Proroga sospensione versamenti e adempimenti per Enti sportivi

In favore degli Enti sportivi è stata disposta la sospensione dei versamenti tributari e degli adempimenti e versamenti contributivi e assicurativi in scadenza da gennaio e novembre 2022. Con la Circolare n. 30 del 27 luglio 2022, l’INAIL fornisce istruzioni riguardo alla sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

LA SOSPENSIONE
Il Decreto Aiuti ha prorogato fino al 30 novembre 2022 la sospensione dei termini relativi ai versamenti tributari, agli adempimenti e versamenti contributivi previdenziali e assistenziali, ed agli adempimenti e versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in favore delle federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. (art. 39, D.L. n. 50/2022 conv con modif in L. n. 91/2022).
In particolare, sono sospesi:
a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati che predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022;
b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022;
c) i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi da gennaio a novembre 2022;
d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 novembre 2022.
Il beneficio si applica alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022.

COME E QUANDO EFFETTUARE GLI ADEMPIMENTI SOSPESI
Per quanto riguarda gli adempimenti INAIL, restano sospesi fino al 30 novembre 2022:
1. la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2021/2022;
2. la presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell’anno 2021.
In considerazione della chiusura dell’esercizio finanziario, gli adempimenti amministrativi sospesi possono essere effettuati dal 1° settembre al 30 settembre 2022.
In particolare:
1. la dichiarazione delle retribuzioni 2021 può essere trasmessa tramite il servizio Alpi online disponibile dalla predetta data in www.inail.it – Servizi online – Autoliquidazione.
2. la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione può essere trasmessa utilizzando il servizio online “Riduzione per prevenzione” disponibile dalla predetta data in www.inail.it – Servizi online – Denunce.
Dal 1° ottobre i predetti adempimenti possono comunque essere effettuati inoltrando tramite PEC alla Sede competente la dichiarazione delle retribuzioni 2021 e la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione.

COME E QUANDO ADEMPIERE AI VERSAMENTI SOSPESI
Con riferimento ai versamenti dei premi INAIL, sono sospesi quelli con scadenza legale dal 1° gennaio 2022 al novembre 2022, tra cui rientra il versamento del premio di autoliquidazione 2021/2022 in scadenza il 16 febbraio 2022, o per coloro che hanno comunicato di volersi avvalere della rateazione in quattro rate del premio di autoliquidazione 2021/2022 i versamenti in scadenza rispettivamente il 16 febbraio, 16 maggio, 20 agosto e 16 novembre 2022.
I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2022. A tal fine deve essere utilizzato il modello F24, indicando nel campo numero di riferimento – “999256”. Non è consentito il rimborso di quanto già versato.
Viene eliminata la possibilità di rateazione dei versamenti sospesi, fermo restando che è facoltà del debitore estinguere anticipatamente il debito.
I soggetti in possesso dei requisiti per usufruire della sospensione in discorso beneficiano anche della sospensione dei versamenti delle rate mensili, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni di cui all’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338. Le rate sospese, compresa la prima ove questa scada nel periodo di sospensione, dovranno essere versate entro il 16 dicembre 2022.
La sospensione non si applica ai versamenti delle rate relative alla rateizzazione prevista dall’articolo 97, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nonché alla rateizzazione prevista dall’articolo 1, commi 26 e 37, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

COMUNICAZIONE DI APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE
Coloro che intendono fruire della sospensione degli adempimenti e versamenti INAIL fino al 30 novembre 2022, devono presentare la comunicazione di sospensione utilizzando il servizio online Comunicazioni sospensioni/recuperi agevolati per eventi eccezionali che sarà disponibile in www.inail.it dal 1° settembre 2022 al 30 novembre 2022.
Nella comunicazione deve essere specificata la natura del beneficiario della sospensione (federazione sportiva nazionale, discipline sportive associate, ente di promozione sportiva, associazione professionistica o dilettantistica, ovvero società sportiva professionistica o dilettantistica) e i beneficiari devono dichiarare di operare nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022, specificando qual è la competizione sportiva a cui prendono parte.
Anche coloro che hanno già presentato la comunicazione di sospensione ai sensi dell’articolo 1, commi 923 e 924, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e usufruito della proroga disposta dall’articolo 7 commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, stante i nuovi termini di sospensione e la nuova modalità di ripresa dei versamenti, devono presentare una nuova comunicazione, fermo restando che è facoltà del debitore estinguere anticipatamente il debito.

Esenzione dall’imposta di registro per le cause che eccedono euro 1.033,00


Esenzione dall’imposta di registro anche per le controversie il cui valore non eccede la somma di 1.033 euro (Agenzia delle entrate – Circolare 29 luglio 2022, n. 30/E).

L’articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374 prevede che «Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall’articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni».
La disposizione introduce una deroga alla disciplina generale concernente la tassazione degli atti dell’autorità giudiziaria, recata dagli articoli 37 del Testo Unico dell’Imposta di registro, approvato con d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e 8 della Tariffa, Parte prima, allegata al medesimo d.P.R., che individua la misura dell’imposta in relazione alle diverse tipologie di atti.
In relazione all’ambito applicativo del citato articolo 46, alla luce dell’indirizzo espresso, al riguardo, dalla Corte di Cassazione (cfr. sentenze 16 luglio 2014, n. 16310; 24 luglio 2014, nn. 16978, 16979, 16980, 16981), con la risoluzione n. 97/E del 10 novembre 2014 è stato precisato che il regime esentativo per valore si applica non solo in relazione agli atti e provvedimenti relativi al giudizio di primo grado dinanzi al Giudice di pace, ma anche a quelli emessi dai giudici ordinari nei successivi gradi di giudizio in sede di impugnazione delle sentenze emesse dal Giudice di pace medesimo.
Con la presente circolare, tenuto conto dell’orientamento giurisprudenziale di seguito illustrato, che ha progressivamente superato la posizione assunta con la citata risoluzione n. 97/E del 2014, l’Agenzia delle entrate fornisce ulteriori indicazioni in materia.
Nello specifico, con ordinanza 4 dicembre 2018, n. 31278, seppure concernente la tassazione di una sentenza civile del Tribunale, emessa in sede di appello avverso una sentenza del Giudice di Pace in controversia di valore inferiore a 1.033,00 euro, la Suprema Corte ha precisato che la ratio informatrice dell’articolo 46 della citata legge n. 374 del 1991 «è quella di esonerare tali cause dal carico fiscale perché di minimo valore, ovvero di alleviare l’utente dal costo del servizio di giustizia per le controversie di valore più modesto: l’imposta di registro infatti è proporzionale al valore, mentre ai fini impositivi risulta indifferente l’organo giudiziario che ha emanato il provvedimento».
I giudici di legittimità hanno evidenziato, al riguardo, che rispetto a tale finalità «risulta coerente solo la previsione di una esenzione generalizzata, in deroga al disposto del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37, che escluda dal pagamento della tassa di registro tutte le sentenze adottate nelle procedure giudiziarie di valore inferiore ad Euro 1.033,00, indipendentemente dal grado di giudizio e dall’ufficio giudiziario adito».
Dello stesso tenore l’ordinanza 2 ottobre 2020, n. 21050 concernente la tassazione di una ordinanza di assegnazione di somme emessa dal Tribunale nell’ambito di procedura di esecuzione mobiliare attivata in forza di sentenza resa dal giudice di pace in controversia di valore inferiore ad euro 1.033, con la quale è stato precisato che il fatto che l’articolo 46 «risulti inserito nel corpo normativo recante l’istituzione del giudice di pace non costituisce elemento decisivo per ancorare l’operatività della norma suddetta solo agli atti emessi dal giudice di pace, posto che l’unica condizione oggettiva richiesta è che si tratti di ‘cause (…) il cui valore non ecceda la somma di Euro1.033,00» e che rispetto alla finalità perseguita dalla norma risulta coerente solo la previsione di una esenzione generalizzata «indipendentemente dal grado di giudizio, dall’ufficio giudiziario adito e dal tipo di processo (di cognizione, esecutivo o cautelare) instaurato».
Tali affermazioni di carattere generale risultano rese nell’ambito di controversie concernenti impugnazioni di avvisi di liquidazione notificati in relazione a provvedimenti emessi in giudizi promossi, prima facie, avanti il Giudice di Pace.
Il suddetto principio interpretativo è stato poi ribadito dalla Suprema Corte con le più recenti ordinanze del 22 febbraio 2021, n. 4725 e del 3 marzo 2021, nn. 5857 e 5858, esprimendosi con riferimento a controversie promosse sin dal primo grado avanti uffici giudiziari diversi dal Giudice di Pace (nella specie Tribunale Civile).
In virtù dell’orientamento espresso e allo scopo di allinearsi alla richiamata giurisprudenza per assicurare uniformità di trattamento delle situazioni analoghe a quelle prese in considerazione dalle pronunce menzionate, l’Agenzia ritiene di applicare la disposizione di favore contenuta nell’articolo 46 della legge n. 374 del 1991 a tutti gli atti e provvedimenti relativi a controversie il cui valore non eccede la somma individuata di euro 1.033,00, indipendentemente dal grado di giudizio e dall’ufficio giudiziario adito, con il superamento delle precedenti indicazioni di prassi in materia.
La disposizione esentativa in commento si applica anche agli atti giudiziari, così come individuati dalla Nota II posta in calce all’articolo 8 della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, per i quali trova applicazione l’imposta di registro in misura fissa in quanto dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti ad imposta sul valore aggiunto.
In particolare, la richiamata Nota II prevede che «Gli atti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 1 -bis non sono soggetti all’imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 40 del testo unico (NOTA 1) », mentre quest’ultima disposizione prevede, in via generale, che «Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto, l’imposta si applica in misura fissa».
In tali casi, pertanto, non è dovuta neanche l’imposta in misura fissa.
Si precisa, infine, che la previsione esentativa non risulta applicabile alle disposizioni negoziali contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati, enunciati nell’atto dell’autorità giudiziaria interessato dall’agevolazione in esame, che restano soggetti a tassazione in ottemperanza alle previsioni recate dall’articolo 22 del d.P.R. n. 131 del 1986. Ciò in quanto, la disposizione agevolativa di cui al più volte citato articolo 46 interessa esclusivamente «Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi…».
Alla luce di quanto sopra esposto, si invitano le strutture territoriali a riesaminare le controversie pendenti concernenti la materia in esame e, ove l’attività di liquidazione dell’Ufficio sia stata effettuata secondo criteri non conformi, ad abbandonare, con le modalità di rito, tenendo conto dello stato e del grado di giudizio, la pretesa tributaria, sempre che non siano sostenibili altre questioni.
Nel chiedere che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, occorre prendere motivatamente posizione anche sulle spese di giudizio fornendo al giudice elementi che possano giustificare la compensazione, qualora non sia stata acquisita la rinuncia del contribuente alla rifusione delle spese di lite.


Istruzioni per la raccolta adesioni al Fondo Fonchim

Fornite dal Fondo di pensione complementare del settore chimico- farmaceutico (Fonchim), le nuove istruzioni in fase di raccolta adesioni al Fondo.

Con circolare n. 2/2022 del Fondo pensione complementare Fonchim è stato chiarito che il “Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari”, emanato dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, prevede che prima dell’adesione i soggetti incaricati della raccolta acquisiscono informazioni dall’interessato circa la sua eventuale attuale iscrizione ad altra forma pensionistica complementare. In caso affermativo, gli stessi sottopongono all’interessato la Scheda “I costi”, per un raffronto con quella della forma pensionistica proposta.
Inoltre, il Regolamento prevede che le forme pensionistiche complementari nella raccolta delle adesioni acquisiscano, con riferimento agli aderenti già iscritti ad altra forma pensionistica complementare, copia della Scheda “I costi”, contenuta nella Parte I, Le Informazioni chiave per l’aderente della Nota informativa della forma pensionistica di appartenenza, sottoscritta dall’interessato su ogni pagina.
Per tutte le adesioni che perverranno al Fondo dal prossimo mese di settembre, e solo nel caso in cui il neo aderente sia già iscritto ad altra forma pensionistica complementare, unitamente al “Modulo di Adesione a Fonchim” compilato e sottoscritto in originale dovrà essere inviato anche l’originale della Scheda “I costi” della forma pensionistica di appartenenza sottoscritta dall’interessato in ogni pagina. La documentazione di adesione deve pervenire a Fonchim, in originale a mezzo posta, entro il termine massimo del giorno 15 del mese successivo alla sottoscrizione.

Rottamazione, Saldo e Stralcio: entro 8 agosto pagamento rate 2021


01/8/2022 Il termine, stabilito dalla legge di conversione del decreto Sostegni-ter (Legge n. 25/2022), è fissato al 31 luglio 2022 ma, in considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, saranno considerati validi i pagamenti effettuati entro il prossimo 8 agosto. (AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE – Comunicato 29 luglio 2022)

Il decreto in oggetto ha definito nuovi termini per mettersi in regola con i versamenti della definizione agevolata delle cartelle con la possibilità, per i contribuenti in regola con i pagamenti delle rate in scadenza negli anni 2019 e 2020, di avvalersi, per le rate che erano previste nel 2021, di questa nuova scadenza e mantenere le agevolazioni previste.
Il pagamento deve essere effettuato utilizzando i bollettini già inviati da Agenzia delle entrate-Riscossione e riferiti alle originarie scadenze delle rate 2021 (febbraio, maggio, luglio e novembre per la “Rottamazione-ter”; marzo e luglio per il “Saldo e stralcio”) che è possibile anche richiedere sul sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it. In caso di versamenti oltre i termini previsti o per importi parziali, verranno meno i benefici della misura agevolata e i pagamenti già effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
È possibile pagare presso la propria banca, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nelle tabaccherie aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e con l’App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa. Si può pagare anche agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione ma esclusivamente su appuntamento da prenotare sul sito nella sezione “Trova lo sportello e Prenota”. Infine è possibile effettuare il versamento delle rate mediante compensazione con i crediti commerciali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili (c.d. crediti certificati) maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Chi non è più in possesso dei bollettini per effettuare il pagamento può richiederne una copia direttamente sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, nelle pagine dedicate alla definizione agevolata dove sono presenti anche tutte le informazioni utili. Nell’area pubblica, senza necessità di pin e password, è sufficiente inserire il proprio codice fiscale e la documentazione prevista per il riconoscimento e si riceverà copia dei bollettini all’indirizzo email indicato.
Chi è in possesso delle credenziali per accedere all’area riservata del sito (Spid, CIE, CNS) può scaricarli direttamente e procedere al pagamento con il servizio Paga-online.
La Legge n. 25/2022 ha definito nuovi termini anche per il versamento delle rate della definizione agevolata previste nel 2022, con la possibilità di mantenere le agevolazioni se il pagamento sarà effettuato entro il prossimo 30 novembre.

Disciplina sulle Società Controllate Estere, ulteriori chiarimenti


Forniti ulteriori chiarimenti in relazione alla disciplina relativa alle Società Controllate Estere (CFC), con specifico riferimento a tassazione per trasparenza e fuoriuscita dal regime CFC, trasferimento di sede e operazioni straordinarie che comportano la confluenza della CFC nel soggetto residente (Agenzia delle entrate – Circolare 28 luglio 2022, n. 29/E).

La normativa CFC trova applicazione, ai sensi all’art. 167, co. 1, del TUIR, se il soggetto controllato estero, contemporaneamente:
i. è soggetto a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbe stato assoggettato qualora residente in Italia (c.d. ETR test);
ii. ritrae proventi che, per più di un terzo del loro valore complessivo, sono qualificabili come passive income (c.d. passive income test).
In tali casi, il reddito realizzato dal soggetto controllato estero e` imputato per trasparenza al soggetto controllante residente, secondo quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 167 TUIR, a meno che quest’ultimo sia in grado di dimostrare che l’entità controllata svolge nel proprio Stato di residenza (o stabilimento) «un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali» (articolo 167, comma 5, TUIR, c.d. “esimente”).
In conseguenza del meccanismo applicativo della CFC così sommariamente ricordato, può verificarsi che la CFC sia tassata per trasparenza in uno o più esercizi – per ipotesi, negli esercizi n e n+1 – e in un esercizio successivo – per ipotesi, nell’esercizio n+2 – non integri le condizioni dell’ETR test o del passive income test.
Per tali ipotesi, la circolare n. 18/E/2021 ha confermato la posizione interpretativa contenuta nella precedente circolare n. 23/E/2011, in base alla quale una volta che si sia reso applicabile il regime di imputazione dei redditi di una CFC, quest’ultima potrà fuoriuscire dal regime (oltre che nell’ipotesi di perdita di controllo non artificiosa) solo in caso in cui svolga una attività economica effettiva (paragrafo 7.3).
L’Agenzia ritiene, tuttavia, che tale impostazione, giustificata anche da esigenze di semplificazione, possa essere oggi superata per le considerazioni di seguito svolte, alla luce del fatto che il livello di tassazione e la percentuale di passive incombe possono oscillare di anno in anno. Tenuto conto che tali indici rappresentano condizioni di ingresso nel regime, disapplicabili attraverso la richiamata “esimente”, nel caso in cui in un determinato periodo d’imposta le citate condizioni non siano integrate, si ritiene che, simmetricamente, il contribuente possa fuoriuscire dal regime di imputazione dei redditi ai sensi della normativa CFC scegliendo, anche alternativamente, di dimostrare l’esimente ovvero di superare le condizioni dell’ETR test e/o del passive income test. Tale posizione, oltre ad essere in linea con la nuova impostazione recata dalla Direttiva ATAD (Direttiva UE 2016/1164) può oggi trovare giustificazione nel fatto che l’eventuale fuoriuscita e l’eventuale rientro nel regime CFC e` adeguatamente governato: nel modello di dichiarazione dei redditi, infatti, e` stato approntato un efficace ed affidabile regime di “monitoraggio” dei valori della CFC che consente volontariamente (con un’opzione irrevocabile da comunicare all’Amministrazione finanziaria) di tenere traccia dell’andamento dei redditi e delle perdite (virtuali), nonché dei valori fiscalmente riconosciuti degli asset della CFC.
Ne consegue che il regime di tassazione per trasparenza, una volta adottato dal contribuente (per scelta volontaria oppure per il concretizzarsi delle condizioni di ingresso nel regime CFC), può venire ad interrompersi anche in base all’andamento dell’ETR test e/o del passive income test, restando ferma la facoltà del contribuente, sempre per ragioni di semplificazione, di continuare ad applicare la disciplina CFC sino a quando non si siano eventualmente concretizzate le condizioni per fruire (anche) dell’esimente.
Tanto premesso, alla luce di tale nuova impostazione dovranno essere conseguentemente adeguate anche le linee interpretative precedentemente fornite nel par. 8. della circolare n. 18/E/2021 (in particolare, nei parr. 8.1., 8.2.1.i.a) e 8.2.3), allorquando la fuoriuscita dal regime CFC – in costanza di controllo – veniva ipotizzata soltanto a seguito di dimostrazione dell’esimente e non anche, come ora chiarito, per effetto della dimostrazione (anche o soltanto) dell’ETR test e/o del passive income test.
Resta fermo che, nei periodi in cui la tassazione per trasparenza non trovi applicazione, il “monitoraggio” dei valori fiscalmente riconosciuti degli elementi patrimoniali, dei redditi e delle perdite (anche virtuali) della CFC illustrato al paragrafo 7.1 della circolare n. 18/E/2021 deve comunque continuare qualora il contribuente intenda utilizzare le eventuali perdite residue (virtuali), nonché le eventuali eccedenze di interessi e/o di ROL e i valori fiscali aggiornati degli elementi patrimoniali della CFC in sede di (eventuale e successiva) tassazione per trasparenza.
Analogamente a quanto indicato al paragrafo 6 della citata circolare n. 18/E/2021, resta ferma da parte dell’Amministrazione finanziaria la necessità di garantire un adeguato presidio degli interessi erariali, verificando, sulla base di apposita analisi di rischio, se la mancata dimostrazione della “esimente” sia riconducibile a ragioni di semplificazione nella produzione degli elementi probatori attestanti il superamento delle predette condizioni ovvero alla impossibilità di dare prova di «un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali». In tale ultimo caso, ferma restando la non applicabilità della normativa CFC (in quanto, come detto, non ricorrono le condizioni sottostanti alla sua ratio), gli organi di controllo nell’ambito della citata analisi di rischio dovranno valutare:
– l’utilizzo degli strumenti previsti dalla normativa sui prezzi di trasferimento nelle operazioni con l’entità controllata estera, allo scopo di assicurare che l’assenza di prove circa lo svolgimento di un’attività economica effettiva non sia sintomatica di fenomeni di distoglimento di reddito dall’Italia verso l’entità controllata estera (“diversion from parent jurisdiction”);
– l’utilizzabilità, in base ai fatti e alle circostanze del caso concreto, di altri strumenti eventualmente applicabili (ad esempio, le discipline di contrasto alla “esterovestizione” e all’interposizione ovvero la verifica delle condizioni per riconoscere la qualifica di beneficiario effettivo, etc.).


L’articolo 166-bis del TUIR detta i criteri per stabilire il corretto valore fiscale delle attività e passività delle società che si trasferiscono in Italia (disciplina comunemente nota come entry tax).
I rapporti fra la c.d. entry tax di cui al citato articolo 166-bis e il regime CFC sono stati oggetto di chiarimenti al paragrafo 8.1. della circolare n. 18/E del 27 dicembre 2021.
In particolare, è stato chiarito che ove una società estera che trasferisce la propria sede in Italia sia stata qualificata come CFC nel periodo di residenza all’estero e i suoi redditi siano stati tassati per trasparenza in Italia, le attività e le passività della suddetta società devono assumere valori fiscali pari a quelli utilizzati ai fini della disciplina CFC al 31 dicembre dell’ultimo esercizio di tassazione per trasparenza (in caso di esercizio coincidente con l’anno solare).
In proposito, occorre sottolineare che l’esempio esplicitato nella circolare è volto a fornire indicazioni generali sui valori di ingresso e il regime di tassazione per trasparenza previsto dal regime CFC. Il caso ivi considerato e` riferito a una CFC i cui redditi siano stati tassati per trasparenza, in continuità, per tutti i periodi di imposta che precedono il trasferimento di sede in Italia. Inoltre, si considera l’ipotesi in cui il trasferimento di sede nel nostro Paese avvenga il 1° gennaio, da qui il riferimento al 31 dicembre dell’ultimo esercizio di tassazione per trasparenza.
L’ipotesi più specifica in cui una società sia stata tassata per trasparenza per effetto del regime CFC solo in alcuni periodi di imposta antecedenti all’ingresso in Italia deve essere necessariamente valutata caso per caso.


Ad ogni modo, si precisa che, in relazione all’ipotesi in cui il reddito della controllata estera sia imputato per trasparenza in capo al socio italiano in applicazione del regime CFC in un periodo d’imposta anteriore a quello immediatamente precedente al suo trasferimento in Italia.
In particolare, tale evenienza non assumerà rilevanza, ai fini del regime ex art. 166-bis del TUIR, qualora, nel predetto periodo d’imposta precedente al trasferimento, non si verifichino i presupposti applicativi della disciplina CFC ovvero sia dimostrata la circostanza esimente di cui all’articolo 167, comma 5, del TUIR.
Si osserva al riguardo che, laddove il trasferimento di sede avvenga dopo che sia decorsa la maggior parte del periodo d’imposta, occorre far riferimento a tale periodo d’imposta come ultimo periodo di residenza all’estero cui riferire la verifica sopra descritta (cfr. anche par. 2.2. circolare 18/E/2021).
Infine, per i casi in cui il trasferimento della residenza fiscale in Italia di una entità estera non avviene in continuità di applicazione del regime CFC, l’eventuale riconoscimento dei maggiori valori fiscali al momento dell’ingresso prescinde dall’eventuale mantenimento della residenza fiscale dell’entità anche nello Stato di origine (ad esempio nel caso di doppia residenza). Ciò che rileva ai fini dell’applicazione dell’art. 166-bis, infatti, è l’ingresso dei beni nel regime di imposizione italiano ai fini del reddito d’impresa.


 

Senza formazione professionale soggetti ad Iva i corsi di nuoto delle ASD


L’Associazione sportiva dilettantistica non usufruisce dell’esenzione Iva per i corsi di nuoto erogati ai minori in quanto si tratta di lezioni a scopo sportivo e ricreativo (Agenzia Entrate – risposta 27 luglio 2022 n. 393).

L’art. 10, n. 20), D.P.R. n. 633/1972, prevede l’esenzione dall’IVA per “le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale”.


Tale disposizione, coerentemente con quanto previsto dall’art. 132 della direttiva, subordina l’applicazione dell’esenzione dall’IVA al verificarsi di due presupposti, uno di carattere oggettivo e l’altro soggettivo, stabilendo che le prestazioni a cui si riferisce:


– devono essere di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica, ivi compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;


– devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.


Con riferimento al presupposto soggettivo, deve essere attribuito un valore meramente descrittivo, in relazione ai soggetti che normalmente presiedono a tali attività, e non il significato di un’indicazione tassativa di soggetti ammessi a fruire del regime di esenzione. Inoltre, l’esenzione deve ritenersi operante anche se il riconoscimento di istituti o scuole è effettuato per ragioni di specifica competenza, da un’amministrazione dello Stato che non sia quella scolastica e il riconoscimento deve riguardare il corso educativo, didattico, che l’organismo intende realizzare.


Con riferimento al profilo oggettivo, la Corte di Giustizia UE:


– ha ribadito che “i termini con i quali sono stati designate le esenzioni di cui all’articolo 132 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati restrittivamente, dato che tali esenzioni costituiscono deroghe al principio generale stabilito dall’articolo 2 della direttiva stessa, secondo cui l’IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo;


– ha precisato che la nozione di insegnamento scolastico o universitario ai sensi della direttiva 2006/112, non si limita ai soli insegnamenti che si concludono con esami volti all’ottenimento di una qualifica o che consentono di acquisire una formazione per l’esercizio di un’attività professionale, ma comprende altre attività in cui l’istruzione viene fornita nelle scuole o nelle università per sviluppare le conoscenze e le attitudini degli allievi o degli studenti, purché tali attività non abbiano carattere puramente ricreativo.


Secondo la Corte di Giustizia, inoltre, “la nozione di insegnamento scolastico o universitario” include attività che si distinguono tanto per la loro specifica natura, quanto per il contesto in cui sono esercitate. Ne consegue che, mediante tale nozione, il legislatore dell’Unione ha inteso fare riferimento ad un determinato tipo di sistema di insegnamento, che è comune a tutti gli stati membri, indipendentemente dalle caratteristiche specifiche di ogni sistema nazionale. Di conseguenza, la nozione “di insegnamento scolastico o universitario” ai fini del regime IVA, si riferisce, in generale, a un sistema integrato di trasmissione di conoscenze e di competenze avente ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché all’approfondimento e allo sviluppo di tali conoscenze e di tali competenze da parte degli allievi e degli studenti, di pari passo con la loro specializzazione in seno ai diversi livelli costitutivi del sistema stesso”.


Con riferimento alle lezioni di nuoto, sotto il profilo oggettivo, in accordo alle indicazioni della Corte di Giustizia UE sopra illustrate, è necessario accertare se l’insegnamento del nuoto possa essere o meno riconducibile nell’ambito della nozione di “insegnamento scolastico o universitario”.


Al riguardo, la suddetta Corte, nella sentenza causa C-373/19, emanata nel 2021, vertente proprio su tale specifico argomento, ha statuito, tra l’altro, che “l’insegnamento del nuoto, impartito da una scuola di nuoto nei confronti principalmente di bambini e diretto all’apprendimento delle basi e delle tecniche della disciplina del nuoto, presenti un’indubbia importanza e persegua un obiettivo di interesse pubblico, esso costituisce comunque un insegnamento specialistico ed impartito ad hoc, che non equivale, di per se stesso, alla trasmissione di conoscenze e di competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché al loro approfondimento e al loro sviluppo, caratterizzanti l’insegnamento scolastico o universitario”.


Peraltro, i predetti corsi non possono essere considerati quali servizi di formazione o riqualificazione professionale, nell’accezione sopra evidenziata, piuttosto hanno uno scopo meramente ricreativo o sportivo.


Detto questo, i corsi di nuoto impartiti dall’ASD, prevalentemente a bambini, non possano essere riconducibili nell’ambito dell’esenzione dall’IVA, in quanto, fermo restando l’eventuale sussistenza del requisito soggettivo di scuola di nuoto riconosciuta dalla Federazione di competenza, risulta carente del presupposto oggettivo che concerne la definizione e la qualificazione della nozione “di insegnamento scolastico o universitario”, come emerge dalla citata giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.


Ne consegue che, ai corrispettivi percepiti dall’ASD a fronte dei corsi di nuoto in argomento, si applica l’IVA nella misura ordinaria del 22%.


Farmacie municipalizzate: ratificato l’accordo di rinnovo


Farmacie municipalizzate: ratificato l’accordo di rinnovo



Sciolta la riserva sull’accodo di rinnovo del CCNL per i dipendenti delle imprese gestite o partecipate dagli enti locali, esercenti farmacie, parafarmacie, magazzini farmaceutici all’ingrosso, laboratori farmaceutici.


 


L’accordo prevede un trattamento economico riparametrato al 1° livello di  €80,00 dal 1/7/2022; €18,00 dal 1/7/2023; €15,00 dal 1/7/2024


























































Livello

Retr. Base al 31/12/2015

Incremento 1

Nuova R.B.M. al 1/7/2022

1° livello Q 2.325,33 93,15 2.418,48
1° livello super 2.245,40 89,95 2.335,35
1° livello C 2.145,00 85,93 2.230,93
1° livello + 12 anni 1.996,97 80,00 2.076,97
1° livello + 2 anni 1.996,97 80,00 2.076,97
1° livello 1.996,97 80,00 2.076,97
2° livello 1.771,90 70,98 1.842,88
3° livello 1.682,11 67,39 1.749,50
4° livello 1.564,10 62,66 1.626,76
5° livello 1.440,65 57,71 1.498,36
6° livello 1.345,35 53,90 1.399,25















































Livello

Incremento 2

Nuova R.B.M. al 1/7/2023

1° livello Q 20,96 2.439,44
1° livello super 20,24 2.355,59
1° livello C 19,33 2.250,26
1° livello + 12 anni 18,00 2.094,97
1 ° livello + 2 anni 18,00 2.094,97
1° livello 18,00 2.094,97
2° livello 15,97 1.858,85
3° livello 15,16 1.764,66
4° livello 14,10 1.640,86
5° livello 12,99 1.511,35
6° livello 12,13 1.411,37


























































Livello

Incremento 3

Nuova R.B.M. al 1/7/2024

Totale incremento

1° livello Q 17,47 2.456,91 131,58
1° livello super 16,87 2.372,46 127,06
1° livello C 16,11 2.266,38 121,38
1° livello + 12 anni 15,00 2.109,97 113,00
1° livello + 2 anni 15,00 2.109,97 113,00
1° livello 15,00 2.109,97 113,00
2° livello 13,31 1.872,16 100,26
3° livello 12,63 1.777,29 95,18
4° livello 11,75 1.652,61 88,51
5° livello 10,82 1.522,17 81,52
6° livello 10,11 1.421,48 76,13


Tabella incrementi indennità Quadri


















Livello

I.Q. al 31/12/2015

Incremento

Nuova I.Q. al 1/7/2022

1° livello Q 140,00 20,00 160,00
1° livello super 130,00 20,00 150,00
1° livello C 130,00 15,00 145,00


 Tabella indennità forfettaria di rinnovo contrattuale


























































Livello

1.a tranche alla ratifica dell’Ipotesi di accordo

2.a tranche con cedolino gennaio 2023

Totale indennità

1° livello Q 291,11 291,11 582,21
1° livello super 281,10 281,10 562,20
1° livello C 268,53 268,53 537,06
1°livello + 12 anni 250,00 250,00 500,00
1° livello + 2 anni 250,00 250,00 500,00
1° livello 250,00 250,00 500,00
2° livello 221,82 221,82 443,65
3° livello 210,58 210,58 421,17
4° livello 195,81 195,81 391,62
5° livello 180,35 180,35 360,71
6° livello 168,42 168,42 336,85


Viene prevista un’indennità forfettaria: € 250,00 alla ratifica dell’ipotesi, € 250,00 a gennaio 2023.


Sul piano del welfare, viene previsto un incremento dello 0,50% della quota a carico dell’azienda alla Previdenza Complementare.


In merito alla Classificazione del personale viene costituita una Commissione Paritetica per il monitoraggio


dell’evoluzione normativa e le conseguenti applicazioni nella “Farmacia dei Servizi


Per quanto riguarda il mutamento mansioni viene stabilita l’ assegnazione definitiva trascorso un periodo di sei mesi


Per il contratti tempo parziale viene esteso l’orario in applicazione di clausole elastiche fino a 40 ore/settimana e la cancellazione delle deroghe alle norme di legge per le clausole elastiche e flessibili.


Prevista l’esclusione, per i contratti a termine, delle limitazioni quantitative per le aziende che operano in località a prevalente vocazione turistica.


Viene introdotta, per i congedi particolari, un’estensione della copertura nel caso di percorsi di protezione alla violenza di genere.


 

Brevetti+: domande per gli incentivi


Dal 27 settembre 2022 è possibile inviare le domande per gli incentivi


 


A partire dal 27 settembre 2022 le PMI interessate all’acquisto di servizi specialistici per la valorizzazione economica di un brevetto potranno presentare a Invitalia le domande per richiedere gli incentivi previsti da Brevetti+.
Il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato infatti il bando per il 2022 dedicato ai contributi agevolativi: per la misura sono stati stanziati 30 milioni di euro (10 a valere su risorse PNRR).

INL: indicazioni per la prevenzione del rischio da stress termico


L’INL ha fornito ulteriori indicazioni operative ai fini di una più incisiva attività di prevenzione dei rischi da stress termico causato dalle ondate di calore (Nota del 26 luglio 2022, n. 4753).


L’Ente ricorda che, in ragione della valutazione del rischio “microclima”, si rende necessaria la predisposizione di opportune misure di prevenzione, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi alle ondate di calore che possono incidere negativamente sullo svolgimento dell’attività lavorativa, generando importanti conseguenze sulla salute, malesseri o anche infortuni.


Da tanto consegue che, qualora durante l’attività ispettiva si riscontri, nei settori in cui il rischio è maggiore (ad es. lavori all’aperto), l’assenza della valutazione del rischio specifico o delle misure di prevenzione da porre in atto, si deve procedere sia ad emettere il verbale di prescrizione per assenza della valutazione del rischio “microclima” ovvero per mancata indicazione delle misure di prevenzione e protezione, sia ad impartire un ordine di Polizia Giudiziaria, che comporta la sospensione immediata dei lavori o, nei confronti dei lavoratori interessati, delle attività lavorative prive di una valutazione del rischio specifico.
Se invece, durante l’accesso ispettivo, risulta che il datore di lavoro abbia proceduto alla valutazione del rischio e abbia individuato le misure di prevenzione e protezione, ma le stesse non siano rispettate, sarà emesso un verbale di prescrizione nei confronti del preposto, per non aver vigilato sull’ osservanza delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.


Con riferimento, poi, alle attività svolte all’interno di cantieri temporanei o mobili, il Coordinatore per la progettazione, qualora previsto, all’atto dell’elaborazione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) dovrà prendere in considerazione anche il rischio microclima.
Pertanto, nell’ambito del PSC potranno essere previste misure di prevenzione idonee al fine di ridurre il rischio come, ad esempio, la presenza di aree di ristoro adeguate alle pause, la variazione dell’inizio delle lavorazioni.
Misure specifiche di organizzazione delle lavorazioni in cantiere dovranno essere previste, all’interno dei relativi POS, anche dai datori di lavoro delle ditte in appalto.
Tra queste rientrano:
– l’idoneità dei DPI alla stagione in corso;
– la possibilità di pause o l’anticipo/posticipo delle lavorazioni;
– la fornitura di bevande;
– l’accesso all’ombra.
Il Coordinatore per l’esecuzione, dunque, nell’ambito dei compiti ad esso attribuiti, deve verificare l’applicazione delle misure individuate nel PSC da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi e la presenza delle stesse misure nei relativi POS, provvedendo anche alla sospensione dei lavori per condizioni meteoclimatiche che possano configurare la presenza di un pericolo grave e imminente per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Laddove, nel corso dell’accertamento, si riscontri la carenza della valutazione del rischio “microclima” e delle relative misure di prevenzione nell’ambito del PSC, si procederà alla redazione del verbale di prescrizione nei confronti del CSE per non aver adeguato il PSC in relazione al rischio microclimatico e/o per non aver individuato le misure di prevenzione.
Se la suddetta valutazione non è presente nei POS, il verbale di prescrizione sarà emesso nei confronti del datore di lavoro per non aver curato la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche, e nei confronti del CSE, qualora il rischio sia stato valutato nel PSC, per non aver verificato l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest’ultimo.


Nei confronti dell’impresa affidataria, laddove essa sia presente, dovrà anche essere accertato l’adempimento dei seguenti obblighi:
– verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
– applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC;
– verifica della congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione degli stessi al coordinatore per l’esecuzione.
L’ accertato inadempimento darà luogo all’emissione di apposito verbale di prescrizione.


Infine, nel caso in cui, sia nell’ambito del PSC che nell’ambito del POS sia stato valutato il rischio “microclima” e siano state individuate le relative misure di prevenzione ma le stesse non siano rispettate, il verbale di prescrizione sarà emesso nei confronti del preposto, per non aver vigilato sulla osservanza delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.


L’Ente, concludendo, richiama l’attenzione sugli strumenti preventivi finalizzati alla valutazione dei rischi professionali ad uso dei lavoratori, datori di lavoro e degli addetti alla salute e sicurezza aziendali, consultabili al sito https://www.worklimate.it.

Gestione pensionistica dei giornalisti trasferita all’Inps: istruzioni

L’Inps fornisce istruzioni in merito al trasferimento della gestione pensionistica per i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti iscritti all’Albo negli appositi elenchi e registri, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, per i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti alla data del 30 giugno 2022 presso la gestione sostitutiva dell’INPGI (Inps – Circolare 28 luglio 2022, n. 92).

Con effetto dal 1° luglio 2022 e limitatamente alla gestione sostitutiva, la funzione previdenziale svolta dall’INPGI è trasferita all’INPS per i giornalisti dipendenti, che vi succede nei relativi rapporti attivi e passivi. A decorrere dalla medesima data sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’IVS dei lavoratori dipendenti i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso la medesima forma.
Ecco come l’Inps gestirà le prestazioni pensionistiche sia per i soggetti che hanno maturato il diritto alle prestazioni entro il 30 giugno 2022, sia per quelli che li matureranno con la nuova gestione previdenziale Inps.

SOGGETTI INTERESSATI


Il regime pensionistico FPLD si applica ai giornalisti professionisti, ai pubblicisti e ai praticanti iscritti all’Albo negli appositi elenchi e registri, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, ai titolari di posizioni assicurative e ai titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti alla data del 30 giugno 2022 presso la gestione sostitutiva dell’INPGI.

REGIME PENSIONISTICO DEI SOGGETTI CHE MATURANO ENTRO IL 30 GIUGNO 2022 I REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE A TALE DATA PRESSO L’INPGI


I lavoratori già assicurati presso la gestione sostitutiva dell’INPGI, che alla data del 30 giugno 2022 hanno maturato i requisiti pensionistici previsti dalle disposizioni vigenti nell’INPGI, conseguono in qualsiasi momento successivo alla predetta data le prestazioni pensionistiche previste in tale gestione sulla base delle disposizioni ivi vigenti alla data del 30 giugno 2022 e non le prestazioni pensionistiche eventualmente maturate a carico del FPLD successivamente alla predetta data.
Per il perfezionamento dei requisiti previsti dall’INPGI entro il 30 giugno 2022 trova applicazione l’articolo 3 della legge 9 novembre 1955, n. 1122.
L’eventuale contribuzione versata o accreditata nell’AGO anteriormente o successivamente al 30 giugno 2022, e comunque prima della decorrenza del trattamento pensionistico, deve essere valorizzata, ai fini della misura del pro-quota di pensione, secondo le disposizioni applicabili nell’AGO.
L’eventuale contribuzione versata o accreditata dopo la decorrenza del trattamento pensionistico è valorizzata, ai fini del diritto e della misura dei trattamenti spettanti, secondo le disposizioni applicabili ai titolari di pensione a carico dell’INPGI nella gestione in cui è versata la contribuzione (dando luogo, ad esempio, a un supplemento di pensione o a una pensione supplementare).


L’Inps precisa che:
– a decorrere dal 1° luglio 2022 la pensione di anzianità maturata nella gestione Inpgi è interamente cumulabile con i redditi da lavoro;
– ai fini della pensione di invalidità i requisiti contributivo e sanitario non possono essere maturati successivamente al 30 giugno 2022; tuttavia è possibile presentare la domanda anche successivamente alla predetta data. La prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. L’accertamento del requisito sanitario sarà effettuato dal UO medico-legale dell’INPS competente per territorio. La pensione di invalidità è incompatibile con l’attività giornalistica svolta successivamente alla concessione della pensione. Nel caso in cui si verifichi tale causa di incompatibilità, il pensionato è tenuto a darne immediata comunicazione all’INPS che revoca la pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell’incompatibilità medesima;
– ai fini della pensione ai superstiti, la disciplina previgente presso l’INPGI trova applicazione, in presenza di tutti i requisiti e condizioni, per i decessi che si verificatisi antecedentemente al 1° luglio 2022. In tali casi le aliquote vigenti in INPGI continueranno a trovare applicazione anche nel caso di successiva variazione del nucleo familiare.

REGIME PENSIONISTICO PER I SOGGETTI CHE NON HANNO MATURATO ENTRO IL 30 GIUGNO 2022 I REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE A TALE DATA PRESSO L’INPGI


A partire dal 1° luglio 2022 il regime pensionistico dei giornalisti iscritti al FPLD è uniformato a quello degli iscritti al FPLD; pertanto, tali soggetti possono conseguire le prestazioni pensionistiche riconosciute agli iscritti al FPLD, sulla base delle disposizioni vigenti nella gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
A riguardo l’Inps chiarisce che tali soggetti possono conseguire le prestazioni con riferimento alle quali alla data del 30 giugno 2022 non risulta interamente trascorso l’arco temporale entro il quale la legge richiede la maturazione dei prescritti requisiti.
I giornalisti iscritti al FPLD, pertanto, non possono conseguire le pensioni anticipate cd.dd. Quota 100 e Opzione donna, i cui requisiti andavano perfezionati entro la data del 31 dicembre 2021.


Fermo restando il principio del pro-rata, per il calcolo della pensione, ai fini dell’individuazione del regime pensionistico in cui il lavoratore si colloca (sistema misto/retributivo ovvero contributivo), occorre fare riferimento all’anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1995 nella gestione a carico della quale è liquidata la pensione e nelle gestioni con essa dialoganti.
Di conseguenza, i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono accedere alla pensione sulla base dei requisiti e degli istituti previsti per coloro che si collocano nel sistema retributivo/misto; d’altra parte, i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 possono accedere alla pensione sulla base dei requisiti e degli istituti previsti per coloro che si collocano nel sistema contributivo.
Ai soggetti che alla data del 30 giugno 2022 risultino da ultimo assicurati presso l’INPGI – ancorché contestualmente ad altra gestione – per i quali il primo accredito contributivo decorre in data compresa tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2016, limitatamente al FPLD, non si applica il massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge n. 335 del 1995, ancorché il primo accredito in qualsiasi gestione sia successivo al 31 dicembre 1995. Il massimale contributivo si applica invece ai soggetti già assicurati presso l’INPGI, con primo accredito contributivo decorrente in data successiva al 31 dicembre 2016 e che risultino privi di anzianità contributiva in qualsiasi altra gestione nei periodi antecedenti alla predetta data.
L’Inps precisa che, per i soggetti che al 30 giugno 2022 risultino da ultimo assicurati a una qualsiasi altra gestione (compreso il FPLD), nonché per i soggetti con accredito contributivo in qualsiasi gestione pensionistica prima del 1° gennaio 1996, continuerà a trovare applicazione la generale disciplina del massimale di cui all’articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge n. 335 del 1995.

VALORIZZAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE DEL FONDO PENSIONE LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (FPLS) E DEL FONDO PENSIONE LAVORATORI SPORTIVI (FPSP) DELLA GESTIONE EX ENPALS


Con riferimento ai titolari di pensione INPGI liquidata, nonché ai soggetti che hanno maturato entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente a tale data presso l’INPGI, ai fini della valorizzazione della contribuzione presso la Gestione ex ENPALS potrà essere riconosciuta, a domanda, una pensione autonoma o supplementare per la sola contribuzione versata/accreditata in detta gestione.
Al di fuori dai predetti casi, la contribuzione FPLD che non abbia dato luogo a pro-quota di pensione e la contribuzione ex ENPALS possono essere valorizzate, a domanda, al fine del riconoscimento di una pensione autonoma o supplementare in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 16 del D.P.R. n. 1420 del 1971 che sarà posta a carico della gestione – FPLD o ex ENPALS – nella quale risulti versata/accreditata una prevalente contribuzione.
Le disposizioni citate non sono peraltro applicabili in presenza di istanze di pensione presentate in regime di cumulo, di totalizzazione e di computo.


Nelle ipotesi in cui i soggetti in possesso di contribuzione presso la gestione ex ENPALS e il FPLD, anche in evidenza contabile separata, non abbiano maturato entro il 30 giugno 2022, al fine del riconoscimento di un unico trattamento previdenziale, non è contemplato l’utilizzo di “altra contribuzione” oltre a quella versata/accreditata presso l’ex ENPALS e presso il FPLD. La contribuzione INPGI versata entro il 30 giugno 2022 non può essere valorizzata ai fini dell’accertamento del rapporto di prevalenza stabilito dalla norma utile a determinare il diritto alla concessione della prestazione; diversamente, la contribuzione versata a decorrere dal 1° luglio 2022 in favore dei giornalisti iscritti al FPLD, potrà essere valutata al fine del riconoscimento della prestazione.
In questi casi, pertanto, qualora la competenza alla definizione del trattamento pensionistico sia attribuita al FPLD, la contribuzione ex ENPALS sarà trasferita a tale Fondo che liquida anche la prestazione. Nell’ipotesi inversa, la prestazione sarà liquidata dalla Gestione ex ENPALS. Sia nel primo che nel secondo caso, l’eventuale contribuzione, FPLD ed ex ENPALS, versata successivamente al pensionamento potrà essere utilizzata per la concessione di un supplemento di pensione da parte della gestione che ha liquidato la prestazione. Nelle ipotesi di prestazioni riconosciute dall’ex ENPALS in applicazione delle disposizioni in parola, la pregressa contribuzione INPGI potrà determinare, a domanda, una pensione supplementare a carico dell’evidenza contabile separata del FPLD.

PENSIONI CON IL CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI


Nei confronti dei giornalisti iscritti al FPLD trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo dei periodi assicurativi (FPLD e Gestioni speciali dei lavoratori autonomi; FPLD ed ex ENPALS; cumulo; cumulo per assicurati dal 1996; totalizzazione; computo in Gestione separata).
L’Inps precisa che, in deroga al principio del pro-quota, in caso di computo in Gestione separata e di totalizzazione (in assenza di diritto autonomo), le anzianità contributive acquisite in INPGI fino al 30 giugno 2022 sono valorizzate secondo le regole di calcolo di cui al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180 del 1997.
Inoltre, in presenza di sola contribuzione presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, l’evidenza contabile ex INPGI senza diritto al 30 giugno 2022 e presso le Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, il cumulo della contribuzione posseduta può realizzarsi esclusivamente in base alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 della legge n. 613 del 1966.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE


Le domande relative alle prestazioni pensionistiche riconosciute in favore dei giornalisti iscritti al FPLD devono essere presentate esclusivamente mediante i seguenti canali:
– sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) ai servizi telematici disponibili;
– Contact Center chiamando da rete fissa il numero gratuito 803 164 oppure il numero 06 164164 da telefono cellulare, a pagamento, secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico;
– Patronati e altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Istituto, attraverso i servizi offerti dagli stessi.
Ai giornalisti iscritti al FPLD residenti all’estero si applicano le seguenti modalità:
– il giornalista che risiede in uno Stato estero UE/SEE/Svizzera e Regno Unito che abbia periodi assicurativi anche in Italia, deve presentare la domanda di prima liquidazione della pensione in regime internazionale all’Istituzione estera del luogo di residenza, che provvederà a trasmetterla all’Istituto con i consueti formulari comunitari/SED;
– il giornalista che risiede all’estero in uno Stato extracomunitario convenzionato e abbia periodi assicurativi anche in Italia, al fine di evitare ritardi nella lavorazione delle pratiche, deve presentare la domanda di prima liquidazione della pensione in regime internazionale all’Istituzione estera del luogo di residenza, che provvederà a trasmetterla all’Istituto con i consueti formulari previsti dalle Convenzioni bilaterali.

PENSIONI GIÀ LIQUIDATE


A decorrere dal 1° luglio 2022, i trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già erogati dall’INPGI sono a carico del FPLD, con evidenza contabile separata. Dalla medesima data, l’INPS provvede al pagamento dei trattamenti pensionistici in argomento con le modalità adottate per la generalità dei propri pensionati.

DOMANDE DI RICONGIUNZIONE


Le richieste di ricongiunzione, presentate nel regime sostitutivo INPGI, entro la data del 30 giugno 2022 e non ancora lavorate, continueranno ad essere definite secondo la normativa vigente presso l’INPGI e i relativi periodi affluiranno nell’evidenza contabile separata del FPLD; per quelle già definite alla predetta data, i cui piani di versamento dell’onere siano ancora attivi, l’onere a carico degli assicurati continuerà ad essere versato secondo l’originario piano di ammortamento. A partire dal 1° luglio 2022 l’onere, o la parte residua di esso, è comunque versato all’INPS (e non più all’INPGI) secondo le modalità che saranno successivamente comunicate. Analogamente, continueranno ad essere definite le domande di ricongiunzione presentate all’INPS entro il 30 giugno 2022 al fine di trasferire nel FPLD – Gestione ordinaria, i periodi contributivi di pertinenza della gestione sostitutiva INPGI. Resta inteso che a partire dal 1° luglio 2022, i trasferimenti di contribuzioni da effettuare per completare le suddette domande di ricongiunzione presentate entro il 30 giugno 2022 non danno luogo a movimentazioni di natura finanziaria.
A partire dal 1° luglio 2022, i titolari di posizioni assicurative già iscritti alla data del 30 giugno 2022 presso la Gestione sostitutiva dell’INPGI sono iscritti al FPLD, sebbene in evidenza contabile separata. Essendo le posizioni già unificate per il conseguimento di un’unica pensione, nel rispetto del principio del pro-rata, non sarà più possibile presentare domande di ricongiunzione al fine di trasferire i periodi contributivi dall’evidenza contabile separata alla gestione ordinaria del FPLD o viceversa. In caso di successive domande di ricongiunzione, i periodi contributivi di cui il soggetto sia titolare nelle altre gestioni sostitutive o esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria o presso le casse professionali, affluiranno, al ricorrere dei prescritti requisiti, nella gestione ordinaria del FPLD. Nel caso di successive domande di ricongiunzione in uscita dal FPLD, il trasferimento riguarderà tutta la contribuzione di cui il soggetto sia titolare nel suddetto Fondo, compresa quella accreditata in evidenza contabile separata.

DOMANDE DI RISCATTO AI FINI PENSIONISTICI DI PERIODI CONTRIBUTIVI


Le domande di riscatto di periodi contributivi presentate presso la gestione sostitutiva dell’INPGI entro la data del 30 giugno 2022 e non ancora lavorate continueranno a essere definite secondo la normativa vigente presso l’INPGI; per quelle già definite alla predetta data i cui piani di versamento dell’onere siano ancora attivi, l’onere continuerà ad essere versato secondo l’originario piano di ammortamento. Resta inteso che a partire dal 1° luglio 2022 l’onere, o la parte residua di esso, è comunque versato all’INPS secondo le modalità che saranno successivamente comunicate. Per le suddette domande di riscatto, i periodi contributivi e i relativi oneri sono imputati all’evidenza contabile separata del FPLD.
A decorrere dal 1° luglio 2022 i giornalisti iscritti al FPLD, ancorché in evidenza contabile separata, potranno esercitare le medesime facoltà di riscatto previste per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, secondo le stesse modalità, requisiti e limitazioni.
I periodi contributivi e i corrispondenti oneri saranno imputati alla gestione ordinaria del FPLD, indipendentemente dalla collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto (sia anteriore che successiva al 1° luglio 2022). Fanno eccezione le domande di costituzione di rendita vitalizia, per contribuzione omessa e prescritta, in considerazione della funzione ricostruttiva della posizione assicurativa lesa da omissioni contributive; in queste fattispecie, i periodi e i relativi oneri, se afferenti al rapporto di lavoro con iscrizione nell’evidenza contabile separata del FPLD, affluiranno anch’essi nell’evidenza contabile.

ACCREDITI FIGURATIVI


A decorrere dal 1° luglio 2022 ai giornalisti iscritti al FPLD, ancorché in evidenza contabile separata, si applicheranno le medesime regole in materia di accrediti figurativi previste per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.