Imposta sulle donazioni indirette: chiarimenti dal Fisco


L’imposta di donazione non si applica per le donazioni indirette collegate ad atti di trasferimento di diritti immobiliari o aziende se per essi è prevista l’imposta di registro o l’imposta sul valore aggiunto (Agenzia Entrate – risposta 06 luglio 2022, n. 366).

Ai sensi dell’art. 1, co. 1, del TUS, l’imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi.


Ai sensi del successivo comma 4- bis, ferma restando l’applicazione dell’imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l’imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l’atto sia prevista l’applicazione dell’imposta di registro, in misura proporzionale, o dell’imposta sul valore aggiunto.


L’esenzione è quindi riconosciuta nel caso in cui la donazione o altra liberalità collegata sia una liberalità cosiddetta indiretta, ossia eseguita senza uno specifico atto registrato e consistente nella fornitura di una provvista economica finalizzata ad es. alla compravendita di un immobile o di un’azienda da parte di un terzo.


Diversamente, ove la liberalità sia realizzata attraverso un atto soggetto all’obbligo di registrazione, il trasferimento effettuato sconta l’imposta di donazione.


Alle liberalità ” indirette”, l’operazione di donazione non ha i requisiti formali prescritti dal codice civile per la donazione, vale a dire la forma dell’atto pubblico di cui all’art. 782 c.c..


Lo scopo donativo, consistente nell’arricchimento del donatario per spirito di liberalità e conseguente depauperamento del donante, può risultare infatti anche da un negozio diverso dalla donazione tipica.


Come stabilito dall’art. 1, co. 4- bis del TUS citato, anche le donazioni ” indirette”, risultanti da atti soggetti a registrazione diversi dal contratto di donazione, sono soggette all’imposta di donazione.


Tuttavia, il richiamato comma 4- bis, prevede un’eccezione alla citata norma, stabilendo che l’imposta di donazione non si applica nei casi di ” donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento di diritti immobiliari o aziende se per essi sia prevista l’applicazione dell’imposta di registro, in misura proporzionale, o dell’imposta sul valore aggiunto.”


Dunque, in tali ipotesi la donazione “indiretta” collegata all’atto di trasferimento non è soggetta ad imposta di donazione, in quanto si applica la sola tassazione prevista, ai fini dell’imposta di registro (in misura proporzionale) o dell’IVA, per l’atto di trasferimento collegato dal quale essa risulta.


Aperte le candidature per le Borse di studio 2021/2022 dell’Ente bilaterale Unionmeccanica

Dal 1 luglio 2022 sono state aperte le candidature per l’assegnazione delle Borse di Studio 2021/2022 per i figli dei dipendenti delle aziende metalmeccaniche che applicano il CCNL Unionmeccanica iscritti all’Ente bilaterale Metalmeccanici

Dal 1° luglio 2022 i figli delle lavoratrici e dei lavoratori, dipendenti delle aziende metalmeccaniche che applicano il contratto CCNL Unionmeccanica Confapi PMI ed in regola con i versamenti ad E.B.M., nonché gli studenti lavoratori, potranno partecipare alla selezione Bando per l’assegnazione di 102 Borse di Studio, per la Frequenza ai Corsi di Laurea per l’anno 2021/2022, del valore di € 2.500 ciascuna.


Le domande potranno essere presentate dalle Lavoratrici e dai Lavoratori esclusivamente accedendo alla propria Area Riservata E.B.M. o, per conto delle Lavoratrici o dei Lavoratori, da parte dell’Azienda o del Consulente associato all’Azienda, tramite le specifica sezione Bandi Borse di Studio.


Il testo del Bando e la relativa Informativa Privacy sono presenti sul sito www.entebilateralemetalmeccanici.it nella sezione Bando Borse di Studio 2021/2022. Nella medesima sezione è anche disponibile un Vademecum di supporto per la presentazione delle domande.


Le domande potranno essere presentate sino al termine ultimo del 30 settembre 2022.


A settembre 2022 verrà pubblicato un ulteriore Bando per l’assegnazione di 400 Borse di studio per il conseguimento del Diploma di Licenza della Scuola Media Inferiore per l’Anno Scolastico 2021/2022, del valore di € 350 ciascuna.

 


Dipendenti RAI: Accordo del 30/6/2022 sull’evoluzione dei profili professionali

Firmato il 30/6/2022, a seguito dell’incontro tra Direzione Risorse Umane e le OO.SS.: SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, FNC UGL, SNATER e LIBERSIND-CONFSAL, l’accordo in merito all’evoluzione del profilo professionale dell’aiuto-regista-assistente alla regia, rispetto al nuovo profilo del programmista multimediale, come anticipato nel precedente verbale di accordo del 23/12/2021.

Premessa
Col verbale di accordo 23/12/2021, si è prevista a decorrere dall’1/1/2022, la confluenza, dei profili del programmista, assistente ai programmi e aiuto regista-assistente alla regia nel nuovo profilo del “programmista multimediale”, previa verifica da effettuarsi entro il 30/6/2021.
Le Parti non hanno potuto procedere alla predetta verifica entro il termine previsto e, conseguentemente, hanno valutato opportuno differire la confluenza dell’aiuto regista – assistente alla regia nel “programmista multimediale”.
Infatti, alla luce delle peculiarità del profilo di aiuto regista-assistente alla regia, delle relative mansioni e livelli di inquadramento, che richiedono un ulteriore approfondimento, si è convenuto, ferma restando la confluenza dell’assistente ai programmi e del programmista nel nuovo profilo, a decorrere dall’1/1/2022, il completamento dell’unificazione, con la confluenza dell’aiuto regista-assistente alla regia nel profilo unificato, di procedere alla verifica con decorrenza 1/7/2022.


Accordo 30/6/2022
Ciò posto, le Parti sulla base di tali premesse, nell’incontro del 30/6/2022, hanno concordato di sospendere l’attuazione della modifica contrattuale in esame, stabilendo che l’aiuto-regista-assistente alla regia manterrà per ora una sua identità autonoma, non confluendo nel nuovo profilo di programmista multimediale e conservando l’attuale percorso di carriera che si sviluppa dal livello di ingresso, livello 5, fino al livello apicale, che resta al momento confermato al 2.
Si è confermato inoltre che al profilo viene applicato l’iter del diplomato, con relativa progressione dal livello 5 al livello 3, e viene riconosciuta l’indennità maggiori prestazioni al momento del passaggio al livello 2 (di natura discrezionale).
In questa fase e fino alle eventuali modifiche che potranno essere introdotte dal prossimo rinnovo contrattuale, resta confermato che per l’aiuto regista di livello 2, l’ulteriore sviluppo di carriera previsto è verso il ruolo di regista – programmista multimediale (produzioni di media complessità), ovviamente laddove la risorsa svolga effettivamente tale mansione; trattandosi della naturale evoluzione del profilo, per tale sviluppo non è previsto l’accertamento di idoneità alla mansione.
Le Parti, infine, condividono l’obiettivo di procedere, con il prossimo accordo di rinnovo contrattuale, al completamento dell’impianto classificatorio, prevedendo il raggiungimento del livello 1 per tutti i profili professionali.

Lavoro a tempo determinato nel Terziario di Rimini

Regolamentato il contratto a termine del Terziario nelle località turistiche di Rimini.

I contratti di lavoro a termine sono stipulati dai datori di lavoro che applicano il vigente CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi, sottoscritto da Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Ulltucs-Uil che, pur non esercitando attività di carattere stagionale, necessitano di gestire picchi di lavoro riconducibili a ragioni di stagionalità, come località a prevalente vocazione turistica i territori dei Comuni di Bellaria-lgea Marina, Cattolica, Misano Adriatico, Riccione, Rimini e Santarcangelo di Romagna.
E’ possibile individuare ulteriori periodi e/o territori comunali o porzioni di territori, ad integrazione di quanto previsto nella presente intesa attraverso la stipula di un apposito ed ulteriore accordo.
I periodi di effettiva stagionalità vanno dal giorno 15 marzo al giorno 30 settembre 2022.
I lavoratori che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, hanno prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi oltre ad aver diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro, avranno altresì diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato sempre con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
I lavoratori assunti a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali oltre ad aver diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali, avranno altresì diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato.


Come regolarizzare l’omessa dichiarazione Iva 2022


Definite le modalità con cui l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti, le informazioni ricavabili dalle fatture elettroniche, da cui emergono cessione di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia e dei corrispettivi giornalieri trasmessi, che segnalano la possibile omessa presentazione della dichiarazione Iva relativa al 2021 o del quadro VE (Agenzia Entrate – provvedimento 05 luglio 2022, n. 263062).

L’Agenzia delle Entrate per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso e al fine di consentire al contribuente di fornire elementi e informazioni in grado di giustificare la presunta anomalia rilevata, trasmette una comunicazione al medesimo contribuente contenente i seguenti dati:
– codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
– numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d’imposta;
– data di elaborazione della comunicazione in caso di mancata presentazione della dichiarazione IVA entro i termini prescritti;
– data e protocollo telematico della dichiarazione IVA trasmessa per il periodo di imposta 2021, in caso di presentazione della dichiarazione senza il quadro VE.


La comunicazione viene trasmessa al domicilio digitale dei singoli contribuenti, consultabile all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate, denominata “Cassetto fiscale”, e dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”.


Riguardo alle regolarizzazioni:
– i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta 2021 possono regolarizzare la posizione presentando la dichiarazione entro novanta giorni decorrenti dal 30 aprile 2022, con il versamento delle sanzioni in misura ridotta ai sensi dall’art. 13, co. 1 lett. c), D.Lgs. n. 472/1997;
– i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta 2021 senza il quadro VE possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi ai sensi dell’art. 13, co. 1 lett. a-bis), D.Lgs. n. 472/1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.


Smart&Start Italia: da finanziamento a in contributo a fondo perduto


Stabilite le modalità di richiesta con cui le startup finanziate con Smart&Start Italia, l’incentivo di Invitalia dedicato alle imprese ad alto contenuto di innovazione, possono convertire una parte del finanziamento agevolato ottenuto in contributo a fondo perduto nel caso di investimenti nel capitale di rischio delle imprese agevolate (Ministero delle sviluppo economico – Circolare 04 luglio 2022, n. 253833).

Con circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 4 luglio 2022, n. 253833 sono state apportate alla circolare n. 439196 del 16 dicembre 2019 le necessarie modifiche e integrazioni per adeguarne il contenuto alle nuove previsioni dettate dal decreto 24 febbraio 2022.
In particolare, la modifica normativa introduce la possibilità per le start-up innovative beneficiarie delle agevolazioni a valere sulla misura Smart&Start Italia di richiedere la conversione di una quota del finanziamento agevolato ottenuto in contributo a fondo perduto, nel caso in cui la medesima start-up innovativa sia destinataria di investimenti nel capitale di rischio attuati da investitori terzi (regolamentati o qualificati) o da soci persone fisiche.
Pertanto, le startup già ammesse alle agevolazioni possono chiedere di trasformare in fondo perduto una quota del mutuo se nella società vengono realizzati investimenti in capitale di rischio nella forma di investimento in equity, ovvero di conversione in equity di uno strumento in forma di quasi-equity da parte di investitori terzi o di soci persone fisiche.
L’investimento nel capitale di rischio deve essere almeno di 80.000 euro, avere una durata minima di tre anni e, nel caso di apporto da parte di investitori terzi, non deve determinare una partecipazione di maggioranza.
Il finanziamento agevolato è convertibile fino a un importo del 50% delle somme apportate dagli investitori terzi e, comunque, non oltre il 50% del totale delle agevolazioni concesse alla startup.
La circolare in oggetto n. 253833/2022 prevede la possibilità di presentare, secondo le modalità e gli schemi resi disponibili dal Soggetto gestore nell’apposita sezione del sito dedicata alla misura Smart&Start Italia, le richieste di conversione di una quota del finanziamento agevolato in contributo a fondo perduto a partire dal giorno 14 luglio 2022. In via di prima applicazione, le richieste possono essere presentate anche dalle imprese che, alla medesima data, siano state già ammesse alle agevolazioni previste per la realizzazione dei piani di impresa e che non abbiano terminato tali piani da oltre 24 mesi.


Sanità integrativa in odontoiatria negli Studi Professionali

Dal 1° luglio 2022 è in vigore l’accordo tra FAS-Fondo ANDI Salute e Gestione Professionisti relativo alle nuove prestazioni di sanità integrativa in odontoiatria.

Da luglio 2022 entra in vigore l’accordo con il quale Gestione Professionisti EBIPRO, l’assistenza sanitaria ideata e gestita da Confprofessioni a favore dei liberi professionisti italiani, introduce nuove prestazioni di sanità integrativa in odontoiatria in collaborazione con il FAS-Fondo ANDI Salute, a favore dei datori di lavoro che applicano il CCNL Studi professionali.
Tale accordo prevede la possibilità di attivare gratuitamente le nuove prestazioni di supporto alla spesa in odontoiatria, previa registrazione alla piattaforma BeProf e selezione dell’apposita procedura.
Gestione Professionisti insieme a FAS- Fondo Integrativo nato da ANDI, Associazione Nazionale Dentisti Italiani, ha sviluppato il piano sanitario che prevede la possibilità di ottenere il rimborso del 25% del costo sostenuto per un impianto osteointegrato comprensivo di corona, con un massimo di 500 euro all’anno per il primo triennio di validità dell’accordo. Tale piano prevede un incremento graduale della gamma di prestazioni rimborsabili, dedicate a quei professionisti che, anno dopo anno, adotteranno comportamenti virtuosi in odontoiatria sottoponendosi, per esempio, periodicamente alle sedute di igiene dentale.

In arrivo i codici tributo per la ricerca e lo sviluppo


Istituiti i codici tributo per il riversamento spontaneo, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, degli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 05 luglio 2022n. 34/E)

La procedura di riversamento spontaneo  prevede che possano essere regolarizzati, senza l’irrogazione delle sanzioni e l’applicazione degli interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (art. 5, commi da 7 a 12, del DL 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215).
L’importo della regolarizzazione deve essere riversato entro il 16 dicembre 2022 in unica soluzione, oppure in tre rate annuali di pari importo, da corrispondere entro il 16 dicembre 2022, 16 dicembre 2023 e 16 dicembre 2024, senza avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Viene inoltre specificato che in caso di opzione per il versamento rateale, sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal 17 dicembre 2022.
Tanto premesso, per consentire il riversamento spontaneo degli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta in parola, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), si istituiscono i seguenti codici tributo:
– “8170” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – UNICA SOLUZIONE”;
– “8171” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – PRIMA RATA”;
– “8172” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – SECONDA RATA”;
– “8173” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – TERZA RATA”.
Si precisa che, in caso di pagamento rateale, gli interessi sono versati unitamente all’importo dovuto con la seconda e la terza rata.
In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
– nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
– nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
– nel campo “tipo”, la lettera “R”;
– nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
– nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione (8170, 8171, 8172 oppure 8173);
– nel campo “anno di riferimento”, il periodo di maturazione del credito cui si riferisce il riversamento, nel formato “AAAA”;
– nel campo “importi a debito versati”, l’importo del riversamento spontaneo, eventualmente comprensivo degli interessi in base al codice tributo indicato.

Illegittimo il trasferimento del sindacalista indagato se manca il nulla osta


6 lug 2022 E’ antisindacale il trasferimento per incompatibilità ambientale del dirigente disposto in mancanza del nulla osta dell’ organizzazione sindacale di appartenenza (Corte di Cassazione, Ordinanza 30 giugno 2022, n. 20827).


La vicenda prende le mosse dal trasferimento di un dirigente dell’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, componente della RSU, dichiarato illegittimo dalla Corte d’Appello territoriale, in quanto disposto in violazione della norma (art. 22, Statuto dei lavoratori) che stabilisce che il trasferimento in una unità operativa in sede diversa da quella di assegnazione dei dirigenti sindacali può essere disposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni sindacali di appartenenza e della R.S.U. ove il dirigente ne sia componente.
Pertanto, come evidenziato dai giudici del merito, per la validità del trasferimento, indispensabile doveva considerarsi nel caso di specie il previo nulla osta dell’associazione sindacale di appartenenza, restando irrilevanti i motivi posti a giustificazione del provvedimento di trasferimento.
In particolare le addotte ragioni di incompatibilità ambientale del lavoratore, per effetto del procedimento penale cui era sottoposto, non potevano condizionare l’applicazione della disciplina dettata a salvaguardia del prioritario interesse all’espletamento dell’attività sindacale.


Inoltre, l’asserita incompatibilità ambientale avrebbe dovuto realizzarsi in concreto, non essendo sufficiente la generica prospettazione che il lavoratore dovesse continuare a svolgere la propria attività a contatto con personale della Guardia di finanza che aveva svolto le indagini su di lui.


La Corte di Cassazione, confermando la sentenza di secondo grado, ha stabilito che in mancanza del previsto nulla osta, non assume rilevanza lo scrutinio circa l’esistenza di situazioni di incompatibilità ambientale atte a sorreggere il trasferimento che, se disposto nei confronti di dirigente sindacale senza l’osservanza delle formalità prescritte, resta ugualmente viziato da una presunzione di anti-sindacalità.
Né può condividersi l’assunto, sostenuto dall’Agenzia, che escluderebbe l’onere di richiedere il previo nulla osta per i trasferimenti occasionati da ragioni di incompatibilità ambientale, ove legate a indagini penali nei confronti del dipendente interessato: lo stesso, difatti darebbe luogo ad un immotivato restringimento della portata applicativa dell’art. 22 cit..
La Suprema Corte, infine, ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui lo stesso dirigente della rappresentanza sindacale aziendale è legittimato a proporre diretta ed autonoma azione volta a far valere l’illegittimità del trasferimento in caso di mancata richiesta del nulla osta sindacale.

INARCASSA: modulo di rinuncia all’indennità un tantum


In relazione all’indennità una tantum di 200 euro, l’Inarcassa comunica che qualora il pensionato ritenga di non essere in possesso dei requisiti per fruire del beneficio deve inviare alla stessa il modulo di rinuncia entro il 14 luglio 2022 (Comunicato 01 luglio 2022).

L’indennità una tantum di 200 euro è riconosciuta ai pensionati in possesso dei seguenti requisiti:
– essere residenti in Italia alla data del 1° luglio 2022;
– essere titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione alla data del 30 giugno 2022;
– dichiarare, per l’anno 2021, un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, dei trattamenti fine rapporto, del reddito della casa di abitazione e delle competenze arretrate soggette a tassazione separata, non superiore a 35.000 euro;
– non aver percepito l’analoga indennità prevista per i lavoratori dipendenti.


Per i titolari di più trattamenti erogati sia dall’INPS che da altro Ente previdenziale, come Inarcassa (ad. es. trattamenti in cumulo e in totalizzazione) il pagamento dell’indennità è effettuato dall’INPS.
Invece, per i titolari di trattamenti non gestiti dall’INPS l’indennità è corrisposta d’ufficio dall’altro Ente previdenziale.
Quindi, per coloro che percepiscono trattamenti pensionistici esclusivamente da Inarcassa, l’indennità una tantum è corrisposta da quest’ultima senza necessità che sia presentata specifica domanda dall’interessato, sulla base delle informazioni disponibili momento dell’erogazione, con la mensilità della pensione di Luglio 2022. La somma è accreditata anche ai titolari dei suddetti trattamenti pensionistici con decorrenza entro il 30 giugno 2022, ancorché liquidati successivamente.
L’indennità non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali e non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.


In proposito l’Inarcassa ha osservato che, in considerazione del fatto che al momento il reddito 2021 non è ancora stato dichiarato, effettuerà il pagamento dell’indennità, procedendo alla verifica del requisito reddituale successivamente, anche attraverso i dati forniti dall’Amministrazione finanziaria. Qualora il reddito 2021 dovesse risultare superiore al limite previsto provvederà al recupero delle somme indebitamente corrisposte entro l’anno successivo a quello dell’acquisizione delle informazioni reddituali.


Al riguardo l’Inarcassa ha comunicato che, per ovviare alla procedura di recupero, qualora si ritenga di non essere in possesso dei requisiti per il riconoscimento dell’indennità una tantum, è necessario presentare alla stessa l’apposito modulo di rinuncia, reperibile sul proprio sito internet, entro il 14 luglio 2022.