Terzo settore ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Codice del Terzo settore (Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Decreto 13 giugno 2022).

Le Linee guida offrono agli Enti del Terzo Settore (ETS) uno strumento di orientamento nella realizzazione dell’attività di raccolta fondi, contribuendo in tal modo a migliorare il rapporto di fiducia tra cittadini ed Enti stessi.
Le Linee guida si configurano come un documento “aperto”, in grado di sviluppare gli spunti di riflessione che dovessero emergere dalla raccolta ed elaborazione di buone prassi da parte dei soggetti pubblici e privati coinvolti nell’attività di raccolta fondi. Sono inoltre rivolte a tutti gli Enti del Terzo Settore, indipendentemente dalla loro forma giuridica, dimensione, missione, attività e classificazione e intendono conformare l’attività di raccolta fondi ai principi di verità, trasparenza e correttezza, richiamati espressamente dall’art. 7 del Codice. Infatti, la norma prevede che gli ETS possano realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti. La modalità di raccolta potrà essere sia privata (indirizzata al singolo potenziale donatore) sia pubblica e in caso di sollecitazione rivolta al pubblico, gli ETS dovranno attenersi al rispetto dei principi esplicitati nelle Linee guida.
Quanto alle tecniche della racconta fondi, le Linee Guida delineano un quadro di massima, non esaustivo né cogente, mediante cui procedere alla raccolta fondi:
– il Direct mail;
– il Telemarketing;
– il face-to-face;
– il Direct response television;
– eventi, anche di piazza;
– il merchandising;
– i salvadanai;
– tramite imprese for profit;
– attività di sostegno a distanza;
– i lasciti testamentari;
– numerazioni solidali;
– donazioni online.
Va infine segnalato, che il Codice del Terzo Settore prevede per gli ETS che ricorrono all’attività di raccolta fondi precisi obblighi di rendicontazione, diretti a tutelare la fede pubblica, garantire trasparenza alle attività e consentire agli organi competenti la vigilanza.


Bonus imprese a forte consumo di gas naturale: in arrivo il codice tributo


Istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 13 giugno 2022, n. 28/E)

É stato previsto il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 10 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, alle condizioni e nei termini ivi indicati. (art. 15.1, decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25).
Il suddetto credito d’imposta, entro la data del 31 dicembre 2022, è utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24, oppure ceduto solo per intero a terzi.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:
– “6966” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2022) – art. 15.1 del decretolegge 27 gennaio 2022, n. 4”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
Si ricorda che per la fruizione dell’analogo credito d’imposta riferito al secondo trimestre 2022 deve essere utilizzato il codice tributo “6962”.

Infortuni sul lavoro: nuova procedura di trasmissione dei certificati


Con la Circolare n. 25 del 14 giugno 2022, l’INAIL fornisce indicazioni operative sulla nuova procedura di trasmissione telematica, da parte dei medici, dei certificati di infortunio sul lavoro.

Secondo le disposizioni riguardanti l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (D.P.R. n. 112/1965), “qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore”.
La trasmissione va fatta per ogni certificato direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’INAIL.
Il termine per l’invio del certificato è entro le ore 24 del giorno successivo all’intervento di prima assistenza.
Per semplificare tale adempimento l’INAIL ha rilasciato un nuovo servizio applicativo per l’invio dei certificati medici di infortunio sul lavoro che risponde all’esigenza di rendere più agevole l’attività di elaborazione della certificazione medica al fine di garantirne una tempestiva trasmissione all’Istituto.

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
Il nuovo servizio applicativo “Certificati medici di infortunio” gestisce l’inoltro all’INAIL dei certificati di infortunio sul lavoro da parte dei medici, compresi quelli operanti nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie (in procedura indicate “strutture ospedaliere”).
Il servizio consente al medico l’inserimento delle informazioni e dei dati riguardanti l’evento lesivo in modo strutturato e omogeneo, mediante una riorganizzazione degli stessi in apposite e distinte sezioni tematiche compilabili in base alle evidenze emerse nel corso della visita medica.
Inoltre, nell’ottica di semplificazione degli adempimenti a carico dei medici, sono stati razionalizzate le informazioni necessarie all’istruttoria relative sia all’assicurato sia ai dati sanitari.
In conformità a quanto richiesto in sede di compilazione del certificato medico in modalità telematica è stato, altresì, rivisitato il relativo modulo cartaceo, differenziato a seconda della tipologia di evento lesivo, disponibile sul sito istituzionale dell’INAIL.

ACCESSO E ABILITAZIONE AL SERVIZIO
In generale l’accesso ai servizi online dell’INAIL è possibile esclusivamente tramite SPID, CNS o CIE.
Gli utenti abilitati al nuovo servizio applicativo dei certificati medici di infortunio sono tutti i medici, compresi i medici operanti nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie.
Per quanto riguarda i referenti territoriali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, l’INAIL precisa che gli stessi sono abilitati esclusivamente alla trasmissione offline dei certificati medici di infortunio.
Per ottenere l’abilitazione al rilascio della certificazione medica di infortunio in modalità telematica, il medico e il rappresentante legale della suddette strutture devono presentare apposita richiesta alla Sede Inail competente per territorio mediante l’apposita modulistica reperibile sul portale istituzionale dell’INAIL (moduli abilitazione ai servizi online):
– richiesta di attribuzione codice presidio e di abilitazione ai servizi online Inail per le strutture sanitarie e socio-sanitarie;
– richiesta di attribuzione codice medico e di abilitazione ai servizi online Inail per i medici esterni non operanti nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie.
Tali richieste, redatte sull’apposita modulistica, devono essere corredate da una copia del documento di identità e possono essere presentate alternativamente presso le Sedi territoriali Inail oppure in via telematica attraverso i rispettivi servizi di richiesta disponibili al percorso www.inail.it – Accedi ai servizi online -Richieste di abilitazione ->Medico Esterno ->Presidio ospedaliero.
Il ruolo di medico ospedaliero e di referente territoriale sono attribuiti direttamente dal legale rappresentante della struttura di appartenenza o dall’amministratore delle utenze digitali da questi individuato, attraverso la funzione “Gestione Utenti/Gestione utenti e profili” disponibile nei servizi online.
Una volta effettuato l’accesso con le modalità sopra descritte, è possibile trasmettere i certificati medici di infortunio in via telematica, con modalità diverse in relazione al ruolo riconosciuto all’atto dell’accesso.
Tali modalità di accesso al servizio restano operative fino all’avvio della Convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Inail che prevede l’accesso ai servizi online dell’Inail tramite il sistema di autenticazione Tessera Sanitaria. Sulla base della Convenzione, il medico certificatore, infatti, autenticandosi sul portale Tessera Sanitaria nelle modalità già previste, potrà accedere ai servizi Inail. In caso di esito positivo di tale procedura di autenticazione, il Sistema Tessera Sanitaria, garantendo l’identità e il ruolo del medico, consentirà l’accesso al portale dell’Inail per l’invio dei certificati medici.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI CERTIFICATI MEDICI DI INFORTUNIO
Le modalità di trasmissione dei certificati medici di infortunio sono le seguenti:
– Modalità online: accedendo al portale istituzionale, il medico ha la possibilità di compilare e inviare i certificati di infortunio;
– Modalità offline: accedendo al portale istituzionale, è possibile trasmettere il contenuto informativo della certificazione di infortunio in formato xml utilizzando la funzione “Invio tramite file” del servizio applicativo certificati medici di infortunio; le specifiche tecniche per il confezionamento del file da trasmettere all’Inail sono pubblicate sul portale istituzionale;
– Cooperazione Applicativa/Interoperabilità: è la metodologia di interazione degli utenti in cooperazione applicativa tramite Porta di Dominio oppure in interoperabilità (servizio “Rest”) in virtù di appositi accordi di adesione sottoscritti o da sottoscrivere dalle Regioni.
L’INAIL precisa che l’attuale servizio in cooperazione applicativa tramite Porta di Dominio sarà fruibile per il solo 2022, in quanto, a partire dal 1° gennaio 2023, sarà operativo esclusivamente il nuovo servizio “Rest”.

L’INAIL evidenzia che i certificati in lavorazione non completati e/o trasmessi alla data del 28 aprile 2022 non sono visualizzabili nel nuovo servizio e i certificati inviati precedentemente al rilascio del nuovo servizio possono essere richiesti all’Istituto attraverso il servizio “Inail risponde” presente nel portale istituzionale.

IMPi : pronti i codici tributo


L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 10 giugno 2022 n. 27/E ha reso noto i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi), di cui all’art. 38, D.L. n. 124/2019, conv., con modif. dalla L. n. 157/2019.

L’art. 38, co. 1, D.L. n. 124/2019, conv., con modif. dalla L. n. 157/2019, prevede che a decorrere dall’anno 2020 è istituita l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti.


L’imposta è calcolata ad aliquota pari al 10,6 per mille, ed è riservata allo Stato la quota di imposta calcolata applicando l’aliquota pari al 7,6 per mille.


Tanto premesso, per consentire il versamento, mediante il modello F24, dell’IMPi a favore dei comuni cui spetta il gettito dell’imposta derivante dall’applicazione dell’aliquota del 3 per mille e le maggiori somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, derivanti dallo svolgimento delle attività di accertamento e riscossione svolte dai comuni cui spetta, il relativo gettito, sono istituiti i seguenti codici tributo:


– “3971” denominato “IMPi – Imposta immobiliare sulle piattaforme marine – COMUNE”;


– “3972” denominato “IMPi – Imposta immobiliare sulle piattaforme marine – INTERESSI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”;


– “3973” denominato “IMPi – Imposta immobiliare sulle piattaforme marine – SANZIONI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”;


Resta fermo l’utilizzo del codice tributo già istituito con risoluzione n. 77/E del 2 dicembre 2020, per il versamento della quota riservata allo Stato:


– “3970” denominato “IMPi – Imposta immobiliare sulle piattaforme marine – STATO”.


In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta.


In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, riportando i seguenti dati:


– nel campo “codice ente/codice comune” indicare il codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it;


– barrare la casella “Ravv.” se il pagamento è effettuato a titolo di ravvedimento;


– barrare la casella “Acc.” se il pagamento si riferisce all’acconto;


– barrare la casella “Saldo” se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in un’unica soluzione, barrare entrambe le caselle “Acc.” e “Saldo”;


– nel campo “Numero immobili” indicare il numero degli immobili;


– nel campo “Anno di riferimento” indicare l’anno d’imposta a cui si riferisce il pagamento, nel formato “AAAA”. Nel caso in cui sia barrata la casella “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.